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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/03/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 14/03/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 1940 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] CP_1 rappr. e dif. dall'avv. QUAGLIARELLA TOMMASO;
Ricorrente
E
, CP_2 rappr. e dif. dall'avv. SIMONE MICHELE;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/02/2023 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno dedotto: di essere transitati alle dipendenze della - in seguito alla riforma delle province attuata dalla Legge n. 56 del CP_2
7.4.2014, con decorrenza dall' 1.08.2016 in applicazione della Legge n. 23/2016 - presso la sezione di
Vigilanza Ambientale della con la qualifica di Istruttore di Vigilanza e di essere tutti in CP_2 servizio, ad eccezione del ricorrente , il quale rapporto era cessato in data 13.4.2022; di essere stati Pt_5 già dipendenti dell'Amministrazione Provinciale, appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale di SI
(i ricorrenti e , di RA (il e di quella di LE (il ; che, con Parte_1 Pt_5 Pt_6 Pt_2 CP_1 il transito del personale, la avviava l'iter per l'istituzione del Servizio di Vigilanza Ambientale CP_2
Regionale, che doveva assorbire il personale dei vari corpi di polizie provinciali in un unico servizio disciplinato mediante l'emanazione di uno specifico Regolamento (n. 4 approvato il 19.2.2018); che la L.
n. 56 del 7.4.2014 all'art. 96 prevedeva che il personale trasferito dovesse mantenere la posizione giuridica ed economica, con riferimento al trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata;
che la Regione resistente aveva regolarizzato il rapporto di lavoro mediante la sottoscrizione, in data 7.07.2016, di contratti di lavoro subordinato a
1 tempo indeterminato i quali, al punto 5 dell'art. 5 (Trattamento normativo ed economico), riportavano la clausola con cui non veniva riconosciuta la qualifica di A.P.G./U.P.G. e la relativa indennità economica - emolumento disciplinato dall'art. 37 del CCNL settoriale del 6.7.1995, il quale aveva previsto la corresponsione di una indennità di vigilanza quantificata originariamente in Lit.
1.570.000 ed in Lit
930.000 e successivamente aumentata dall'art. 16 del CCNL del 22.1.2004 e fissata, rispettivamente in €
1.180,84 in favore del personale che svolgeva le funzioni di cui all'art. 5 della Legge 65/86 (polizia giudiziaria, polizia stradale e funzioni ausiliarie della pubblica sicurezza) ed in € 780,30 in favore del restante personale dell'area di vigilanza che non svolgeva le funzioni sopra descritte -; che la CP_2
non aveva inteso corrispondere nè l'indennità di cui al primo periodo dell'art. 37 CCNL1995,
[...] percepita dai ricorrenti presso gli Enti di provenienza, perché legata all'effettivo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 5 della Legge 65/86, né l'indennità di cui al secondo periodo del citato art. 37, legata,
invece, al solo possesso della qualifica di personale addetto alla vigilanza;
che solo a far tempo dal
10.5.2018, data in cui veniva sottoscritta dalle parti un'appendice al contratto di lavoro del 2016, la CP_2
dava atto che il personale del nucleo di vigilanza svolgeva funzioni di pubblico ufficiale, agente di
[...] ufficiale di Polizia Giudiziaria e Ausiliaro di Pubblica Sicurezza e, da tale data, iniziava a corrispondere l'indennità reclamata;
di avere, pertanto, diritto alla differenza non corrisposta dalla Regione a decorrere dall'instaurazione del rapporto di lavoro (1.08.2016) con essa e sino al maggio 2018.
Tanto premesso i ricorrenti hanno adito questo Giudice del lavoro per sentire: “ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto … al riconoscimento, a far tempo dal passaggio, senza soluzione di continuità nei ruoli della , avvenuto in data 7.7.2016, della qualifica di CP_2
agente/ufficiale di polizia giudiziaria, già posseduta presso gli enti di appartenenza;
per l'effetto
CONDANNARE la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_2 pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, dell'importo di € 1.365,42 dovuto a titolo di indennità di vigilanza ex art. 37, comma 1, secondo periodo CCNL per I dipendenti del Comparto regioni-
Autonomie Locali del 6.7.1995, nella misura stabilita dall'art. 16 del successivo CCNL 22.1.2024, per il periodo 1.8.2016/30.4.2018, oltre rivalutazione e interessi maturati e a maturare, come per legge”; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Resisteva la con memoria del 20.11.2023 chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Quindi alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
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Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel senso che viene di seguito riportato il precedente della locale Corte di appello (sent. n. 480/2023), che questo giudice condivide e che si riferisce a fattispecie del tutto sovrapponibile e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il
2 giudizio, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” (Cass., Sez Un., 08/05/2014, n.
9936).
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La domanda è infondata e pertanto va rigettata per le ragioni che di seguito si riportano.
<< La L.R. n. 37 del 2015 prevedeva l'istituzione nella struttura organizzativa della CP_2 della “Sezione regionale di vigilanza”, composta dal “Nucleo di vigilanza ambientale” e dal
“Nucleo di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza”.
Il “Nucleo di vigilanza ambientale”, in base all'art. 3, comma 2, doveva essere costituito
“dall'organico formato attraverso il trasferimento del personale di Polizia provinciale dichiarato soprannumerario dalle Province al 30 novembre 2015 dagli atti provinciali di riorganizzazione delle
Province pugliesi e come di seguito individuato: dodici unità della Provincia di SI;
sedici unità della Provincia di LE;
diciassette unità della Provincia di Foggia;
trentasette unità della
Provincia di RA.”
Pertanto, gli appellati sarebbero dovuti entrare a far parte del Nucleo di Vigilanza Ambientale e la
Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della Legge Regionale, avrebbe dovuto adottare “il regolamento della Sezione e il regolamento sui procedimenti amministrativi inerenti le funzioni di cui all'articolo 2”, come previsto dal primo comma dell'art. 4.
Tuttavia, l'art. 5, che stabiliva le norme transitorie, al comma 1 prevedeva che “Sino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 4 e al completamento delle procedure previste di costituzione della Sezione, il personale di cui all'articolo 3, comma 2, è riallocato presso la a far data dal 1 gennaio 2016 e, provvisoriamente, incardinato per lo svolgimento CP_2 delle relative funzioni presso l'Assessorato all'Ambiente.” e al comma 2 disponeva che “Agli adempimenti previsti dall'articolo 4 consegue il transito presso l'istituita Sezione di tutto il personale individuato dall'articolo 3, commi 2 e 3.”
Sicché fino all'approvazione del Regolamento n. 4 del 19.2.2018 del “Nucleo di Vigilanza
Ambientale della ” i ricorrenti venivano provvisoriamente riallocati presso CP_2
l'Assessorato all'Ambiente.
…. Il Regolamento n. 4 del 2018, all'art. 2, specificava le funzioni che gli appellati avrebbero dovuto svolgere, ovvero:
1. Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regionale di Vigilanza, nell'ambito del territorio regionale, svolge le funzioni di cui al D.P.G.R. n.316/2016, ovvero quelle individuate nel complesso delle attività di controllo e vigilanza dirette a prevenire e reprimere le azioni da cui possono derivare danni alle collettività insediate sul territorio e alle istituzioni.
3 2. Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regionale di Vigilanza si organizza secondo ambiti territoriali di competenza e svolge le seguenti funzioni di cui alla L.r. n.37/2015 come delineate al successivo art. 5:
• polizia amministrativa;
• polizia ambientale;
• polizia mineraria;
• vigilanza ittico - venatoria.
3. Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regionale di Vigilanza svolge, altresì, attività di collaborazione con le Sezioni regionali che svolgono funzioni di vigilanza in materia di trasporti, sanità e altri ambiti di specifica competenza regionale, ivi incluse quelle in capo alle Autorità di controllo (ARPA, ARES, ASL).
4. Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regionale di Vigilanza, in occasione di disastri o nell'imminenza degli stessi, potrà essere, nel rispetto della normativa vigente, a disposizione dell'Amministrazione regionale e dei comitati all'uopo costituiti.
5. Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regionale di Vigilanza non svolge funzioni autorizzatorie nella materia in cui esercita il controllo e la vigilanza, ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. Il personale con qualifica di PG verrà utilizzato per i relativi compiti di istituto.
L'indennità richiesta in giudizio dai ricorrenti è quella prevista dall'art. 37 del CCNL Enti Locali del 6.7.1995, comma 1 lett. b), secondo cui: “Dal 1 dicembre 1995 le seguenti indennità competono nelle misure sottoindicate: a) …; b) a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo
5 della legge 7 marzo 1986 n. 65: L.
1.570.000 annue lorde ripartite per 12 mesi;
al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all'articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986
DPR: L. 930.000 per 12 mesi;
…”
L'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 che disciplina le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza, prevede che: “1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del
Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
4 b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge…”
Il Dipartimento della Funzione pubblica, però, con nota n. 698 del 2 febbraio 2001, con riferimento all'indennità di vigilanza, di cui all'art. 5 della L.65/1986 e all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art. 16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, aveva affermato che
“….l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL (del 6.7.1995) compete al solo personale dell'area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal
Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt.
5 e 10 della legge n. 65/1986”.
La suddetta indennità, quindi, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, non è connessa al solo possesso del profilo professionale o della qualifica di agente/ufficiale di p.g. conferita dal Prefetto, ma presuppone necessariamente anche l'effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
Di conseguenza, tale compenso non può essere erogato a chi non eserciti in modo concreto dette funzioni >>.
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Ne consegue che, in applicazione delle superiori condivise considerazioni, i lavoratori i quali si trovino nella condizione di non espletare più le funzioni di cui agli artt. 5 e 10 della L. n. 65/1986, come i ricorrenti, che nel periodo dall'1.08.2016 al 10.05.2018 sono stati riallocati presso l'Assessorato all'Ambiente, viene a mancare il presupposto giustificativo dell'erogazione della suddetta indennità.
I ricorrenti, infatti, non hanno fornito alcuna prova riguardo all'effettivo svolgimento, nel periodo dall'1.08.2016 al 10.5.2018, delle mansioni proprie del servizio di vigilanza ambientale – per come delineato dalle citate norme di legge in materia – che avrebbe, invece, loro consentito di ottenere il riconoscimento dell'indennità richiesta.
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In conclusione la domanda va respinta.
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Le spese di lite possono essere compensate per intero in considerazione del mutamento giurisprudenziale, intervenuto in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da , Parte_1 Pt_2
, e , nei confronti della
[...] Parte_3 Parte_4 CP_1 CP_3
[...
[...] , con ricorso depositato il 17/02/2023, così provvede:
[...]
- rigetta la domanda.
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bari, in data 14/03/2025
6
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli