Sentenza 25 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2022, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/02/2022
N. 00347/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2022, proposto da
Mig S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mina Celestini, Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 0071655 datato 23.12.2021 a firma del Dirigente dell'Area Funzionale 4° - Settore Sviluppo e Pianificazione del Territorio, Ambiente e Demanio - del Comune di Nardò, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto: “ Richiesta di smontaggio delle strutture di uno stabilimento balneare, sito in Nardò località Torre Squillace, autorizzate con concessione demaniale n. 12/2019 e successivo permesso di costruire n. 76 del 18.02.2021 ”;
b) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- la ricorrente è titolare del “permesso di costruire n. 76 del 18.02.2021”, con cui il Comune di Nardò ha assentito “la realizzazione di uno stabilimento balneare, con vincolo di stagionalità delle relative strutture (smontaggio al 31 ottobre di ogni anno)” (cfr. pag. 2 del ricorso);
- con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione comunale ha diffidato la società ricorrente all'immediato smontaggio delle strutture poste all'interno dello stabilimento nel presupposto che le proroghe disposte dall'art. 103, comma 2 del D.L. 18/2020, riguardano solo la durata dei provvedimenti e non incidono sulle condizioni speciali e/o sul contenuto degli stessi e nel caso particolare sull'obbligo di rimozione delle strutture al termine della stagione estiva;
Considerato che:
- l’art. 103 del d.l. 18.03.2020 n. 18, convertito in legge 24.04.2020 n. 27, così come modificato dall’art. 3 bis del d.l. 7.10.2020 n. 125, inserito dall'art. 1, co. 1, della legge 27.11.2020 n. 159, stabilisce che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza …”;
- da ultimo, con il d.l. n. 221 del 24 dicembre 2021, lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 marzo 2022;
- la giurisprudenza di questa Sezione ha chiarito che “ sul piano della interpretazione della ratio della norma, non vi è ragione di distinguere tra permessi di costruire attribuiti con termine finale di scadenza al 31 ottobre e permessi di costruire corredati da apposita clausola di stagionalità, dal momento che: a) in entrambi i casi, al termine della stagione estiva sorge comunque l’obbligo del beneficiario di attivarsi al fine di rimuovere le strutture, impegnandosi in un’attività complessa che implica l’impiego di persone e mezzi, con il moltiplicarsi dei rischi di contagio, sicché non vi è alcun motivo, nell’ottica della tutela degli interessi pubblici di riferimento, per distinguere tra le ipotesi in questione ai fini della proroga del diritto al mantenimento delle strutture poste a servizio dello stabilimento balneare; b) lo stesso dicasi nell’ottica della tutela degli interessi privati coinvolti dall’applicazione della norma, atteso che nel caso dei p.d.c. con clausola di stagionalità, com’è quello in esame, il privato conserva nel tempo il diritto alla installazione stagionale delle strutture, sicché sarebbe illogico confermare (soltanto) nei suoi confronti l’obbligo di smontaggio, salvaguardando invece il soggetto che ha perso definitivamente il diritto al mantenimento (salvo apposito rinnovo) a seguito della scadenza del termine finale di efficacia del titolo; c) peraltro, di norma, le Amministrazioni comunali optano per l’una o l’altra soluzione (p.d.c. con termine finale di scadenza o p.d.c. con clausola di stagionalità) in ragione di scelte organizzative interne (orientate dal fatto che nel primo caso c’è la necessità di riattivare il procedimento in vista del rinnovo stagionale del p.d.c., nel mentre nel secondo caso il rinnovo è automatico), sicché sarebbe intrinsecamente irragionevole valorizzare la predette opzione ai fini dell’operatività della proroga in questione, rispondendo questa a obiettivi di tutela che nulla hanno a che vedere con le soluzioni organizzative adottate dalle diverse amministrazioni comunali per la gestione dei rapporti con i soggetti immessi nella titolarità delle concessioni marittime; Ritenuto inoltre che, anche sul piano della interpretazione della lettera della norma, la distinzione … non trova alcuna concreta giustificazione, dal momento che con l’espressione titolo “in scadenza” è possibile fare riferimento tanto ai titoli assoggettati a termine finale di efficacia, quanto ai titoli assoggettati a termine stagionale di efficacia, venendo in rilievo in entrambi i casi il medesimo obbligo di smontaggio delle strutture ” (15.11.2021 n. 1633);
Ritenuto che nella specie sussistono i presupposti per l’operatività della proroga di cui all’art. 103 del d.l. 18.03.2020 n. 18, convertito in legge 24.04.2020 n. 27, così come modificato dall’art. 3 bis del d.l. 7.10.2020 n. 125, inserito dall'art. 1, co. 1, della legge 27.11.2020 n. 159, con riferimento alla clausola di stagionalità apposta al p.d.c. n. 76 del 18.02.2021;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere accolto con l’annullamento del provvedimento impugnato, perché adottato in violazione della predetta proroga ex lege , che abilita parte ricorrente al mantenimento delle strutture sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica;
Ritenuto che la particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. 0071655 datato 23.12.2021.
Spese compensate, fermo il diritto di parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato ove effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO