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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 325/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
e , rappresentati e difesi, congiuntamente e Parte_1 Parte_2 disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Andrea Corradino e dall'Avv. Matteo Biso, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo
Attori
contro
, rappresentato e difeso in via disgiunta dall'Avv. Giuseppe Lombardi, dall'avv. CP
Marco Delli Noci e dall'avv. Francesca Benedetta Tremolada e dall'avv. Paolo Giannetti, giusta mandato allegato alla memoria di costituzione
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mmo Tribunale adito contrariis reiectis:
In via principale accertare che la soc. in persona del legale rapp.te pro tempore ha svolto nelle CP compravendite delle pietre di cui ai certificati allegati in atti attività di intermediazione ed in conseguenza e per l'effetto - previa declaratoria di invalidità/nullità ex art 1418 c.c. della predette compravendite per assenza della prescritta autorizzazione di cui all'art 127 TULPS in capo a con ogni conseguente pronuncia inerente la CP restituzione/riconsegna dei diamanti - dichiarare tenuta e condannare quest'ultima ai sensi e per gli effetti dell'art 1338 c.c. tenuta al risarcimento del danno in misura pari all'integrale rimborso del prezzo di vendita versato dai Sigg. e Pt_1 determinato in € 81.715,12 nei confronti del Sig. per le seguenti pietre IGI113492997, Parte_2 Parte_1 IGI113494251 , GECI1008979, IGI141423449, IGI162578243, IGIF1Q29020, IGIF6D89954 e quanto ad €uro 80.093,77 in solido tra i sigg. e relativamente alle pietre HRD15039646003, GECI1018913, Parte_1 Parte_2 IGI171533086, ovvero di quella diversa meglio ritenuta, oltre al rimborso delle spese relative alla fase di istruzione preventiva ed interessi legali e rivalutazione dalle singole vendite al saldo effettivo.
In subordine per le ragioni dedotte in narrativa accertare e dichiarare che le compravendite delle pietre di cui ai certificati allegati in atti sono state determinate in via esclusiva da vizio del consenso dei sigg. e per effetto esclusivo Pt_1 Parte_2
pagina 1 di 11 determinante ed essenziale dell'attività di intermediazione posta in essere da in persona del legale rapp.te CP pro tempore conseguentemente annullando le predette compravendite ex art.1427-1428-1429-1439 c.c. e per l'effetto, previa ogni declaratoria inerente la riconsegna/restituzione dei diamanti, condannare quest'ultima ai sensi e per gli effetti dell'art
1338 c.c. tenuta al risarcimento del danno in misura pari all'integrale rimborso del prezzo di vendita versato dai Sigg.
e determinato in € 81.715,12 nei confronti del Sig. per le seguenti pietre Pt_1 Parte_2 Parte_1 IGI113492997, IGI113494251 , GECI1008979, IGI141423449, IGI162578243, IGIF1Q29020, IGIF6D89954 e quanto ad
€uro 80.093,77 in solido tra i sigg. e relativamente alle pietre HRD15039646003, Parte_1 Parte_2 GECI1018913, IGI171533086, ovvero alla differenza tra il valore di realizzo dalla vendita alla data odierna ed il prezzo pagato oltre al rimborso delle spese relative alla fase di istruzione preventiva, ovvero di quella diversa meglio ritenuta, interessi legali e rivalutazione dalle singole vendite al saldo effettivo.
In via ulteriormente gradata, accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale, contrattuale e/o extracontrattuale di in persona del legale rapp.te pro tempore per il contributo determinante ed essenziale nella conclusione CP delle transazione in violazione degli art. 20-21- 22 del Codice del Consumo ed in ogni caso per violazione dei doveri di diligenza e correttezza nell'esecuzione della prestazione nell'ambito del contatto sociale qualificato nella compravendita delle pietre dedotte in atti conclusa da i Sigg. e dichiarando tenuta e condannando la convenuta Pt_1 Parte_2 [...] al risarcimento del danno per equivalente da determinarsi con riferimento alla differenza di valore tra il prezzo CP di acquisto e l'effettivo valore commerciale nel mercato all'ingrosso al momento delle singole vendite determinato in €uro
59.611,30 nei confronti del Sig. per le seguenti pietre IGI113492997, IGI113494251, GECI1008979, Parte_1 IGI141423449, IGI162578243, IGIF1Q29020, IGIF6D89954 e quanto ad €uro 57.583,29 in solido tra i sigg. Parte_1 e relativamente alle pietre HRD15039646003, GECI1018913, IGI171533086 oltre al rimborso
[...] Parte_2 delle spese relative alla fase di istruzione preventiva, ovvero di quella diversa meglio ritenuta oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole vendite sino al saldo effettivo.
Vinte le spese di lite”.
Parte convenuta ha concluso come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare:
- accertare il difetto di legittimazione passiva della o comunque il difetto di titolarità del diritto fatto valere nei CP_2 confronti della rispetto alle domande fondate su titolo contrattuale e svolte dai ricorrenti, per le ragioni esposte in CP_2 atti;
nel merito:
-rigettare tutte le domande formulate dai sigg.ri e siccome infondate per i motivi Parte_1 Parte_2 esposti in atti;
in ogni caso:
-condannare i sigg.ri e in via solidale tra loro a rifondere a favore di Parte_1 Parte_2 CP le spese, i diritti e gli onorari relativi al presente giudizio e di quello ex art. 696 c.p.c., oltre IVA e CPA come p er
[...] legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. regolarmente notificato a controparte, e Parte_1
, tenuto conto dell'esito del procedimento di ATP iscritto a r. g. n.1417/2018 e Parte_2 già concluso- convenivano in giudizio , premettendo di aver provveduto, tra la CP primavera 2013 e l'autunno 2016 all'acquisto di dieci diamanti dalla società Controparte_3 Con (d'ora in avanti ) attraverso la mediazione dell'Istituto bancario ed in conseguenza
[...] della proposta finanziaria del personale della filiale di Sarzana di , come forma di CP investimento in “beni c.d. rifugio”. Con Contestualmente alle singole operazioni di acquisto, i diamanti erano stati affidati in custodia alla ,
pagina 2 di 11 per poi essere loro riconsegnati nel dicembre 2018.
Nel corso del 2017, a seguito di provvedimento n. 26757 del 20.9.2017 l' aveva riconosciuto CP_5 Con che la pratica posta in essere dalle due società ( e ) e cioè l'attività di promozione e CP vendita dei diamanti attraverso il canale bancario, doveva considerarsi svolta in violazione degli artt. 20,
21, 22 e 23 Cod. Cons. in quanto realizzata attraverso la proposizione diretta da parte della banca ai risparmiatori quale investimento in beni rifugio e prospettata come dotata di un alto grado di affidabilità, sicurezza e rendimento, nonostante il reale valore dei diamanti non corrispondesse al prezzo di acquisto dei medesimi in base agli indici internazionali pubblicati da Rapaport e Idex DRB.
Veniva infatti accertato che tra l'effettivo valore commerciale delle pietre secondo i valori di riferimento Con ed il prezzo fissato da sussisteva un disvalore del 60-70% in danno degli investitori.
Sulla base di tali premesse, i ricorrenti concludevano invocando la responsabilità di , CP insistendo per:
a) sentire accertare l'invalidità/nullità ex art 1418 c.c. dei contratti di acquisto dei diamanti, per assenza della prescritta autorizzazione di cui all'art 127 TULPS in capo a e conseguente Controparte_1 risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1338 c.c. da determinarsi in misura pari al prezzo di acquisto versato dagli investitori;
b) in via subordinata veniva svolta anche domanda di annullamento dei singoli atti di acquisto delle pietre, allegando il vizio del consenso ai sensi degli artt. 1429 (errore) e 1439 (dolo) c.c. e conseguente condanna al risarcimento del danno;
c) sentire accertare, in ulteriore subordine, la responsabilità contrattuale/ extracontrattuale di CP per violazione degli artt. 20, 21, 22 e 23 Cod. Cons. nella sua veste di intermediario finanziario, per violazione degli obblighi di informazione rispetto all'investimento loro proposto e comunque in violazione dei generali doveri di correttezza e buona fede, con conseguente condanna al risarcimento del danno come al punto precedente;
Costituitasi in giudizio, , contestava la fondatezza sia in fatto che in diritto delle CP domande avversarie.
In particolare, parte resistente contestava la difformità tra le domande svolte da controparte nel summenzionato procedimento d'urgenza, finalizzato esclusivamente ad accertare il valore dei diamanti e le conclusioni svolte nel giudizio di merito, in cui erano state svolte essenzialmente domande volte a invalidare i contratti di acquisto dei preziosi, richiedendo una declaratoria della nullità ex art. 1418 c.c.
e in via gradata l'annullamento per vizio del consenso (errore o dolo) determinante. Con Contestati i risultati raggiunti in sede di ATP, la resistente lamentava inoltre che era (e non CP
) la società titolare dell'offerta commerciale in diamanti e che quindi il materiale e le informazioni
[...] Con che in seguito venivano assunte come ingannevoli erano in realtà predisposte da , così ribadendo la propria estraneità rispetto agli addebiti mossi dai propri clienti, tenuto conto peraltro che CP non aveva mai incassato il prezzo della compravendita dei preziosi, corrisposto invece dai ricorrenti in Con favore di .
Alcun legittimo affidamento avrebbe potuto essere invocato dagli attori, in quanto tale garanzia era stata espressamente esclusa nelle condizioni generali di contratto sottoscritte dalla parte. Con Gli “accordi di collaborazione” con prevedevano che gli istituti bancari svolgessero un'attività di Con mera segnalazione a dei clienti interessati all'acquisto di diamanti e indicavano non solo le modalità attraverso cui si doveva esplicare tale attività, ma anche i limiti connaturati alla stessa come l'esclusione pagina 3 di 11 Con di ogni responsabilità del in relazione ai contratti di vendita stipulati tra gli acquirenti ed . CP
Con La banca deteneva presso le proprie filiali il materiale divulgativo e informativo predisposto da , che era a disposizione della clientela: la brochure pubblicizzava, in conformità alle previsioni dell'accordo
Con di collaborazione, l'offerta di diamanti di utilizzando esclusivamente il nome e il logo di tale società e descrivendo le caratteristiche delle pietre commercializzate e dell'acquisto, senza che in tale contesto venisse rappresentato un coinvolgimento delle banche presso i cui sportelli sarebbe stato possibile acquistare i diamanti: ove i clienti avessero inteso procedere con l'acquisto di diamanti, lo avrebbero
Con fatto con la consapevolezza di concludere un'operazione con la società specializzata del settore , alla quale avrebbero dovuto rivolgersi, anche consultando il sito internet, per acquisire ogni eventuale
Con informazione, ragguaglio o delucidazione, della cui affidabilità la sola avrebbe risposto, senza che al potesse essere attribuita la paternità di eventuali inesattezze o ambiguità informative. CP
La resistente insisteva quindi per il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, eccepiva che un qualsiasi risarcimento fosse stato accordato ai ricorrenti avrebbe dovuto essere significativamente diminuito ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., in relazione al concorso del fatto colposo dei medesimi nella causazione del danno in quanto, con il loro contegno, anche omissivo, avrebbero concorso a cagionare il danno subito quando, utilizzando l'ordinaria diligenza, essi avrebbero ben potuto avvedersi di quelle Con circostanze relative alle “quotazioni” cui faceva riferimento nonché ai prezzi proposti e praticati dalla stessa.
Disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita documentalmente e, riassegnata alla scrivente, con ordinanza del 12.5.2023 veniva formulata alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis
c.p.c.
A tale proposta aderiva solo la convenuta, mentre gli attori formulavano altra controproposta a CP
, che tuttavia non accettava.
[...]
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda svolta dagli attori è fondata e deve essere accolta, nei termini che seguono.
Esaminando le domande svolte dalla parte, in via principale deve essere presa in considerazione quella riguardante la pretesa nullità dei contratti di acquisto dei diamanti per violazione della disciplina di cui al TUF e al TULPS.
Tale domanda non può tuttavia essere accolta, in quanto non può discutersi di attività di intermediazione finanziaria. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli attori, il diamante non può essere considerato uno strumento finanziario.
Sul punto, la S.c. ha precisato che “gli investimenti di natura finanziaria, per essere assoggettati ai controlli (…) in quanto prodotti finanziari, debbono rispondere a caratteristiche economico - giuridiche che, se pur non tali da consentirne la riconduzione alla gamma delle fattispecie tipiche (di strumenti finanziari) elencate nel citato comma 2 (dell'art. 1 del TUF), siano quanto meno oggettivamente analoghe" (Cass. 15 aprile 2009 n. 8947) ed ancora che le caratteristiche tipiche di prodotto finanziario possono essere individuate in"… ogni conferimento di una somma di danaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione, vale a dire di attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale, e con un rischio” (Cass. n. 2736/2013). E cioè, l'investimento finanziario si sostanzia in un contratto che prevede l'utilizzo di capitale che comporta l'assunzione di un rischio e a cui è correlata l'attesa di un determinato rendimento. pagina 4 di 11 Il capitale investito viene remunerato per l'alea assunta ed è gestito dal proponente. Non è quindi sufficiente che l'operazione sia remunerativa, accrescendo il patrimonio dell'acquirente, ma è necessario che l'atteso incremento di valore del capitale e il rischio correlato costituiscano elementi essenziali e intrinseci dell'operazione stessa.
Venendo al caso dei preziosi, non può quindi discutersi di prodotto finanziario, in quanto viene in rilievo solo un'operazione di mero acquisto di un bene materiale per la fruizione diretta/consumo ma comunque non inserita in una iniziativa economica condotta da altri (si veda Trib. Verona 23.5.2019).
E' certamente ravvisabile il rischio che il perda parte del suo valore, ma l'unica forma di Pt_3 incremento del capitale è costituita dall'aumento di valore del nel corso del tempo e cioè Pt_3 dall'eventuale differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di rivendita: tale eventuale apprezzamento non costituisce però una forma di “rendimento di natura finanziaria” avente ad oggetto un prodotto finanziario.
Pertanto la vendita di oggetti preziosi non è riconducibile ad un'attività di investimento di natura finanziaria, se non quando al trasferimento di proprietà del bene prezioso è collegato un contratto che riconosce una o più opzioni all'acquirente (cfr. Cass. n.5911/2018, in cui l'oggetto dello scambio non era solo l'acquisto della proprietà dei beni, ma il differenziale tra il prezzo pagato al momento dell'acquisto e il prezzo ottenuto al momento della rivendita e tale alea costituiva elemento essenziale del contratto).
La domanda deve quindi essere rigettata, non risultando integrata l'attività di intermediazione finanziaria invocata dagli attori.
Parte attrice ha inoltre svolto, in via subordinata, domanda di annullamento degli ordini di acquisto dei diamanti per vizio del consenso, in termini di dolo/errore.
La riscontrata grave e reiterata negligenza di , nei termini che di seguito saranno affrontati, CP non giustifica tuttavia l'accoglimento delle domande di annullamento dei contratti di compravendita dei diamanti per dolo o errore, atteso che l'istituto di credito è rimasto estraneo a tali contratti, pur avendo contributo in maniera decisiva alla sua conclusione (cfr. in tal senso Trib. Verona 23.5.2019 allegata dalla stessa difesa di parte attrice e Trib. Bologna 16.7.2020 sulle azioni contrattuali di risoluzione e Con annullamento, che possono farsi valere esclusivamente nei riguardi di ).
La fonte della responsabilità della banca va invece individuata, come proposto in via ulteriormente subordinata, nel rapporto che, come si è visto, è indubbiamente intercorso tra gli attori e l'istituto di credito in relazione all'acquisto dei diamanti e nell'ambito del quale i clienti hanno posto affidamento in un dovere di diligenza gravante in capo al secondo, in virtù delle sue specifiche competenze professionali.
A tal fine occorre anzitutto premettersi che i fatti accertati dall'Autorità di vigilanza, di cui al provvedimento dell'AGCOM 30.10.2017, sono idonei a confermare l'invocata responsabilità della banca convenuta.
La pronuncia in esame è dotata certamente di efficacia probatoria, come già anticipato da questo giudice in sede di proposta conciliativa (Cass. n. 18176/2019), né tali fatti-nei termini di seguito esaminati- sono oggetto di specifica contestazione.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con i provvedimenti del 30.10.17, aveva infatti ritenuto gravemente ingannevoli e omissive le modalità di offerta dei diamanti da investimento da parte di anche attraverso gli istituti di credito con i quali operava. Parte_4
Le informazioni diffuse mediante il sito e il materiale promozionale predisposto nelle filiali della banche riguardavano: a) il prezzo di vendita dei diamanti, presentato come quotazione di mercato e pubblicato pagina 5 di 11 sui principali giornali economici;
b) l'andamento del mercato dei diamanti, rappresentato in stabile e costante crescita;
c) l'agevole liquidabilità e rivendibilità dei diamanti alle quotazioni indicate e con una tempistica certa;
d) la qualifica dei professionisti come leader di mercato.
L'Autorità aveva, inoltre, accertato che gli istituti di credito proponevano, ad una specifica fascia della propria clientela interessata, l'acquisto dei diamanti: il fatto che l'investimento fosse proposto da parte del personale bancario, presente al momento del contratto, forniva ampia credibilità alle informazioni contenute nella documentazione promozionale, inducendo molti consumatori alla compravendita senza la necessità di ulteriori accertamenti in merito.
L'acquisto dei diamanti da parte dei ricorrenti è avvenuto nel seguente contesto. Con RA e era stato concluso uno specifico accordo negoziale, in forza del quale l'odierna CP convenuta si impegnava a segnalare ai propri clienti la possibilità di investire in diamanti, consegnando il materiale informativo e mettendoli in contatto con la prima, sebbene senza alcuna intermediazione diretta o indiretta, per l'acquisto e rivendita in proprio e remissione in base ad eventuali mandati.
Il compito di era quindi limitato ad accogliere presso le proprie filiali i propri clienti, CP consegnare il materiale informativo e promuovere l'acquisto dei diamanti, che però avveniva Con direttamente con , che materialmente consegnava i diamanti in ragione delle somme investite e li prendeva in deposito.
A fronte di tale prestazione, la convenuta percepiva una commissione del 10% rispetto al valore della transazione, pur restando estranea alla medesima ed espressamente escludendosi ogni forma di responsabilità di rispetto alla compravendita, che restava una vendita conclusa tra terzi CP
(cliente/IDB). Con
, tuttavia, a fronte delle ingenti somme investite, forniva diamanti di qualità primarie come correttamente dichiarato, ma a prezzi non congrui, in quanto in alcun modo allineati agli indici obiettivi di mercato (primo tra tutti, valore Rapaport), ma “autoreferenziali” e cioè tratti dalle stesse vendite Con Con promesse da , sì da autogenerare un aumento dei prezzi dei diamanti (più vendeva diamanti mediocri a prezzi elevati, più poteva affermare che gli stessi- sulla base delle sue stesse statistiche- erano di alto valore).
Ebbene, riguardo a tali fatti storici, non vi è alcuna contestazione.
Ciò che la convenuta contesta e ribadisce è la propria estraneità rispetto alla vendita dei diamanti
(circostanza, questa, pacifica e documentale) e in ogni caso l'entità del risarcimento richiesto dagli attori.
La domanda svolta in via ulteriormente subordinata dagli attori deve dirsi fondata in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 1856 c.c., precisandosi che l'incarico a cui ha dato seguito la convenuta era quello di ricercare una controparte per l'acquisto di beni (diamanti) per un investimento di natura non finanziaria: il ruolo assunto dalla banca è paragonabile a quello del mediatore che mette in contatto le parti per la conclusione di un affare, nei termini già descritti e dietro provvigione pari al 10% da parte di Con
.
Diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, tale posizione non si è limitata ad una mera
“segnalazione” alla propria clientela, avendo invece rivestito un ruolo proattivo e assumendo dunque obblighi di correttezza contrattuale sia nei confronti di chi ricercava il prodotto che di chi disponeva del medesimo.
Operando come mediatore, la banca aveva gli obblighi di correttezza, informazione e neutralità: nei Con confronti di sulla base di uno specifico incarico ricevuto a fronte di una provvigione, nei confronti dei propri clienti in quanto si inseriva nell'equilibrio sinallagmatico dei contratti bancari già in corso. pagina 6 di 11 Né può discutersi riguardo alla diligenza che la convenuta avrebbe potuto e dovuto adottare: la banca certamente avrebbe potuto verificare senza difficoltà le quotazioni internazionali dei diamanti e, in specie, i listini Rapaport, per avvedersi del fatto che il prezzo di acquisto proposto era stato Con unilateralmente determinato da ed era sensibilmente più alto della quotazione oggettiva di mercato, senza considerare la difficile liquidabilità dei preziosi.
La stessa banca era al corrente del fatto che al reale valore dei preziosi si sommavano altre componenti a carico del proprio cliente, non ultima la stessa commissione che riscuoteva e che veniva CP ribaltata sul compratore finale.
Sul punto, merita di essere condivisa la giurisprudenza di merito che conferma la responsabilità contrattuale di in quanto “nella posizione di mediazione, particolarmente qualificata, CP concretamente assunta, la banca doveva rispettare il portato dell'art. 1759 del cc in base al quale il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Appare pacifico che, nonostante il mediatore non sia tenuto ad una attiva ricerca di informazioni sul bene che tratta, il suo dovere di verità sia esteso alle circostanze da lui facilmente conoscibili (a domanda o mediante la consultazione di fonti di informazione notorie), ovvero in relazione alla quali siano state richieste espresse informazioni dal cliente. Nel caso tale "conoscibilità" va valutata alla luce della specialità della diligenza bancaria ed in ragione del fatto che la richiesta dei clienti alla banca sul punto era ovviamente determinata proprio dalla fiducia nella capacità di stima e valutazione della banca.
Ancora la banca era tenuta a tale correttezza dal citato art. 5 del codice del consumo, come ogni intermediario. La sua obbligazione quindi sussisterebbe anche se si ritenesse insussistente un vero contratto col cliente in proposito. In tali specifici e circoscritti termini tornerebbe di rilievo la figura del
"contatto sociale qualificato" che sarebbe, nel caso, "normativamente qualificato". (Nel senso e nei limiti appena detti, posto che la mediazione si intende instaurata con cliente in forza di un incarico effettivo, la prospettiva suddetta è stata già ritenuta assorbita in quella contrattuale propria).
La banca, investita di un duplice mandato, doveva mantenere una condotta diligente, fin che possibile, nei confronti di ambo le controparti. Se era quindi legittimo che proponesse l'investimento in diamanti era altrettanto vero che la diligenza dovuta nei confronti del suo cliente, cui forniva volontariamente una occasione contrattuale, le imponeva di informare lo stesso di eventuali condizioni concrete di convenienza dell'investimento proposto. Se ciò avesse fatto, come dovuto, la si sarebbe avveduta CP_2 con estrema facilità del prezzo incongruo dei diamanti piazzati, ed avrebbe dovuto o ottenere un minor Con prezzo da , o rinunciare all'incarico della stessa, essendo a tal punto impossibile onorare l'obbligo di correttezza assunto con il cliente nel momento in cui poneva le sue capacità a disposizione dello stesso, anche per un investimento atipico.
L'inadempimento della consiste nel non aver fatto quanto sopra violando così al contempo il CP_2 mandato del cliente e l'obbligo del mediatore di correttamente informare chi induce alla stipula di un contratto” (cfr. Trib. Genova 29.3.2021 n.711). In conclusione, deve confermarsi la responsabilità di per l'inadempimento agli obblighi CP informativi imposti a suo carico e la conseguente domanda di condanna al risarcimento del danno arrecato agli attori i quali, ove non fossero stati sollecitati agli acquisti dei diamanti o comunque fossero stati adeguatamente informati delle circostanze già evidenziate, non avrebbero certamente proceduto con operazioni così svantaggiose.
pagina 7 di 11 E' cioè ragionevole ritenere che il consumatore, mediamente avveduto, a fronte di informazioni trasparenti in ordine alla percentuale di ricarico e al valore effettivo dei diamanti, oltre che in merito alle effettive possibilità di rivendita dei medesimi, si sarebbe astenuto da un simile investimento.
Né può discutersi di concorso colposo dei danneggiati, i quali hanno confidato in buona fede nella bontà delle informazioni fornite dalla propria banca, in ragione dei rapporti pluriennali e dell'asimmetria informativa esistente tra le parti.
Delineato il titolo di responsabilità della convenuta, occorre ora procedere a determinare l'entità del danno da riconoscere in favore degli attori, con le seguenti precisazioni:
1) non trattandosi di attività di intermediazione finanziaria, la banca non ha assunto obblighi in termini di protezione dell'investimento finanziario, neanche nel tempo: l'andamento negativo dei diamanti, che sia intervenuto in un momento successivo all'acquisto non assume rilievo, perché ciò che la banca doveva assicurare ai propri clienti era la corrispondenza tra il valore dei diamanti al momento dell'investimento e il loro valore in base agli indici oggettivi di cui si è detto (e cioè il valore intrinseco dei diamanti al momento dell'acquisto);
2) fermo il diritto per gli attori di trattenere i diamanti, il risarcimento del danno sarà commisurato al valore dei medesimi “rettificato” in base agli indici Rapaport, abbattuto del 20% in ragione del fatto che il valore “rapaport” è individuato per gli operatori professionali, mentre una volta che il diamante è ceduto al consumatore, l'immissione isolata della gemma nel circuito commerciale sconta una sorta di
“prezzo di riacquisto” per rendere l'acquisto appetibile per gli operatori professionali.
E cioè, per la quantificazione del danno, deve essere considerata la natura privata degli attori e la loro estraneità al mercato delle gemme e quindi la proprietà delle medesime deve essere stimata avendo riguardo all'effettiva possibilità di rivendita.
Il risarcimento deve quindi essere determinato tenendo conto del capitale investito dagli attori per acquistare i diamanti (di cui, parte intestati al solo e parte cointestati tra i coniugi) e del valore Pt_1 di realizzo dei medesimi.
Venendo agli esiti della consulenza tecnica disposta nell'ambito del procedimento di ATP, il consulente tecnico ha suddiviso le gemme in tre gruppi in ragione delle specifiche caratteristiche delle medesime e rideterminato il loro valore in base ai listini Rapaport aggiornati alla data di deposito della consulenza, alla tabella n. 10 di cui all'elaborato peritale, confermando che il reale valore dei diamanti era stato sovrastimato di oltre il 50% del reale valore dei preziosi.
Nello specifico, in relazione ai diamanti acquistati in proprio dal solo Pt_1
a) IGI113492997 Prezzo di acquisto Euro 5.426,00 – valore rideterminato Euro 1.885,00
b) IGI113494251 Prezzo di acquisto Euro 5.426,00 - valore rideterminato Euro 1.940,00
c) GECI1008979 Prezzo di acquisto Euro 29.880,34 - valore rideterminato Euro 16.255,00
d) IGI141423449 Prezzo di acquisto Euro 19.018,30 - valore rideterminato Euro 9.230,00
e) IGI162578243 Prezzo di acquisto Euro 11.504,48 - valore rideterminato Euro 5.410,00
f) IGIF1Q29020 Prezzo di acquisto Euro 5.230,00 - valore rideterminato Euro 2.195,00
g) IGIF6D89954 Prezzo di acquisto Euro 5.230,00 - valore rideterminato Euro 2.195,00
In relazione ai diamanti cointestati tra e Pt_1 Parte_2
h) HRD15039646003 Prezzo di acquisto Euro 14.781,04 - valore rideterminato Euro 5.930,00
i) GECI1018913 Prezzo di acquisto Euro 14.973,93 - valore rideterminato Euro 5.985,00
l) IGI171533086 Prezzo di acquisto Euro 50.338,80 - valore rideterminato Euro 27.650,00
Al fine di determinare il valore di mercato dei diamanti, il CTU ha tenuto conto che le pietre in questione pagina 8 di 11 sono trattate a più livelli nella filiera che porta dall'estrazione del minerale grezzo alla cessione sul mercato finale e ha precisato che “trattandosi di acquisto a fini di investimento da parte di soggetti privati, il raffronto a livello valutativo va fatto riferendoci a quello attribuitogli nei negozi di gioielleria di un livello di competenza adeguato alla vendita di diamanti”.
Questo Giudice ritiene di dover aderire alla CTU gemmologica espletata nella fase preventiva, trattandosi di consulenza condotta con un criterio d'indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti e gli adempimenti necessari connessi, ma devono essere condivise le perplessità evidenziate dalla difesa di parte attrice, per far sì che “la somma riconosciuta a titolo di risarcimento deve “conciliare” i due valori menzionati (capitale investito e valore di realizzo dei medesimi) e reintegrare, ora per allora, la specifica utilità che nello specifico campo del suo concreto intervento la banca ha negato al proprio cliente, violando un suo obbligo” (cfr. Trib. Genova n. 711/2021 già cit.).
Pertanto, non si condividono le conclusioni del CTU nella parte in cui prende a riferimento i valori
Rapaport dei diamanti in base al prezzo attribuitogli nei negozi di gioielleria: il danno subito deve essere determinato nel differenziale tra il prezzo pagato (capitale investito) dagli attori e ciò che oggi i medesimi ricaverebbero in caso di pronta liquidazione e dunque di vendita al dettaglio, con le precisazioni già fornite dal GI al punto 2).
Occorrerà quindi prendere a riferimento i valori rapaport (che attestano il prezzo all'ingrosso) e ridurli del 20% in ragione delle citate difficoltà di ricollocare le gemme sul mercato, tenendo conto che dal prezzo applicato agli attori per l'acquisto dei diamanti, deve considerarsi la somma al netto di IVA e margine di guadagno del venditore: si tratta di poste negative che comunque i medesimi avrebbero versato, anche se il prezzo fosse stato correttamente determinato.
E tuttavia, ai fini della determinazione del danno subito dagli attori occorre avere riguardo all'ipotesi controfattuale di una corretta condotta contrattuale da parte di : nella sottrazione dal capitale CP investito del “margine del venditore” si deve adottare il modello di una “buona occasione” fornita dalla banca e cioè il modello controfattuale di corretto esercizio dell'attività di mediazione bancaria.
Si ritiene congruo- ai fini della determinazione del danno- apportare una doppia riduzione per IVA e margine di guadagno del venditore dal capitale investito nel passaggio al controvalore monetario attribuito ai diamanti (nei termini del 30%), al fine di giungere a determinare ciò che effettivamente gli attori avrebbero versato ove la banca si fosse comportata diligentemente.
L'operazione da eseguire è la seguente:
- Diamanti intestati a : Parte_1
a) Valori Rapaport (Tabella n. 3 CTU):
a) IGI113492997 – Euro 1.047,75
b) IGI113494251 – Euro 1.077,69
c) GECI1008979 – Euro 9.342,61
d) IGI141423449 – Euro 5.190,59
e) IGI162578243 – Euro 3.005,42
f) IGIF1Q29020 – Euro 1.671,07
g) IGIF6D89954 – Euro 1.219,88
Totale Euro 22.555,01
b) Valore di realizzo: valore Rapaport – 20%
Euro 18.044,00 pagina 9 di 11 c) Somma investita:
Euro 81.715,12
d) Somma netta destinata ai diamanti:
Euro 81.715,12 - 30% (IVA e margine di guadagno)
Euro 57.200,58
Somma risarcibile (d-b)
Euro 39.156,58
- Diamanti cointestati tra i coniugi Controparte_6
a) Valori Rapaport (Tabella n. 3 CTU):
h) HRD15039646003 – Euro 3.293,57
i) GECI1018913 – Euro 3.324,84
l) IGI171533086 –Euro 15.892,07
Totale Euro 22.510,58
b) Valore di realizzo: valore Rapaport – 20%
Euro 18.008,38
c) Somma investita:
Euro 80.093,77
d) Somma netta destinata ai diamanti:
Euro 80.093,77 - 30% (IVA e margine di guadagno)
Euro 56.065,64
Somma risarcibile (d-b)
Euro 38.057,26
dovrà quindi essere condannato al risarcimento del danno subito dagli attori in misura pari CP ad Euro 39.156,58 per i diamanti intestati al solo e in Euro 38.057,26 per i diamanti cointestati Pt_1 tra gli attori, oltre a interessi da calcolarsi dalla data dell'acquisto e a rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore e interessi compensativi dalla sentenza sino al saldo.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 s.m.i. – scaglione di riferimento sino a Euro 260.000,00.
A tale importo devono aggiungersi le spese sostenute dagli attori nel precedente giudizio di ATP (giusta decreto di liquidazione del GI in data 8.11.2019).
Le spese liquidate per l'accertamento tecnico preventivo sono infatti a carico della parte ricorrente, in via esclusiva, in virtù dell'onere dell'anticipazione e del principio di causalità. Essendo la consulenza d'ufficio disposta in sede di ATP acquisita nel presente giudizio di merito e risultando in questa sede la parte ricorrente vittoriosa, ne consegue la condanna della parte soccombente alla rifusione anche delle spese sostenute dal ricorrente per l'ATP (cfr. tra le altre Cass. n. 9735/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
Accoglie la domanda di e e conseguentemente: Parte_1 Parte_2
Condanna al risarcimento del danno liquidato in Euro 39.156,58 in favore di CP
pagina 10 di 11 e in Euro 38.057,26 in favore di e Parte_1 Parte_1
, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data di acquisto dei singoli Parte_2 diamanti sino alla data odierna e interessi compensativi dalla sentenza al saldo;
Condanna a rifondere a e le CP Parte_1 Parte_2 spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 14.103,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario,
CPA e IVA, se dovuta, nonché le spese sostenute nel procedimento di ATP n. 1417/2018 in misura pari ad Euro 3.625,59 oltre accessori.
Così deciso in La Spezia, in data 18.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
e , rappresentati e difesi, congiuntamente e Parte_1 Parte_2 disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Andrea Corradino e dall'Avv. Matteo Biso, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo
Attori
contro
, rappresentato e difeso in via disgiunta dall'Avv. Giuseppe Lombardi, dall'avv. CP
Marco Delli Noci e dall'avv. Francesca Benedetta Tremolada e dall'avv. Paolo Giannetti, giusta mandato allegato alla memoria di costituzione
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mmo Tribunale adito contrariis reiectis:
In via principale accertare che la soc. in persona del legale rapp.te pro tempore ha svolto nelle CP compravendite delle pietre di cui ai certificati allegati in atti attività di intermediazione ed in conseguenza e per l'effetto - previa declaratoria di invalidità/nullità ex art 1418 c.c. della predette compravendite per assenza della prescritta autorizzazione di cui all'art 127 TULPS in capo a con ogni conseguente pronuncia inerente la CP restituzione/riconsegna dei diamanti - dichiarare tenuta e condannare quest'ultima ai sensi e per gli effetti dell'art 1338 c.c. tenuta al risarcimento del danno in misura pari all'integrale rimborso del prezzo di vendita versato dai Sigg. e Pt_1 determinato in € 81.715,12 nei confronti del Sig. per le seguenti pietre IGI113492997, Parte_2 Parte_1 IGI113494251 , GECI1008979, IGI141423449, IGI162578243, IGIF1Q29020, IGIF6D89954 e quanto ad €uro 80.093,77 in solido tra i sigg. e relativamente alle pietre HRD15039646003, GECI1018913, Parte_1 Parte_2 IGI171533086, ovvero di quella diversa meglio ritenuta, oltre al rimborso delle spese relative alla fase di istruzione preventiva ed interessi legali e rivalutazione dalle singole vendite al saldo effettivo.
In subordine per le ragioni dedotte in narrativa accertare e dichiarare che le compravendite delle pietre di cui ai certificati allegati in atti sono state determinate in via esclusiva da vizio del consenso dei sigg. e per effetto esclusivo Pt_1 Parte_2
pagina 1 di 11 determinante ed essenziale dell'attività di intermediazione posta in essere da in persona del legale rapp.te CP pro tempore conseguentemente annullando le predette compravendite ex art.1427-1428-1429-1439 c.c. e per l'effetto, previa ogni declaratoria inerente la riconsegna/restituzione dei diamanti, condannare quest'ultima ai sensi e per gli effetti dell'art
1338 c.c. tenuta al risarcimento del danno in misura pari all'integrale rimborso del prezzo di vendita versato dai Sigg.
e determinato in € 81.715,12 nei confronti del Sig. per le seguenti pietre Pt_1 Parte_2 Parte_1 IGI113492997, IGI113494251 , GECI1008979, IGI141423449, IGI162578243, IGIF1Q29020, IGIF6D89954 e quanto ad
€uro 80.093,77 in solido tra i sigg. e relativamente alle pietre HRD15039646003, Parte_1 Parte_2 GECI1018913, IGI171533086, ovvero alla differenza tra il valore di realizzo dalla vendita alla data odierna ed il prezzo pagato oltre al rimborso delle spese relative alla fase di istruzione preventiva, ovvero di quella diversa meglio ritenuta, interessi legali e rivalutazione dalle singole vendite al saldo effettivo.
In via ulteriormente gradata, accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale, contrattuale e/o extracontrattuale di in persona del legale rapp.te pro tempore per il contributo determinante ed essenziale nella conclusione CP delle transazione in violazione degli art. 20-21- 22 del Codice del Consumo ed in ogni caso per violazione dei doveri di diligenza e correttezza nell'esecuzione della prestazione nell'ambito del contatto sociale qualificato nella compravendita delle pietre dedotte in atti conclusa da i Sigg. e dichiarando tenuta e condannando la convenuta Pt_1 Parte_2 [...] al risarcimento del danno per equivalente da determinarsi con riferimento alla differenza di valore tra il prezzo CP di acquisto e l'effettivo valore commerciale nel mercato all'ingrosso al momento delle singole vendite determinato in €uro
59.611,30 nei confronti del Sig. per le seguenti pietre IGI113492997, IGI113494251, GECI1008979, Parte_1 IGI141423449, IGI162578243, IGIF1Q29020, IGIF6D89954 e quanto ad €uro 57.583,29 in solido tra i sigg. Parte_1 e relativamente alle pietre HRD15039646003, GECI1018913, IGI171533086 oltre al rimborso
[...] Parte_2 delle spese relative alla fase di istruzione preventiva, ovvero di quella diversa meglio ritenuta oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole vendite sino al saldo effettivo.
Vinte le spese di lite”.
Parte convenuta ha concluso come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare:
- accertare il difetto di legittimazione passiva della o comunque il difetto di titolarità del diritto fatto valere nei CP_2 confronti della rispetto alle domande fondate su titolo contrattuale e svolte dai ricorrenti, per le ragioni esposte in CP_2 atti;
nel merito:
-rigettare tutte le domande formulate dai sigg.ri e siccome infondate per i motivi Parte_1 Parte_2 esposti in atti;
in ogni caso:
-condannare i sigg.ri e in via solidale tra loro a rifondere a favore di Parte_1 Parte_2 CP le spese, i diritti e gli onorari relativi al presente giudizio e di quello ex art. 696 c.p.c., oltre IVA e CPA come p er
[...] legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. regolarmente notificato a controparte, e Parte_1
, tenuto conto dell'esito del procedimento di ATP iscritto a r. g. n.1417/2018 e Parte_2 già concluso- convenivano in giudizio , premettendo di aver provveduto, tra la CP primavera 2013 e l'autunno 2016 all'acquisto di dieci diamanti dalla società Controparte_3 Con (d'ora in avanti ) attraverso la mediazione dell'Istituto bancario ed in conseguenza
[...] della proposta finanziaria del personale della filiale di Sarzana di , come forma di CP investimento in “beni c.d. rifugio”. Con Contestualmente alle singole operazioni di acquisto, i diamanti erano stati affidati in custodia alla ,
pagina 2 di 11 per poi essere loro riconsegnati nel dicembre 2018.
Nel corso del 2017, a seguito di provvedimento n. 26757 del 20.9.2017 l' aveva riconosciuto CP_5 Con che la pratica posta in essere dalle due società ( e ) e cioè l'attività di promozione e CP vendita dei diamanti attraverso il canale bancario, doveva considerarsi svolta in violazione degli artt. 20,
21, 22 e 23 Cod. Cons. in quanto realizzata attraverso la proposizione diretta da parte della banca ai risparmiatori quale investimento in beni rifugio e prospettata come dotata di un alto grado di affidabilità, sicurezza e rendimento, nonostante il reale valore dei diamanti non corrispondesse al prezzo di acquisto dei medesimi in base agli indici internazionali pubblicati da Rapaport e Idex DRB.
Veniva infatti accertato che tra l'effettivo valore commerciale delle pietre secondo i valori di riferimento Con ed il prezzo fissato da sussisteva un disvalore del 60-70% in danno degli investitori.
Sulla base di tali premesse, i ricorrenti concludevano invocando la responsabilità di , CP insistendo per:
a) sentire accertare l'invalidità/nullità ex art 1418 c.c. dei contratti di acquisto dei diamanti, per assenza della prescritta autorizzazione di cui all'art 127 TULPS in capo a e conseguente Controparte_1 risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1338 c.c. da determinarsi in misura pari al prezzo di acquisto versato dagli investitori;
b) in via subordinata veniva svolta anche domanda di annullamento dei singoli atti di acquisto delle pietre, allegando il vizio del consenso ai sensi degli artt. 1429 (errore) e 1439 (dolo) c.c. e conseguente condanna al risarcimento del danno;
c) sentire accertare, in ulteriore subordine, la responsabilità contrattuale/ extracontrattuale di CP per violazione degli artt. 20, 21, 22 e 23 Cod. Cons. nella sua veste di intermediario finanziario, per violazione degli obblighi di informazione rispetto all'investimento loro proposto e comunque in violazione dei generali doveri di correttezza e buona fede, con conseguente condanna al risarcimento del danno come al punto precedente;
Costituitasi in giudizio, , contestava la fondatezza sia in fatto che in diritto delle CP domande avversarie.
In particolare, parte resistente contestava la difformità tra le domande svolte da controparte nel summenzionato procedimento d'urgenza, finalizzato esclusivamente ad accertare il valore dei diamanti e le conclusioni svolte nel giudizio di merito, in cui erano state svolte essenzialmente domande volte a invalidare i contratti di acquisto dei preziosi, richiedendo una declaratoria della nullità ex art. 1418 c.c.
e in via gradata l'annullamento per vizio del consenso (errore o dolo) determinante. Con Contestati i risultati raggiunti in sede di ATP, la resistente lamentava inoltre che era (e non CP
) la società titolare dell'offerta commerciale in diamanti e che quindi il materiale e le informazioni
[...] Con che in seguito venivano assunte come ingannevoli erano in realtà predisposte da , così ribadendo la propria estraneità rispetto agli addebiti mossi dai propri clienti, tenuto conto peraltro che CP non aveva mai incassato il prezzo della compravendita dei preziosi, corrisposto invece dai ricorrenti in Con favore di .
Alcun legittimo affidamento avrebbe potuto essere invocato dagli attori, in quanto tale garanzia era stata espressamente esclusa nelle condizioni generali di contratto sottoscritte dalla parte. Con Gli “accordi di collaborazione” con prevedevano che gli istituti bancari svolgessero un'attività di Con mera segnalazione a dei clienti interessati all'acquisto di diamanti e indicavano non solo le modalità attraverso cui si doveva esplicare tale attività, ma anche i limiti connaturati alla stessa come l'esclusione pagina 3 di 11 Con di ogni responsabilità del in relazione ai contratti di vendita stipulati tra gli acquirenti ed . CP
Con La banca deteneva presso le proprie filiali il materiale divulgativo e informativo predisposto da , che era a disposizione della clientela: la brochure pubblicizzava, in conformità alle previsioni dell'accordo
Con di collaborazione, l'offerta di diamanti di utilizzando esclusivamente il nome e il logo di tale società e descrivendo le caratteristiche delle pietre commercializzate e dell'acquisto, senza che in tale contesto venisse rappresentato un coinvolgimento delle banche presso i cui sportelli sarebbe stato possibile acquistare i diamanti: ove i clienti avessero inteso procedere con l'acquisto di diamanti, lo avrebbero
Con fatto con la consapevolezza di concludere un'operazione con la società specializzata del settore , alla quale avrebbero dovuto rivolgersi, anche consultando il sito internet, per acquisire ogni eventuale
Con informazione, ragguaglio o delucidazione, della cui affidabilità la sola avrebbe risposto, senza che al potesse essere attribuita la paternità di eventuali inesattezze o ambiguità informative. CP
La resistente insisteva quindi per il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, eccepiva che un qualsiasi risarcimento fosse stato accordato ai ricorrenti avrebbe dovuto essere significativamente diminuito ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., in relazione al concorso del fatto colposo dei medesimi nella causazione del danno in quanto, con il loro contegno, anche omissivo, avrebbero concorso a cagionare il danno subito quando, utilizzando l'ordinaria diligenza, essi avrebbero ben potuto avvedersi di quelle Con circostanze relative alle “quotazioni” cui faceva riferimento nonché ai prezzi proposti e praticati dalla stessa.
Disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita documentalmente e, riassegnata alla scrivente, con ordinanza del 12.5.2023 veniva formulata alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis
c.p.c.
A tale proposta aderiva solo la convenuta, mentre gli attori formulavano altra controproposta a CP
, che tuttavia non accettava.
[...]
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda svolta dagli attori è fondata e deve essere accolta, nei termini che seguono.
Esaminando le domande svolte dalla parte, in via principale deve essere presa in considerazione quella riguardante la pretesa nullità dei contratti di acquisto dei diamanti per violazione della disciplina di cui al TUF e al TULPS.
Tale domanda non può tuttavia essere accolta, in quanto non può discutersi di attività di intermediazione finanziaria. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli attori, il diamante non può essere considerato uno strumento finanziario.
Sul punto, la S.c. ha precisato che “gli investimenti di natura finanziaria, per essere assoggettati ai controlli (…) in quanto prodotti finanziari, debbono rispondere a caratteristiche economico - giuridiche che, se pur non tali da consentirne la riconduzione alla gamma delle fattispecie tipiche (di strumenti finanziari) elencate nel citato comma 2 (dell'art. 1 del TUF), siano quanto meno oggettivamente analoghe" (Cass. 15 aprile 2009 n. 8947) ed ancora che le caratteristiche tipiche di prodotto finanziario possono essere individuate in"… ogni conferimento di una somma di danaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione, vale a dire di attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale, e con un rischio” (Cass. n. 2736/2013). E cioè, l'investimento finanziario si sostanzia in un contratto che prevede l'utilizzo di capitale che comporta l'assunzione di un rischio e a cui è correlata l'attesa di un determinato rendimento. pagina 4 di 11 Il capitale investito viene remunerato per l'alea assunta ed è gestito dal proponente. Non è quindi sufficiente che l'operazione sia remunerativa, accrescendo il patrimonio dell'acquirente, ma è necessario che l'atteso incremento di valore del capitale e il rischio correlato costituiscano elementi essenziali e intrinseci dell'operazione stessa.
Venendo al caso dei preziosi, non può quindi discutersi di prodotto finanziario, in quanto viene in rilievo solo un'operazione di mero acquisto di un bene materiale per la fruizione diretta/consumo ma comunque non inserita in una iniziativa economica condotta da altri (si veda Trib. Verona 23.5.2019).
E' certamente ravvisabile il rischio che il perda parte del suo valore, ma l'unica forma di Pt_3 incremento del capitale è costituita dall'aumento di valore del nel corso del tempo e cioè Pt_3 dall'eventuale differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di rivendita: tale eventuale apprezzamento non costituisce però una forma di “rendimento di natura finanziaria” avente ad oggetto un prodotto finanziario.
Pertanto la vendita di oggetti preziosi non è riconducibile ad un'attività di investimento di natura finanziaria, se non quando al trasferimento di proprietà del bene prezioso è collegato un contratto che riconosce una o più opzioni all'acquirente (cfr. Cass. n.5911/2018, in cui l'oggetto dello scambio non era solo l'acquisto della proprietà dei beni, ma il differenziale tra il prezzo pagato al momento dell'acquisto e il prezzo ottenuto al momento della rivendita e tale alea costituiva elemento essenziale del contratto).
La domanda deve quindi essere rigettata, non risultando integrata l'attività di intermediazione finanziaria invocata dagli attori.
Parte attrice ha inoltre svolto, in via subordinata, domanda di annullamento degli ordini di acquisto dei diamanti per vizio del consenso, in termini di dolo/errore.
La riscontrata grave e reiterata negligenza di , nei termini che di seguito saranno affrontati, CP non giustifica tuttavia l'accoglimento delle domande di annullamento dei contratti di compravendita dei diamanti per dolo o errore, atteso che l'istituto di credito è rimasto estraneo a tali contratti, pur avendo contributo in maniera decisiva alla sua conclusione (cfr. in tal senso Trib. Verona 23.5.2019 allegata dalla stessa difesa di parte attrice e Trib. Bologna 16.7.2020 sulle azioni contrattuali di risoluzione e Con annullamento, che possono farsi valere esclusivamente nei riguardi di ).
La fonte della responsabilità della banca va invece individuata, come proposto in via ulteriormente subordinata, nel rapporto che, come si è visto, è indubbiamente intercorso tra gli attori e l'istituto di credito in relazione all'acquisto dei diamanti e nell'ambito del quale i clienti hanno posto affidamento in un dovere di diligenza gravante in capo al secondo, in virtù delle sue specifiche competenze professionali.
A tal fine occorre anzitutto premettersi che i fatti accertati dall'Autorità di vigilanza, di cui al provvedimento dell'AGCOM 30.10.2017, sono idonei a confermare l'invocata responsabilità della banca convenuta.
La pronuncia in esame è dotata certamente di efficacia probatoria, come già anticipato da questo giudice in sede di proposta conciliativa (Cass. n. 18176/2019), né tali fatti-nei termini di seguito esaminati- sono oggetto di specifica contestazione.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con i provvedimenti del 30.10.17, aveva infatti ritenuto gravemente ingannevoli e omissive le modalità di offerta dei diamanti da investimento da parte di anche attraverso gli istituti di credito con i quali operava. Parte_4
Le informazioni diffuse mediante il sito e il materiale promozionale predisposto nelle filiali della banche riguardavano: a) il prezzo di vendita dei diamanti, presentato come quotazione di mercato e pubblicato pagina 5 di 11 sui principali giornali economici;
b) l'andamento del mercato dei diamanti, rappresentato in stabile e costante crescita;
c) l'agevole liquidabilità e rivendibilità dei diamanti alle quotazioni indicate e con una tempistica certa;
d) la qualifica dei professionisti come leader di mercato.
L'Autorità aveva, inoltre, accertato che gli istituti di credito proponevano, ad una specifica fascia della propria clientela interessata, l'acquisto dei diamanti: il fatto che l'investimento fosse proposto da parte del personale bancario, presente al momento del contratto, forniva ampia credibilità alle informazioni contenute nella documentazione promozionale, inducendo molti consumatori alla compravendita senza la necessità di ulteriori accertamenti in merito.
L'acquisto dei diamanti da parte dei ricorrenti è avvenuto nel seguente contesto. Con RA e era stato concluso uno specifico accordo negoziale, in forza del quale l'odierna CP convenuta si impegnava a segnalare ai propri clienti la possibilità di investire in diamanti, consegnando il materiale informativo e mettendoli in contatto con la prima, sebbene senza alcuna intermediazione diretta o indiretta, per l'acquisto e rivendita in proprio e remissione in base ad eventuali mandati.
Il compito di era quindi limitato ad accogliere presso le proprie filiali i propri clienti, CP consegnare il materiale informativo e promuovere l'acquisto dei diamanti, che però avveniva Con direttamente con , che materialmente consegnava i diamanti in ragione delle somme investite e li prendeva in deposito.
A fronte di tale prestazione, la convenuta percepiva una commissione del 10% rispetto al valore della transazione, pur restando estranea alla medesima ed espressamente escludendosi ogni forma di responsabilità di rispetto alla compravendita, che restava una vendita conclusa tra terzi CP
(cliente/IDB). Con
, tuttavia, a fronte delle ingenti somme investite, forniva diamanti di qualità primarie come correttamente dichiarato, ma a prezzi non congrui, in quanto in alcun modo allineati agli indici obiettivi di mercato (primo tra tutti, valore Rapaport), ma “autoreferenziali” e cioè tratti dalle stesse vendite Con Con promesse da , sì da autogenerare un aumento dei prezzi dei diamanti (più vendeva diamanti mediocri a prezzi elevati, più poteva affermare che gli stessi- sulla base delle sue stesse statistiche- erano di alto valore).
Ebbene, riguardo a tali fatti storici, non vi è alcuna contestazione.
Ciò che la convenuta contesta e ribadisce è la propria estraneità rispetto alla vendita dei diamanti
(circostanza, questa, pacifica e documentale) e in ogni caso l'entità del risarcimento richiesto dagli attori.
La domanda svolta in via ulteriormente subordinata dagli attori deve dirsi fondata in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 1856 c.c., precisandosi che l'incarico a cui ha dato seguito la convenuta era quello di ricercare una controparte per l'acquisto di beni (diamanti) per un investimento di natura non finanziaria: il ruolo assunto dalla banca è paragonabile a quello del mediatore che mette in contatto le parti per la conclusione di un affare, nei termini già descritti e dietro provvigione pari al 10% da parte di Con
.
Diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, tale posizione non si è limitata ad una mera
“segnalazione” alla propria clientela, avendo invece rivestito un ruolo proattivo e assumendo dunque obblighi di correttezza contrattuale sia nei confronti di chi ricercava il prodotto che di chi disponeva del medesimo.
Operando come mediatore, la banca aveva gli obblighi di correttezza, informazione e neutralità: nei Con confronti di sulla base di uno specifico incarico ricevuto a fronte di una provvigione, nei confronti dei propri clienti in quanto si inseriva nell'equilibrio sinallagmatico dei contratti bancari già in corso. pagina 6 di 11 Né può discutersi riguardo alla diligenza che la convenuta avrebbe potuto e dovuto adottare: la banca certamente avrebbe potuto verificare senza difficoltà le quotazioni internazionali dei diamanti e, in specie, i listini Rapaport, per avvedersi del fatto che il prezzo di acquisto proposto era stato Con unilateralmente determinato da ed era sensibilmente più alto della quotazione oggettiva di mercato, senza considerare la difficile liquidabilità dei preziosi.
La stessa banca era al corrente del fatto che al reale valore dei preziosi si sommavano altre componenti a carico del proprio cliente, non ultima la stessa commissione che riscuoteva e che veniva CP ribaltata sul compratore finale.
Sul punto, merita di essere condivisa la giurisprudenza di merito che conferma la responsabilità contrattuale di in quanto “nella posizione di mediazione, particolarmente qualificata, CP concretamente assunta, la banca doveva rispettare il portato dell'art. 1759 del cc in base al quale il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Appare pacifico che, nonostante il mediatore non sia tenuto ad una attiva ricerca di informazioni sul bene che tratta, il suo dovere di verità sia esteso alle circostanze da lui facilmente conoscibili (a domanda o mediante la consultazione di fonti di informazione notorie), ovvero in relazione alla quali siano state richieste espresse informazioni dal cliente. Nel caso tale "conoscibilità" va valutata alla luce della specialità della diligenza bancaria ed in ragione del fatto che la richiesta dei clienti alla banca sul punto era ovviamente determinata proprio dalla fiducia nella capacità di stima e valutazione della banca.
Ancora la banca era tenuta a tale correttezza dal citato art. 5 del codice del consumo, come ogni intermediario. La sua obbligazione quindi sussisterebbe anche se si ritenesse insussistente un vero contratto col cliente in proposito. In tali specifici e circoscritti termini tornerebbe di rilievo la figura del
"contatto sociale qualificato" che sarebbe, nel caso, "normativamente qualificato". (Nel senso e nei limiti appena detti, posto che la mediazione si intende instaurata con cliente in forza di un incarico effettivo, la prospettiva suddetta è stata già ritenuta assorbita in quella contrattuale propria).
La banca, investita di un duplice mandato, doveva mantenere una condotta diligente, fin che possibile, nei confronti di ambo le controparti. Se era quindi legittimo che proponesse l'investimento in diamanti era altrettanto vero che la diligenza dovuta nei confronti del suo cliente, cui forniva volontariamente una occasione contrattuale, le imponeva di informare lo stesso di eventuali condizioni concrete di convenienza dell'investimento proposto. Se ciò avesse fatto, come dovuto, la si sarebbe avveduta CP_2 con estrema facilità del prezzo incongruo dei diamanti piazzati, ed avrebbe dovuto o ottenere un minor Con prezzo da , o rinunciare all'incarico della stessa, essendo a tal punto impossibile onorare l'obbligo di correttezza assunto con il cliente nel momento in cui poneva le sue capacità a disposizione dello stesso, anche per un investimento atipico.
L'inadempimento della consiste nel non aver fatto quanto sopra violando così al contempo il CP_2 mandato del cliente e l'obbligo del mediatore di correttamente informare chi induce alla stipula di un contratto” (cfr. Trib. Genova 29.3.2021 n.711). In conclusione, deve confermarsi la responsabilità di per l'inadempimento agli obblighi CP informativi imposti a suo carico e la conseguente domanda di condanna al risarcimento del danno arrecato agli attori i quali, ove non fossero stati sollecitati agli acquisti dei diamanti o comunque fossero stati adeguatamente informati delle circostanze già evidenziate, non avrebbero certamente proceduto con operazioni così svantaggiose.
pagina 7 di 11 E' cioè ragionevole ritenere che il consumatore, mediamente avveduto, a fronte di informazioni trasparenti in ordine alla percentuale di ricarico e al valore effettivo dei diamanti, oltre che in merito alle effettive possibilità di rivendita dei medesimi, si sarebbe astenuto da un simile investimento.
Né può discutersi di concorso colposo dei danneggiati, i quali hanno confidato in buona fede nella bontà delle informazioni fornite dalla propria banca, in ragione dei rapporti pluriennali e dell'asimmetria informativa esistente tra le parti.
Delineato il titolo di responsabilità della convenuta, occorre ora procedere a determinare l'entità del danno da riconoscere in favore degli attori, con le seguenti precisazioni:
1) non trattandosi di attività di intermediazione finanziaria, la banca non ha assunto obblighi in termini di protezione dell'investimento finanziario, neanche nel tempo: l'andamento negativo dei diamanti, che sia intervenuto in un momento successivo all'acquisto non assume rilievo, perché ciò che la banca doveva assicurare ai propri clienti era la corrispondenza tra il valore dei diamanti al momento dell'investimento e il loro valore in base agli indici oggettivi di cui si è detto (e cioè il valore intrinseco dei diamanti al momento dell'acquisto);
2) fermo il diritto per gli attori di trattenere i diamanti, il risarcimento del danno sarà commisurato al valore dei medesimi “rettificato” in base agli indici Rapaport, abbattuto del 20% in ragione del fatto che il valore “rapaport” è individuato per gli operatori professionali, mentre una volta che il diamante è ceduto al consumatore, l'immissione isolata della gemma nel circuito commerciale sconta una sorta di
“prezzo di riacquisto” per rendere l'acquisto appetibile per gli operatori professionali.
