Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00482/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00443/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2025, proposto da
AN UI NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Moscardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Di Martino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pompeo Magno n. 7;
nei confronti
UL RA, ES RG, IO AU, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio diniego formatosi in data 24 aprile 2025 ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. 241/1990 sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 inviata in data 25.03.2025 a mezzo pec alla ASL di Frosinone, con cui chiedeva “copia degli atti e/o provvedimenti amministrativi dai quali si evincono le esatte indicazioni emanate dal Commissario Straordinario circa la disposizione di assegnazione sopra richiamata che riporta, tra l’altro, pedissequamente quanto segue: “su indicazione del Commissario Straordinario” nonché l’ostensione degli atti e dei provvedimenti di nomina ovvero indicazione puntuale da rinvenire sul sito istituzionale nella sezione “amministrazione trasparente” ex d.lgs. n. 33/2013 dei responsabili delle strutture amministrative aziendali (UOS, UOSD e UOC) alla luce del vigente Atto aziendale, con esatta indicazione di quelle governate da soggetti/responsabili con incarichi di facente funzioni, di quelle “ad interim”, di quelle ancora prive del titolare e di quelle con incarico attribuito all’esito di procedure selettive”;
e per la declaratoria di accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata il 25.03.2025 sopra richiamata con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Frosinone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa NC NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. Con ricorso notificato il 20 maggio 2025 e depositato il 4 giugno 2025, il sig. NO AN UI ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento del silenzio diniego formatosi in data 24 aprile 2025 sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/1990 inviata in data 25.03.2025 a mezzo pec alla ASL di Frosinone, con cui chiedeva “copia degli atti e/o provvedimenti amministrativi dai quali si evincono le esatte indicazioni emanate dal Commissario Straordinario circa la disposizione di assegnazione” nonché l’ostensione degli atti e dei provvedimenti di nomina ovvero indicazione puntuale da rinvenire sul sito istituzionale nella sezione “amministrazione trasparente” ex d.lgs. n. 33/2013 dei responsabili delle strutture amministrative aziendali (UOS, UOSD e UOC) alla luce del vigente atto aziendale, con esatta indicazione di quelle governate da soggetti/responsabili con incarichi di facente funzioni, di quelle “ad interim”, di quelle ancora prive del titolare e di quelle con incarico attribuito all’esito di procedure selettive.”
2. Il ricorrente, inquadrato nei ruoli aziendali in qualità di dirigente con profilo amministrativo/economico-finanziario all’interno della struttura UOC Farmacia (struttura sanitaria), espone che in data 31 gennaio 2025 ha ricevuto la nota, prot. n. 2271 del 31.01.2025 della ASL di Frosinone, con cui si comunicava che “ viste le criticità rappresentate dal Direttore dell’Unità Organizzativa Complessa Farmacia, con la presente, su indicazione del Commissario Straordinario, si dispone l’assegnazione della S.V. presso al UOC medesima, con decorrenza 1° febbraio 2025 ”.
In pari data rispondeva alla suddetta nota chiedendole motivazioni del disposto trasferimento.
In data 3 febbraio 2025, il ricorrente inviava una ulteriore nota con cui, dopo aver svolto ulteriori considerazioni chiedeva, ai sensi della legge 241/1990, copie delle note di richiesta incremento fabbisogno personale dirigenziale inviate dal Direttore UOC Farmacia.
In data 30 marzo 2025, il ricorrente notificava, quindi, un primo ricorso avverso il silenzio formatosi sull’istanza di accesso al fine di acquisire copie delle note di richiesta incremento fabbisogno personale dirigenziale inviate dal Direttore UOC Farmacia presentata a mezzo PEC del 03.02.2025 al fine di ottenere la declaratoria di annullamento del silenzio di diniego impugnato.
Tale ricorso è stato respinto con sentenza 23 gennaio 2026 n. 40 di questa Sezione per insussistenza dei documenti richiesti con l’istanza d’accesso.
2.1. In data 25 marzo 2025 il ricorrente, considerato che il suo atto di assegnazione era stato emesso “ su indicazione del Commissario Straordinario ”, chiedeva copia degli atti e/o provvedimenti amministrativi dai quali si evincono le esatte indicazioni emanate dal Commissario Straordinario circa la disposizione di assegnazione.
Il ricorrente deduce che dal tenore letterale della nota prot. n. 2274 del 31 gennaio 2025 non si comprenderebbe se il trasferimento/assegnazione ad altra struttura aziendale sia da intendersi integrativa o sostitutiva dell’attuale assegnazione né tantomeno si comprenderebbe se debba ritenersi a termine e quindi a carattere provvisorio oppure debba ritenersi sine die.
