Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 199
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Natura della controversia

    La Corte rileva che la controversia riguarda un fatto estintivo (annullamento giudiziale degli avvisi di accertamento) successivo alla notifica degli stessi, il che la rende di competenza della giurisdizione ordinaria. Viene altresì evidenziato che un giudizio di merito è già pendente innanzi al Tribunale ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 199
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 199
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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