Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 4779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4779 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 13/03/2025, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 24576/2023 R.G. promossa da: app.to e difeso dall'Avv. FLORINO MARIA come da Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e difeso dagli Avv.ti LUCIBELLI Controparte_1
RAFFAELE e LUCIBELLI LUCIO LUIGI come da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28/12/2023 il ricorrente in epigrafe esponeva di essere stato assunto e di aver lavorato per conto e alle dipendenze della a far data dal 02 febbraio 2004 sino al 05.05.2023 - data del Controparte_1 recesso - con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, inizialmente con inquadramento al 7° livello del CCNL dei Porti dal febbraio 2004 al maggio 2004, al 6° livello dal giugno 2004 al settembre 2004, al 5° livello da ottobre 2004 a febbraio 2010, fino al 4° livello da marzo 2010 sino al 05.05.2023, data della comunicazione del licenziamento. Riferiva che, con raccomandata del 18.04.2023 notificata il 24.04.2023, la trasmetteva contestazione disciplinare, contestando al ricorrente CP_1 di aver posto in essere un comportamento che “oltre a costituire violazione dei generali obblighi di correttezza e buona fede educazione e rispetto che devono contraddistinguere il rapporto di lavoro costituisce altresì fattispecie punibile ai sensi dell'art. 33 del CCNL dei lavoratori dei Porti”. Soggiungeva, inoltre che, con pec del 28.04.2023 contestava tutto quanto in esso dichiarato. CP_ Veniva, tuttavia, intimato da parte della nei confronti CP_1 dell'istante, il licenziamento disciplinare per giusta causa, trasmesso in data
Condannare altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità
e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali compresi gli interessi di legge;
In via subordinata, per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare che il licenziamento impugnato è stato comminato in violazione della procedura prevista dalla legge di cui all' art. 8 d.lgs 604/66 dunque non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, di conseguenza, accogliere il presente ricorso col ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace il provvedimento di licenziamento intimato dalla al ricorrente con nota del CP_1
05.50.2023; per l'effetto, condannare la resistente , in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro tempore, alla riassunzione del lavoratore o in alternativa al pagamento, in favore del ricorrente, di una Parte_1 indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima di 6 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti. In via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa comunicato con nota del 05.50.2023 al sig. per violazione della procedura di cui all'art. 7 della legge Parte_1
300/1970 per le motivazioni addotte nel ricorso con ogni conseguenza di legge. In ogni caso Condannare la in pers. del legale Controparte_1 rappresentato p.t. al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre Iva e Cpa e quant'altro dovuto per legge con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario”. Si costituiva tempestivamente la soc. la quale eccepiva la CP_1 legittimità e la proporzionalità del licenziamento comminato per giusta causa, anche alla luce dei precedenti provvedimenti disciplinari irrogati nei confronti del ricorrente. Chiedeva, pertanto, rigettarsi il ricorso, poiché infondato. Veniva istruita la causa ed all'udienza del 26.6.2024 veniva escusso il teste il quale riferiva: “Lavoro per la società convenuta dal Testimone_1
2004. Sono operaio e abbiamo lavorato insieme io e il ricorrente. Mettiamo dei contatori alle navi e provvediamo al loro rifornimento. Una volta effettuato il rifornimento compiliamo un buono in cui si indica la quantità di acqua richiesta dall'armatore. Provvediamo al rifornimento di acqua potabile di tutte le navi che attraccano al porto. Non ero presente il giorno 6.4.2023 e quindi nulla so riferire in merito a quanto accaduto. Confermo che anche quando risulta 0 sul contatore ovvero che non vi è stato alcun approvvigionamento di acqua noi indichiamo nel modulo che dobbiamo compilare 1 mc di acqua. Credo che ciò avvenga per motivi di fatturazione;
una copia del modulo lo consegniamo al comandante della nave;
un'altra copia va all'ufficio di nostra pertinenza. Spesso ciò è accaduto, è una prassi e di ciò è a conoscenza anche l'armatore. Non mi risulta che ci siano mai stati problemi con gli armatori per questa prassi in uso presso la società. Ora non ricordo se fossi presente il giorno in cui furono impartite le direttive dal capo squadra (ovvero il giorno 5 aprile 2023) ma sono disposizioni che noi osserviamo da sempre. Non so se il ricorrente nei rapporti con i colleghi si qualificasse come RSA. Si parlavo con il caposquadra di questa prassi ma non ricordo di una riunione specifica. Mi è capitato di indicare 1 mc anche nel caso in cui il carico di acqua fosse pari a 0 e nessuno mi ha mia mossi rilievi di sorta. Non so se il ricorrente si sia mai rifiutato di compilare il buono di carico. È capitato di aver lavorato in turno con il ricorrente. Non ricordo di quante unità fosse formata la squadra di operai. Non ricordo se il ricorrente abbia firmato buoni di carico con consumi pari a 0. Non so quale fosse il rapporto tra il ricorrente e la società personalmente non ho mai avuto problemi con la società”. Veniva ascoltato il secondo teste, che dichiarava: Testimone_2
“lavoro per la società dal 2004 con mansioni di capo operaio. Gli operai che coordino si occupano di rifornimento di acqua potabile a tutte le navi e alle utenze fisse del porto. Il ricorrente faceva parte della squadra di operai che coordinavo. In merito al buono di carico preciso che sin da quando il servizio idrico era fornito dall'Autorità portuale, ovvero da prima che subentrasse la azienda per cui lavoro, vigeva un regolamento scritto pubblicato nella bacheca sita all'interno dell'autorità portuale il quale prevede che in caso in cui la nave non ha fatto rifornimento dobbiamo indicare comunque 1 mc di acqua nel buono di carico per motivi legati alla fatturazione. Preciso che la procedura è la seguente: vi sono due turni di lavoro il 1 dalle 6,00 alle 14,00 e prevede l'allacciamento per il rifornimento idrico alla nave. Una volta allacciato viene compilato il buono, timbrato dal 1 ufficiale firmato e si consegna una prima ricevuta con inizio della lettura del contatore nel secondo turno se la lettura è la stessa è la stessa (ovvero se non c'è stato carico) emettiamo un buono in cui indichiamo la misura iniziale con un'unità in più consegniamo al 1 o 2 ufficiale copia del modello di chiusura del buono specificando che non c'è stato carico e chiariamo il motivo per cui indichiamo un metro cubo di acqua. Ripeto che c'è un regolamento che prevede ciò che tale regolamento è pubblico questa procedura è sempre stata osservata da tuti gli operai. Il 6 aprile 2023 non ero in servizio e ho ricevuto una telefonata dai colleghi, i quali mi dissero che una nave della GNV non aveva fatto riferimento e mi chiesero come comportarsi. Preciso che la telefonata l'ho ricevuta dal cellulare del ricorrente ed era presente anche il collega che TE ascoltava la conversazione. Dissi loro che dovevano indicare un metro cubo. Ricordo che mi dissero che non erano d'accordo non so perché. Per quieto vivere dissi di mettere il buono in una cassettina giù in officina. Preciso che il buono era stato compilato la mattina ma non era stato chiuso l'ho chiuso io quando ho ripreso servizio. Preciso che la mattina sul buono era stata indicata la lettura iniziale del contatore e bisognava aggiungere la visura della misura del contatore. Risultava la stessa lettura iniziale per cui la nave non aveva fatto rifornimento. Avrebbero dovuto indicare lo stesso valore numerico iniziale con un'unità di metro cubo in più per i motivi che h specificato prima ma non lo fecero e lo feci io quando rientrai al lavoro. Quando rientrai mi fu detto che il ricorrente aveva chiesto chiarimenti in merito alla questione del mc. La società mi disse che non potevano esserci direttive scritte in quanto era in vigore da oltre venti anni un regolamento che prevedeva questa prassi. In merito all'episodio in questione ricordo che ci fu una riunione durante il cambio turno cui parteciparono in tutto 5operai tra cui io e il ricorrente. Il ricorrente mi disse che io volevo fargli commettere un falso e per questo non aveva