Art. 14. Miglioramento delle produzioni pregiate
E' autorizzata la spesa di lire 14 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi e 800 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per l'attuazione di iniziative nonche' per la concessione, in favore di imprenditori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti singoli o associati, di sussidi nella misura di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , per il miglioramento ed il potenziamento di produzioni pregiate, con particolare riguardo alla olivicoltura, agrumicoltura, frutticoltura e viticoltura nelle zone a vocazione viticola.
I contributi saranno concessi di preferenza per il reinnesto con varieta' pregiate, per il diradamento delle piantagioni esistenti per l'acquisto e la messa a dimora di nuove piantine, per la trasformazione nelle zone collinari di colture promiscue o sparse in colture specializzate, per il riordino e il risanamento di oliveti deperiti e la trasformazione di olivastreti e olivastri sparsi, per potature straordinarie di miglioramento e per attrezzature di raccolta negli oliveti, nonche' per l'impianto di vivai da, parte di enti di colonizzazione, di agricoltori associati, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.
E' autorizzata la spesa di lire 14 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi e 800 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per l'attuazione di iniziative nonche' per la concessione, in favore di imprenditori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti singoli o associati, di sussidi nella misura di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , per il miglioramento ed il potenziamento di produzioni pregiate, con particolare riguardo alla olivicoltura, agrumicoltura, frutticoltura e viticoltura nelle zone a vocazione viticola.
I contributi saranno concessi di preferenza per il reinnesto con varieta' pregiate, per il diradamento delle piantagioni esistenti per l'acquisto e la messa a dimora di nuove piantine, per la trasformazione nelle zone collinari di colture promiscue o sparse in colture specializzate, per il riordino e il risanamento di oliveti deperiti e la trasformazione di olivastreti e olivastri sparsi, per potature straordinarie di miglioramento e per attrezzature di raccolta negli oliveti, nonche' per l'impianto di vivai da, parte di enti di colonizzazione, di agricoltori associati, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.