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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/06/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1425/24 R.G., promossa
DA
nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Cavour n. 1, (c.f. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Torino Via Virle n.10, presso l'avv. Michele Carpano (c.f.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1
in Via Cavour n.3, (c.f.: ), elettivamente domiciliato in C.F._3
Avola Via A. Lincoln n.12, presso l'avv. Fabiola Migliore (c.f.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
Appellato
All'udienza del 10/6/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in Parte_1
giudizio esponendo di essere proprietaria esclusiva Controparte_1 dell'androne di via Dante n. 14 e comproprietaria per la metà del cortile, di cui l'altra indivisa metà appartiene alla sig.ra e, a seguito della Parte_2
morte di quest'ultima, in data 21 maggio 2009, ai suoi eredi. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Ciò premesso, lamentava che occupava illegittimamente Controparte_1 la “metà del cortile interno pozzo di luce”, lasciandovi parcheggiata la sua autovettura Volkswagen targa RG 120721.
Chiedeva, pertanto, condannarsi il resistente a rimuovere l'autovettura
Volkswagen targa RG 120721 ed a liberare l'androne di via Dante n. 14 Avola nella piena disponibilità della concludente, nonchè a pagare a titolo di risarcimento danni l'importo di euro 1,00 giornaliero (o altro determinando anche in via di equità) fino alla data del rilascio.
Si costituiva in udienza contestando tutto quanto dedotto Controparte_1
ed eccepito dalla ricorrente, eccependo che, contrariamente a quanto asserito dalla l'androne di via Dante n. 14 non apparteneva in Parte_1
via esclusiva alla ricorrente, bensì era condiviso in comproprietà nella misura del 50%, risultando ciò dalla documentazione versata in atti.
Chiedeva, pertanto rigettarsi il ricorso.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e CTU il Tribunale di
Siracusa, con sentenza n. n. 1957/2024 del 23/9/24, rigettava le domande con compensazione integrale delle spese.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 21/10/24, proponeva appello,
assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della domanda e vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio l'appellato, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
In assenza di attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 10/6/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di impugnazione si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.702 bis cpc, 702 ter cpc e 703 quater cpc, per non avere il primo giudice disposto il mutamento del rito in ordinario, concludendo il procedimento con sentenza anziché con ordinanza impugnabile nelle forme indicate dal disposto dell'art. 702 quater cpc.
1.1) Il motivo è infondato. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Dalla documentazione in atti risulta che con ordinanza del 23/9/22, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11/5/22, nella quale era stato concesso alle parti termine per il deposito di note conclusive, il primo giudice, ritenendo, espressamente la necessità di una più approfondita istruttoria, nominava il CTU, così, evidentemente, disponendo per facta concludentia il mutamento del rito;
il giudizio è, infatti, proseguito nelle forme del giudizio ordinario di cognizione con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e deposito della sentenza oggi impugnata.
2) Con il secondo, terzo e quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza appellata per mancata delibazione dell'eccezione formulata da parte attrice nella memoria depositata in data 15.10.2020, in punto di carenza di prova della qualità di erede in capo all'odierno appellato, violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 2697 cc, 2643 cc, 2645 cc, 2648 cc, 2650 cc., e violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 2697 c.c., 1362 e 1363 c.c..
2.1) I motivi, che ben possono essere trattati in maniera congiunta essendo tra di loro connessi, sono infondati.
Nella memoria depositata in data 15/10/2020, l'odierna appellante deduceva:
L'affermazione secondo la quale sarebbe Controparte_1 comproprietario di metà dell'androne quale erede, insieme ai fratelli CP_2
e , della sig.ra , è comunque priva di qualsiasi Per_1 Parte_2 fondamento basata, come è, su una distorta lettura dell'atto di divisione 2 agosto 1969 a rogito Notaio intercorso tra i fratelli , Per_2 Per_3
e , da una parte, e la zia Per_4 Parte_1 Parte_2 dall'altra.
Nello stesso si attribuisce a “.. I) la metà indivisa del citato Parte_2
cortile interno che resta pertanto in comune fra la quota di casa in parola e la casa dei MA , ed ” (cfr. pag. 6, Persona_5 Per_4 Persona_6
parte I, allegato n. 2 di controparte) e, malgrado tanta chiarezza, controparte sostiene che “Ne deriva che è proprietaria del 50% indiviso del Parte_2 cortile e dell'androne di via Dante, 14, esteso mq. 78 e cmq. 71; i MA Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
, e divengono Persona_5 Parte_3 Parte_1 così proprietari del restante 50%.”.
Proprio a seguito di tali deduzioni il primo giudice ha ritenuto di disporre CTU al fine di verificare la coincidenza tra il locale indicato nel ricorso introduttivo e nell'atto di divisione del 19 aprile 1977 come androne di via Dante n. 14 e il locale indicato come cortile sito in Avola, con accesso dalla via Dante nella comparsa di costituzione e risposta, nella nota di trascrizione del 17 novembre
1948 e nell'atto di divisione a stralcio del 2 agosto 1969.
Dall'espletata CTU, alle cui conclusioni la Corte aderisce per linearità di argomentazioni, è risultata la coincidenza dei luoghi, per come definiti.
Il CTU, infatti conclude:” Lo spazio rilevato, oggetto dei sopralluoghi, coincide con gli spazi in contestazione, come descritti negli atti introduttivi, in quanto sono rappresentati, come detto, dall' quale spazio di CP_3
passaggio, nel quale sono posteggiate le due auto di proprietà delle parti ed oggetto del ricorso proposto e menzionato nella comparsa di costituzione e risposta per giungere al “ ”- posto immediatamente dopo. Per concludere, la preclusione CP_4 al passaggio dall'androne, a ciascuna delle parti, limiterebbe il pieno godimento degli accessi secondari, posti entrambi sul cortile, al seguito dell'androne. Come detto, nel totale la superficie rilevata può definirsi come
l'insieme del cortile con accesso dall'androne, su cui sostano le auto. Tale spazio, di passaggio, si configura necessario ad entrambi gli immobili, consentendo, per essi, l'accesso agli ingressi secondari, posti sul cortile comune, di seguito all'androne”.
Per quanto sopra, appare evidente che la metà indivisa del cortile attribuita a
, dante causa dell'odierno appellato, si riferisca alla porzione Parte_2
comprendente cortile e androne.
Per quanto riguarda la titolarità, in capo all'odierno appellato, dell'androne/cortile in oggetto, la stessa risulta confermata dalla documentazione versata in atti, nonchè dall'excursus effettuato dal CTU dal quale risulta che con atto n. 16794, in data 17.11.1948, il di Avola CP_5
vendeva un cortile sito in Avola, con accesso dalla via Dante, per una superfice Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
complessiva di mq. 78 e cmq. 71, con attribuzione di quote indivise a CP_6
, al di lei figlio ed alla UO .
[...] Controparte_7 Controparte_8
ED (madre di e ) la stessa CP_6 Per_1 Controparte_1
lascia la propria quota parte indivisa (1/3) ai figli che divengono proprietari in ragione del 50%, del . Persona_7
Deceduto (coniugato con ) e, con atto del 2 Controparte_7 Parte_2
agosto 1969, n. 63301 rep, n. 11984 raccolta, si addiviene alla divisione ereditaria tra e Persona_5 Parte_3 Parte_1
(odierna appellante) da una parte, e dall'altra.
[...] Parte_2
In tale atto a si attribuisce “……. I) la metà indivisa del citato Parte_2
cortile interno che resta pertanto in comune fra la quota di casa in parola e la casa dei MA , ed ” Persona_5 Per_4 Persona_6
Evidentemente, diviene proprietaria del 50% indiviso del cortile Parte_2
e dell'androne di via Dante, 14, esteso mq. 78 e cmq. 71 e i MA
e Persona_5 Parte_3 Parte_1
divengono proprietari del restante 50%.
