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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 199/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPALBO FERRUCCIO, Presidente
NA EL, RE
PERNA DANIELE, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1775/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Inps Direzione Provinciale Caserta - Via Arena Localita' San Benedetto 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110039452474000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110039452474000 IRAP 2006 proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130028094312000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4301/2025 depositato il
08/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore si riporta al ricorso e chiede l'accogglimento.
Resistente: //
Alle ore 9:15 termina la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, Ricorrente_1 esponeva: che Resistente_2 aveva proposto opposizione avverso un atto di pignoramento dei crediti verso terzi di natura esattoriale, notificato in data 19.07.2024, eseguito dall'Ricorrente_1, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, eccependo l'inesistenza del credito in ragione dell'avvenuto annullamento degli avvisi di accertamento, prodromici alle cartelle esattoriali oggetto del pignoramento;
che, il gudice dell'esecuzione aveva sospeso l'esecuzione, assegnando termine per l'instaurazione del giudizio di merito. Deduceva di non essere stata parte nei giudizi aventi ad oggetto gli atti prodromici. Si costituiva la contribuente che deduceva di aver provveduto ad introdurre il giudizio di merito innanzi al Tribunale di S. Maria CV notificando l9atto di citazione alle odierne parti avverse e procedendo ad iscrivere a ruolo la causa da cui è scaturito il procedimento n. 2823/2025 rg assegnato al Giudice dr.ssa Catagna con udienza in citazione fissata per il giorno 03.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass civ n. 7822/20).
Nella specie, venendo in rilievo un fatto estintivo (annullamento giudiziale) degli avvisi di accertamento successivo alla notifica degli stessi, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, innanzi alla quale peraltro già pende giudizio di merito incardinato dalla contribuente.
Il contenuto processuale della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La corte di giustizia tributraria provinciale dichiara la inammissibilita del ricorso. spese compensate
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPALBO FERRUCCIO, Presidente
NA EL, RE
PERNA DANIELE, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1775/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Inps Direzione Provinciale Caserta - Via Arena Localita' San Benedetto 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110039452474000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110039452474000 IRAP 2006 proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130028094312000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4301/2025 depositato il
08/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore si riporta al ricorso e chiede l'accogglimento.
Resistente: //
Alle ore 9:15 termina la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, Ricorrente_1 esponeva: che Resistente_2 aveva proposto opposizione avverso un atto di pignoramento dei crediti verso terzi di natura esattoriale, notificato in data 19.07.2024, eseguito dall'Ricorrente_1, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, eccependo l'inesistenza del credito in ragione dell'avvenuto annullamento degli avvisi di accertamento, prodromici alle cartelle esattoriali oggetto del pignoramento;
che, il gudice dell'esecuzione aveva sospeso l'esecuzione, assegnando termine per l'instaurazione del giudizio di merito. Deduceva di non essere stata parte nei giudizi aventi ad oggetto gli atti prodromici. Si costituiva la contribuente che deduceva di aver provveduto ad introdurre il giudizio di merito innanzi al Tribunale di S. Maria CV notificando l9atto di citazione alle odierne parti avverse e procedendo ad iscrivere a ruolo la causa da cui è scaturito il procedimento n. 2823/2025 rg assegnato al Giudice dr.ssa Catagna con udienza in citazione fissata per il giorno 03.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass civ n. 7822/20).
Nella specie, venendo in rilievo un fatto estintivo (annullamento giudiziale) degli avvisi di accertamento successivo alla notifica degli stessi, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, innanzi alla quale peraltro già pende giudizio di merito incardinato dalla contribuente.
Il contenuto processuale della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La corte di giustizia tributraria provinciale dichiara la inammissibilita del ricorso. spese compensate