Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
Decreto presidenziale 7 novembre 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00446/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IN - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rapagnano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio di Sviluppo Industriale delle Valli del Tronto, Dell’Aso e del Tesino (Piceno Consind), non costituito in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Regione Marche, Invitalia Spa, Infratel Italia Spa, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, non costituiti in giudizio;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
e con l'intervento di
ad opponendum :
UC IN, RT BR, UE CE, EA OR, NO CC, LO IS, AT IS, LO RI, SA MA, AN FI, rappresentati e difesi dagli avvocati RT Paradisi e Stefania Giuliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. 5105 del 7.4.2025 del Consorzio di sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino (Piceno Consind), notificata in pari data via pec, con la quale è stata comunicata la conclusione del procedimento con esito negativo relativo all'istanza ex art. 44 CCE, avanzata da IN per la realizzazione di una nuova SRB per il 5G prevista nel PNRR, in Via San Severino n. 27;
- dei pareri contrari del Comune di Rapagnano prot. n. 2156 e prot. n. 2172 del 2.4.2025 allegati alla determinazione del SUAP;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi quelli endoprocedimentali e istruttori, tra cui, la comunicazione dei motivi ostativi del SUAP prot. n. 4173 del 19.3.2025, il parere negativo del Comune di cui alla nota prot. n. 1722 del 17.3.2025, le note istruttorie del Comune di Rapagnano prot. n. 776 del 3.2.2025, prot. n. 586 del 24.1.2025, prot. n. 8421 del 30.12.2024 e prot. 7800 del 28.11.2024;
- nonché per l'accertamento del silenzio assenso formatosi sull'istanza presentata dalla ricorrente il giorno 11.11.2024 ai sensi dell'art. 44 CCE e per la conseguente inefficacia ai sensi dell'art. 2, comma 8 bis , della legge n. 241/90 di tutti gli atti e i provvedimenti adottati e intervenuti successivamente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da INWIT il 15 settembre 2025:
- della nota del Comune di Rapagnano prot. 4003 del 21.6.2025 (doc. 30), con cui l’Ente ha comunicato a IN ulteriori integrazioni dei motivi ostativi, contestando anche carenze progettuali della documentazione presentata dalla società per conseguire dalla Regione Marche l’autorizzazione sismica e chiedendo alla stessa Amministrazione regionale ad annullare in autotutela il nullaosta per la costruzione della SRB;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rapagnano, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’atto di intervento ad opponendum ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa SI De AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. In data 11 novembre 2024, IN presentava al SUAP e al Comune di Rapagnano l’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 CCE per la realizzazione di una SRB. Avviata l’istruttoria e indetta, all’uopo, la conferenza di servizi, in data 29 novembre 2024 perveniva a IN una prima richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti inoltrata dal Comune (nota prot. n. 7800 del 28 novembre 2024), che la società assume riguardasse profili non direttamente afferenti all’autorizzazione. In particolare, il Comune chiedeva di: 1) indicare nella planimetria i distacchi dai confini, le strade e la sovrapposizione con la zonizzazione del PRG con vincoli, fasce di rispetto stradali e tutele paesistico-ambientali; 2) allegare il progetto della strada di accesso e il parere preventivo per il nuovo imbocco carrabile; 3) rendere chiarimenti sull’uso della particella 544 e sul relativo titolo di possesso; 4) dimostrare la prioritaria richiesta di disponibilità di aree di proprietà pubbliche; 5) allegare il progetto previsionale di impatto elettromagnetico su piani verticali delle direzioni di massima emissione e le inclinazioni delle propagazioni; 6) indicare la data di invio del piano di rete. Nonostante ritenesse tali richieste ultronee, IN le riscontrava con nota datata 16 dicembre 2024, facendo presente che: a) per le SRB, in generale, e per quelle del PNRR a maggior ragione, non era richiesta la preventiva presentazione dei piani di sviluppo; b) i dati sui distacchi dai confini, i vincoli e le fasce di rispetto erano già indicati nel progetto, di cui, per comodità, veniva allegata una tavola di sintesi; c) la strada di accesso era solo uno stradello di cantiere; d) la strada di accesso al sito non avrebbe occupato ulteriori particelle; e) la verifica della completezza dell’AIE spettava dell’Arpa, la quale, peraltro, aveva rilasciato parere favorevole; f) non sussisteva alcun obbligo di utilizzo prioritario di beni comunali, anche perché la localizzazione doveva tener conto solo dei pixel di copertura. Chiedeva, altresì, all’ente locale di indicare eventuali siti comunali limitrofi utilizzabili, così da poterne appurare l’idoneità tecnica.
Seguiva un’ulteriore nota del Comune, prot. 8421 del 30 dicembre 2024, con cui l’Ente insisteva nel ritenere la progettazione presentata incompleta, alla quale IN rispondeva nuovamente, evidenziando di aver sottoscritto un contratto di locazione con il proprietario dell’immobile che abilitava l’operatore a utilizzare le aree, il quale possedeva anche una concessione di passo carrabile e aveva già dato la propria disponibilità a consentire il diritto di passaggio anche sulla particella 544 (documento n. 26 allegato al ricorso).
L’Amministrazione comunale, inoltre, con la nota prot. n. 586 del 24 gennaio 2025, segnalava le coordinate geografiche di un sito ritenuto alternativamente utilizzabile e, successivamente, con la nota prot. n. 776 del 3 febbraio 2025, insisteva nel rilevare la carenza documentale già evidenziata (documenti nn. 6 e 7 allegati al ricorso).
Successivamente IN, ritenendo che fosse inutilmente trascorso il termine di legge per la formazione del silenzio assenso senza che fosse intervenuto un diniego definitivo o un parere negativo dell’Arpa, provvedeva ad autocertificare il titolo per silentium , ponendo, altresì, in evidenza il fatto che il sito proposto dall’ente locale, non solo risultava di un altro Comune, ma si trovava anche a una distanza tale da non consentire tecnicamente la completa copertura dei pixel (documento n. 27 allegato al ricorso).
A seguito di ciò, il SUAP, previa comunicazione dei motivi ostativi, cui seguivano le osservazioni della ricorrente, disponeva, con nota prot. 5105 del 7 aprile 2025, l’archiviazione della pratica; il diniego era motivato per relationem all’allegato parere negativo del Comune prot. n. 2156/2025, poi integrato dal parere prot. n. 2172/2025 (documenti nn. 1, 2 e 3 allegati al ricorso).
Avverso detti ultimi provvedimenti, IN è insorta con l’atto introduttivo del giudizio, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
- le varie contestazioni e richieste di integrazione inoltrate dal Comune sarebbero prive di effetti sul decorso del tempo di maturazione del silenzio assenso, dal momento che si tratterebbe di istanze ultronee rispetto alla documentazione prescritta ex lege per il rilascio anche tacito dell’autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003. Le Amministrazioni resistenti, che avrebbero condotto l’istruttoria e il relativo procedimento senza attenersi alle tempistiche tassative e alle decadenze previste dal codice delle comunicazioni elettroniche (CCE), avrebbero lasciato maturare le condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione tacita, ragion per cui avrebbero dovuto, a tutto voler concedere, intervenire in autotutela su tale autorizzazione, non potendo invece provvedere con un diniego a distanza di circa cinque mesi dall’istanza. La ricorrente chiede, con l’accoglimento di tale motivo, anche l’accertamento della formazione dell’autorizzazione per silentium ;
- nonostante le diverse istanze del Comune fossero ultronee e tardive e nonostante non avesse avuto l’obbligo di rispondere, IN avrebbe comunque provveduto a riscontrarle puntualmente, per cui non vi sarebbero valide ragioni per giustificare il diniego. In particolare, quanto al passo carrabile, si tratterebbe di un titolo non richiesto tra i documenti volti ad ottenere l’autorizzazione ex art. 44 CCE; esso sarebbe da conseguire eventualmente in un secondo momento, ma la sua mancanza non sarebbe opponibile per denegare l’istanza. In ogni caso, trattandosi di un mero passaggio di cantiere, da rimuovere al termine dei lavori, IN avrebbe dimostrato di essere nella disponibilità dell’area per tale utilizzo. Quanto all’asserita mancata indicazione di distacchi, distanze, vincoli e fasce di rispetto, ogni dato e informazione sarebbe stato debitamente indicato nel progetto, di cui veniva allegata anche una tavola di sintesi. Né, ai fini dell’autorizzazione, sarebbe necessaria la produzione del piano di rete da parte del gestore, anch’esso adempimento ultroneo e gravoso non previsto dalla normativa nazionale ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’art. 44 d.lgs. 259/2003. Infine, il Comune non avrebbe competenza a identificare le aree in cui implementare la rete 5G e non potrebbe neppure imporre la localizzazione in determinate zone.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Rapagnano.
Hanno altresì spiegato atto di intervento ad opponendum un gruppo di cittadini (meglio indicati nell’epigrafe del ricorso), residenti e/o proprietari di immobili nelle immediate vicinanze del costruendo impianto di telefonia mobile, i quali, premettendo che l’istanza di IN sarebbe affetta da gravi incompletezze e lacune documentali, assumono che non possa dirsi formato alcun atto autorizzativo per silentium . L’impianto, inoltre, sarebbe incompatibile con la nuova destinazione impressa all’area dall’intervenuta modifica, nelle more, del PRG, ossia ad “Attrezzature pubbliche per il verde urbano”.
Avendo il Comune di Rapagnano, con nota prot. 4003 del 21 giugno 2025, comunicato a IN ulteriori motivi ostativi riguardanti asserite criticità strutturali e di stabilità del sito destinato all’installazione, ribadendo le riscontrate carenze documentali e contestando la formazione dell’autorizzazione per silentium , e altresì chiedendo alla Regione Marche l’annullamento dell’autorizzazione all’inizio dei lavori in zona sismica nel frattempo rilasciato, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso tale provvedimento; a sostegno del gravame, ne lamenta l’illegittimità per essere intervenuto, a suo dire, dopo che il silenzio assenso si era già formato, nonché la nullità e l’inefficacia per impossibilità dell’oggetto, per essere esso stato superato dalla risposta adottata dal Dipartimento Infrastrutture e Territorio della Regione Marche sulla richiesta del Comune di annullamento in autotutela del nullaosta sismico, con cui la Regione ha confermato le proprie determinazioni (nota prot. n. 4003 del 2025). In ogni caso, le questioni involgenti l’autorizzazione sismica mai potrebbero ridondare sull’autorizzazione ex art. 44 CCE, trattandosi di due titoli differenti e riguardando, la prima, la fase successiva di esecuzione dei lavori. Peraltro, tutte le asserite carenze progettuali segnalate dal Comune alla Regione con la nota impugnata sarebbero infondate.
Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione dopo la discussione orale.
2. Il ricorso introduttivo è fondato in parte, nei termini e nei limiti che si vanno a precisare.
Ai sensi dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, nel testo vigente ratione temporis , l’istanza volta all’installazione di una stazione radio-base si intende accolta “... qualora entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. […] Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi ”; inoltre, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, sempre nel testo all’epoca vigente, “ il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale ”.
La giurisprudenza ha precisato che “… l'istanza idonea a far decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso sia solo ed esclusivamente quella corredata dalla dichiarazione di sussistenza dei presupposti e requisiti di legge previsti e, quindi, quella corredata dalla documentazione necessaria al corretto espletamento dell'attività istruttoria da parte dell'Amministrazione.
In assenza di tale essenziale documentazione, infatti, la volontà provvedimentale dell'Amministrazione procedente non può compiutamente formarsi e, di conseguenza, non può essere effettivamente manifestata né in forma espressa, né in forma tacita.
In definitiva, il silenzio assenso è un istituto giuridico alternativo al provvedimento conclusivo, ma non certo allo svolgimento del procedimento e, in particolare, alla sua fase istruttoria.
Nondimeno, se l'interessato ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari affinché il procedimento possa essere dall'amministrazione compiutamente e correttamente svolto, il silenzio significativo si forma ugualmente, non potendo l'inerzia dell'amministrazione ridondare in danno della parte istante pienamente diligente, con conseguente omissione di atti d'ufficio dell'amministrazione che, pur essendo stata messa nelle condizioni di poter procedere, non ha svolto la propria attività ”. Allo stesso modo, la previsione contenuta nel citato comma 6 dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 “ si riferisce evidentemente ad una documentazione prodotta che necessita di essere integrata, non già ad una documentazione totalmente carente o carente in una sua parte rilevante, di cui l'Amministrazione può ignorare l'esistenza al momento della presentazione della domanda ” (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11203; in termini, ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 18 luglio 2025, n. 6331, che conferma TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 26 gennaio 2024, n. 128).
2.1. Ciò posto, nel caso in esame, come può agevolmente evincersi dalla documentazione agli atti, il Comune di Rapagnano ha effettuato una prima richiesta di integrazione documentale con nota prot. 7800 in data 28 novembre 2024; successivamente, con ulteriori note e, segnatamente, prot. n. 8421 del 30 dicembre 2024 e prot. n. 779 del 3 febbraio 2025, la medesima Amministrazione ha ribadito che la richiesta di integrazione di cui alla nota del 28 novembre 2024 non era stata soddisfatta da IN in relazione ai soli due punti 2) e 3), ossia per quanto atteneva alla mancata indicazione, negli allegati progettuali, del nuovo passo carrabile e della strada di accesso nel tratto interessante la particella n. 544, dal momento che, come riportato nelle Tavole grafiche n. 8 e n. 11, il progetto della strada di accesso all’impianto telefonico terminerebbe in corrispondenza della particella n. 544 e non sulla via pubblica costituita dalla Strada Provinciale n. 52.
Ebbene, dal tenore della nota di IN del 29 gennaio 2025 (documento n. 26 allegato al ricorso), si evince che effettivamente la concessione di passo carrabile non fosse stata prodotta fino a quel momento (la società ha infatti allegato alla nota la concessione in possesso del locatore dell’area, che tuttavia, a quanto consta dai pareri del Comune di Rapagnano nn. 1722/2025 e 2156/2025, era ormai scaduta) e che non vi fosse un titolo che legittimasse il diritto di passaggio sulla particella 544, avendo la società precisato che fosse in corso di stipula con il proprietario (il medesimo locatore) un addendum contrattuale riguardante tale aspetto.
2.1.1. Osserva il Collegio che, sebbene la prima richiesta di integrazioni sia intervenuta oltre il termine di 15 giorni previsto dall’art. 44, comma 10, del CCE, essa comunque è stata effettuata entro il termine perentorio di sessanta giorni per la conclusione del procedimento, sicché va verificata la rilevanza dei documenti mancanti e mai integrati da AD rispetto alla formazione del titolo per silenzio. Secondo quanto chiarito dalla citata giurisprudenza, infatti, il silenzio assenso non si forma se, nonostante il decorso del tempo, l’istanza è incompleta ab origine e non è stata mai completata con le integrazioni richieste dall’Amministrazione.
Come pure evidenziato dal Comune resistente nei propri scritti difensivi, dirimente, al riguardo, è quanto statuito dal Consiglio di Stato in una recente pronuncia relativa a vicenda analoga (sez. VI, 11 marzo 2025, n. 1988), secondo cui “ I motivi di appello formulati dalle appellanti sono chiaramente fondati, laddove evidenziano, diversamente da quanto statuito in primo grado, che il provvedimento di determinazione negativa della conferenza di servizi decisoria è conseguenza della carenza “contenutistica”, non della mera carenza, di documenti prodotti da AD in relazione agli elementi tecnico-descrittivi in grado di rappresentare le modalità di accesso all’area.
In proposito, è sufficiente considerare che l’art. 87, comma 3, del d.lgs. n. 259 del 2003, ratione temporis vigente, prevede espressamente che l’istanza deve essere conforme all’allegato n. 13, il quale dispone a sua volta espressamente che, in sede di richiesta dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto, nella descrizione dell’impianto e delle aree circostanti il richiedente deve descrivere sinteticamente, ma in modo esauriente, oltre al posizionamento degli impianti ed alla loro collocazione, “la loro accessibilità da parte del personale incaricato”, il che, nel caso di specie, non è avvenuto.
L’Amministrazione, come in precedenza descritto, ha posto in rilievo questo dato, decisivo per la conclusione sfavorevole alla richiedente del procedimento amministrativo con dovizia di particolari, che non risulta valorizzato nella sentenza impugnata.
Pertanto, nonostante il riferimento alla servitù di passaggio, che può ritenersi sostanzialmente inconferente, le ragioni del diniego sono chiaramente esposte nel provvedimento in contestazione e, non avendo la richiedente fornito informazioni sufficienti in ordine all’accessibilità degli impianti da parte del personale incaricato, tale ragione legittima la determinazione amministrativa che, anzi, costituisce atto dovuto in applicazione delle norme di legge in materia.
Il diniego all’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile, in altri termini, ha avuto il suo fondamento nell’incompletezza documentale relativa ad una essenziale opera, diversa dall’impianto, e cioè le vie di accesso al sito ed il passo carrabile necessario per accedere dalla pubblica via, la quale, ai sensi della normativa vigente ratione temporis, costituisce presupposto essenziale per l’esito favorevole del procedimento.
Ne consegue la fondatezza della doglianza secondo cui la mancata progettazione della viabilità per l’accesso al sito e l’assenza del necessario passo carrabile confliggerebbero con le previsioni di cui all’allegato 13 del d.lgs. n. 259 del 2003 ratione temporis vigente (peraltro, anche l’art. 12-bis del testo attualmente vigente prevede nella descrizione dell’impianto di indicare la loro accessibilità da parte del personale incaricato) ”.
Alla luce dei suesposti principi, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, le carenze documentali evidenziate con insistenza dal Comune e non colmate dalla ricorrente (ossia quelle indicate ai punti 2) e 3) della richiesta di integrazioni di cui alla nota del 28 novembre 2024), attenendo a documenti da presentare necessariamente a corredo dell’istanza ai fini del suo accoglimento anche tacito, sono tali da impedire la formazione del silenzio assenso, che non può dirsi compiuto per il solo fatto del decorso del tempo.
2.2. Quanto agli ulteriori motivi posti a base dell’impugnato provvedimento di archiviazione/diniego del SUAP prot. n. 5105 del 7 aprile 2025, che trovano fondamento nel parere negativo reso dal Comune prot. n. 2156/2025 (in particolare, si obietta la mancata produzione da parte di IN dei Piani di rete e di sviluppo, se non in data 24 marzo 2025 in relazione ad un nuovo impianto nel territorio di Montegiorgio, e l’assenza di ragioni giustificative dell’intervento nel sito prescelto, atteso che la verifica della velocità di trasmissione dati nell’area da parte del consulente tecnico dell’Ente avrebbe dato risultati effettivi differenti), trattasi di motivazioni che, quand’anche fondate, non sono state più coltivate dal Comune successivamente alla prima richiesta di integrazioni del 28 novembre 2024; invero, a seguito del primo riscontro da parte di IN, l’Amministrazione, con nota prot. 8421 del 30 dicembre 2024, ha ribadito la persistenza dell’incompletezza documentale, ma esclusivamente in relazione ai documenti di cui ai punti 2) e 3) di tale prima richiesta e non anche rispetto al resto, salvo poi, solo nella nota prot. 779 del 3 febbraio 2025, tornare a chiedere la documentazione corrispondente a quella indicata ai punti 4) e 6) della prima richiesta di integrazioni. Allo stesso modo, la comunicazione dei motivi ostativi del SUAP pone a suo fondamento il parere negativo del Comune prot. 1772 del 17 marzo 2025, dove, ancora una volta, il motivo di diniego dirimente è stato individuato nell’assenza della documentazione relativa al passo carrabile. Pertanto, il fatto che IN non abbia prodotto i Piani di rete e di sviluppo in sede di integrazione è dipeso anche dalla confusione ingenerata dall’Amministrazione, la quale, a seguito del riscontro della società alla prima richiesta di integrazioni, pareva avesse rinunciato a far valere tale ulteriore ragione ostativa.
Ad ogni modo, fatte tali premesse, ciò che rileva è la circostanza che, per giurisprudenza pacifica, nel procedimento autorizzatorio ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 l’Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli prescritti dalla normativa primaria, attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento e l’esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune, tramite richiesta di documentazione ultronea (Cons. Stato, sez. VI, 26 settembre 2022, n. 8259; Cons. Stato, Sez. III, 9 luglio 2018, n. 4189). Pertanto, la preventiva presentazione di un piano delle installazioni da parte dell’operatore non può costituire un prerequisito per l’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base, atteso che tale richiesta si traduce in un onere procedimentale ulteriore e particolarmente gravoso, non previsto dalla normativa nazionale ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’art. 44 d.lgs. 259/2003, pregiudicando così le esigenze di celerità che caratterizzano il relativo procedimento (Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 15; Cons. Stato, sez. III, 22 agosto 2020, n. 5172). Inoltre, gli interventi relativi alle SRB previste del piano PNRR “Italia 5G” esulano dalla pianificazione dei singoli gestori, dato che la pianificazione è stata effettuata a monte dallo Stato, tramite Infratel, mediante l’individuazione delle aree a fallimento di mercato indicate nel Bando, negli allegati e nella Convenzione (Cons. Stato, sez. VI, 11 ottobre 2024, n. 8156), il che implica anche la tendenziale non equipollenza dei siti alternativi offerti dal Comune.
2.3. In merito, invece, all’ulteriore ragione posta a base del parere contrario espresso dal Comune esternata nella nota integrativa prot. n. 2172 del 2 aprile 2025, consistente nella considerazione che l’area interessata dall’impianto, pur non essendo assoggettata a vincolo, è di pregio paesaggistico, essa è illegittima per due ordini di ragioni: in primo luogo, è stata resa in violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, non essendo stata assicurata sulla stessa il contraddittorio procedimentale; in secondo luogo, la destinazione a verde pubblico attrezzato, a tutto voler concedere, è una previsione di una variante urbanistica, inidonea, in quanto destinata ad operare in futuro, ad ostacolare l’autorizzazione dell’impianto, tanto più che detta destinazione di zona non è di per sé incompatibile con l’installazione di SRB e che, in ogni caso, vi è il parere favorevole dell’ARPA a tutela della salute pubblica.
3. Passando allo scrutinio dei motivi aggiunti, con cui è stata impugnata la nota del comune di Rapagnano prot. n. 4003 del 21 giugno 2025, essi sono fondati.
Detto provvedimento, invero, oltre ad essere tardivo rispetto ai termini procedimentali di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, lo è anche rispetto al provvedimento di archiviazione impugnato con il ricorso introduttivo, che aveva ormai concluso il procedimento avviato da AD con l’istanza per cui è causa. Peraltro, trattasi di aspetti che avrebbero dovuto essere esaminati, tuttalpiù, in seno alla conferenza di servizi.
In ogni caso, il Collegio non può esimersi dall’evidenziare che, anche nel merito, le argomentazioni introdotte dall’Ente con detta nota non possono trovare favorevole considerazione. Invero, le pretese carenze riguardanti studi geologici e verifiche sismiche afferiscono alle competenze di altra Amministrazione (Regione), pertanto, sulle eventuali problematiche strutturali il Comune ha soltanto poteri di interloquire con la predetta Amministrazione al fine di sollecitare le relative verifiche qualora nutra dubbi al riguardo (cfr. TAR Marche, 14 novembre 2025, n. 921; 19 febbraio 2024, n. 153; 7 settembre 2023, n. 545). Per giurisprudenza ormai pacifica, si tratta di documenti che la legge non richiede di allegare tassativamente all’istanza di autorizzazione, ma che condizionano semmai la fase di esecuzione dei lavori (ancora Cons. Stato, Sez. VI, 18 luglio 2025, n. 6331, che conferma TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 26 gennaio 2024, n. 128). Peraltro, l’impugnata nota è stata superata dalla risposta adottata dal Dipartimento Infrastrutture e Territorio della Regione Marche sulla richiesta del Comune di annullamento in autotutela del nullaosta sismico già rilasciato, avendo l’Amministrazione regionale ritenuto tale richiesta infondata, con ciò confermando le proprie determinazioni (documento n. 32 di IN depositato con i motivi aggiunti).
4. Alle medesime conclusioni di cui ai precedenti punti si giunge anche tenendo conto dell’atto di intervento ad opponendum , che sostanzialmente propone le stesse questioni già scrutinate con l’esame del ricorso e dei motivi aggiunti.
5. Per tutto quanto innanzi esposto, pur dovendosi respingere la domanda di accertamento della formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione (non potendosi dire formato un provvedimento autorizzatorio tacito per le ragioni esposte ai punti 2.1 e 2.1.1 della motivazione), per la restante parte, sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti vanno accolti; per l’effetto, i provvedimenti impugnati vanno annullati. Il procedimento ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 dovrà quindi essere riavviato a partire dalla fase successiva alla prima richiesta di integrazione documentale del Comune prot. 7800 del 28 novembre 2024: le parti, nel riattivare il procedimento, dovranno attenersi ai principi esposti nella presente pronuncia. Resta fermo il divieto, a carico del Comune, di aggravio procedimentale, sia con richieste documentali ultronee rispetto a quelle prescritte dalla normativa statale, sia con l’opposizione di nuovi motivi ostativi che non siano già emersi in seno alla conferenza di servizi.
6. La complessità della controversia e i profili peculiari della stessa giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, li accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM IA, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
SI De AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI De AT | Renata MM IA |
IL SEGRETARIO