Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO in procedimento n. 1907/2024 R.G.L. promosso da
, con l'avv. PALMA PAOLO Parte_1
CONTRO
con l'avv. CAMARDA MARCELLA CP_1
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025, le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che hanno depositato note scritte, in particolare il ricorrente, in data 23.01.2025
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 1907/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. PALMA PAOLO ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in PALERMO,
VIA MARCHESE DI VILLABIANCA n. 21
- ricorrente -
C O N T R O
dall'avv. CAMARDA MARCELLA ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail con sede in PALERMO, VIALE DEL FANTE
n. 58/D
- resistente-
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato CP_1
decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/02/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' deducendo: CP_1
“Il ricorrente in data 21.10.2016 subiva un infortunio sul lavoro (politrauma cranico con ferita regione frontale e perdita di coscienza e cervicalgia P.T., in seguito a caduta accidentale) per il quale veniva riscontrata, da parte dell una menomazione dell'integrità psico-fisica CP_1
nella misura solo del 5% (cfr. allegati n.2 e 3). In data 23.2.2023 l'odierno istante, ritenendo aggravate le proprie condizioni sanitarie conseguenti all'infortunio di cui sopra, presentava, ai sensi dell'art.83 del T.U. 1124/65, documentata domanda, tramite patronato INCA, intesa ad ottenere il riconoscimento di un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica nella complessiva misura del 7% (cfr. allegato n.4). L'istituto assicuratore con nota del 28.3.2023
(cfr allegato n.5) ha comunicato il rigetto della domanda di aggravamento confermando il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 5%. Avverso tale decisione il ricorrente in data 5.4.2023 ha proposto, sempre tramite il suddetto patronato, opposizione, ai sensi dell'art.104 del D.P.R. 1124/65 T.U., insistendo nella valutazione di cui alla domanda amministrativa di aggravamento, che veniva rigettata”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “ritenere e dichiarare che il ricorrente ha subìto, a decorrere dal 23.2.2023 (data dell'istanza), un aggravamento delle proprie condizioni di salute in conseguenti all'infortunio del 21.10.2026 con menomazione dell'integrità psico-fisica nella complessiva misura del 7% o di quella maggiore o minore risultante da eventuale disponenda consulenza tecnica con diritto, pertanto, al relativo indennizzo, in rendita o in capitale, ex art.
13 D.lgs. 23.2.2000 n.38; condannare, conseguentemente, l' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui sopra nella relativa misura, con decorrenza ed interessi come per legge”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta ribadendo l'esattezza della percentuale di i.p.p. già concessa e contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, variamente argomentando.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica medico legale.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio sulla base dell'esame degli atti, in sede di relazione peritale, ha concluso che al ricorrente – affetto da “sindrome soggettiva del traumatizzato cranico, esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale, senza significative ripercussioni funzionali, in soggetto con pregresse protrusioni discali (a livello C5-C6 e C6-C7)”
– dall'infortunio del 21.10.2016 è residuata una percentuale di i.p.p. del 5%.
Le conclusioni del C.T.U., non contestate dalle parti, devono essere condivise, con particolare riferimento alle voci tabellari utilizzate ed alle percentuali riconosciute alle singole infermità, così come al calcolo della percentuale complessiva, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguata e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione in atti). Il ricorso va, pertanto, rigettato, avendo il C.T.U. confermato la valutazione dei postumi già formulata dall' . CP_1
Le spese di lite non possono essere poste a carico di parte ricorrente, che ha presentato autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. e la cui domanda non può ritenersi manifestamente infondata e temeraria.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 18/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025.
La Giudice
Paola Marino