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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/05/2025, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1482/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1482/2024
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Via F. Crispi 247, Catania, presso lo studio dell'avvocato
BATTAGLIA LAURA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata a Riposto (CT), via Gioieni, 2, presso lo studio dell'avvocato
MUSUMECI SALVATORE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 13/02/2024, - premettendo di avere intrattenuto una Parte_1
convivenza more uxorio con da cui è nata in data [...] la figlia - Controparte_1 Persona_1
ha esposto che per sopravvenuta incompatibilità di carattere la relazione tra le parti si è interrotta e ha chiesto, pertanto, al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione degli incontri con il padre come in ricorso e la determinazione dell'assegno mensile di mantenimento di euro 250,00 mensili per la figlia minore.
Si è costituta in giudizio , aderendo alla richiesta di affidamento condiviso della minore Controparte_1
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, chiedendo la regolamentazione degli incontri con il padre senza pernottamento fino al quarto anno di vita della bambina e la determinazione di un assegno mensile di mantenimento di euro 650,00, oltre il 50% delle spese straordinarie e il 50% dell'assegno unico.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 24.07.2024, è stato disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, sono state Persona_1
disciplinate le modalità di permanenza della minore con il padre non collocatario ed è stato posto a carico di l'obbligo di versare alla convenuta la somma mensile di € 450,00 a titolo di Parte_1
mantenimento della figlia minorenne , oltre alla compartecipazione nella misura del 50% Persona_1
alle spese straordinarie. Contestualmente, stante la conflittualità tra i genitori nelle decisioni relative alla gestione ordinaria della figlia minore, anche con riferimento alla introduzione del pernottamento del padre, è stato disposto un percorso di sostegno alla genitorialità presso l'EMI dell'ASP.
All'udienza del 09.04.2025, le parti personalmente presenti, sentite dal giudice delegato, hanno riferito che i loro rapporti sono molto migliorati, che si sono attenuti all'ordinanza relativa ai provvedimenti provvisori, anche in modo elastico, adattandola alle proprie esigenze e alle esigenze della figlia minore e di avere già introdotto il pernottamento con il padre a weekend alterni nella notte del sabato. Hanno Parte riferito altresì che, dato il miglioramento dei rapporti, vi era stato un primo contatto con l' che il percorso di sostegno alla genitorialità era stato ritenuto superfluo dagli stessi operatori, in considerazione dello spontaneo venir meno della conflittualità tra le parti.
I procuratori delle parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la definizione immediata del procedimento riportandosi alle condizioni previste nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., che è stata
2 contestualmente modificata in udienza con adeguamento delle modalità di incontro padre-figlia e ampliamento del pernottamento presso il padre della minore , stante l'evoluzione positiva Persona_1 dei rapporti tra le parti e l'età raggiunta dalla minore.
Si trascrive qui di seguito il dispositivo dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., così come modificato:
“-affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre .” Controparte_1
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia : Persona_1
“ - due pomeriggi a settimana il martedi e il giovedì dalle 17:00 alle 21 (compresa la cena) e a week- end alterni da venerdì alle 18:30 fino alla domenica alle ore 19:00, con pernottamento nelle notti di venerdì a sabato;
-cinque giorni consecutivi alternando di anno in anno Natale e Capodanno;
-tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, alternando di anno in anno Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
-21 giorni anche non consecutivi per il periodo estivo con il padre, con un minimo di sette giorni consecutivi nel periodo di agosto, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
- secondo alternanza tra i genitori nei giorni festivi, con pernottamento presso il padre su accordo tra le parti il giorno antecedente al festivo o il giorno festivo. In mancanza di accordo, il pernottamento con il padre spetterà nel giorno festivo, in deroga al calendario ordinario;
- nel giorno del compleanno della minore, ove non sia possibile per i genitori trascorrerlo insieme alla minore, alternando di anno in anno tra i genitori la mattina con il pranzo fino alle 16.30 ed il pomeriggio con cena e pernottamento;
- festa della mamma e del papà, compleanno della mamma e del papà con il rispettivo genitore, con pernottamento nel relativo giorno, in deroga al calendario ordinario;
Quanto alle statuizioni economiche, è stata di comune accordo confermata la previsione che segue:
- Pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 Controparte_1
la somma mensile di euro 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento della figlia minore Per_1
con decorrenza dal deposito del ricorso”.
[...]
In occasione della ultima udienza, inoltre, si sono ritenute superate tutte le disposizioni interinali adottate provvisoriamente dal giudice delegato nella ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. volte alla introduzione del pernottamento della minore con il padre, tenuto conto che le parti hanno dato atto dell'avvio con esiti positivi del pernottamento padre-figlia.
3 La causa è stata posta in decisione con rimessione al Collegio, previa rinuncia dei procuratori ai termini per scritti conclusivi e trasmissione al Pubblico Ministero per le sue conclusioni.
Il PM nulla ha opposto all'accordo raggiunto tra le parti.
Nel merito, il Collegio ritiene che il superiore accordo sia meritevole di accoglimento, non essendo in contrasto con le esigenze della prole minorenne, sia sotto il profilo dell'accesso alla bigenitorialità che con riferimento alle statuizioni di ordine economico, alla luce anche del miglioramento complessivo della relazione tra i genitori, nel perseguimento dell'interesse al benessere psicofisico e alla serena crescita della propria figlia minore.
Le spese vanno compensate, stante la soluzione del procedimento con conclusioni congiunte delle parti ed in conformità alla richiesta dalle stesse formulata.
PER QUESTI MOTIVI
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.:
DISPONE l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre;
Controparte_1
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore come disciplinato in Parte_1
parte motiva;
PONE a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno cinque di ogni Parte_1 Controparte_1
mese, la somma mensile di euro 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese Persona_1
straordinarie con decorrenza dal deposito del ricorso;
DISPONE la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Così deciso a Catania, il giorno 09/05/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1482/2024
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Via F. Crispi 247, Catania, presso lo studio dell'avvocato
BATTAGLIA LAURA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata a Riposto (CT), via Gioieni, 2, presso lo studio dell'avvocato
MUSUMECI SALVATORE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 13/02/2024, - premettendo di avere intrattenuto una Parte_1
convivenza more uxorio con da cui è nata in data [...] la figlia - Controparte_1 Persona_1
ha esposto che per sopravvenuta incompatibilità di carattere la relazione tra le parti si è interrotta e ha chiesto, pertanto, al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione degli incontri con il padre come in ricorso e la determinazione dell'assegno mensile di mantenimento di euro 250,00 mensili per la figlia minore.
Si è costituta in giudizio , aderendo alla richiesta di affidamento condiviso della minore Controparte_1
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, chiedendo la regolamentazione degli incontri con il padre senza pernottamento fino al quarto anno di vita della bambina e la determinazione di un assegno mensile di mantenimento di euro 650,00, oltre il 50% delle spese straordinarie e il 50% dell'assegno unico.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 24.07.2024, è stato disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, sono state Persona_1
disciplinate le modalità di permanenza della minore con il padre non collocatario ed è stato posto a carico di l'obbligo di versare alla convenuta la somma mensile di € 450,00 a titolo di Parte_1
mantenimento della figlia minorenne , oltre alla compartecipazione nella misura del 50% Persona_1
alle spese straordinarie. Contestualmente, stante la conflittualità tra i genitori nelle decisioni relative alla gestione ordinaria della figlia minore, anche con riferimento alla introduzione del pernottamento del padre, è stato disposto un percorso di sostegno alla genitorialità presso l'EMI dell'ASP.
