CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1650/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AS OS MARIA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5981/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calatabiano - Via Vittorio Emanuele N. 32 95011 Calatabiano CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80139 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente evidenzia che la pretesa è stata sgravata come da documentazione che produce e chiede di dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna alle spese del resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento d'ufficio per omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2018 e contestuale irrogazione delle sanzioni (avviso num. 80139) notificato in data 11-4-2024 con raccomandata AG P.38634473961-5 per la complessiva somma di
€ 112,19.
Eccepisce l'insussistenza della pretesa in quanto, unitamente al coniuge, ha venduto in data 21-2-2008 in notaio Nominativo_1, le stesse unità immobiliari in precedenza acquistate, ai coniugi Nominativo_2 e Catalano Nominativo_3, cui sono stati volturati e intestati, come da visura catastale storica che allega.
Il Comune di Calatabiano non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore del ricorrente all'odiena udienza ha evidenziato che la pretesa è stata sgravata come da documentazione che produce e chiede di dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna alle spese del resistente.
Il giudizio deve essere, pertanto dichiarato estinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza in quanto la pretesa non era dovuto per avere la ricorrente venduto l'immobile già molti anni addietro.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Condanna il Comune di Calatabiano al pagamento delle spes processuali che liquida in €300,00 oltre accessori di legge, se dovuti, oltre alla rifusione del contributo unificato.
Catania 23.2.2026
Il Giudice monocratico
SA M. OR
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AS OS MARIA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5981/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calatabiano - Via Vittorio Emanuele N. 32 95011 Calatabiano CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80139 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente evidenzia che la pretesa è stata sgravata come da documentazione che produce e chiede di dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna alle spese del resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento d'ufficio per omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2018 e contestuale irrogazione delle sanzioni (avviso num. 80139) notificato in data 11-4-2024 con raccomandata AG P.38634473961-5 per la complessiva somma di
€ 112,19.
Eccepisce l'insussistenza della pretesa in quanto, unitamente al coniuge, ha venduto in data 21-2-2008 in notaio Nominativo_1, le stesse unità immobiliari in precedenza acquistate, ai coniugi Nominativo_2 e Catalano Nominativo_3, cui sono stati volturati e intestati, come da visura catastale storica che allega.
Il Comune di Calatabiano non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore del ricorrente all'odiena udienza ha evidenziato che la pretesa è stata sgravata come da documentazione che produce e chiede di dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna alle spese del resistente.
Il giudizio deve essere, pertanto dichiarato estinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza in quanto la pretesa non era dovuto per avere la ricorrente venduto l'immobile già molti anni addietro.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Condanna il Comune di Calatabiano al pagamento delle spes processuali che liquida in €300,00 oltre accessori di legge, se dovuti, oltre alla rifusione del contributo unificato.
Catania 23.2.2026
Il Giudice monocratico
SA M. OR