Contesta, quindi, il provvedimento di trasferimento temporaneo ovvero di revoca dell’incarico, per assenza di motivazione, per mancata indicazione del termine iniziale e del termine finale del trasferimento nonché per mancata indicazione delle oggettive esigenze di carattere funzionale che lo hanno giustificato.
2.2. Il ricorrente deduce l’illegittimità del silenzio serbato dalla ASL sull’istanza di accesso ai documenti richiesti in data 25 marzo 2025 per violazione dei principi di celerità, efficienza ed economicità, di trasparenza e di buon andamento dell’azione amministrativa.
3. Si è costituita in giudizio la SL di Frosinone eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’istanza di accesso del 25.3.2025 e, conseguentemente, del ricorso, in quanto meramente reiterativa e pedissequa dell’istanza inoltrata dal dott. NO in data 3.2.2025 sulla quale si è già pronunciato questo Tribunale con la sentenza n. 40/2026.
La domanda di accesso del 25 marzo 2025 avrebbe sempre ad oggetto la nota prot. 2274 del 31 gennaio 2025 ossia il provvedimento di trasferimento presso la UOC Farmacia, senza che tuttavia vengano prospettati fatti nuovi ma semplicemente ampliata la propria originaria domanda di accesso del 3 febbraio 2025.
La SL eccepisce, poi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo perché la causa petendi del ricorso non sarebbe quella di ottenere l’accesso ad atti (asseritamente) detenuti dall’amministrazione resistente, quanto piuttosto di contestare nel merito il provvedimento di trasferimento adottato dalla ASL, con relativa giurisdizione del giudice ordinario.
La domanda di accesso sarebbe ad ogni modo generica e, come tale, da respingere nel merito.
4. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
5. Con riguardo alla domanda di accesso agli atti richiesti con l’istanza del 25 marzo 2025, sulla quale sussiste la giurisdizione di questo giudice, e ritenendo di poter soprassedere sull’ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente amministrazione, il ricorso è infondato nel merito.
La domanda di accesso del 25 marzo 2025, sulla quale si è formato il silenzio diniego oggetto della presente impugnativa, è, infatti, una domanda genericamente formulata e, in parte, avente ad oggetto documenti non formati né detenuti dalla resistente amministrazione.
Il ricorrente, infatti, alla luce del fatto che il suo atto di assegnazione era stato emesso “ su indicazione del Commissario Straordinario ”, chiedeva copia degli atti e/o provvedimenti amministrativi dai quali si evincono le esatte indicazioni emanate dal Commissario Straordinario circa la disposizione di assegnazione nonché l’ostensione degli atti e dei provvedimenti di nomina dei responsabili delle strutture amministrative aziendali “con esatta indicazione di quelle governate da soggetti/responsabili con incarichi di facente funzioni, di quelle “ad interim”, di quelle ancora prive del titolare e di quelle con incarico attribuito all’esito di procedure selettive”.
Ebbene, con riguardo alla prima richiesta, la circostanza che il trasferimento sia stato emesso “su indicazione del Commissario Straordinario” non significa, come afferma la stessa amministrazione, che l’indicazione sia stata trasfusa in documenti amministrativi.
Deve essere pertanto richiamato, anche a tale riguardo, quanto già statuito da questa Sezione nella sentenza n. 40 del 2026, circa il limite materiale e giuridico entro cui va circoscritto il diritto di accesso, potendo lo stesso essere esercitato ove i documenti richiesti siano nella disponibilità dell'Amministrazione. Infatti, l’ordine di esibizione di documenti postula, all’evidenza, la materiale detenzione da parte dell'Amministrazione cui è rivolta l'istanza e tale presupposto va acquisito in termini di atto costitutivo della pretesa ostensiva, con la conseguenza che la sua dimostrazione grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni ovvero in via indiziaria ma non tramite mere supposizioni. Ne consegue che, in assenza di prova della effettiva esistenza e disponibilità della documentazione richiesta, non è possibile ingiungere ad un'amministrazione di consentire l'accesso ad alcunché, perché si tratterebbe di ordine che risulterebbe per definizione insuscettibile di essere eseguito (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10/07/2025, n.6037).
Con riguardo alla seconda richiesta, essa ha invece ad oggetto atti amministrativi di organizzazione e/o riguardanti rapporti individuali di lavoro che ove oggetto di pubblicazione nel settore “amministrazione trasparente” saranno ivi reperibili non essendo altrimenti idonei a dispiegare un effetto diretto nella sfera giuridica dell’istante e nei confronti dei quali il ricorrente non vanta alcun interesse legittimo collegato ad una situazione tutelata dall’ordinamento che ne possa giustificare l’ostensione.
6. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della SL di Frosinone, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 1.500 (euro millecinquecento/00), oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL SC, Presidente
NC NO, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NC NO | EL SC |
IL SEGRETARIO