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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 02/12/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1484/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1484/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Follo (SP), Via La Spezia n. 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Giorgi (C.F.
ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Giorgi (C.F.
ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
pag. 1 di 9 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da note depositate in data 28/07/2025, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del
25/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 23/07/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Portovenere (SP) e che dall'unione è nata la figlia (il 20/01/2022). I coniugi Per_1 sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2. La casa familiare sita in Follo (SP), Via La Spezia n. 27, di proprietà comune dei coniugi, verrà assegnata al sig. , che ne disporrà in via esclusiva a decorrere dalla data di Controparte_1 rilascio da parte della moglie.
3. La sig.ra è autorizzata a permanere nell'immobile fino alla data del 30 settembre Parte_1
2025 ovvero, se più favorevole, per un periodo massimo di tre mesi decorrenti dalla data dell'udienza presidenziale, qualora questa dovesse celebrarsi in data successiva.
4. La sig.ra dichiara di aver già reperito altra idonea sistemazione abitativa in Ameglia (SP), Pt_1
Via Caffaggio n. 85 dove è attualmente domiciliata;
5. A decorrere dal rilascio dell'abitazione familiare, la sig.ra si impegna a procedere Pt_1 all'aggiornamento anagrafico della propria residenza presso la suddetta nuova abitazione, dandone tempestiva comunicazione all'altra parte;
Per_
6. La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni, facendo sempre e comunque pag. 2 di 9 salvo il suo diritto di conservare e mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per_ 7. Per la figlia , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse della figlia e delle esigenze lavorative dei coniugi, si prevede il regime di collocazione nel seguente modo: La minore soggiornerà alternativamente presso ciascun genitore secondo la seguente turnazione: quattro giorni consecutivi presso un genitore e tre presso l'altro, con alternanza settimanale, salvo diverso accordo;
8. La residenza anagrafica della minore è fissata presso il padre in Follo (SP), Via La Spezia n. 27 e il domicilio della minore sarà presso entrambi i genitori;
9. La minore potrà trascorrere due settimane (anche non consecutive) con ciascun genitore nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, previa comunicazione all'altro genitore entro fine aprile o altra data concordata tra i coniugi (entrambi i genitori dovranno comunicare all'altro, il luogo in cui si recherà in vacanza con la figlia, l'albergo e o casa dove risiederà ed esibire un recapito telefonico dove essere raggiungibili;
il tutto sempre fatti salvi gli accordi tra i genitori;
I genitori inoltre avranno facoltà di tenere con sé la minore in occasione delle giornate di Natale e Pasqua ad Per_ anni alterni, in modo tale che chi dei due non abbia trascorso con i giorni di Natale e S.
Stefano, possa trascorrere con la bambina il 31 dicembre, il 6 Gennaio ed il giorno di Pasqua, fermo il diritto dell'altro genitore di tenere con sé la figlia durante la Vigilia della festività in cui non abbia a godere della presenza della bambina;
nel caso di disaccordo tra i genitori a festeggiare insieme il Per_ giorno del compleanno di , anche tale data subirà il regime dell'alternanza; il regime dell'alternanza regolerà l'attribuzione di ogni ulteriore festività (ponti, feste nazionali, locali, ecc.);
10. Ciascun genitore provvederà in maniera diretta al mantenimento della figlia per il periodo in cui CP_ la avrà con sé. Le detrazioni fiscali e l'assegno unico universale erogato dall' per la figlia minore spettano integralmente al padre, Sig. e la Sig.ra presta il relativo Controparte_1 Pt_1 consenso, impegnandosi fin d'ora a sottoscrivere l'eventuale documentazione necessaria per l'espletamento della pratica.
11. Le spese straordinarie – comprese quelle scolastiche, sanitarie non ordinarie, sportive, ricreative e relative all'abbigliamento– saranno integralmente a carico del padre fino al compimento del diciottesimo anno di età della minore, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida per la regolamentazione del mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.2018.
