Articolo 2 della Legge 6 marzo 1968, n. 192
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 aprile 1968
Art. 2.
La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 , dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso periodo 1 luglio 1966-31 dicembre 1971, nell'importo di lire 42.350 milioni.
Entrata in vigore il 7 aprile 1968