All'udienza del 09.04.2025, le parti personalmente presenti, sentite dal giudice delegato, hanno riferito che i loro rapporti sono molto migliorati, che si sono attenuti all'ordinanza relativa ai provvedimenti provvisori, anche in modo elastico, adattandola alle proprie esigenze e alle esigenze della figlia minore e di avere già introdotto il pernottamento con il padre a weekend alterni nella notte del sabato. Hanno Parte riferito altresì che, dato il miglioramento dei rapporti, vi era stato un primo contatto con l' che il percorso di sostegno alla genitorialità era stato ritenuto superfluo dagli stessi operatori, in considerazione dello spontaneo venir meno della conflittualità tra le parti.
I procuratori delle parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la definizione immediata del procedimento riportandosi alle condizioni previste nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., che è stata
2 contestualmente modificata in udienza con adeguamento delle modalità di incontro padre-figlia e ampliamento del pernottamento presso il padre della minore , stante l'evoluzione positiva Persona_1 dei rapporti tra le parti e l'età raggiunta dalla minore.
Si trascrive qui di seguito il dispositivo dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., così come modificato:
“-affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre .” Controparte_1
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia : Persona_1
“ - due pomeriggi a settimana il martedi e il giovedì dalle 17:00 alle 21 (compresa la cena) e a week- end alterni da venerdì alle 18:30 fino alla domenica alle ore 19:00, con pernottamento nelle notti di venerdì a sabato;
-cinque giorni consecutivi alternando di anno in anno Natale e Capodanno;
-tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, alternando di anno in anno Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
-21 giorni anche non consecutivi per il periodo estivo con il padre, con un minimo di sette giorni consecutivi nel periodo di agosto, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
- secondo alternanza tra i genitori nei giorni festivi, con pernottamento presso il padre su accordo tra le parti il giorno antecedente al festivo o il giorno festivo. In mancanza di accordo, il pernottamento con il padre spetterà nel giorno festivo, in deroga al calendario ordinario;
- nel giorno del compleanno della minore, ove non sia possibile per i genitori trascorrerlo insieme alla minore, alternando di anno in anno tra i genitori la mattina con il pranzo fino alle 16.30 ed il pomeriggio con cena e pernottamento;
- festa della mamma e del papà, compleanno della mamma e del papà con il rispettivo genitore, con pernottamento nel relativo giorno, in deroga al calendario ordinario;
Quanto alle statuizioni economiche, è stata di comune accordo confermata la previsione che segue:
- Pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 Controparte_1
la somma mensile di euro 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento della figlia minore Per_1
con decorrenza dal deposito del ricorso”.
[...]
In occasione della ultima udienza, inoltre, si sono ritenute superate tutte le disposizioni interinali adottate provvisoriamente dal giudice delegato nella ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. volte alla introduzione del pernottamento della minore con il padre, tenuto conto che le parti hanno dato atto dell'avvio con esiti positivi del pernottamento padre-figlia.
3 La causa è stata posta in decisione con rimessione al Collegio, previa rinuncia dei procuratori ai termini per scritti conclusivi e trasmissione al Pubblico Ministero per le sue conclusioni.
Il PM nulla ha opposto all'accordo raggiunto tra le parti.
Nel merito, il Collegio ritiene che il superiore accordo sia meritevole di accoglimento, non essendo in contrasto con le esigenze della prole minorenne, sia sotto il profilo dell'accesso alla bigenitorialità che con riferimento alle statuizioni di ordine economico, alla luce anche del miglioramento complessivo della relazione tra i genitori, nel perseguimento dell'interesse al benessere psicofisico e alla serena crescita della propria figlia minore.
Le spese vanno compensate, stante la soluzione del procedimento con conclusioni congiunte delle parti ed in conformità alla richiesta dalle stesse formulata.
PER QUESTI MOTIVI
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.:
DISPONE l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre;
Controparte_1
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore come disciplinato in Parte_1
parte motiva;
PONE a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno cinque di ogni Parte_1 Controparte_1
mese, la somma mensile di euro 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese Persona_1
straordinarie con decorrenza dal deposito del ricorso;
DISPONE la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Così deciso a Catania, il giorno 09/05/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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