12. L'immobile adibito a casa familiare, sito in Follo (SP), Via La Spezia n. 27, piano primo, è di proprietà esclusiva dei coniugi, ciascuno per la quota di 1/2 in regime di separazione dei beni, come pag. 3 di 9 da atto di compravendita del 24/07/2024, Notaio – Repertorio n. 5124, registrato a Persona_2
La Spezia in data 01/08/2024, Mod. Unico n. 5144.1/2024.
13. L'immobile risulta catastalmente così censito: Catasto Fabbricati – Comune di Follo (SP),
Foglio 22, particella 321, subalterno 6, categoria A/2, classe 2, consistenza 6 vani, superficie catastale totale 138 mq (superficie escluse aree scoperte: 128 mq), rendita catastale € 446,22, ubicazione: Via La Spezia n. 27, piano 1 e Catasto Terreni – Comune di Follo (SP) Foglio 22, particella 321.
14. Il suddetto compendio immobiliare verrà assegnato e continuerà ad essere abitato dal sig.
, con tutti gli arredi che lo costituiscono, salvo alcuni mobili e/o biancheria che, di Controparte_1 comune accordo tra i coniugi, verranno asportati dalla Sig.ra la quale si trasferirà altrove. Pt_1
15. A fronte di ciò, la Sig.ra si obbliga a cedere e trasferire al coniuge, a titolo di Parte_1 composizione dell'assetto patrimoniale della famiglia, l'intera quota di sua proprietà (pari al 50%) relativo al compendio di cui sopra.
16. Il trasferimento dell'immobile avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni diritto accessorio, dipendenza, pertinenza, servitù e comunione nulla escluso ed accertata, ivi compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato.
17. Segnatamente, la sig.ra si impegna a trasferire entro 30 giorni a decorrere dalla Parte_1 sentenza di omologa della separazione, con possibilità di proroga del termine su accordo dei coniugi, la propria quota di proprietà indivisa pari ad ½ del compendio immobiliare sopra descritto al sig. a prima richiesta di quest'ultimo. Ogni onere anche notarile compresa la Controparte_1 scelta del Notaio rogante afferente il trasferimento sarà a carico del sig. . L'atto notarile sarà CP_1 stipulato entro 30 giorni dalla sentenza di omologa della separazione, presso Notaio scelto e retribuito dal sig. . CP_1
18. Le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare così operato è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale e, pertanto, chiedono l'applicazione delle esenzioni fiscali conseguenti;
19. Il mutuo attualmente gravante sull'immobile sito in Follo (SP), Via La Spezia n. 27, come sopra descritto, intestato al Sig. , continuerà ad essere integralmente corrisposto da Controparte_1 quest'ultimo, che si impegna a tenere indenne la Sig.ra da ogni obbligazione, onere o Parte_1 richiesta relativa al predetto finanziamento.
20. Le somme presenti sul conto corrente cointestato saranno suddivise in parti uguali tra i coniugi, una volta detratte – con accordo tra le parti – le spese legali e notarili sostenute congiuntamente in relazione alla separazione e agli atti ad essa connessi. pag. 4 di 9 21. All'esito di quanto indicato al punto 16, le parti si impegnano a procedere con la chiusura di tutti i rapporti bancari cointestati, ivi compresi conti correnti, carte collegate e ogni altra forma di giacenza comune, ad avvenuta regolamentazione dei rapporti economici per come concordato in questa sede.
22. L'autovettura Alfa Romeo Mito, immatricolata nel 2009, resterà di esclusiva proprietà del marito
23. Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di assegno di mantenimento personale. Per_
24. Si impegnano a collaborare lealmente nella gestione della vita della figlia e ad agevolare ogni passaggio organizzativo, educativo e affettivo che favorisca il suo benessere.
25. Le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare così operato è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale e, pertanto, chiedono l'applicazione delle esenzioni fiscali conseguenti.