chiuso il buono di consegno io gli ho riferito quanto detto l'azienda e che le navi pagano un diritto fisso anche se non c'è carico di acqua come da regolamento e che è tutto lecito e Contr dichiarato. Il ricorrente non è e no si qualificò come tale ma mi disse che io volevo indurlo a commettere un falso. I rapporti di lavoro erano stati fino ad allora sereni, in quell'occasione si alterano un po'. Successivamente dopo un periodo di malattia il ricorrente è stato licenziato. In passato non vi sono stati rilievi sull'osservanza d tale procedura da parti di alcun operaio tutti hanno chiuso il buono nel modo precisato in caso di 0 consumi anche il ricorrente ha compilato buoni del genere. In quell'occasione per evitare degenerazioni nei rapporti di lavoro, cosa purtroppo accaduta, dissi al ricorrente di non chiudere il buono. I toni utilizzati dal ricorrente nei miei confronti sono stati accesi. Nessun epiteto ingiurioso, non era persona che faceva queste cose. Ricordo che anche in passato il ricorrente ha fatto questioni con l'azienda; Durante la pandemia il ricorrente si rifiutò di fare rifornimento ad una nave perché in orario non previsto in bacheca. Ma noi abbiamo l'obbligo di fare rifornimento anche se è terminato il turno. La nave partì senza fare rifornimento. Ricordo che poiché era in corso la pandemia non fu comminata sanzione disciplinare al ricorrente. Ci furono altre questioni come quella delle mascherine, dei prelievi che si è rifiutato di effettuare, come da pec in atti. Mi risulta che in precedenza il ricorrente ha firmato regolarmente buono con fornitura pari a 0. Basta la firma di un operaio ma del lavoro la responsabilità è della squadra. Fui accusato dal ricorrente di furto di una macchinetta preciso di una saldatrice per pead. Ciò nel 2007. C'è stato un procedimento disciplinare in cui intervenne l'amministratore il quale lo mise alla porta perché il ricorrente sosteneva era d'accordo con me in merito al furto della macchinetta e gli disse che non sapeva adottare dei provvedimenti disciplinari nei miei confronti e a quel punto l'amministratore lo mise alla porta e lui disse che non se ne andava e che “lui non era nessuno”. Decisi spontaneamente di mettermi in aspettativa per tre mesi ma per mia scelta non ci fu alcun provvedimento disciplinare anche se l'azienda mi sospese dalla qualifica di capo operaio per il clima di sfiducia che si era creato in azienda. Decisi di mettermi in aspettativa per tre mesi senza stipendio solo dopo un anno e mezzo mi rifecero capo operaio. Immagino che fossi mal visto da alcuni operai, tra cui il ricorrente perché pretendevo puntualità nel lavoro e rispetto degli orari di servizio a differenza di altri capo operai. Mi fecero nuovamente capo operaio perché la turnistica non era fatta correttamente e perché il ricorrente incolpò altri operai di furto di una coppia di tappetini all'interno di un furgone il giorno successivo mi fecero nuovamente capo operaio. Al ricorrente in merito a queste vicende relative al furto non fu preso alcun provvedimento disciplinare ma solo per quieto vivere dell'amministratore. Non sono a conoscenza dei rapporti con l'amministratore al di là degli episodi riferiti. So che il sig. incolpato del furto dei tappetini Parte_2
è stato sospeso per 10 giorni”. All'udienza del 11.9.2024 il teste riferiva: “sono stato Testimone_4 collega di lavoro del ricorrente per venti anni. Sono tutt'ora alle dipendenze della società. Ho svolto e svolgo le mansioni di rifornimento idrico navale per conto della convenuta in favore delle navi che attraccano al porto di Napoli e che devono fare rifornimento di acqua. Se ben ricordo non credo di essere stato in turno con il ricorrente in data 6.4.2023. In merito al buono di carico posso riferire che è un buono in cui gli operatori che effettuano il carico inseriscono i dati della nave numero di lettura del contatore codice di matricola del contatore e vari attacchi che vengono utilizzati e il numero di attacchi che richiede la nave. Il buono viene sottoscritto dall'operatore che lo compila e viene timbrato dal comandante della nave o da un addetto. Il buono è in quattro copie e di cui una viene rilasciata all'addetto della nave che ha vistato il buono e le altre tre copie
“tornano con noi” in officina. A fine giornata o il giorno successivo quando la nave finisce il carico nel buono vengono inseriti i dati finali con il totale del consumo e viene rilasciata alla nave un ulteriore copia finale. In caso di mancato carico si indicava un metro cubo nel buono come da prassi. Questo comportamento veniva adottato da tutti noi operai come da prassi aziendale. Preciso per disposizioni aziendali. Non ho partecipato alla riunione del 13 aprile 2023 perché non ero di servizio. Non mi risulta che il ricorrente si ponesse nei miei riguardi come rappresentante sindacale. Non so di preciso di cosa si occupi un RSA”. Veniva poi escusso il teste
, il quale dichiarava: “Lavoro per la convenuta da Testimone_5 dicembre 2003 e sono nella direzione amministrativa della società. Il ricorrente era operaio addetto al rifornimento idrico a navi natanti utenze terrestri e alla manutenzione ordinaria alla rete idrica del porto. La procedura da seguire è ereditata dall'autorità portuale di Napoli che era la seguente: nel momento in cui si verificava il caso di una chiamata da parte di un cliente alla società una richiesta di rifornimento siccome la chiamata rientra nell'ambito di una voce di costo di diritto fisso in effetti la stessa chiamata per la messa a disposizione degli operai e delle attrezzature, la stessa chiamata deve essere fatturata. Per un escamotage informatico veniva indicato sul buono di carico 1 mc di acqua nel caso in cui vi fosse stata la chiamata i nostri addetti si fossero recati davanti alla nave per il rifornimento. Era una modalità tecnica. Questo capitava una decina di volte l'anno. Procedura che era sempre stata eseguita da tutti gli operatori nessuno escluso. Nel periodo in oggetto, era una mattina dell'aprile 2023 venne il sig. in amministrazione, ero presente e ci raccontò che S_ il ricorrente l'aveva telefonato nei primi giorni di aprile e non voleva compilare il buono con un metro cubo di acqua perché era una lettura diversa da quella riportata dal contatore. Mi disse che in attesa di riparlare con noi della vicenda gli disse di lasciare stare e di mettere il buono nel cassetto. Quella mattina ci arriva la pec del ricorrente che voleva informazioni in merito all'accaduto e richiamammo il caposquadra meravigliati perché era una prassi. L'amministratore non era presente e dissi al di ripetere tutti la procedura. Il giorno dopo arrivò S_ un'altra pec del ricorrente e il pomeriggio di quella giornata nel primo pomeriggio il sig. riunì i presenti nel momento per rispiegare S_ la procedura. So che il ricorrente era presente. Non ho partecipato alla riunione, andai a casa e accesi il PC;
leggo una mail del che S_ scrive alla società in cui dice che durante la riunione i toni del Pt_1 erano stati accesi e offensivi anche nei suoi confronti e che non riusciva più a gestire la situazione nei suoi confronti;
disse che la questione era insostenibile. Contatto il sig. telefonicamente e mi spiega che S_
c'erano state le vicende di cui sopra e era scosso mi disse che erano presenti alla riunione i sig. e Parte_2 Persona_1 TE , oltre al ricorrente. Dopo il ricorrente va in malattia ma
[...] convochiamo nel mentre i presenti alla riunione chiedendo senza la presenza del capo operaio cosa fosse successo in quel pomeriggio e confermarono quello che il aveva dichiarato;
verbalizzammo il S_ contenuto della riunione e confermarono che lavorare con il ricorrente era diventato insostenibile. Era presente anche il collega . Testimone_6
Lamentavano l'eccesso di polemiche che il ricorrente sollevava in relazione alle modalità operative di varia natura. C'era un capo operaio in seconda e due operai come il ricorrente. Preso atto di ciò e considerando le vicende pregresse e che pochi mesi prima era stata comminata una sanzione di 10 gg di sospensione in quanto aveva asserito nei confronti dell'azienda di Contr essere . Già in quell'occasione c'erano gli estremi di un licenziamento due mesi dopo si verificò la vicenda in esame per cui si prese la decisione di licenziare il ricorrente. Tra le problematiche più recenti ricordo che durante la pandemia il sig. nonostante vi fossero Pt_1 regole e procedure aziendali per garantire la salvaguardia dal contagio dovevamo utilizzare i due mezzi in maniera separata uno per turno in un'occasione