E cioè, per la quantificazione del danno, deve essere considerata la natura privata degli attori e la loro estraneità al mercato delle gemme e quindi la proprietà delle medesime deve essere stimata avendo riguardo all'effettiva possibilità di rivendita.
Il risarcimento deve quindi essere determinato tenendo conto del capitale investito dagli attori per acquistare i diamanti (di cui, parte intestati al solo e parte cointestati tra i coniugi) e del valore Pt_1 di realizzo dei medesimi.
Venendo agli esiti della consulenza tecnica disposta nell'ambito del procedimento di ATP, il consulente tecnico ha suddiviso le gemme in tre gruppi in ragione delle specifiche caratteristiche delle medesime e rideterminato il loro valore in base ai listini Rapaport aggiornati alla data di deposito della consulenza, alla tabella n. 10 di cui all'elaborato peritale, confermando che il reale valore dei diamanti era stato sovrastimato di oltre il 50% del reale valore dei preziosi.
Nello specifico, in relazione ai diamanti acquistati in proprio dal solo Pt_1
a) IGI113492997 Prezzo di acquisto Euro 5.426,00 – valore rideterminato Euro 1.885,00
b) IGI113494251 Prezzo di acquisto Euro 5.426,00 - valore rideterminato Euro 1.940,00
c) GECI1008979 Prezzo di acquisto Euro 29.880,34 - valore rideterminato Euro 16.255,00
d) IGI141423449 Prezzo di acquisto Euro 19.018,30 - valore rideterminato Euro 9.230,00
e) IGI162578243 Prezzo di acquisto Euro 11.504,48 - valore rideterminato Euro 5.410,00
f) IGIF1Q29020 Prezzo di acquisto Euro 5.230,00 - valore rideterminato Euro 2.195,00
g) IGIF6D89954 Prezzo di acquisto Euro 5.230,00 - valore rideterminato Euro 2.195,00
In relazione ai diamanti cointestati tra e Pt_1 Parte_2
h) HRD15039646003 Prezzo di acquisto Euro 14.781,04 - valore rideterminato Euro 5.930,00
i) GECI1018913 Prezzo di acquisto Euro 14.973,93 - valore rideterminato Euro 5.985,00
l) IGI171533086 Prezzo di acquisto Euro 50.338,80 - valore rideterminato Euro 27.650,00
Al fine di determinare il valore di mercato dei diamanti, il CTU ha tenuto conto che le pietre in questione pagina 8 di 11 sono trattate a più livelli nella filiera che porta dall'estrazione del minerale grezzo alla cessione sul mercato finale e ha precisato che “trattandosi di acquisto a fini di investimento da parte di soggetti privati, il raffronto a livello valutativo va fatto riferendoci a quello attribuitogli nei negozi di gioielleria di un livello di competenza adeguato alla vendita di diamanti”.
Questo Giudice ritiene di dover aderire alla CTU gemmologica espletata nella fase preventiva, trattandosi di consulenza condotta con un criterio d'indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti e gli adempimenti necessari connessi, ma devono essere condivise le perplessità evidenziate dalla difesa di parte attrice, per far sì che “la somma riconosciuta a titolo di risarcimento deve “conciliare” i due valori menzionati (capitale investito e valore di realizzo dei medesimi) e reintegrare, ora per allora, la specifica utilità che nello specifico campo del suo concreto intervento la banca ha negato al proprio cliente, violando un suo obbligo” (cfr. Trib. Genova n. 711/2021 già cit.).
Pertanto, non si condividono le conclusioni del CTU nella parte in cui prende a riferimento i valori
Rapaport dei diamanti in base al prezzo attribuitogli nei negozi di gioielleria: il danno subito deve essere determinato nel differenziale tra il prezzo pagato (capitale investito) dagli attori e ciò che oggi i medesimi ricaverebbero in caso di pronta liquidazione e dunque di vendita al dettaglio, con le precisazioni già fornite dal GI al punto 2).
Occorrerà quindi prendere a riferimento i valori rapaport (che attestano il prezzo all'ingrosso) e ridurli del 20% in ragione delle citate difficoltà di ricollocare le gemme sul mercato, tenendo conto che dal prezzo applicato agli attori per l'acquisto dei diamanti, deve considerarsi la somma al netto di IVA e margine di guadagno del venditore: si tratta di poste negative che comunque i medesimi avrebbero versato, anche se il prezzo fosse stato correttamente determinato.
E tuttavia, ai fini della determinazione del danno subito dagli attori occorre avere riguardo all'ipotesi controfattuale di una corretta condotta contrattuale da parte di : nella sottrazione dal capitale CP investito del “margine del venditore” si deve adottare il modello di una “buona occasione” fornita dalla banca e cioè il modello controfattuale di corretto esercizio dell'attività di mediazione bancaria.
Si ritiene congruo- ai fini della determinazione del danno- apportare una doppia riduzione per IVA e margine di guadagno del venditore dal capitale investito nel passaggio al controvalore monetario attribuito ai diamanti (nei termini del 30%), al fine di giungere a determinare ciò che effettivamente gli attori avrebbero versato ove la banca si fosse comportata diligentemente.
L'operazione da eseguire è la seguente:
- Diamanti intestati a : Parte_1
a) Valori Rapaport (Tabella n. 3 CTU):
a) IGI113492997 – Euro 1.047,75
b) IGI113494251 – Euro 1.077,69
c) GECI1008979 – Euro 9.342,61
d) IGI141423449 – Euro 5.190,59
e) IGI162578243 – Euro 3.005,42
f) IGIF1Q29020 – Euro 1.671,07
g) IGIF6D89954 – Euro 1.219,88
Totale Euro 22.555,01
b) Valore di realizzo: valore Rapaport – 20%
Euro 18.044,00 pagina 9 di 11 c) Somma investita:
Euro 81.715,12
d) Somma netta destinata ai diamanti:
Euro 81.715,12 - 30% (IVA e margine di guadagno)
Euro 57.200,58
Somma risarcibile (d-b)
Euro 39.156,58
- Diamanti cointestati tra i coniugi Controparte_6
a) Valori Rapaport (Tabella n. 3 CTU):
h) HRD15039646003 – Euro 3.293,57
i) GECI1018913 – Euro 3.324,84
l) IGI171533086 –Euro 15.892,07
Totale Euro 22.510,58
b) Valore di realizzo: valore Rapaport – 20%
Euro 18.008,38
c) Somma investita:
Euro 80.093,77
d) Somma netta destinata ai diamanti:
Euro 80.093,77 - 30% (IVA e margine di guadagno)
Euro 56.065,64
Somma risarcibile (d-b)
Euro 38.057,26
dovrà quindi essere condannato al risarcimento del danno subito dagli attori in misura pari CP ad Euro 39.156,58 per i diamanti intestati al solo e in Euro 38.057,26 per i diamanti cointestati Pt_1 tra gli attori, oltre a interessi da calcolarsi dalla data dell'acquisto e a rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore e interessi compensativi dalla sentenza sino al saldo.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 s.m.i. – scaglione di riferimento sino a Euro 260.000,00.
A tale importo devono aggiungersi le spese sostenute dagli attori nel precedente giudizio di ATP (giusta decreto di liquidazione del GI in data 8.11.2019).
Le spese liquidate per l'accertamento tecnico preventivo sono infatti a carico della parte ricorrente, in via esclusiva, in virtù dell'onere dell'anticipazione e del principio di causalità. Essendo la consulenza d'ufficio disposta in sede di ATP acquisita nel presente giudizio di merito e risultando in questa sede la parte ricorrente vittoriosa, ne consegue la condanna della parte soccombente alla rifusione anche delle spese sostenute dal ricorrente per l'ATP (cfr. tra le altre Cass. n. 9735/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
Accoglie la domanda di e e conseguentemente: Parte_1 Parte_2
Condanna al risarcimento del danno liquidato in Euro 39.156,58 in favore di CP
pagina 10 di 11 e in Euro 38.057,26 in favore di e Parte_1 Parte_1
, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data di acquisto dei singoli Parte_2 diamanti sino alla data odierna e interessi compensativi dalla sentenza al saldo;
Condanna a rifondere a e le CP Parte_1 Parte_2 spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 14.103,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario,
CPA e IVA, se dovuta, nonché le spese sostenute nel procedimento di ATP n. 1417/2018 in misura pari ad Euro 3.625,59 oltre accessori.
Così deciso in La Spezia, in data 18.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
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