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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/05/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 155 del R.G. 2021 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni da sinistro stradale), promossa da:
(C.F.: ), e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentate e difese dall'avv. Attilio Bianchi e nel cui studio in CodiceFiscale_2
Trebisacce al Viale della Libertà, n. 173, elettivamente domiciliano;
- attrici -
contro
(P.IVA: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnuolo e nello studio dell'avv. Antonio
Sposato in San Demetrio Corone alla Via Caminona n. 55, elettivamente domicilia;
- società convenuta –
nonché
e entrambi residenti in Controparte_2 Controparte_3
Cerchiara di Calabria al Viale Vittime Cadute sul Lavoro, n. 15;
- convenuti contumaci -
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 20.01.2025, qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
Rg 155/2021 è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione regolarmente notificato le attrici, nelle qualità spiegate, convenivano in giudizio i convenuti identificati in epigrafe, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in capo al
Sig. conducente del dall'autocarro Ford Transit tg. CH788ZW di proprietà Controparte_2
del Sig. ed assicurato con la per l'effetto condannare quest'ultima il Controparte_3 CP_4
Sig. e il Sig. , a pagare alla sig.ra Parte_3 Controparte_3 Parte_1
la somma di € 274.587,00 a titolo di danno non patrimoniale per perdita familiare, € 50.000,00 a titolo di
danno patrimoniale per lucro cessante, € 60.000,00 iure hereditatis per di danno biologico terminale sofferto
dal Sig. , nonché di pagare alla Sig.ra € 200.000,00 per danno non patrimoniale Per_1 Parte_2
per perdita familiare così come in narrativa determinata o quella diversa che risulterà dovuta in corso di
causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo. Con
vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 21.04.2021
si costituiva in giudizio la quale impugnava e contestava le avverse CP_5
deduzioni e conclusioni - di cui chiedeva l'integrale rigetto con il favore delle spese di lite.
Seppur regolarmente evocati in giudizio nessuno si costituiva per Controparte_3
e di cui ne andrà dichiarata la contumacia. Controparte_2
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e prova testi.
All'udienza del 20.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
Si da atto che la scrivente è intervenuta nel presente giudizio nella fase decisoria.
Rg 155/2021 La domanda va disattesa per i motivi di seguito illustrati.
Quanto all'an debeatur e alla dinamica del sinistro andrà rilevato quanto segue.
La Cassazione rammenta che il conducente va esente da responsabilità se la condotta del pedone investito configura causa eccezionale, atipica e imprevedibile.
Occorre rammentare che l'art. 190 del Codice della Strada, impone ai pedoni di circolare su marciapiedi, banchine, viali e altri spazi per essi predisposti oppure, se questi manchino o siano ingombri, interrotti o insufficienti, dovranno circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione, anche fuori dai centri abitati.
Inoltre, i pedoni per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi e quando questi non esistono o distano più
di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria a evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni e sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità.
La presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054,
comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito,
fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana.
Quindi è sempre onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa e ha avuto conseguenze dirette nel determinare il sinistro.
Recentemente la Cassazione con Sent. 6514/2021 è tornata ad occuparsi del concorso di colpa del pedone e ribadisce che anche questo utente della strada è tenuto a prestare attenzione nel momento in cui deve attraversare la strada soprattutto se l'attraversamento avviene fuori dalle strisce pedonali in condizioni particolari.
Rg 155/2021 Non è infatti raro che il pedone attraversi fuori dalle strisce.
È provato, dunque, che in violazione dell'art. 190 CdS (“I pedoni, per Parte_4
attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei
soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i
pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad
evitare situazioni di pericolo per sè o per altri), pur avendo a disposizione un attraversamento pedonale a 25 metri (sul punto, il verbale di rilievo di incidente stradale, come sopra osservato, fa fede fino a querela di falso), imprudentemente e in violazione di legge, attraversava fuori dalle strisce, attraversamento che, si poneva con efficienza causale nel determinismo dell'evento oggetto di contesa. Orbene, nella fattispecie di causa, l'attore, pur in presenza di un attraversamento pedonale posto a meno di 100 metri dal luogo del sinistro, ha scientemente attraversato la sede stradale in violazione all'art. 190 CdS, costituendo, con la propria condotta, un intralcio alla circolazione, in tal modo concorrendo nella causazione dell'evento: «il comportamento del pedone che attraversi la strada fuori dalle strisce è una concausa nella
produzione dell'evento atteso che su di lui grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli» (cass.
n.2241/2019).
Purtuttavia, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054
c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, sotto tutti i profili di diligenza nella guida e nella circolazione.
Rg 155/2021 In tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso di causa tra la condotta illecita ed il danno è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 Cp, in base al quale un evento è da considerarsi causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché del criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale,
all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono –
ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili;
ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come conseguenza non imprevedibile dell'antecedente (cass. n.885/2010).
E' dato documentale (cfr relazione incidente stradale Carabinieri Villapiana Scalo) che “…Giova
precisare che tutte le strisce pedonali più vicine al luogo dell'investimento distano circa 25 mt…..”.
Sulla base degli accertamenti e dei rilievi espletati nel giudizio penale si evince come il pedone abbia iniziato ad attraversare la rotatoria, allorquando il procedeva a CP_3
velocità moderata (appena 20 km/h) e aveva già iniziato la manovra di immissione nella medesima rotatoria (cfr relazione Ing. , incaricato dal PM dott. . Ed ancora “…se Per_2 Per_3
l'anziano pedone sig. non avesse proceduto nell'attraversamento della carreggiata della Parte_4
rotonda stradale, scenario del sinistro dove non erano presenti gli appositi attraversamenti pedonali,
peraltro, distanti circa 25,00 m, dal sito di investimento, il sinistro non si sarebbe verificato. Inoltre, se il
pedone avesse concesso al sopraggiungere furgone, facilmente avvistabile dallo stesso pedone, la prescritta
precedenza, prima di effettuare il suddetto attraversamento, il sinistro non si sarebbe verificato…” (cfr relazione Ing. , pag. 19). Per_2
Nella specie, i dettagli accertati nella ricostruzione del sinistro consentono di ascrivere unicamente al pedone la esclusiva responsabilità per i danni dallo stesso riportati a seguito
Rg 155/2021 dell'incidente in contesa, avendo il conducente adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, sotto tutti i profili di diligenza nella guida e nella circolazione, essendo il , improvvisamente ed imprevedibilmente sceso dal Per_1
marciapiede senza avvedersi del sopraggiungere del furgone che non procedeva a velocità
elevata e attraversando all'improvviso senza avvalersi delle strisce pedonali presenti a 25
metri invadendo la careggiata di pertinenza del furgone che, invece, regolarmente circolava nella propria corsia di marcia.
Il repentino attraversamento della strada, compiuto sbucando letteralmente fuori marciapiede e lontano dalle strisce, libera il conducente del furgone da ogni responsabilità
per l'investimento del pedone (cfr Cass. 8940/22).
Quanto al rapporto parentale si evidenzia quanto segue.
Questo Tribunale ritiene che debba essere riconosciuto il risarcimento del danno per la lesione del rapporto parentale subita anche da soggetti estranei a ristretto nucleo familiare,
indipendentemente dalla effettiva convivenza, laddove venga dimostrata l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare deceduto.
La giurisprudenza ha sottolineato che nel caso di rapporti di parentela o affinità esterni rispetto alla composizione della famiglia nucleare la prova deve essere più rigorosa. È
necessario, pertanto, analizzare il caso concreto e accertare l'esistenza di un effettivo rapporto parentale suscettibile di essere equiparato a quello dei componenti della famiglia nucleare, anche se con un danno più modesto.
La prova acquisita non ha minimamente dimostrato quella intensità di vincolo familiare dalla quale potrebbe discendere quella condizione di vuoto esistenziale conseguente alla perdita di un congiunto, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e
Rg 155/2021 di non poter più apprezzare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione,
solidarietà che caratterizzano un sistema di vita irreversibilmente stravolto.
Nel caso di specie, deve escludersi che l'attrice abbia fornito la prova rigorosa dell'esistenza di un intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con il defunto, pur essendo gravata dal relativo onere.
E' vero che il teste ha riferito “…era il ad avermi detto che conviveva Testimone_1 Per_1
con la e che voleva sposarla….” e il teste “…lui si riferiva alla signora Pt_1 Testimone_2
come la mia signora…”. E però, simili affermazioni non appaiono dirimenti ai Parte_1
fini della prova rigorosa dell'esistenza di un legame affettivo particolarmente significativo fra l'attrice e il de cuius. A fronte di ciò si evidenzia il dato documentale del testamento prodotto in atti dove risulta evidente che “…ciò ho disposto in virtù della gratitudine
che devo alla signora che amorevolmente mi assiste e sono sicuro che continuerà a fare in futuro…” Pt_1
(cfr testamento in atti).
È noto, infatti, che nel nostro ordinamento, nessun risarcimento di un danno non patrimoniale può essere riconosciuto se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio, da allegare e provare in maniera specifica e circostanziata, ove non rientrante nella sfera del notorio (cfr, ex multis, cass. n. 28742/2018). Ne
consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto,
eventuale ed ipotetico (cfr. cass. n. 17460/2018; cass. n. 2056/2018).
Nella fattispecie non sono stati forniti elementi di riscontro significativi del particolare legame affettivo delle attrici con il de cuius le quali possano far ritenere in concreto provato l'effettivo sostegno morale svolto dal de cuius nei confronti della . Pt_1
Rg 155/2021 Pertanto, la domanda va rigettata, difettando specifica prova del rapporto affettivo concreto che legasse le attrici al deceduto.
Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è
quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della
questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2
dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed
esplicativa della clausola generale».
Le peculiarità della vicenda processuale, i non conformi orientamenti giurisprudenziali in materia di investimento di pedoni, giustificano ed impongono la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Rg 155/2021 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione,
eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di e Controparte_3 Controparte_2
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Castrovillari 26.05.2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
Rg 155/2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 155 del R.G. 2021 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni da sinistro stradale), promossa da:
(C.F.: ), e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentate e difese dall'avv. Attilio Bianchi e nel cui studio in CodiceFiscale_2
Trebisacce al Viale della Libertà, n. 173, elettivamente domiciliano;
- attrici -
contro
(P.IVA: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnuolo e nello studio dell'avv. Antonio
Sposato in San Demetrio Corone alla Via Caminona n. 55, elettivamente domicilia;
- società convenuta –
nonché
e entrambi residenti in Controparte_2 Controparte_3
Cerchiara di Calabria al Viale Vittime Cadute sul Lavoro, n. 15;
- convenuti contumaci -
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 20.01.2025, qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
Rg 155/2021 è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione regolarmente notificato le attrici, nelle qualità spiegate, convenivano in giudizio i convenuti identificati in epigrafe, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in capo al
Sig. conducente del dall'autocarro Ford Transit tg. CH788ZW di proprietà Controparte_2
del Sig. ed assicurato con la per l'effetto condannare quest'ultima il Controparte_3 CP_4
Sig. e il Sig. , a pagare alla sig.ra Parte_3 Controparte_3 Parte_1
la somma di € 274.587,00 a titolo di danno non patrimoniale per perdita familiare, € 50.000,00 a titolo di
danno patrimoniale per lucro cessante, € 60.000,00 iure hereditatis per di danno biologico terminale sofferto
dal Sig. , nonché di pagare alla Sig.ra € 200.000,00 per danno non patrimoniale Per_1 Parte_2
per perdita familiare così come in narrativa determinata o quella diversa che risulterà dovuta in corso di
causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo. Con
vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 21.04.2021
si costituiva in giudizio la quale impugnava e contestava le avverse CP_5
deduzioni e conclusioni - di cui chiedeva l'integrale rigetto con il favore delle spese di lite.
Seppur regolarmente evocati in giudizio nessuno si costituiva per Controparte_3
e di cui ne andrà dichiarata la contumacia. Controparte_2
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e prova testi.
All'udienza del 20.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
Si da atto che la scrivente è intervenuta nel presente giudizio nella fase decisoria.
Rg 155/2021 La domanda va disattesa per i motivi di seguito illustrati.
Quanto all'an debeatur e alla dinamica del sinistro andrà rilevato quanto segue.
La Cassazione rammenta che il conducente va esente da responsabilità se la condotta del pedone investito configura causa eccezionale, atipica e imprevedibile.
Occorre rammentare che l'art. 190 del Codice della Strada, impone ai pedoni di circolare su marciapiedi, banchine, viali e altri spazi per essi predisposti oppure, se questi manchino o siano ingombri, interrotti o insufficienti, dovranno circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione, anche fuori dai centri abitati.
Inoltre, i pedoni per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi e quando questi non esistono o distano più
di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria a evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni e sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità.
La presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054,
comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito,
fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana.
Quindi è sempre onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa e ha avuto conseguenze dirette nel determinare il sinistro.
Recentemente la Cassazione con Sent. 6514/2021 è tornata ad occuparsi del concorso di colpa del pedone e ribadisce che anche questo utente della strada è tenuto a prestare attenzione nel momento in cui deve attraversare la strada soprattutto se l'attraversamento avviene fuori dalle strisce pedonali in condizioni particolari.
Rg 155/2021 Non è infatti raro che il pedone attraversi fuori dalle strisce.
È provato, dunque, che in violazione dell'art. 190 CdS (“I pedoni, per Parte_4
attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei
soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i
pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad
evitare situazioni di pericolo per sè o per altri), pur avendo a disposizione un attraversamento pedonale a 25 metri (sul punto, il verbale di rilievo di incidente stradale, come sopra osservato, fa fede fino a querela di falso), imprudentemente e in violazione di legge, attraversava fuori dalle strisce, attraversamento che, si poneva con efficienza causale nel determinismo dell'evento oggetto di contesa. Orbene, nella fattispecie di causa, l'attore, pur in presenza di un attraversamento pedonale posto a meno di 100 metri dal luogo del sinistro, ha scientemente attraversato la sede stradale in violazione all'art. 190 CdS, costituendo, con la propria condotta, un intralcio alla circolazione, in tal modo concorrendo nella causazione dell'evento: «il comportamento del pedone che attraversi la strada fuori dalle strisce è una concausa nella
produzione dell'evento atteso che su di lui grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli» (cass.
n.2241/2019).
Purtuttavia, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054
c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, sotto tutti i profili di diligenza nella guida e nella circolazione.
Rg 155/2021 In tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso di causa tra la condotta illecita ed il danno è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 Cp, in base al quale un evento è da considerarsi causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché del criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale,
all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono –
ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili;
ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come conseguenza non imprevedibile dell'antecedente (cass. n.885/2010).
E' dato documentale (cfr relazione incidente stradale Carabinieri Villapiana Scalo) che “…Giova
precisare che tutte le strisce pedonali più vicine al luogo dell'investimento distano circa 25 mt…..”.
Sulla base degli accertamenti e dei rilievi espletati nel giudizio penale si evince come il pedone abbia iniziato ad attraversare la rotatoria, allorquando il procedeva a CP_3
velocità moderata (appena 20 km/h) e aveva già iniziato la manovra di immissione nella medesima rotatoria (cfr relazione Ing. , incaricato dal PM dott. . Ed ancora “…se Per_2 Per_3
l'anziano pedone sig. non avesse proceduto nell'attraversamento della carreggiata della Parte_4
rotonda stradale, scenario del sinistro dove non erano presenti gli appositi attraversamenti pedonali,
peraltro, distanti circa 25,00 m, dal sito di investimento, il sinistro non si sarebbe verificato. Inoltre, se il
pedone avesse concesso al sopraggiungere furgone, facilmente avvistabile dallo stesso pedone, la prescritta
precedenza, prima di effettuare il suddetto attraversamento, il sinistro non si sarebbe verificato…” (cfr relazione Ing. , pag. 19). Per_2
Nella specie, i dettagli accertati nella ricostruzione del sinistro consentono di ascrivere unicamente al pedone la esclusiva responsabilità per i danni dallo stesso riportati a seguito
Rg 155/2021 dell'incidente in contesa, avendo il conducente adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, sotto tutti i profili di diligenza nella guida e nella circolazione, essendo il , improvvisamente ed imprevedibilmente sceso dal Per_1
marciapiede senza avvedersi del sopraggiungere del furgone che non procedeva a velocità
elevata e attraversando all'improvviso senza avvalersi delle strisce pedonali presenti a 25
metri invadendo la careggiata di pertinenza del furgone che, invece, regolarmente circolava nella propria corsia di marcia.
Il repentino attraversamento della strada, compiuto sbucando letteralmente fuori marciapiede e lontano dalle strisce, libera il conducente del furgone da ogni responsabilità
per l'investimento del pedone (cfr Cass. 8940/22).
Quanto al rapporto parentale si evidenzia quanto segue.
Questo Tribunale ritiene che debba essere riconosciuto il risarcimento del danno per la lesione del rapporto parentale subita anche da soggetti estranei a ristretto nucleo familiare,
indipendentemente dalla effettiva convivenza, laddove venga dimostrata l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare deceduto.
La giurisprudenza ha sottolineato che nel caso di rapporti di parentela o affinità esterni rispetto alla composizione della famiglia nucleare la prova deve essere più rigorosa. È
necessario, pertanto, analizzare il caso concreto e accertare l'esistenza di un effettivo rapporto parentale suscettibile di essere equiparato a quello dei componenti della famiglia nucleare, anche se con un danno più modesto.
La prova acquisita non ha minimamente dimostrato quella intensità di vincolo familiare dalla quale potrebbe discendere quella condizione di vuoto esistenziale conseguente alla perdita di un congiunto, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e
Rg 155/2021 di non poter più apprezzare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione,
solidarietà che caratterizzano un sistema di vita irreversibilmente stravolto.
Nel caso di specie, deve escludersi che l'attrice abbia fornito la prova rigorosa dell'esistenza di un intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con il defunto, pur essendo gravata dal relativo onere.
E' vero che il teste ha riferito “…era il ad avermi detto che conviveva Testimone_1 Per_1
con la e che voleva sposarla….” e il teste “…lui si riferiva alla signora Pt_1 Testimone_2
come la mia signora…”. E però, simili affermazioni non appaiono dirimenti ai Parte_1
fini della prova rigorosa dell'esistenza di un legame affettivo particolarmente significativo fra l'attrice e il de cuius. A fronte di ciò si evidenzia il dato documentale del testamento prodotto in atti dove risulta evidente che “…ciò ho disposto in virtù della gratitudine
che devo alla signora che amorevolmente mi assiste e sono sicuro che continuerà a fare in futuro…” Pt_1
(cfr testamento in atti).
È noto, infatti, che nel nostro ordinamento, nessun risarcimento di un danno non patrimoniale può essere riconosciuto se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio, da allegare e provare in maniera specifica e circostanziata, ove non rientrante nella sfera del notorio (cfr, ex multis, cass. n. 28742/2018). Ne
consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto,
eventuale ed ipotetico (cfr. cass. n. 17460/2018; cass. n. 2056/2018).
Nella fattispecie non sono stati forniti elementi di riscontro significativi del particolare legame affettivo delle attrici con il de cuius le quali possano far ritenere in concreto provato l'effettivo sostegno morale svolto dal de cuius nei confronti della . Pt_1
Rg 155/2021 Pertanto, la domanda va rigettata, difettando specifica prova del rapporto affettivo concreto che legasse le attrici al deceduto.
Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è
quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della
questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2
dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed
esplicativa della clausola generale».
Le peculiarità della vicenda processuale, i non conformi orientamenti giurisprudenziali in materia di investimento di pedoni, giustificano ed impongono la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Rg 155/2021 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione,
eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di e Controparte_3 Controparte_2
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Castrovillari 26.05.2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
Rg 155/2021