il ricorrente decise di prendere uno dei due furgoni che non era autorizzato ad utilizzare e per quello ebbe una multa. Furono messe in discussione le procedure sanitarie di sanificazione dal ricorrente e dovemmo contattare il biologo nostro e le contestazioni si rivelarono fallaci. Lamentava un bruciore agli occhi. Era tutto in regola. Fu contestata la distanza di sicurezza all'interno dei furgoni e anche in quella si rivelò infondata. Anche il problema legato alle mascherine. Nel 2020 era quasi impossibile reperire le mascherine scrivemmo al comune regione e ASl nessuno ci diede risposte di notte con aiuto del caposquadra riuscì ad ottenere un piccolo lotto di mascherine e furono contestate perché diceva che non erano a norma poi riuscì ad aver un altro lotto di mascherine da un nostro rifornitore con fattura e certificazione annessa. Il ricorrente mi disse che non erano a norma perché le lettere CE non sono allineate perfettamente e che eran false per cui non dovevamo prenderle. Dissi che non ero un tecnico e che, se avesse avuto dubbi avrebbe dovuto farle verificare da un ente certificato, mi disse che aveva controllato su internet. Non le volle indossare dovemmo intimare per iscritto di indossare le mascherine e mi disse che sarebbe andato alla Procura della Repubblica. Non fu comprovata la falsità che io sappia le ha utilizzate. Non abbiamo risposto per iscritto alle pec del ricorrente perché non era presente l'amministratore. Il mi ha riferito di toni accesi ed ingiuriosi, S_ ricordo che era agitatissimo il , poi il ricorrente è andato in S_ malattia e volevo ascoltare gli altri presenti che confermarono i toni accesi ed ingiuriosi usati dal ricorrente. Preciso che il mc non viene fatturato. È un tecnicismo informatico che serve incrementare un campo all'interno di una maschera software che utilizziamo per la fatturazione che erroneamente era stata strutturata come quella utilizzata dalla autorità portuale per cui abbiamo utlizzato lo stesso escamotage. Il buono viene controfirmato dall'operatore di bordo. Il mc non viene fatturato. Sono 4 copie e l'operatore di bordo è a conoscenza di questa prassi operativa”. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. Con ordinanza n. 5588 del 1° marzo 2024, la Corte di Cassazione ha affermato che
“la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario verificata la concretizzazione della giusta causa di licenziamento quale clausola generale, anche in riferimento al requisito di proporzionalità, che esige valutazione non astratta dell'addebito, ma attenta ad ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento sistematico ed unitario della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assumendosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni e alla tipologia del rapporto medesimo”. Nel caso in esame , considerando la condotta tenuta dal ricorrente non solo in occasione dell'ultima lettera di contestazione del 18.4.2023, ma anche in occasione delle precedenti contestazioni, nonché più in generale la condotta tenuta dal ricorrente dall'anno 2020 la scrivente ritiene che sussista la giusta causa di licenziamento. In primo luogo va precisato che dalla prova testimoniale è emerso chiaramente che i fatti posti in essere dal ricorrente non solo sono sussistenti ma anche disciplinarmente rilevanti. Tutti i testi escussi hanno confermato che da oltre venti anni esiste una prassi seguita anche dal ricorrente per cui in caso di omesso rifornimento di acqua in favore della nave, veniva indicato 1 mc di acqua nel buono di carico per motivi legati alla fatturazione, noti anche ai comandanti delle navi. La società ha documentato tale circostanza depositando buoni di carico con la firma del ricorrente in circostanze analoghe a quella verificatasi in data 6.4.2023. Dalla prova testi è emerso chiaramente che il ricorrente si è rifiutato di ottemperare ad una disposizione del suo superiore e che solo per quieto vivere, considerati i precedenti comportamenti tenuti dal sig. , il sig. , capo Pt_1 S_ operaio, gerarchicamente sovraordinato al sig. ha detto al ricorrente di Pt_1 mettere il buono di carico in apposito cassetto senza firma;
buono che veniva firmato il giorno seguente dal Capo operaio al fine di evitare ulteriori attriti tra il ricorrente e l'azienda. E', dunque, provato che esisteva una prassi, che tutti gli operai la seguivano da anni , che gli armatori erano a conoscenza di tale prassi, che non ci sono stati mai problemi con gli armatori, che il ricorrente era a conoscenza di questa procedura e che in passato aveva firmato ben tre buoni di carico indicando 1 mc di acqua. Tanto basta a ritenere ampiamente provato l'inadempimento del ricorrente. Del pari dalla prova testimoniale è emerso il secondo addebito mosso al ricorrente nella lettera di contestazione del 18.4.2023. I testi presenti alla riunione svolta in data
13.4.2023, e tenuta su insistenza del ricorrente per avere delucidazioni in merito alla procedura da seguire in casi di omesso rifornimento di acqua, hanno dichiarato che il ricorrente ha usato toni accesi nei confronti del suo superiore gerarchico, sig. e nei confronti della società mostrando con il suo contegno, Testimone_2 ancora una volta, disinteresse nei confronti delle direttive impartite dal datore di lavoro. In particolare il teste ha riferito “ I toni utilizzati dal ricorrente S_ nei miei confronti sono stati accesi””. Il teste ha riferito “leggo una mail Tes_7 del che scrive alla società in cui dice che durante la riunione i toni del S_ erano stati accesi e offensivi anche nei suoi confronti e che non riusciva più a Pt_1 gestire la situazione nei suoi confronti;
disse che la questione era insostenibile. Contatto il sig. telefonicamente e mi spiega che c'erano state le vicende S_ di cui sopra e era scosso mi disse che erano presenti alla riunione i sig.
[...]
, e , oltre al ricorrente. Inoltre la documentazione Parte_2 Persona_1 TE depositata in atti dalla società (doc. 6), ovvero il verbale di audizione dei presenti alla riunione del
13/04/23 indetta per discutere della questione del buono di carico, dimostra che, in tale sede, il Sig.
ingiuriò ed utilizzò termini forti nei confronti del Caposquadra Sig. , asserendo che Pt_1 S_ le pratiche decise dalla Società fossero illegali e che lui non sapesse fare il proprio lavoro. E' stata ampiamento provata con la prova documentale e testimoniale la reiterata ostinazione del ricorrente a mettere in discussione e ad ingerirsi senza alcun titolo nelle scelte aziendali tacciandole di falsità e di illegalità, scelte che si sono rivelate perfettamente lecite e conformi ai protocolli e ai regolamenti in uso. In merito alla contestata recidiva è documentato che in data 2.11.2022 il ricorrente è stato destinatario di una sanzione disciplinare pari a 10 giorni di sospensione in quanto ha indebitamente Contr speso nei rapporti con la società la qualità di . Tale sanzione disciplinare non è stata oggetto di impugnazione da parte del ricorrente. A distanza di soli 5 mesi il ricorrente pone in essere altra condotta disciplinarmente rilevante culminata nella sanzione oggetto di impugnazione. In data 26.5.2020 il sig. , disattendendo ad Pt_1 una disposizione aziendale, in piena pandemia, mettendo a rischio con la sua condotta la salute dei propri colleghi utilizza di sua iniziativa, e senza alcuna autorizzazione dell'azienda, al contrario disattendendo una chiara disposizione impartita dal datore di lavoro un furgone destinato ad altra squadra di operai. Anche tale circostanza è stata oggetto di contestazione e sfociata nella multa pari a 4 ore di retribuzione non oggetto di impugnazione. Ma vi è molto di più. La vicenda in esame contempla numerose altre condotte che hanno leso in maniera irreversibile il rapporto di fiducia con il dipendente, tutte descritte nella memoria difensiva e confermate dalle testimonianze dei testi citati. Infatti, dall'audizione del Sig. sono emerse le seguenti Tes_5 vicende “Tra le problematiche più recenti ricordo che durante la pandemia il sig. nonostante vi Pt_1 fossero regole e procedure aziendali per garantire la salvaguardia dal contagio per cui dovevamo utilizzare i due mezzi in maniera separata uno per turno, in una occasione (il ricorrente) decise di prendere uno dei due furgoni che non era autorizzato ad utilizzare e per quello gli fu irrogata una multa. Furono messe in discussione le procedure sanitari e di sanificazione dal ricorrente e dovemmo contattare il biologo nostro e le contestazioni si rivelarono fallaci. Lamentava un bruciore agli occhi.
Era tutto in regola. Fu contestata la distanza di sicurezza all'interno dei furgoni e anche quella si rivelò infondata. Anche il problema legato alle mascherine. Nel 2020 era quasi impossibile reperire le mascherine scrivemmo al Comune, Regione ed ASL ma nessuno ci diede risposte, con l'aiuto del caposquadra riuscii ad ottenere un piccolo lotto di mascherine e furono contestate perché diceva che non erano a norma poi riuscii ad aver un altro lotto di mascherine da un nostro rifornitore con fattura e certificazione annessa. Il ricorrente mi disse che non erano a norma perché le lettere CE non erano allineate perfettamente e che erano false per cui non dovevamo prenderle”. Il Sig. ha, S_ inoltre dichiarato “Durante la pandemia il ricorrente si rifiutò di fare rifornimento ad una nave perché in orario non previsto in bacheca. Ma noi abbiamo l'obbligo di fare rifornimento anche se è terminato il turno. La nave partì senza fare rifornimento. Ricordo che poiché era in corso la pandemia non fu comminata sanzione disciplinare al ricorrente “. E' emerso, altresì, che nel mese di novembre 2022 il ricorrente chiese di anticipare l'orario di lavoro per far coincidere l'inizio dell'attività lavorativa con l'inizio delle visite mediche da tempo programmate e fissate a partire dalle ore 12,00. Anche in questa occasione il Pt_1 ha avuto un contegno di ingerenza nelle scelte aziendali creando con le sue ripetute richieste intralci allo svolgimento regolare dell'attività aziendale (cfr copiosa documentazione in atti). Alle contestazioni disciplinari si aggiungono numerose richieste di chiarimenti e diffide da parte della società che in svariate occasioni ha messo in guardia il ricorrente dall'ingerirsi indebitamente nelle scelta dell'azienda e di ottemperare agli ordini impartiti. Il ricorrente ha continuato a d assumere un atteggiamento volto ad intralciare lo svolgimento dell'attività lavorativa di fornitura di un servizio essenziale nei confronti delle navi ormeggiate nel porto, piuttosto che di fattiva e utile collaborazione. In conclusione può serenamente dirsi che il licenziamento ès tato solo l'ultimo dei provvedimenti disciplinari adottati dall'azienda ed è giustificato dall'ennesima condotta di inadempimento del ricorrente volta, ancora una volta, ad intralciare lo svolgimento di un servizio essenziale da parte della società ingerendosi in scelte insindacabili da parte del lavoratore senza alcuna competenza tecnica e senza alcun titolo. Il licenziamento è , infatti, stato preceduto in ordine crescente dal punto di vista sanzionatorio dalla sospensione di giorni 10 dal lavoro e dalla multa di 4 ore di retribuzione. L'atteggiamento ostile e ostruzionistico del ricorrente unitamente all'inadempimento da ultimo contestato e alla recidiva giustificano, a parere, della scrivente la misura sanzionatoria del licenziamento;
nella vicenda in esame va considerato il contegno posto dal ricorrente nel suo complesso essendo l'ultimo inadempimento solo uno tra innumerevoli altri inadempimenti ciò che ha irrimediabilmente e irreversibilmente determinato il venir meno della fiducia da parte del datore di lavoro in un corretto e puntuale adempimento della prestazione da parte del Sig. Da ultimo va considerato, ai Pt_1 fini di una valutazione complessiva in cui occorre tener conto anche del contegno serbato dalle parti nel corso del processo, che il ricorrente ha dapprima accettato e poi inspiegabilmente rifiutato la considerevole cifra offerta dalla società in sede di tentativo di conciliazione pari ad € 20.000,00 netti in favore del lavoratore oltre € 20000,00 a titolo di contributo spese legali. Somma ragguardevole considerate le dimensioni dell'azienda che occupa alle sue dipendenze meno di 15 dipendenti. Le condizioni di precarietà lavorativa del ricorrente e il carico familiare inducono la scrivente a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti. Si comunichi. Così deciso in data 13/03/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori