Art. 4.
Per il riconoscimento delle partite creditorie, la loro determinazione e la loro appartenenza a una delle categorie indicate nell'articolo 3 e per la loro liquidazione e' costituita apposita Commissione ministeriale, con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri, la quale e' cosi' composta:
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
due rappresentanti del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);
un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);
un rappresentante del Consiglio di Stato;
un rappresentante della Corte dei conti;
un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
un rappresentante della Banca nazionale del lavoro un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi un rappresentante dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti di eliminazione un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati.
((Con i decreti di cui al precedente comma, su designazione delle Amministrazioni interessate, saranno nominati, oltre i rappresentanti effettivi, anche i loro supplenti e saranno indicati il presidente ed il vicepresidente della Commissione.
A segretario e segretario supplente della Commissione saranno nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, in servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro))
Per il riconoscimento delle partite creditorie, la loro determinazione e la loro appartenenza a una delle categorie indicate nell'articolo 3 e per la loro liquidazione e' costituita apposita Commissione ministeriale, con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri, la quale e' cosi' composta:
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
due rappresentanti del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);
un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);
un rappresentante del Consiglio di Stato;
un rappresentante della Corte dei conti;
un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
un rappresentante della Banca nazionale del lavoro un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi un rappresentante dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti di eliminazione un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati.
((Con i decreti di cui al precedente comma, su designazione delle Amministrazioni interessate, saranno nominati, oltre i rappresentanti effettivi, anche i loro supplenti e saranno indicati il presidente ed il vicepresidente della Commissione.
A segretario e segretario supplente della Commissione saranno nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, in servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro))