Art. 28. Sanzioni
Chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nella presente legge o alle prescrizioni tecniche impartite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in base al penultimo comma dell'articolo 2, e' punito con la multa da lire 100.000 a lire 2.000.000.
Chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nella presente legge o alle prescrizioni tecniche impartite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in base al penultimo comma dell'articolo 2, e' punito con la multa da lire 100.000 a lire 2.000.000.