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Sentenza 10 febbraio 2023
Sentenza 10 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2023, n. 4270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4270 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1110/2019 R.G. proposto da MANENTE BRUNO, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Lucio Spampatti – ricorrente – contro AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, nella qualità di successore ex lege di Equitalia Nord S.p.A. – intimati – Avverso la sentenza n. 423/2018 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, depositata il giorno 26 giugno 2018. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 9 novembre 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE Civile Sent. Sez. 3 Num. 4270 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: ROSSI RAFFAELE Data pubblicazione: 10/02/2023 2 r.g. n. 1110/2019 Cons. est. Raffaele Rossi Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Avverso tre cartelle esattoriali emesse all’esito di duplice richiesta di pagamento formulata ai sensi dell’art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, causalmente ascritte a corrispettivo per l’occupazione di un immobile appartenente al patrimonio dello Stato, UN TE propose opposizione alla esecuzione innanzi il Tribunale di Venezia, assumendo l’inesatta applicazione dei criteri normativamente stabiliti per la determinazione del corrispettivo dovuto per l’occupazione, con conseguente erroneità degli importi pretesi. Attivamente resistendo alla domanda, l’Agenzia del Demanio domandò, in via riconvenzionale, la condanna dell’opponente al rilascio dell’immobile, previo accertamento della proprietà pubblica di esso. 2. L’adito giudice disattese l’opposizione ed accertò come sine titulo l’occupazione ad opera di UN TE del cespite oggetto di lite, facente parte del patrimonio dello Stato. 3. Sulle contrapposte impugnazioni dispiegate dalle parti, la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello del debitore ed invece accolto quello dell’Amministrazione, pronunciando ordine di rilascio dell’immobile. Per quanto qui ancora d’interesse, la Corte di Appello di Venezia, confermando l’iter argomentativo seguito dal giudice di prime cure, ha dichiarato l’inammissibilità della opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., siccome diretta contestare il quantum del credito azionato (e non già la illegittimità dell’iscrizione a ruolo oppure a dedurre fatti estintivi successivi alla sua formazione) in difetto della previa impugnazione (nel termine di sessanta giorni dalle rispettive notificazioni) delle duplici 3 r.g. n. 1110/2019 Cons. est. Raffaele Rossi richieste di pagamento prodromiche alle cartelle in parola;
ha di poi ritenuto («oltre a ciò e per completezza») l’infondatezza del criterio di determinazione dell’indennità evocato dall’opponente. 3. Ricorre per cassazione UN TE, articolando otto motivi. 4. All’esito della udienza del 5 aprile 2022 (trattata in camera di consiglio per mancata formulazione di richiesta di discussione orale), questa Corte, con ordinanza n. 19195/2022, pubblicata il 14 giugno 2022 ed in pari data comunicata, ha ordinato a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso – siccome originariamente eseguita in maniera nulla – nei confronti dell’Agenzia del Demanio, da eseguirsi presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. 5. Non hanno svolto attività processuale in grado di legittimità l’Agenzia del Demanio e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, lite pendente succeduta ope legis ad Equitalia Nord S.p.A., emittente le cartelle di pagamento. 6. Fissato per l’udienza pubblica del 9 novembre 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata avanzata richiesta di discussione orale. 7. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha depositato conclusioni scritte motivate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’originaria notificazione del ricorso introduttivo nei riguardi dell’Agenzia del Demanio era inficiata da nullità, dacché eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e non già presso l’Avvocatura Generale dello Stato, vizio non sanato in mancanza della costituzione in giudizio della menzionata Pubblica Amministrazione 4 r.g. n. 1110/2019 Cons. est. Raffaele Rossi malamente evocata in lite e dello spontaneo nuovo esperimento di idonea notifica dell’atto introduttivo ad opera del ricorrente. Per tali ragioni, con l’ordinanza n. 19195/2022, questa Corte ha ordinato al ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti dell’Agenzia del Demanio, da eseguirsi presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma ed assegnato all’uopo il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Nonostante la rituale comunicazione dell’ordinanza, effettuata il 14 giugno 2022, parte ricorrente non ha provveduto al deposito del ricorso rinotificato entro il prescritto termine di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato per la rinnovazione (vale a dire entro il 5 settembre 2022), astenendosi altresì dal comparire alla successiva udienza del 9 novembre 2022, con la conseguenza che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 371-bis cod. proc. civ. Secondo il consolidato orientamento del giudice di nomofilachia, infatti, la citata disposizione, pur riferendosi espressamente all’ipotesi in cui sia stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso in grado di legittimità, è applicabile, con interpretazione estensiva, anche al caso in cui - come nella specie - sia stata ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione del ricorso, con la precisazione che, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d'integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito da questa Corte, la pronuncia dev’essere d’inammissibilità, e non già d’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. U., 23/02/2021, n. 4845, in motivazione;
Cass. 02/04/2019, n. 9097; Cass. 25/01/2017, n. 1930; Cass. 25/07/2012, n. 13094; Cass. 15/04/2011, n. 8628; Cass., Sez. U, 03/12/2005, n. 27398). 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. 3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado di legittimità, in ragione della indefensio delle parti intimate. 5 r.g. n. 1110/2019 Cons. est. Raffaele Rossi 4. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
ha di poi ritenuto («oltre a ciò e per completezza») l’infondatezza del criterio di determinazione dell’indennità evocato dall’opponente. 3. Ricorre per cassazione UN TE, articolando otto motivi. 4. All’esito della udienza del 5 aprile 2022 (trattata in camera di consiglio per mancata formulazione di richiesta di discussione orale), questa Corte, con ordinanza n. 19195/2022, pubblicata il 14 giugno 2022 ed in pari data comunicata, ha ordinato a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso – siccome originariamente eseguita in maniera nulla – nei confronti dell’Agenzia del Demanio, da eseguirsi presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. 5. Non hanno svolto attività processuale in grado di legittimità l’Agenzia del Demanio e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, lite pendente succeduta ope legis ad Equitalia Nord S.p.A., emittente le cartelle di pagamento. 6. Fissato per l’udienza pubblica del 9 novembre 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata avanzata richiesta di discussione orale. 7. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha depositato conclusioni scritte motivate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’originaria notificazione del ricorso introduttivo nei riguardi dell’Agenzia del Demanio era inficiata da nullità, dacché eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e non già presso l’Avvocatura Generale dello Stato, vizio non sanato in mancanza della costituzione in giudizio della menzionata Pubblica Amministrazione 4 r.g. n. 1110/2019 Cons. est. Raffaele Rossi malamente evocata in lite e dello spontaneo nuovo esperimento di idonea notifica dell’atto introduttivo ad opera del ricorrente. Per tali ragioni, con l’ordinanza n. 19195/2022, questa Corte ha ordinato al ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti dell’Agenzia del Demanio, da eseguirsi presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma ed assegnato all’uopo il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Nonostante la rituale comunicazione dell’ordinanza, effettuata il 14 giugno 2022, parte ricorrente non ha provveduto al deposito del ricorso rinotificato entro il prescritto termine di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato per la rinnovazione (vale a dire entro il 5 settembre 2022), astenendosi altresì dal comparire alla successiva udienza del 9 novembre 2022, con la conseguenza che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 371-bis cod. proc. civ. Secondo il consolidato orientamento del giudice di nomofilachia, infatti, la citata disposizione, pur riferendosi espressamente all’ipotesi in cui sia stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso in grado di legittimità, è applicabile, con interpretazione estensiva, anche al caso in cui - come nella specie - sia stata ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione del ricorso, con la precisazione che, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d'integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito da questa Corte, la pronuncia dev’essere d’inammissibilità, e non già d’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. U., 23/02/2021, n. 4845, in motivazione;
Cass. 02/04/2019, n. 9097; Cass. 25/01/2017, n. 1930; Cass. 25/07/2012, n. 13094; Cass. 15/04/2011, n. 8628; Cass., Sez. U, 03/12/2005, n. 27398). 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. 3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado di legittimità, in ragione della indefensio delle parti intimate. 5 r.g. n. 1110/2019 Cons. est. Raffaele Rossi 4. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione