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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Lucia SANTORO Giudice On. rel.
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3665/2020 R.G. avente ad oggetto: querela di falso
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Cinque, giusta procura speciale per querela di Parte_1 falso in atti
attore
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Rampino, giusta procura in atti convenuta con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
******
Conclusioni di parte attrice: “Conclude affinché voglia l'Ill.mo sig. Giudice accertare e dichiarare che il messo notificatore della convenuta, con la notifica del 16.6.2016 inerente la cartella n.
10620160003067986001, nonché con la notifica del 24.4.2018 inerente l'Intimazione di pagamento
10620189001169231000, abbia dichiarato il falso, nel momento in cui ha dichiarato che il sig. Pt_1
non aveva abitazione o ufficio nel Comune di S. Maria C.V., e dunque rilevando una
[...]
IRREPERIBILITA' ASSOLUTA, anziché una mera IRREPERIBILITA' RELATIVA;
Conseguentemente, dichiarare nulle le suindicate notifiche. Il tutto, sempre con condanna della convenuta al pagamento delle spese per contributo unificato e marca (euro 518,00+27,00) e per trasferte, nonché delle competenze di lite, con applicazione delle Tariffe ex DM 147/2022, per tutte le fasi del giudizio, per scaglione indeterminabile, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
1 Conclusioni di parte convenuta: “In via preliminare dichiari improcedibile ed inammissibile l'azione come proposta per i motivi di cui in narrativa anche in relazione al difetto di procura speciale;
rigettare la domanda attesa la sua infondatezza e nel contempo dichiarando l'assoluta legittimità dell'operato dell'Agente della Riscossione;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.”
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole, reso il 17.1.2024 a margine dell'ordinanza del 12.01.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Oggetto del giudizio è l'accertamento, chiesto da , della non veridicità delle dichiarazioni Parte_1 di irreperibilità del destinatario, rese dagli agenti notificatori degli avvisi di ricevimento della cartella di pagamento n. 10620160003067986001, in data 15.06.2016, e dell'intimazione di pagamento n.
10620189001169231000, in data 24.04.2018, quali atti prodromici alla notificazione di ulteriore intimazione di pagamento emessa dall' di ed impugnata dal Controparte_1 CP_2
querelante dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha eccepito: l'improcedibilità della querela, in quanto CP_1 proposta in via principale e non con dichiarazione a verbale dinanzi alla C.T.P., ove pende il giudizio di opposizione nel corso del quale sono stati prodotti i documenti impugnati di falso;
l'inammissibilità della querela per la nullità della procura speciale, carente sotto il profilo della specifica indicazione dei documenti impugnati di falso;
il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che le notificazioni sono state operate a mezzo di agenti postali, ai quali sono attribuite le dichiarazioni di cui si contesta la veridicità; ha dedotto l'infondatezza nel merito della querela, attesa la correttezza dell'operato della notificante nell'effettuare le ricerche anagrafiche, dovendosi al più ascrivere al Comune il mancato aggiornamento della toponomastica.
Confermata la querela dalla parte personalmente, presente alla prima udienza di comparizione,
esperita ogni formalità preliminare, anche in punto di adempimenti previsti dall'art. 223 cpc per l'acquisizione dei documenti oggetto di querela di falso alla presenza del Pubblico Ministero intervenuto, la causa è stata istruita con la sola prova documentale, ritenutesi superflue le prove orali articolate dalla parte attrice, ed oggi è sottoposta al vaglio decisionale del Collegio, trattandosi di giudizio pendente alla data del 28.2.2023.
-------
In punto di eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, si osserva – con il conforto della lettera della legge e della costante interpretazione giurisprudenziale - che, a mente dell'art. 221 cpc, “la querela di falso può essere proposta tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato” e che
“il giudizio di querela di falso, tanto in via principale che incidentale, si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di
2 documenti falsi dalla circolazione giuridica. Ove, peraltro, la querela di falso sia proposta in
via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità
della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l'art. 222 cod. proc. civ., per il caso
di querela incidentale, dopo avere prescritto l'interpello della controparte, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta
contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il
suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante, mentre non ha rilievo
l'ammissione della falsità da parte del soggetto nei cui confronti la querela è stata proposta” (Cass. civ.
n. 12130/3.6.2011), precisandosi che “in tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione non
è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è
obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, è tenuto a controllare che: a) che sulla genuinità del
documento sia insorta contestazione;
b) sia stato fatto uso del documento;
c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante”(Cass. civ. n. 6028/28.2.2023; n. 6793/4.5.2012).
Nella fattispecie, ricorrono tutte le condizioni di procedibilità della domanda, posto che non sussiste l'obbligo di proposizione della domanda in via incidentale;
che la querela è stata confermata dalla parte personalmente alla prima udienza e che, al di là della rilevanza del documento nell'ambito del giudizio pendente dinanzi alla C.P.T., risulta pacifica la contestazione insorta circa la genuinità delle dichiarazioni rese dai pubblici ufficiali notificatori in sede di stesura degli avvisi di ricevimento impugnati di falso;
che i documenti sono stati prodotti in quel giudizio dalla odierna convenuta e che gli stessi costituiscono idonea prova della notificazione di atti prodromici al provvedimento opposto in quella sede.
Sulla eccepita nullità della procura speciale, giova anche in questo caso il richiamo all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “in tema di querela di falso, la procura speciale soddisfa i requisiti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c., ove dall'atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della
falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da
impugnare con la volontà esplicita di proporre querela, senza, peraltro, che occorra individuare i
documenti allorché la procura sia conferita al difensore a margine o in calce alla citazione per la
proposizione della querela in via principale poiché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina
ogni incertezza sull'oggetto di essa” (Cass. civ. n. 16919/19.8.2015; n. 1058/21.01.2021), da cui discende l'ammissibilità della querela nel caso di specie, atteso che la procura, in cui è stata espressamente indicata l'attività da svolgere, risulta rilasciata in calce all'atto di citazione presentato inequivocabilmente per impugnare di falso i documenti descritti nel medesimo atto introduttivo e, comunque, richiamati nella procura mediante le date di notifica cui si riferiscono gli avvisi di ricevimento, di talché appaiono soddisfatti i requisiti richiesti a pena di nullità.
3 Quanto alla legittimazione, conviene soltanto aggiungere che il procedimento di falso è diretto a privare l'atto pubblico o la scrittura privata della idoneità a far fede ed a servire come strumento di prova di determinati rapporti giuridici, escludendone l'efficacia che altrimenti dovrebbe ad essi attribuirsi.
Sotto il profilo dell'interesse ad agire, identificandosi nella creazione di una situazione di certezza in merito alla genuinità dell'atto, compete soltanto a chi intenda contestare l'efficacia probatoria di un documento in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi o possa fondarsi.
Corrispondentemente, la legittimazione a contraddire alla domanda spetta a chiunque possa avvalersi del documento con tale finalità, indipendentemente dal fatto che sia o meno l'autore della falsificazione, avendo la Suprema Corte chiarito che “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio”
( Cass. civ. n. 19281/2019; n. 18323/2007).
Alla luce di questi principi, è evidente che l'azione deve ritenersi correttamente esercitata nei confronti della convenuta , la quale può avvalersi e si è avvalsa dei Controparte_1
documenti per sostenere il perfezionamento della notifica di atti prodromici alla riscossione, mentre va esclusa la legittimazione passiva di per i motivi sopra evidenziati. Controparte_3
Passando al merito, è opportuno premettere che, in tema di notificazione delle cartelle di pagamento, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258 del 22.11.2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 26 DPR n. 602/1973 nella parte in cui prevede che - in caso di irreperibilità relativa del contribuente – detta notifica possa avvenire mediante il semplice deposito dell'atto presso l'albo comunale, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lettera e) d.p.r. n. 600/1973.
Invero, l'intervento della Consulta ha uniformato le modalità di notificazione della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento, applicando anche alla prima la necessaria distinzione tra irreperibilità assoluta e relativa del destinatario, non operata nella previsione del citato art. 26, 4° comma,
secondo cui in tutte le ipotesi di irreperibilità (anche allorquando siano noti residenza ed indirizzo del destinatario, ma la notifica non sia avvenuta perché costui non sia stato rinvenuto, o per mancanza, rifiuto o incapacità di altri soggetti legittimati alla ricezione dell'atto) la notificazione deve avvenire secondo lo schema della lettera e) dell'art. 60 d.p.r. 600/73 (dettato per gli avvisi di accertamento nel caso in cui nel
Comune non vi siano abitazione, ufficio o azienda del contribuente) dandosi per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'agente notificatore, preso atto dell'assenza del contribuente, ha affisso l'avviso di deposito dell'atto nell'albo comunale.
Per effetto di tale pronuncia, si è limitata l'applicazione del citato art. 60 lett. e) ai soli casi di destinatario assolutamente irreperibile, anche con riferimento alle cartelle di pagamento, alle quali si è ritenuto applicabile nell'ipotesi di irreperibilità relativa lo stesso disposto dell'art. 140 cpc, in forza del
4 richiamo operato dall'ultimo comma dell'art. 26 d.p.r. 602/73 - per quanto non espressamente regolato dallo stesso articolo - al primo comma dell'art. 60 citato e da quest'ultimo alle norme del codice di rito.
Tanto premesso, occorre chiarire altresì che, sebbene la relata di notificazione -in quanto atto pubblico- faccia piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso attesta avvenuti in sua presenza e da lui compiuti, tuttavia la giurisprudenza (cfr. Cass. nn. 9793/15; n. 8386/15;
26134/16; 13216/07; 4856/01) ha in più occasioni specificato come non tutte le attestazioni della relata godano della valenza di fede privilegiata, individuandole solo nelle attività che il pubblico ufficiale dichiara di aver svolto, nella constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e nel ricevimento delle dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco, come l'attestazione di aver eseguito le ricerche anagrafiche, restando esclusa la pubblica fede per il contenuto intrinseco di tali ricerche o delle dichiarazioni ricevute, ovvero in ordine alla veridicità dell'esito delle ricerche e delle informazioni assunte
(di recente: Cass. civ. n. 23223/28.8.2024; n. 25860/08; n. 14454/20).
Nella fattispecie, con riferimento alla cartella di pagamento n. 10620160003067986001, il pubblico ufficiale addetto ha attestato, sottoscrivendolo, di aver notificato il documento in data 15.06.2016,
depositandolo in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, scrivendo di proprio pugno la dicitura “DESTINATARIO IRREPERIBILE”, seguita da
27/05/16 si richiede visura” ed allegando alla relata l'avviso di deposito nella casa comunale Pt_2 seguito dall'attestazione di affissione datata 20.06.2016, in uno all'esito della visura dell'08.6.2016, da cui risulta che è residente in [...], mentre con riferimento Parte_1 all'intimazione di pagamento n. 10620189001169231000, il pubblico ufficiale addetto ha attestato, sottoscrivendolo, di aver notificato il documento in data 24.04.2018, depositandolo in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, scrivendo di proprio pugno la frase . ESITO SUPP. ANAGR. IRREP. ASSOLUTA”, di seguito alla data a Pt_3 timbro “23 APR 2018”, ed allegando alla relata il solo avviso di deposito nella casa comunale.
Dalle dichiarazioni rese nella relata, quindi, il procedimento notificatorio applicato risulta essere quello prescritto per i casi di irreperibilità assoluta previsti dall'art. 60, 1° co lettera e) dpr 600/73, ovvero quando nel Comune dove deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente, e risulta essere stato effettuato secondo le modalità ivi previste, ovvero mediante affissione dell'avviso di deposito dell'atto nell'albo comunale.
Per i principi sopra richiamati, le attestazioni contenute nelle relate (destinatario “irreperibile”, nella prima, e “sconosciuto”, nella seconda) effettivamente non rispondono al vero. Gli agenti postali, pur non avendo riferito esplicitamente circa le operate ricerche e/o le attività informative svolte, hanno dichiarato che è irreperibile e sconosciuto all'indirizzo indicato, intendendo affermare che il medesimo Parte_1 non ha abitazione, ufficio o azienda nell'ambito del Comune di Santa Maria Capua Vetere, in contrasto con le risultanze delle visure che gli stessi agenti hanno richiesto qualche giorno prima della notifica.
5 La non veridicità delle attestazioni è stata poi avallata dalla produzione documentale offerta dal querelante e, nello specifico, dall'atto pubblico di compravendita e dalle certificazioni anagrafiche rilasciate il 25.6.2020, da cui si evince: - che è residente in [...](Ce) dal Parte_1
30.10.2001 e, precisamente, egli ha fissato la propria dimora nello stesso Comune, alla via Caserta 1, interno 8, per aver acquistato l'immobile ivi ubicato ed adibito a civile abitazione;
- che detta via, dal
7.3.2017, è stata rinominata come “via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa” ed all'abitazione è stato attribuito il civico 10, stesso interno 8, per nuova toponomastica;
- che, dal 2013, con il convivono Pt_1
i propri genitori, e . CP_4 Persona_1
ha, inoltre, prodotto le fatture bimestrali relative alle utenze di energia elettrica e gas Parte_1 relative agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, a sé intestate e riguardanti l'immobile di via Caserta 1, da cui emergono consumi, che fanno presumere la permanenza abituale dell'intestatario all'indirizzo indicato riferiti esattamente al periodo delle notifiche, né per contro parte convenuta ha fornito elementi di prova idonei a sostenere la veridicità dell'attestazione all'esito delle ricerche effettuate in loco, non ritenendosi sufficiente la giustificazione addotta dall'ente a proposito del mancato aggiornamento della toponomastica da parte dei competenti uffici comunali, con riferimento unicamente alla seconda notifica
(il nuovo nome è stato attribuito nel marzo 2017) atteso che una semplice indagine presso i vicini, specie in periodo prossimo al cambio di nome della via (circa un anno dopo), avrebbe rivelato che in realtà
trattavasi della medesima ubicazione.
Nella fattispecie, dunque, ricorre piuttosto un caso di temporanea assenza del destinatario, tanto più
che le risultanze di tutta la documentazione anagrafica e commerciale in atti (coeva alle notifiche),
converge nel sostenere che, al tempo delle notifiche, il avesse la residenza proprio nel luogo in cui Pt_1
le stesse sono state tentate e che con lui coabitassero i genitori, circostanza che rende inverosimili le attestazioni rese in ordine alla irreperibilità assoluta del destinatario, vieppiù se si considera che altra successiva notifica effettuata allo stesso indirizzo, a distanza di poco tempo, è andata a buon fine.
Da tali emergenze istruttorie discende la prova della non rispondenza al vero delle attestazioni di irreperibilità assoluta e di destinatario sconosciuto riferite a presso la sua residenza nel Comune Parte_1
di Santa Maria Capua Vetere (Ce).
La querela deve quindi essere accolta dichiarando la falsità dell'attestazione “DESTINATARIO
IRREPERIBILE” riferito a all'indirizzo in via Caserta 1 di Santa Maria in Capua Vetere, Parte_1 apposta dall'agente postale, in data 15.06.2016, sulla relata di notificazione della cartella di pagamento n.
10620160003067986001, effettuata con raccomandata n. 789828988828, e dell'attestazione . Pt_3
ESITO SUPP. ANAGR. IRREP. ASSOLUTA”, riferito a all'indirizzo in via Caserta 1 di Santa Parte_1
Maria in Capua Vetere, apposta dall'agente postale, in data 24.04.2018, sulla relata di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 10620189001169231000, effettuata con raccomandata n.
673624994071.
In dispositivo debbono essere dati i provvedimenti conseguenti ex art.226 comma 2 c.p.c. e 537 c.p.p..
6 Le spese di lite vanno parzialmente compensate tra l'attore e la convenuta nella misura del CP_1
30%, in ragione della estraneità al procedimento notificatorio del soggetto che si è avvalso dei documenti,
restando invece a carico della stessa convenuta, visto il rigetto di tutte le eccezioni di rito e di merito, la rifusione del restante 70% sulla complessiva liquidazione operata in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicando ai valori medi (scaglione complessità bassa) le opportune riduzioni, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in accoglimento della querela di falso promossa da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara la falsità dell'attestazione “DESTINATARIO IRREPERIBILE” riferito a , Parte_1 apposta dall'agente postale, in data 15.06.2016, sulla relata di notificazione della cartella di pagamento n. 10620160003067986001, effettuata con raccomandata n. 78982898882-8, e dell'attestazione . ESITO SUPP. ANAGR. IRREP. ASSOLUTA”, riferito a , in Pt_3 Parte_1
data 24.04.2018, sulla relata di notificazione dell'intimazione di pagamento n.
10620189001169231000, effettuata con raccomandata n. 67362499407-1;
- conseguentemente, ai sensi dell'art.226 secondo comma c.p.c. in relazione all'art. 537 c.p.p., dispone che la presente pronuncia, al passaggio in giudicato, sia annotata a cura del cancelliere a margine dell'originale dei documenti oggetto di querela di falso;
- compensa tra le parti le spese processuali per il 30% del complessivo importo, liquidato in €
3.083,50 (di cui € 2.538,50 per compensi ed € 545,00 per esborsi) oltre al 15% r.f.s.g., c.a. ed oneri come per legge;
- condanna la convenuta , a rifondere all'attore il restante 70% Controparte_1 calcolato sull'importo sopra liquidato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso il 19.12.2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Giudice On. Est. Il Presidente
dr. Lucia Santoro dr. Martino Casavola
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Lucia SANTORO Giudice On. rel.
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3665/2020 R.G. avente ad oggetto: querela di falso
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Cinque, giusta procura speciale per querela di Parte_1 falso in atti
attore
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Rampino, giusta procura in atti convenuta con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
******
Conclusioni di parte attrice: “Conclude affinché voglia l'Ill.mo sig. Giudice accertare e dichiarare che il messo notificatore della convenuta, con la notifica del 16.6.2016 inerente la cartella n.
10620160003067986001, nonché con la notifica del 24.4.2018 inerente l'Intimazione di pagamento
10620189001169231000, abbia dichiarato il falso, nel momento in cui ha dichiarato che il sig. Pt_1
non aveva abitazione o ufficio nel Comune di S. Maria C.V., e dunque rilevando una
[...]
IRREPERIBILITA' ASSOLUTA, anziché una mera IRREPERIBILITA' RELATIVA;
Conseguentemente, dichiarare nulle le suindicate notifiche. Il tutto, sempre con condanna della convenuta al pagamento delle spese per contributo unificato e marca (euro 518,00+27,00) e per trasferte, nonché delle competenze di lite, con applicazione delle Tariffe ex DM 147/2022, per tutte le fasi del giudizio, per scaglione indeterminabile, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
1 Conclusioni di parte convenuta: “In via preliminare dichiari improcedibile ed inammissibile l'azione come proposta per i motivi di cui in narrativa anche in relazione al difetto di procura speciale;
rigettare la domanda attesa la sua infondatezza e nel contempo dichiarando l'assoluta legittimità dell'operato dell'Agente della Riscossione;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.”
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole, reso il 17.1.2024 a margine dell'ordinanza del 12.01.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Oggetto del giudizio è l'accertamento, chiesto da , della non veridicità delle dichiarazioni Parte_1 di irreperibilità del destinatario, rese dagli agenti notificatori degli avvisi di ricevimento della cartella di pagamento n. 10620160003067986001, in data 15.06.2016, e dell'intimazione di pagamento n.
10620189001169231000, in data 24.04.2018, quali atti prodromici alla notificazione di ulteriore intimazione di pagamento emessa dall' di ed impugnata dal Controparte_1 CP_2
querelante dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha eccepito: l'improcedibilità della querela, in quanto CP_1 proposta in via principale e non con dichiarazione a verbale dinanzi alla C.T.P., ove pende il giudizio di opposizione nel corso del quale sono stati prodotti i documenti impugnati di falso;
l'inammissibilità della querela per la nullità della procura speciale, carente sotto il profilo della specifica indicazione dei documenti impugnati di falso;
il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che le notificazioni sono state operate a mezzo di agenti postali, ai quali sono attribuite le dichiarazioni di cui si contesta la veridicità; ha dedotto l'infondatezza nel merito della querela, attesa la correttezza dell'operato della notificante nell'effettuare le ricerche anagrafiche, dovendosi al più ascrivere al Comune il mancato aggiornamento della toponomastica.
Confermata la querela dalla parte personalmente, presente alla prima udienza di comparizione,
esperita ogni formalità preliminare, anche in punto di adempimenti previsti dall'art. 223 cpc per l'acquisizione dei documenti oggetto di querela di falso alla presenza del Pubblico Ministero intervenuto, la causa è stata istruita con la sola prova documentale, ritenutesi superflue le prove orali articolate dalla parte attrice, ed oggi è sottoposta al vaglio decisionale del Collegio, trattandosi di giudizio pendente alla data del 28.2.2023.
-------
In punto di eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, si osserva – con il conforto della lettera della legge e della costante interpretazione giurisprudenziale - che, a mente dell'art. 221 cpc, “la querela di falso può essere proposta tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato” e che
“il giudizio di querela di falso, tanto in via principale che incidentale, si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di
2 documenti falsi dalla circolazione giuridica. Ove, peraltro, la querela di falso sia proposta in
via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità
della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l'art. 222 cod. proc. civ., per il caso
di querela incidentale, dopo avere prescritto l'interpello della controparte, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta
contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il
suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante, mentre non ha rilievo
l'ammissione della falsità da parte del soggetto nei cui confronti la querela è stata proposta” (Cass. civ.
n. 12130/3.6.2011), precisandosi che “in tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione non
è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è
obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, è tenuto a controllare che: a) che sulla genuinità del
documento sia insorta contestazione;
b) sia stato fatto uso del documento;
c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante”(Cass. civ. n. 6028/28.2.2023; n. 6793/4.5.2012).
Nella fattispecie, ricorrono tutte le condizioni di procedibilità della domanda, posto che non sussiste l'obbligo di proposizione della domanda in via incidentale;
che la querela è stata confermata dalla parte personalmente alla prima udienza e che, al di là della rilevanza del documento nell'ambito del giudizio pendente dinanzi alla C.P.T., risulta pacifica la contestazione insorta circa la genuinità delle dichiarazioni rese dai pubblici ufficiali notificatori in sede di stesura degli avvisi di ricevimento impugnati di falso;
che i documenti sono stati prodotti in quel giudizio dalla odierna convenuta e che gli stessi costituiscono idonea prova della notificazione di atti prodromici al provvedimento opposto in quella sede.
Sulla eccepita nullità della procura speciale, giova anche in questo caso il richiamo all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “in tema di querela di falso, la procura speciale soddisfa i requisiti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c., ove dall'atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della
falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da
impugnare con la volontà esplicita di proporre querela, senza, peraltro, che occorra individuare i
documenti allorché la procura sia conferita al difensore a margine o in calce alla citazione per la
proposizione della querela in via principale poiché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina
ogni incertezza sull'oggetto di essa” (Cass. civ. n. 16919/19.8.2015; n. 1058/21.01.2021), da cui discende l'ammissibilità della querela nel caso di specie, atteso che la procura, in cui è stata espressamente indicata l'attività da svolgere, risulta rilasciata in calce all'atto di citazione presentato inequivocabilmente per impugnare di falso i documenti descritti nel medesimo atto introduttivo e, comunque, richiamati nella procura mediante le date di notifica cui si riferiscono gli avvisi di ricevimento, di talché appaiono soddisfatti i requisiti richiesti a pena di nullità.
3 Quanto alla legittimazione, conviene soltanto aggiungere che il procedimento di falso è diretto a privare l'atto pubblico o la scrittura privata della idoneità a far fede ed a servire come strumento di prova di determinati rapporti giuridici, escludendone l'efficacia che altrimenti dovrebbe ad essi attribuirsi.
Sotto il profilo dell'interesse ad agire, identificandosi nella creazione di una situazione di certezza in merito alla genuinità dell'atto, compete soltanto a chi intenda contestare l'efficacia probatoria di un documento in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi o possa fondarsi.
Corrispondentemente, la legittimazione a contraddire alla domanda spetta a chiunque possa avvalersi del documento con tale finalità, indipendentemente dal fatto che sia o meno l'autore della falsificazione, avendo la Suprema Corte chiarito che “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio”
( Cass. civ. n. 19281/2019; n. 18323/2007).
Alla luce di questi principi, è evidente che l'azione deve ritenersi correttamente esercitata nei confronti della convenuta , la quale può avvalersi e si è avvalsa dei Controparte_1
documenti per sostenere il perfezionamento della notifica di atti prodromici alla riscossione, mentre va esclusa la legittimazione passiva di per i motivi sopra evidenziati. Controparte_3
Passando al merito, è opportuno premettere che, in tema di notificazione delle cartelle di pagamento, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258 del 22.11.2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 26 DPR n. 602/1973 nella parte in cui prevede che - in caso di irreperibilità relativa del contribuente – detta notifica possa avvenire mediante il semplice deposito dell'atto presso l'albo comunale, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lettera e) d.p.r. n. 600/1973.
Invero, l'intervento della Consulta ha uniformato le modalità di notificazione della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento, applicando anche alla prima la necessaria distinzione tra irreperibilità assoluta e relativa del destinatario, non operata nella previsione del citato art. 26, 4° comma,
secondo cui in tutte le ipotesi di irreperibilità (anche allorquando siano noti residenza ed indirizzo del destinatario, ma la notifica non sia avvenuta perché costui non sia stato rinvenuto, o per mancanza, rifiuto o incapacità di altri soggetti legittimati alla ricezione dell'atto) la notificazione deve avvenire secondo lo schema della lettera e) dell'art. 60 d.p.r. 600/73 (dettato per gli avvisi di accertamento nel caso in cui nel
Comune non vi siano abitazione, ufficio o azienda del contribuente) dandosi per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'agente notificatore, preso atto dell'assenza del contribuente, ha affisso l'avviso di deposito dell'atto nell'albo comunale.
Per effetto di tale pronuncia, si è limitata l'applicazione del citato art. 60 lett. e) ai soli casi di destinatario assolutamente irreperibile, anche con riferimento alle cartelle di pagamento, alle quali si è ritenuto applicabile nell'ipotesi di irreperibilità relativa lo stesso disposto dell'art. 140 cpc, in forza del
4 richiamo operato dall'ultimo comma dell'art. 26 d.p.r. 602/73 - per quanto non espressamente regolato dallo stesso articolo - al primo comma dell'art. 60 citato e da quest'ultimo alle norme del codice di rito.
Tanto premesso, occorre chiarire altresì che, sebbene la relata di notificazione -in quanto atto pubblico- faccia piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso attesta avvenuti in sua presenza e da lui compiuti, tuttavia la giurisprudenza (cfr. Cass. nn. 9793/15; n. 8386/15;
26134/16; 13216/07; 4856/01) ha in più occasioni specificato come non tutte le attestazioni della relata godano della valenza di fede privilegiata, individuandole solo nelle attività che il pubblico ufficiale dichiara di aver svolto, nella constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e nel ricevimento delle dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco, come l'attestazione di aver eseguito le ricerche anagrafiche, restando esclusa la pubblica fede per il contenuto intrinseco di tali ricerche o delle dichiarazioni ricevute, ovvero in ordine alla veridicità dell'esito delle ricerche e delle informazioni assunte
(di recente: Cass. civ. n. 23223/28.8.2024; n. 25860/08; n. 14454/20).
Nella fattispecie, con riferimento alla cartella di pagamento n. 10620160003067986001, il pubblico ufficiale addetto ha attestato, sottoscrivendolo, di aver notificato il documento in data 15.06.2016,
depositandolo in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, scrivendo di proprio pugno la dicitura “DESTINATARIO IRREPERIBILE”, seguita da
27/05/16 si richiede visura” ed allegando alla relata l'avviso di deposito nella casa comunale Pt_2 seguito dall'attestazione di affissione datata 20.06.2016, in uno all'esito della visura dell'08.6.2016, da cui risulta che è residente in [...], mentre con riferimento Parte_1 all'intimazione di pagamento n. 10620189001169231000, il pubblico ufficiale addetto ha attestato, sottoscrivendolo, di aver notificato il documento in data 24.04.2018, depositandolo in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, scrivendo di proprio pugno la frase . ESITO SUPP. ANAGR. IRREP. ASSOLUTA”, di seguito alla data a Pt_3 timbro “23 APR 2018”, ed allegando alla relata il solo avviso di deposito nella casa comunale.
Dalle dichiarazioni rese nella relata, quindi, il procedimento notificatorio applicato risulta essere quello prescritto per i casi di irreperibilità assoluta previsti dall'art. 60, 1° co lettera e) dpr 600/73, ovvero quando nel Comune dove deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente, e risulta essere stato effettuato secondo le modalità ivi previste, ovvero mediante affissione dell'avviso di deposito dell'atto nell'albo comunale.
Per i principi sopra richiamati, le attestazioni contenute nelle relate (destinatario “irreperibile”, nella prima, e “sconosciuto”, nella seconda) effettivamente non rispondono al vero. Gli agenti postali, pur non avendo riferito esplicitamente circa le operate ricerche e/o le attività informative svolte, hanno dichiarato che è irreperibile e sconosciuto all'indirizzo indicato, intendendo affermare che il medesimo Parte_1 non ha abitazione, ufficio o azienda nell'ambito del Comune di Santa Maria Capua Vetere, in contrasto con le risultanze delle visure che gli stessi agenti hanno richiesto qualche giorno prima della notifica.
5 La non veridicità delle attestazioni è stata poi avallata dalla produzione documentale offerta dal querelante e, nello specifico, dall'atto pubblico di compravendita e dalle certificazioni anagrafiche rilasciate il 25.6.2020, da cui si evince: - che è residente in [...](Ce) dal Parte_1
30.10.2001 e, precisamente, egli ha fissato la propria dimora nello stesso Comune, alla via Caserta 1, interno 8, per aver acquistato l'immobile ivi ubicato ed adibito a civile abitazione;
- che detta via, dal
7.3.2017, è stata rinominata come “via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa” ed all'abitazione è stato attribuito il civico 10, stesso interno 8, per nuova toponomastica;
- che, dal 2013, con il convivono Pt_1
i propri genitori, e . CP_4 Persona_1
ha, inoltre, prodotto le fatture bimestrali relative alle utenze di energia elettrica e gas Parte_1 relative agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, a sé intestate e riguardanti l'immobile di via Caserta 1, da cui emergono consumi, che fanno presumere la permanenza abituale dell'intestatario all'indirizzo indicato riferiti esattamente al periodo delle notifiche, né per contro parte convenuta ha fornito elementi di prova idonei a sostenere la veridicità dell'attestazione all'esito delle ricerche effettuate in loco, non ritenendosi sufficiente la giustificazione addotta dall'ente a proposito del mancato aggiornamento della toponomastica da parte dei competenti uffici comunali, con riferimento unicamente alla seconda notifica
(il nuovo nome è stato attribuito nel marzo 2017) atteso che una semplice indagine presso i vicini, specie in periodo prossimo al cambio di nome della via (circa un anno dopo), avrebbe rivelato che in realtà
trattavasi della medesima ubicazione.
Nella fattispecie, dunque, ricorre piuttosto un caso di temporanea assenza del destinatario, tanto più
che le risultanze di tutta la documentazione anagrafica e commerciale in atti (coeva alle notifiche),
converge nel sostenere che, al tempo delle notifiche, il avesse la residenza proprio nel luogo in cui Pt_1
le stesse sono state tentate e che con lui coabitassero i genitori, circostanza che rende inverosimili le attestazioni rese in ordine alla irreperibilità assoluta del destinatario, vieppiù se si considera che altra successiva notifica effettuata allo stesso indirizzo, a distanza di poco tempo, è andata a buon fine.
Da tali emergenze istruttorie discende la prova della non rispondenza al vero delle attestazioni di irreperibilità assoluta e di destinatario sconosciuto riferite a presso la sua residenza nel Comune Parte_1
di Santa Maria Capua Vetere (Ce).
La querela deve quindi essere accolta dichiarando la falsità dell'attestazione “DESTINATARIO
IRREPERIBILE” riferito a all'indirizzo in via Caserta 1 di Santa Maria in Capua Vetere, Parte_1 apposta dall'agente postale, in data 15.06.2016, sulla relata di notificazione della cartella di pagamento n.
10620160003067986001, effettuata con raccomandata n. 789828988828, e dell'attestazione . Pt_3
ESITO SUPP. ANAGR. IRREP. ASSOLUTA”, riferito a all'indirizzo in via Caserta 1 di Santa Parte_1
Maria in Capua Vetere, apposta dall'agente postale, in data 24.04.2018, sulla relata di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 10620189001169231000, effettuata con raccomandata n.
673624994071.
In dispositivo debbono essere dati i provvedimenti conseguenti ex art.226 comma 2 c.p.c. e 537 c.p.p..
6 Le spese di lite vanno parzialmente compensate tra l'attore e la convenuta nella misura del CP_1
30%, in ragione della estraneità al procedimento notificatorio del soggetto che si è avvalso dei documenti,
restando invece a carico della stessa convenuta, visto il rigetto di tutte le eccezioni di rito e di merito, la rifusione del restante 70% sulla complessiva liquidazione operata in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicando ai valori medi (scaglione complessità bassa) le opportune riduzioni, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in accoglimento della querela di falso promossa da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara la falsità dell'attestazione “DESTINATARIO IRREPERIBILE” riferito a , Parte_1 apposta dall'agente postale, in data 15.06.2016, sulla relata di notificazione della cartella di pagamento n. 10620160003067986001, effettuata con raccomandata n. 78982898882-8, e dell'attestazione . ESITO SUPP. ANAGR. IRREP. ASSOLUTA”, riferito a , in Pt_3 Parte_1
data 24.04.2018, sulla relata di notificazione dell'intimazione di pagamento n.
10620189001169231000, effettuata con raccomandata n. 67362499407-1;
- conseguentemente, ai sensi dell'art.226 secondo comma c.p.c. in relazione all'art. 537 c.p.p., dispone che la presente pronuncia, al passaggio in giudicato, sia annotata a cura del cancelliere a margine dell'originale dei documenti oggetto di querela di falso;
- compensa tra le parti le spese processuali per il 30% del complessivo importo, liquidato in €
3.083,50 (di cui € 2.538,50 per compensi ed € 545,00 per esborsi) oltre al 15% r.f.s.g., c.a. ed oneri come per legge;
- condanna la convenuta , a rifondere all'attore il restante 70% Controparte_1 calcolato sull'importo sopra liquidato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso il 19.12.2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Giudice On. Est. Il Presidente
dr. Lucia Santoro dr. Martino Casavola
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