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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/07/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24286/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24286/2024 promossa da:
Controparte_1
e
CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Ferrando Luca che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in VIGONE Controparte_1 CP_2 il 19/06/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VIGONE (atto n. 2 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 13.05.2017. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 501/2024 emessa dal Tribunale di Torino in data 23/01/2024.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 15/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1 CP_2
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VIGONE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare in Villar Perosa (TO) alla Via Marco Polo n.
8. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
DISPONE che i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio siano regolati come a seguire:
- le parti potranno accordarsi liberamente in relazione alle condizioni di visita ed in difetto il minore trascorrerà dal lunedì al venerdì con la mamma, salvo accompagnamenti da parte del padre ad Per_1 attività o impegni extrascolastici, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola con il padre fino alla domenica dopo cena o il lunedì mattina, con accompagnamento a scuola.
- Nelle vacanze estive trascorrerà due/tre settimane consecutive con ciascun genitore con date da comunicarsi entro il 31.05 di ogni anno, mentre nelle vacanze pasquali il periodo complessivo verrà pagina 2 di 3 suddiviso in parti eguali da trascorrersi a rotazione con ciascuno dei genitori, così come per i ponti infra- annuali e le altre festività.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale - sita in Villar Perosa (TO), via Marco Polo n.
8 - alla madre, con ogni arredo e pertinenza.
DISPONE che provveda al mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante Controparte_1 versamento a , dell'importo di euro 400,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via CP_2 anticipata entro il giorno 20 di ogni mese.
DÀ ATTO che le parti concordano che la somma viene fissata con decorrenza dal deposito del ricorso senza che sia soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e l'assegno unico verrà percepito in via integrale dal padre.
DISPONE che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie nei termini di cui al Protocollo del Tribunale di Torino 15.3.2016.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24286/2024 promossa da:
Controparte_1
e
CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Ferrando Luca che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in VIGONE Controparte_1 CP_2 il 19/06/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VIGONE (atto n. 2 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 13.05.2017. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 501/2024 emessa dal Tribunale di Torino in data 23/01/2024.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 15/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1 CP_2
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VIGONE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare in Villar Perosa (TO) alla Via Marco Polo n.
8. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
DISPONE che i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio siano regolati come a seguire:
- le parti potranno accordarsi liberamente in relazione alle condizioni di visita ed in difetto il minore trascorrerà dal lunedì al venerdì con la mamma, salvo accompagnamenti da parte del padre ad Per_1 attività o impegni extrascolastici, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola con il padre fino alla domenica dopo cena o il lunedì mattina, con accompagnamento a scuola.
- Nelle vacanze estive trascorrerà due/tre settimane consecutive con ciascun genitore con date da comunicarsi entro il 31.05 di ogni anno, mentre nelle vacanze pasquali il periodo complessivo verrà pagina 2 di 3 suddiviso in parti eguali da trascorrersi a rotazione con ciascuno dei genitori, così come per i ponti infra- annuali e le altre festività.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale - sita in Villar Perosa (TO), via Marco Polo n.
8 - alla madre, con ogni arredo e pertinenza.
DISPONE che provveda al mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante Controparte_1 versamento a , dell'importo di euro 400,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via CP_2 anticipata entro il giorno 20 di ogni mese.
DÀ ATTO che le parti concordano che la somma viene fissata con decorrenza dal deposito del ricorso senza che sia soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e l'assegno unico verrà percepito in via integrale dal padre.
DISPONE che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie nei termini di cui al Protocollo del Tribunale di Torino 15.3.2016.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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