Decreto cautelare 27 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 21 novembre 2025
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 29/04/2026, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01306/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02213/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2213 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Brugaletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Ragusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del Provvedimento del Questore della Provincia di Ragusa, Div.P.A.S.Cat.A11/Imm../Prot. Nr. -OMISSIS- del 10/09/2025, notificato in data 23/09/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il dott. ND AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 25 ottobre 2025 e depositato il successivo giorno 27 ottobre 2025, il sig. -OMISSIS-, cittadino della Nigeria, agisce per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento Div.P.A.S.Cat.A11/Imm../Prot. Nr. -OMISSIS- del 10 settembre 2025 notificato in data 23 settembre 2025 con cui il Questore della Provincia di Ragusa ha respinto l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
2. Espone in fatto il ricorrente:
- di essere titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008;
- di aver presentato, in data 16 dicembre 2024, istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato, essendo in possesso di un regolare contratto di lavoro;
- che a seguito della comunicazione ex art. 10 bis Legge n. 241/1990 di ragioni ostative all’accoglimento, l’Amministrazione, ha adottato il provvedimento di diniego impugnato, motivandolo con la circostanza che il permesso di soggiorno per protezione speciale, essendo stato rilasciato in data 26 settembre 2023, ovvero successivamente all’entrata in vigore della Legge n. 50/2023 (di conversione del D.L. n. 20/2023, c.d. “Decreto Cutro”), non sarebbe più convertibile in permesso per motivi di lavoro, stante l’abrogazione dell’art. 6 D.lgs. n. 286/1999 per effetto del medesimo D.L. n. 20/2023.
3. Il gravame è affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione art. 10/bis D.L. 241/1990 ; in quanto l’Amministrazione avrebbe omesso di motivare riguardo alle osservazioni procedimentali rese a seguito del preavviso di rigetto; così vanificando il contraddittorio endoprocedimentale e indicando, peraltro, una data di trasmissione delle stesse successiva all’emissione del provvedimento finale.
2) Illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 7 del D.L. 20/2023 e la disposizione transitoria e degli artt. 6 e 19 del D.Lgs 286/1998, dell’art. 32 del D.Lgs 25/2008 e dell’art. 3 e 97 della Costituzione ; atteso che l’Amministrazione non avrebbe correttamente applicato la disciplina transitoria di cui all’art. 7, comma 3, del D.L. n. 20/2023, la quale fa salva la facoltà di conversione per i permessi di soggiorno per protezione speciale in corso di validità alla data di entrata in vigore della nuova normativa (6 maggio 2023); applicabile alla fattispecie concreta dal momento che il permesso di soggiorno del ricorrente è stato rilasciato in data 17 febbraio 2023, e che anche i permessi rilasciati ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 25/2008 rientrano nell’ambito di applicazione della predetta norma transitoria.
4. Per l’Amministrazione intimata si è costituita l’Avvocatura dello Stato che, con documenti e memoria depositati il 14 novembre 2025, ha controdedotto rispetto alle superiori ragioni di doglianza, rilevando, in particolare che il permesso di soggiorno del ricorrente è stato rilasciato in data 26 settembre 2023, sulla base del parere della Commissione Territoriale del 25 luglio 2023 -e quindi in data successiva al termine del 5 maggio 2023-; mentre la data del 17 febbraio 2023, indicata sul titolo di soggiorno, si riferirebbe al giorno della richiesta e non a quello del rilascio.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 21 novembre 2025 è stata accolta l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 comma 10 cod. proc. amm. Nella stessa sede è stato ordinato al ricorrente di produrre il permesso di soggiorno per protezione speciale con asseverazione di conformità all’originale cartaceo. Incombente cui la parte ha ottemperato con deposito del 3 dicembre 2025.
6. All’udienza pubblica del 23 aprile 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
TO
- Capo I
Il ricorso è meritevole di accoglimento sotto il dirimente profilo di fondatezza del secondo mezzo di gravame, nel quale il Collegio ravvisa la ragione più liquida di definizione della controversia (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5/2015).
Giova premettere che l’art. 7 comma 1 D.L. 20/2023 (come convertito con modificazioni in L. n. 50/2023), nel disporre l’abrogazione dell’art. 6 comma 1 bis lett. a) D.lgs. n. 286/1998 (il quale consentiva la convertibilità del permesso per protezione speciale in permesso di lavoro) ha posto al comma 3 una norma transitoria a tenore della quale “ I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge ”.
Ciò posto, il ricorrente ha documentato di essere titolare di un permesso per protezione speciale recante l’espressa dicitura “ data e autorità di rilascio: 17.02.2023 Questura di Ragusa ” (all. 1 del 3.12.2025).
Pertanto, poiché l’autenticità del titolo non è in discussione, sebbene la domanda di conversione sia stata formulata dopo l’entrata in vigore della Legge n. 50/2023 essa si fonda su un permesso di soggiorno per protezione speciale già in corso di validità in epoca antecedente al 6 maggio 2023, beneficiando quindi del regime transitorio di cui al citato art. 7 comma 3.
In senso contrario non depone il rilievo della difesa erariale secondo cui la data del 17 febbraio sarebbe quella di presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno e non quella della sua emissione: avvenuta solo dopo l’acquisizione del parere della commissione territoriale (pag. 2 della memoria del 14 novembre 2025 e all. 2 di parte resistente).
Ed invero, il disposto dell’art. 7 comma 3 D.L. 20/2023 in esame dev’essere interpretato nel senso di consentire la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in corso di validità al momento della sua entrata in vigore (cfr. TAR Toscana, sez. II, 30 maggio 2024, n. 654).
L’accento è dunque posto dal legislatore sull’efficacia temporale del titolo e non sulla sequenza diacronica degli atti del procedimento, che, peraltro, sfugge al controllo dell’istante; il quale (accedendo alla prospettazione della parte intimata) sarebbe altrimenti irragionevolmente pregiudicato dai ritardi dell’Amministrazione.
Del resto, dalla disamina del titolo, emerge come sia stata la stessa Amministrazione a farne decorrere l’efficacia dal 17 febbraio 2023 (cfr. ancora all. 1 del 3.12.2025 nonchè T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 23 settembre 2025 n. 615); così ingenerando nel privato un affidamento sulla stabilità degli effetti dell’atto con decorrenza da quella data.
In definitiva, e tenuto conto della morfologia del giudizio amministrativo come sindacato sul rapporto, il profilo procedimentale evidenziato dall’Amministrazione non intacca il requisito sostanziale consistente nella validità del titolo di soggiorno per protezione speciale in capo al ricorrente al momento dell’entrata in vigore del citato art. 7 del d.l. 20/2023, che rappresenta il presupposto per l’applicazione del medesimo.
Per le suesposte ragioni, il ricorso, assorbito il primo mezzo di gravame, dev’essere accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato; con conseguente obbligo dell’Amministrazione di riesaminare l’istanza del ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza nel rispetto dell’effetto conformativo da questa scaturente.
- Capo II
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato -se dovuto e versato-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI GI, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
ND AI, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| ND AI | GI GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.