26. fermo restando quanto sopra concordato, i coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto in questa sede previsto e pattuito;
27. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti, ai fini della validità per l'espatrio;
28. I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione”.
All'udienza del 25/11/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (come da note depositate in data 28/07/2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse pag. 5 di 9 della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento dei genitori per la figlia.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio in Follo (SP) in data 10/06/2012 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Follo (SP) dell'anno 2012, al n. 4, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2. La casa familiare sita in Follo (SP), Via La Spezia n. 27, di proprietà comune dei coniugi, verrà assegnata al sig. , che ne disporrà in via esclusiva a decorrere dalla data di Controparte_1 rilascio da parte della moglie.
3. La sig.ra è autorizzata a permanere nell'immobile fino alla data del 30 settembre Parte_1
2025 ovvero, se più favorevole, per un periodo massimo di tre mesi decorrenti dalla data dell'udienza presidenziale, qualora questa dovesse celebrarsi in data successiva.
4. La sig.ra dichiara di aver già reperito altra idonea sistemazione abitativa in Ameglia (SP), Pt_1
Via Caffaggio n. 85 dove è attualmente domiciliata;
5. A decorrere dal rilascio dell'abitazione familiare, la sig.ra si impegna a procedere Pt_1 all'aggiornamento anagrafico della propria residenza presso la suddetta nuova abitazione, dandone tempestiva comunicazione all'altra parte;
Per_
6. La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e pag. 6 di 9 inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni, facendo sempre e comunque salvo il suo diritto di conservare e mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per_ 7. Per la figlia , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse della figlia e delle esigenze lavorative dei coniugi, si prevede il regime di collocazione nel seguente modo: La minore soggiornerà alternativamente presso ciascun genitore secondo la seguente turnazione: quattro giorni consecutivi presso un genitore e tre presso l'altro, con alternanza settimanale, salvo diverso accordo;
8. La residenza anagrafica della minore è fissata presso il padre in Follo (SP), Via La Spezia n. 27 e il domicilio della minore sarà presso entrambi i genitori;
9. La minore potrà trascorrere due settimane (anche non consecutive) con ciascun genitore nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, previa comunicazione all'altro genitore entro fine aprile o altra data concordata tra i coniugi (entrambi i genitori dovranno comunicare all'altro, il luogo in cui si recherà in vacanza con la figlia, l'albergo e o casa dove risiederà ed esibire un recapito telefonico dove essere raggiungibili;
il tutto sempre fatti salvi gli accordi tra i genitori;
I genitori inoltre avranno facoltà di tenere con sé la minore in occasione delle giornate di Natale e Pasqua ad Per_ anni alterni, in modo tale che chi dei due non abbia trascorso con i giorni di Natale e S.
Stefano, possa trascorrere con la bambina il 31 dicembre, il 6 Gennaio ed il giorno di Pasqua, fermo il diritto dell'altro genitore di tenere con sé la figlia durante la Vigilia della festività in cui non abbia a godere della presenza della bambina;
nel caso di disaccordo tra i genitori a festeggiare insieme il Per_ giorno del compleanno di , anche tale data subirà il regime dell'alternanza; il regime dell'alternanza regolerà l'attribuzione di ogni ulteriore festività (ponti, feste nazionali, locali, ecc.);
10. Ciascun genitore provvederà in maniera diretta al mantenimento della figlia per il periodo in cui CP_ la avrà con sé. Le detrazioni fiscali e l'assegno unico universale erogato dall' per la figlia minore spettano integralmente al padre, Sig. e la Sig.ra presta il relativo Controparte_1 Pt_1 consenso, impegnandosi fin d'ora a sottoscrivere l'eventuale documentazione necessaria per l'espletamento della pratica.
11. Le spese straordinarie – comprese quelle scolastiche, sanitarie non ordinarie, sportive, ricreative e relative all'abbigliamento– saranno integralmente a carico del padre fino al compimento del diciottesimo anno di età della minore, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida per la pag. 7 di 9 regolamentazione del mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.2018.
