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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/04/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 10 aprile 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3507/2024 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Gianmarco Blasi ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza, alla Via Del
Gallitello n. 89/A, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Valeria Salvati e dall'avv. Vito Dimoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
e
in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t.;
RESISTENTE CONTUMACE
1 e
in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t.;
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 02.12.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 392 2024 0001403978000, notificato il 25.11.2024, per complessivi euro 4.777,94 e derivante da una verifica effettuata dall' circa CP_1
il corretto versamento di contributi inerenti la gestione commercianti, deducendone la illegittimità per essere socia sprovvista della qualifica di amministratore della società non operando, neanche Parte_2
saltuariamente per conto della stessa;
nonché la mancata notifica dei prodromici atti di accertamento in riferimento alle cartelle opposte.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di annullare l'avviso di addebito
39220240001403978000, per tutte le ragioni esposte ai punti sub 1) e 2) del presente ricorso, dichiarando altresì non dovuti i relativi importi in quanto configuranti un indebito ai sensi delle sentenze n. 23792/2019, n. 23790/2019 e n. 21540/2019 nonché in virtù dell'intervenuta prescrizione dei crediti in esse contenuti;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze di lite ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_1
domandava, previa riunione del presente procedimento a quello antecedente rubricato al n. 875/24 RG per connessione oggettiva e soggettiva, rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare l'avviso di addebito impugnato, con vittoria delle spese di lite.
2 Non si costituiva la (Società Controparte_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t..
[...]
Non si costituiva l' , in persona Controparte_3
del legale rappresentante p.t.
Dichiarata la contumacia delle parti non costituite e rigettata l'istanza di riunione, che avrebbe comportato un rallentamento nella definizione del presente giudizio, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 10 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sul piano normativo giova richiamare l'art. 29, comma 1, della legge 3 giugno
1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, il quale dispone: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966,
n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tuti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
3 c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Al fine di determinare la portata del significato da ascrivere alla locuzione “con carattere di abitualità e prevalenza” e di determinare l'ambito dell'accertamento rimesso al giudice, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito, con la sentenza n. 3240 del 12.02.2010: “In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che esercita attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente –ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996
– il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento “de quo” il giudice procederà al giudizio di prevalenza – verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale – non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti”
e, sul piano del riparto dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nelle società ad accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma
203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975,
e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui
4 prova è a carico dell'istituto assicuratore” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3835 del 26.02.2016).
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente propone ricorso avverso l'avviso di addebito n. 392 2024 0001403978000, notificato il 25.11.2024, con il quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 4.777,94, a titolo di contributi e sanzioni relativi all'ultima rata del 2022 ed alle prime tre rate del
2023, in conseguenza della sua iscrizione, su accertamento d'ufficio del
25.08.2021, alla Gestione Commercianti con decorrenza dal 15.06.2018, quale socia unica della società Parte_2
Dalla documentazione versata in atti, tuttavia, l' non ha fornito alcuna CP_1 prova dei caratteri dell'abitualità e della prevalenza in relazione all'attività svolta dalla ricorrente nell'ambito della società a responsabilità limitata di cui è socia unica.
Si osserva, peraltro, che gli assunti dell' risultano sconfessati dalla CP_1
documentazione in atti, ove si evince che la ricorrente abbia diversa occupazione che, al di là delle mere affermazioni e in assenza di una compiuta prova fornita dell' , appare incompatibile con il prescritto carattere di abitualità e CP_4 prevalenza dell'attività nell'ambito della in cui risulta socia Parte_2
unica e non anche amministratore.
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, va annullato l'avviso di addebito n. 392 2024 0001403978000 notificato il 25.11.2024.
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono la compensazione integrale delle spese di lite con le parti resistenti non costituite.
Per il resto, seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto delle fasi espletate.
P.Q.M.
5 il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato Parte_1
il 02.12.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) annulla l'avviso di addebito n. 392 2024 0001403978000 notificato il
25.11.2024;
2) compensa interamente le spese lite in relazione alla domanda proposta nei confronti della e nei confronti dell' Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali Controparte_3
rappresentanti pro tempore;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
1.100,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 10 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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