Versione
18 agosto 1977
18 agosto 1977
Art. 25.
I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al precedente articolo 22, al netto delle spese generali e di amministrazione e delle spese di manutenzione di cui all' art. 19, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 , nonche' le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono contabilizzati dagli istituti autonomi case popolari nella gestione speciale di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 .
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione, su proposta degli IACP, definisce, entro i massimali determinati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del CER, l'ammontare delle quote di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 19, da aggiornare annualmente.
Le somme di cui al primo comma sono destinate:
a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali;
b) all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio di abitazioni degli IACP o dello Stato;
c) al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui all' articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , per l'incremento del patrimonio di proprieta' degli IACP destinato alla sola locazione;
d) al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP e di quelli eventualmente conseguenti all'applicazione della presente legge;
e) alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere.
L'utilizzazione dei fondi da destinarsi alle finalita' di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente comma e' autorizzata, su proposta della regione, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale.
I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al precedente articolo 22, al netto delle spese generali e di amministrazione e delle spese di manutenzione di cui all' art. 19, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 , nonche' le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono contabilizzati dagli istituti autonomi case popolari nella gestione speciale di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 .
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione, su proposta degli IACP, definisce, entro i massimali determinati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del CER, l'ammontare delle quote di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 19, da aggiornare annualmente.
Le somme di cui al primo comma sono destinate:
a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali;
b) all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio di abitazioni degli IACP o dello Stato;
c) al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui all' articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , per l'incremento del patrimonio di proprieta' degli IACP destinato alla sola locazione;
d) al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP e di quelli eventualmente conseguenti all'applicazione della presente legge;
e) alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere.
L'utilizzazione dei fondi da destinarsi alle finalita' di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente comma e' autorizzata, su proposta della regione, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 04/10/1988 n. 24 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 4 ottobre 1988 · 1.8147687
[…] altresi\', ai sensi del comma 1 bis del menzionato art. 9, gli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell\'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all\'art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036. Si fa presente che il comma 1 del citato
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Giurisprudenza • 19
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/07/2007, n. 16245Provvedimento: […] Dispongono l'art. 9, primo comma, e primo comma bis, del D.L. 14 marzo 1988, introdotto dalla legge di 154: "I termini previsti conversione 13 maggio 1988 n. per le dichiarazioni ed versamenti da parte degli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'art. 25 della legge 513/1977 nella gestione speciale di cui all'art. 10 del D. […]Leggi di più...
- inefficacia dell'accertamento·
- conseguenze·
- sufficienza dell'importo dichiarato·
- sospensione dei termini di riscossione·
- sussistenza·
- esclusione·
- presentazione di dichiarazione integrativa ex art. 9 del d.l. n. 70 del 1988·
- accertamento·
- necessità·
- impugnazione·
- tributi (in generale)·
- accertamento tributario·
- avviso di accertamento