12. L'immobile adibito a casa familiare, sito in Follo (SP), Via La Spezia n. 27, piano primo, è di proprietà esclusiva dei coniugi, ciascuno per la quota di 1/2 in regime di separazione dei beni, come da atto di compravendita del 24/07/2024, Notaio – Repertorio n. 5124, registrato a Persona_2
La Spezia in data 01/08/2024, Mod. Unico n. 5144.1/2024.
13. L'immobile risulta catastalmente così censito: Catasto Fabbricati – Comune di Follo (SP),
Foglio 22, particella 321, subalterno 6, categoria A/2, classe 2, consistenza 6 vani, superficie catastale totale 138 mq (superficie escluse aree scoperte: 128 mq), rendita catastale € 446,22, ubicazione: Via La Spezia n. 27, piano 1 e Catasto Terreni – Comune di Follo (SP) Foglio 22, particella 321.
14. Il suddetto compendio immobiliare verrà assegnato e continuerà ad essere abitato dal sig.
, con tutti gli arredi che lo costituiscono, salvo alcuni mobili e/o biancheria che, di Controparte_1 comune accordo tra i coniugi, verranno asportati dalla Sig.ra la quale si trasferirà altrove. Pt_1
15. A fronte di ciò, la Sig.ra si obbliga a cedere e trasferire al coniuge, a titolo di Parte_1 composizione dell'assetto patrimoniale della famiglia, l'intera quota di sua proprietà (pari al 50%) relativo al compendio di cui sopra.
16. Il trasferimento dell'immobile avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni diritto accessorio, dipendenza, pertinenza, servitù e comunione nulla escluso ed accertata, ivi compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato.
17. Segnatamente, la sig.ra si impegna a trasferire entro 30 giorni a decorrere dalla Parte_1 sentenza di omologa della separazione, con possibilità di proroga del termine su accordo dei coniugi, la propria quota di proprietà indivisa pari ad ½ del compendio immobiliare sopra descritto al sig. a prima richiesta di quest'ultimo. Ogni onere anche notarile compresa la Controparte_1 scelta del Notaio rogante afferente il trasferimento sarà a carico del sig. . L'atto notarile sarà CP_1 stipulato entro 30 giorni dalla sentenza di omologa della separazione, presso Notaio scelto e retribuito dal sig. . CP_1
18. Le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare così operato è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale e, pertanto, chiedono l'applicazione delle esenzioni fiscali conseguenti;
19. Il mutuo attualmente gravante sull'immobile sito in Follo (SP), Via La Spezia n. 27, come sopra descritto, intestato al Sig. , continuerà ad essere integralmente corrisposto da Controparte_1
pag. 8 di 9 quest'ultimo, che si impegna a tenere indenne la Sig.ra da ogni obbligazione, onere o Parte_1 richiesta relativa al predetto finanziamento.
20. Le somme presenti sul conto corrente cointestato saranno suddivise in parti uguali tra i coniugi, una volta detratte – con accordo tra le parti – le spese legali e notarili sostenute congiuntamente in relazione alla separazione e agli atti ad essa connessi.
21. All'esito di quanto indicato al punto 16, le parti si impegnano a procedere con la chiusura di tutti i rapporti bancari cointestati, ivi compresi conti correnti, carte collegate e ogni altra forma di giacenza comune, ad avvenuta regolamentazione dei rapporti economici per come concordato in questa sede.
22. L'autovettura Alfa Romeo Mito, immatricolata nel 2009, resterà di esclusiva proprietà del marito
23. Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di assegno di mantenimento personale. Per_
24. Si impegnano a collaborare lealmente nella gestione della vita della figlia e ad agevolare ogni passaggio organizzativo, educativo e affettivo che favorisca il suo benessere.
25. Le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare così operato è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale e, pertanto, chiedono l'applicazione delle esenzioni fiscali conseguenti.
26. fermo restando quanto sopra concordato, i coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto in questa sede previsto e pattuito;
27. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti, ai fini della validità per l'espatrio;
28. I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 26.11.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1484/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Follo (SP), Via La Spezia n. 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Giorgi (C.F.
ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Giorgi (C.F.
ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
pag. 1 di 9 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da note depositate in data 28/07/2025, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del
25/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 23/07/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Portovenere (SP) e che dall'unione è nata la figlia (il 20/01/2022). I coniugi Per_1 sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2. La casa familiare sita in Follo (SP), Via La Spezia n. 27, di proprietà comune dei coniugi, verrà assegnata al sig. , che ne disporrà in via esclusiva a decorrere dalla data di Controparte_1 rilascio da parte della moglie.
3. La sig.ra è autorizzata a permanere nell'immobile fino alla data del 30 settembre Parte_1
2025 ovvero, se più favorevole, per un periodo massimo di tre mesi decorrenti dalla data dell'udienza presidenziale, qualora questa dovesse celebrarsi in data successiva.
4. La sig.ra dichiara di aver già reperito altra idonea sistemazione abitativa in Ameglia (SP), Pt_1
Via Caffaggio n. 85 dove è attualmente domiciliata;
5. A decorrere dal rilascio dell'abitazione familiare, la sig.ra si impegna a procedere Pt_1 all'aggiornamento anagrafico della propria residenza presso la suddetta nuova abitazione, dandone tempestiva comunicazione all'altra parte;
Per_
6. La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni, facendo sempre e comunque pag. 2 di 9 salvo il suo diritto di conservare e mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per_ 7. Per la figlia , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse della figlia e delle esigenze lavorative dei coniugi, si prevede il regime di collocazione nel seguente modo: La minore soggiornerà alternativamente presso ciascun genitore secondo la seguente turnazione: quattro giorni consecutivi presso un genitore e tre presso l'altro, con alternanza settimanale, salvo diverso accordo;
8. La residenza anagrafica della minore è fissata presso il padre in Follo (SP), Via La Spezia n. 27 e il domicilio della minore sarà presso entrambi i genitori;
9. La minore potrà trascorrere due settimane (anche non consecutive) con ciascun genitore nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, previa comunicazione all'altro genitore entro fine aprile o altra data concordata tra i coniugi (entrambi i genitori dovranno comunicare all'altro, il luogo in cui si recherà in vacanza con la figlia, l'albergo e o casa dove risiederà ed esibire un recapito telefonico dove essere raggiungibili;
il tutto sempre fatti salvi gli accordi tra i genitori;
I genitori inoltre avranno facoltà di tenere con sé la minore in occasione delle giornate di Natale e Pasqua ad Per_ anni alterni, in modo tale che chi dei due non abbia trascorso con i giorni di Natale e S.
Stefano, possa trascorrere con la bambina il 31 dicembre, il 6 Gennaio ed il giorno di Pasqua, fermo il diritto dell'altro genitore di tenere con sé la figlia durante la Vigilia della festività in cui non abbia a godere della presenza della bambina;
nel caso di disaccordo tra i genitori a festeggiare insieme il Per_ giorno del compleanno di , anche tale data subirà il regime dell'alternanza; il regime dell'alternanza regolerà l'attribuzione di ogni ulteriore festività (ponti, feste nazionali, locali, ecc.);
10. Ciascun genitore provvederà in maniera diretta al mantenimento della figlia per il periodo in cui CP_ la avrà con sé. Le detrazioni fiscali e l'assegno unico universale erogato dall' per la figlia minore spettano integralmente al padre, Sig. e la Sig.ra presta il relativo Controparte_1 Pt_1 consenso, impegnandosi fin d'ora a sottoscrivere l'eventuale documentazione necessaria per l'espletamento della pratica.
11. Le spese straordinarie – comprese quelle scolastiche, sanitarie non ordinarie, sportive, ricreative e relative all'abbigliamento– saranno integralmente a carico del padre fino al compimento del diciottesimo anno di età della minore, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida per la regolamentazione del mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.2018.
12. L'immobile adibito a casa familiare, sito in Follo (SP), Via La Spezia n. 27, piano primo, è di proprietà esclusiva dei coniugi, ciascuno per la quota di 1/2 in regime di separazione dei beni, come pag. 3 di 9 da atto di compravendita del 24/07/2024, Notaio – Repertorio n. 5124, registrato a Persona_2
La Spezia in data 01/08/2024, Mod. Unico n. 5144.1/2024.
13. L'immobile risulta catastalmente così censito: Catasto Fabbricati – Comune di Follo (SP),
Foglio 22, particella 321, subalterno 6, categoria A/2, classe 2, consistenza 6 vani, superficie catastale totale 138 mq (superficie escluse aree scoperte: 128 mq), rendita catastale € 446,22, ubicazione: Via La Spezia n. 27, piano 1 e Catasto Terreni – Comune di Follo (SP) Foglio 22, particella 321.
14. Il suddetto compendio immobiliare verrà assegnato e continuerà ad essere abitato dal sig.
, con tutti gli arredi che lo costituiscono, salvo alcuni mobili e/o biancheria che, di Controparte_1 comune accordo tra i coniugi, verranno asportati dalla Sig.ra la quale si trasferirà altrove. Pt_1
15. A fronte di ciò, la Sig.ra si obbliga a cedere e trasferire al coniuge, a titolo di Parte_1 composizione dell'assetto patrimoniale della famiglia, l'intera quota di sua proprietà (pari al 50%) relativo al compendio di cui sopra.
16. Il trasferimento dell'immobile avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni diritto accessorio, dipendenza, pertinenza, servitù e comunione nulla escluso ed accertata, ivi compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato.
17. Segnatamente, la sig.ra si impegna a trasferire entro 30 giorni a decorrere dalla Parte_1 sentenza di omologa della separazione, con possibilità di proroga del termine su accordo dei coniugi, la propria quota di proprietà indivisa pari ad ½ del compendio immobiliare sopra descritto al sig. a prima richiesta di quest'ultimo. Ogni onere anche notarile compresa la Controparte_1 scelta del Notaio rogante afferente il trasferimento sarà a carico del sig. . L'atto notarile sarà CP_1 stipulato entro 30 giorni dalla sentenza di omologa della separazione, presso Notaio scelto e retribuito dal sig. . CP_1
18. Le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare così operato è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale e, pertanto, chiedono l'applicazione delle esenzioni fiscali conseguenti;
19. Il mutuo attualmente gravante sull'immobile sito in Follo (SP), Via La Spezia n. 27, come sopra descritto, intestato al Sig. , continuerà ad essere integralmente corrisposto da Controparte_1 quest'ultimo, che si impegna a tenere indenne la Sig.ra da ogni obbligazione, onere o Parte_1 richiesta relativa al predetto finanziamento.
20. Le somme presenti sul conto corrente cointestato saranno suddivise in parti uguali tra i coniugi, una volta detratte – con accordo tra le parti – le spese legali e notarili sostenute congiuntamente in relazione alla separazione e agli atti ad essa connessi. pag. 4 di 9 21. All'esito di quanto indicato al punto 16, le parti si impegnano a procedere con la chiusura di tutti i rapporti bancari cointestati, ivi compresi conti correnti, carte collegate e ogni altra forma di giacenza comune, ad avvenuta regolamentazione dei rapporti economici per come concordato in questa sede.
22. L'autovettura Alfa Romeo Mito, immatricolata nel 2009, resterà di esclusiva proprietà del marito
23. Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di assegno di mantenimento personale. Per_
24. Si impegnano a collaborare lealmente nella gestione della vita della figlia e ad agevolare ogni passaggio organizzativo, educativo e affettivo che favorisca il suo benessere.
25. Le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare così operato è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale e, pertanto, chiedono l'applicazione delle esenzioni fiscali conseguenti.
26. fermo restando quanto sopra concordato, i coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto in questa sede previsto e pattuito;
27. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti, ai fini della validità per l'espatrio;
28. I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione”.
All'udienza del 25/11/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (come da note depositate in data 28/07/2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse pag. 5 di 9 della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento dei genitori per la figlia.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio in Follo (SP) in data 10/06/2012 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Follo (SP) dell'anno 2012, al n. 4, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2. La casa familiare sita in Follo (SP), Via La Spezia n. 27, di proprietà comune dei coniugi, verrà assegnata al sig. , che ne disporrà in via esclusiva a decorrere dalla data di Controparte_1 rilascio da parte della moglie.
3. La sig.ra è autorizzata a permanere nell'immobile fino alla data del 30 settembre Parte_1
2025 ovvero, se più favorevole, per un periodo massimo di tre mesi decorrenti dalla data dell'udienza presidenziale, qualora questa dovesse celebrarsi in data successiva.
4. La sig.ra dichiara di aver già reperito altra idonea sistemazione abitativa in Ameglia (SP), Pt_1
Via Caffaggio n. 85 dove è attualmente domiciliata;
5. A decorrere dal rilascio dell'abitazione familiare, la sig.ra si impegna a procedere Pt_1 all'aggiornamento anagrafico della propria residenza presso la suddetta nuova abitazione, dandone tempestiva comunicazione all'altra parte;
Per_
6. La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e pag. 6 di 9 inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni, facendo sempre e comunque salvo il suo diritto di conservare e mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per_ 7. Per la figlia , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse della figlia e delle esigenze lavorative dei coniugi, si prevede il regime di collocazione nel seguente modo: La minore soggiornerà alternativamente presso ciascun genitore secondo la seguente turnazione: quattro giorni consecutivi presso un genitore e tre presso l'altro, con alternanza settimanale, salvo diverso accordo;
8. La residenza anagrafica della minore è fissata presso il padre in Follo (SP), Via La Spezia n. 27 e il domicilio della minore sarà presso entrambi i genitori;
9. La minore potrà trascorrere due settimane (anche non consecutive) con ciascun genitore nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, previa comunicazione all'altro genitore entro fine aprile o altra data concordata tra i coniugi (entrambi i genitori dovranno comunicare all'altro, il luogo in cui si recherà in vacanza con la figlia, l'albergo e o casa dove risiederà ed esibire un recapito telefonico dove essere raggiungibili;
il tutto sempre fatti salvi gli accordi tra i genitori;
I genitori inoltre avranno facoltà di tenere con sé la minore in occasione delle giornate di Natale e Pasqua ad Per_ anni alterni, in modo tale che chi dei due non abbia trascorso con i giorni di Natale e S.
Stefano, possa trascorrere con la bambina il 31 dicembre, il 6 Gennaio ed il giorno di Pasqua, fermo il diritto dell'altro genitore di tenere con sé la figlia durante la Vigilia della festività in cui non abbia a godere della presenza della bambina;
nel caso di disaccordo tra i genitori a festeggiare insieme il Per_ giorno del compleanno di , anche tale data subirà il regime dell'alternanza; il regime dell'alternanza regolerà l'attribuzione di ogni ulteriore festività (ponti, feste nazionali, locali, ecc.);
10. Ciascun genitore provvederà in maniera diretta al mantenimento della figlia per il periodo in cui CP_ la avrà con sé. Le detrazioni fiscali e l'assegno unico universale erogato dall' per la figlia minore spettano integralmente al padre, Sig. e la Sig.ra presta il relativo Controparte_1 Pt_1 consenso, impegnandosi fin d'ora a sottoscrivere l'eventuale documentazione necessaria per l'espletamento della pratica.
11. Le spese straordinarie – comprese quelle scolastiche, sanitarie non ordinarie, sportive, ricreative e relative all'abbigliamento– saranno integralmente a carico del padre fino al compimento del diciottesimo anno di età della minore, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida per la pag. 7 di 9 regolamentazione del mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.2018.
12. L'immobile adibito a casa familiare, sito in Follo (SP), Via La Spezia n. 27, piano primo, è di proprietà esclusiva dei coniugi, ciascuno per la quota di 1/2 in regime di separazione dei beni, come da atto di compravendita del 24/07/2024, Notaio – Repertorio n. 5124, registrato a Persona_2
La Spezia in data 01/08/2024, Mod. Unico n. 5144.1/2024.
13. L'immobile risulta catastalmente così censito: Catasto Fabbricati – Comune di Follo (SP),
Foglio 22, particella 321, subalterno 6, categoria A/2, classe 2, consistenza 6 vani, superficie catastale totale 138 mq (superficie escluse aree scoperte: 128 mq), rendita catastale € 446,22, ubicazione: Via La Spezia n. 27, piano 1 e Catasto Terreni – Comune di Follo (SP) Foglio 22, particella 321.
14. Il suddetto compendio immobiliare verrà assegnato e continuerà ad essere abitato dal sig.
, con tutti gli arredi che lo costituiscono, salvo alcuni mobili e/o biancheria che, di Controparte_1 comune accordo tra i coniugi, verranno asportati dalla Sig.ra la quale si trasferirà altrove. Pt_1
15. A fronte di ciò, la Sig.ra si obbliga a cedere e trasferire al coniuge, a titolo di Parte_1 composizione dell'assetto patrimoniale della famiglia, l'intera quota di sua proprietà (pari al 50%) relativo al compendio di cui sopra.
16. Il trasferimento dell'immobile avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni diritto accessorio, dipendenza, pertinenza, servitù e comunione nulla escluso ed accertata, ivi compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato.
17. Segnatamente, la sig.ra si impegna a trasferire entro 30 giorni a decorrere dalla Parte_1 sentenza di omologa della separazione, con possibilità di proroga del termine su accordo dei coniugi, la propria quota di proprietà indivisa pari ad ½ del compendio immobiliare sopra descritto al sig. a prima richiesta di quest'ultimo. Ogni onere anche notarile compresa la Controparte_1 scelta del Notaio rogante afferente il trasferimento sarà a carico del sig. . L'atto notarile sarà CP_1 stipulato entro 30 giorni dalla sentenza di omologa della separazione, presso Notaio scelto e retribuito dal sig. . CP_1
18. Le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare così operato è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale e, pertanto, chiedono l'applicazione delle esenzioni fiscali conseguenti;
19. Il mutuo attualmente gravante sull'immobile sito in Follo (SP), Via La Spezia n. 27, come sopra descritto, intestato al Sig. , continuerà ad essere integralmente corrisposto da Controparte_1
pag. 8 di 9 quest'ultimo, che si impegna a tenere indenne la Sig.ra da ogni obbligazione, onere o Parte_1 richiesta relativa al predetto finanziamento.
20. Le somme presenti sul conto corrente cointestato saranno suddivise in parti uguali tra i coniugi, una volta detratte – con accordo tra le parti – le spese legali e notarili sostenute congiuntamente in relazione alla separazione e agli atti ad essa connessi.
21. All'esito di quanto indicato al punto 16, le parti si impegnano a procedere con la chiusura di tutti i rapporti bancari cointestati, ivi compresi conti correnti, carte collegate e ogni altra forma di giacenza comune, ad avvenuta regolamentazione dei rapporti economici per come concordato in questa sede.
22. L'autovettura Alfa Romeo Mito, immatricolata nel 2009, resterà di esclusiva proprietà del marito
23. Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di assegno di mantenimento personale. Per_
24. Si impegnano a collaborare lealmente nella gestione della vita della figlia e ad agevolare ogni passaggio organizzativo, educativo e affettivo che favorisca il suo benessere.
25. Le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare così operato è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale e, pertanto, chiedono l'applicazione delle esenzioni fiscali conseguenti.
26. fermo restando quanto sopra concordato, i coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto in questa sede previsto e pattuito;
27. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti, ai fini della validità per l'espatrio;
28. I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 26.11.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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