La quota del 50% del cortile di via Dante, 14, e dell'androne estesi mq. 78 e cmq. 71, attribuita ad a seguito del detto atto di divisione viene Parte_2
dalla stessa trasferita a (odierno appellato), Controparte_1 CP_7
e in virtù di testamento olografo pubblicato il 20
[...] Controparte_9
giugno 2012, Notar Dott. n. 16299 rep. e n. 5641 racc.. Persona_8
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi provata la titolarità, in capo all'appellato, del cortile/androne in oggetto.
3.) Alla luce di quanto fin qui argomentato, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del dichiarato valore (€.
26.000,00) della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1957/2024 del 23/9/24,
[...]
che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellato, che liquida in complessivi in complessivi Euro
4.888,00, di cui, €.1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €.922,00 fase di trattazione e €. 1.911,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 12/6/25 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1425/24 R.G., promossa
DA
nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Cavour n. 1, (c.f. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Torino Via Virle n.10, presso l'avv. Michele Carpano (c.f.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1
in Via Cavour n.3, (c.f.: ), elettivamente domiciliato in C.F._3
Avola Via A. Lincoln n.12, presso l'avv. Fabiola Migliore (c.f.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
Appellato
All'udienza del 10/6/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in Parte_1
giudizio esponendo di essere proprietaria esclusiva Controparte_1 dell'androne di via Dante n. 14 e comproprietaria per la metà del cortile, di cui l'altra indivisa metà appartiene alla sig.ra e, a seguito della Parte_2
morte di quest'ultima, in data 21 maggio 2009, ai suoi eredi. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Ciò premesso, lamentava che occupava illegittimamente Controparte_1 la “metà del cortile interno pozzo di luce”, lasciandovi parcheggiata la sua autovettura Volkswagen targa RG 120721.
Chiedeva, pertanto, condannarsi il resistente a rimuovere l'autovettura
Volkswagen targa RG 120721 ed a liberare l'androne di via Dante n. 14 Avola nella piena disponibilità della concludente, nonchè a pagare a titolo di risarcimento danni l'importo di euro 1,00 giornaliero (o altro determinando anche in via di equità) fino alla data del rilascio.
Si costituiva in udienza contestando tutto quanto dedotto Controparte_1
ed eccepito dalla ricorrente, eccependo che, contrariamente a quanto asserito dalla l'androne di via Dante n. 14 non apparteneva in Parte_1
via esclusiva alla ricorrente, bensì era condiviso in comproprietà nella misura del 50%, risultando ciò dalla documentazione versata in atti.
Chiedeva, pertanto rigettarsi il ricorso.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e CTU il Tribunale di
Siracusa, con sentenza n. n. 1957/2024 del 23/9/24, rigettava le domande con compensazione integrale delle spese.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 21/10/24, proponeva appello,
assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della domanda e vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio l'appellato, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
In assenza di attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 10/6/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di impugnazione si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.702 bis cpc, 702 ter cpc e 703 quater cpc, per non avere il primo giudice disposto il mutamento del rito in ordinario, concludendo il procedimento con sentenza anziché con ordinanza impugnabile nelle forme indicate dal disposto dell'art. 702 quater cpc.
1.1) Il motivo è infondato. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Dalla documentazione in atti risulta che con ordinanza del 23/9/22, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11/5/22, nella quale era stato concesso alle parti termine per il deposito di note conclusive, il primo giudice, ritenendo, espressamente la necessità di una più approfondita istruttoria, nominava il CTU, così, evidentemente, disponendo per facta concludentia il mutamento del rito;
il giudizio è, infatti, proseguito nelle forme del giudizio ordinario di cognizione con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e deposito della sentenza oggi impugnata.
2) Con il secondo, terzo e quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza appellata per mancata delibazione dell'eccezione formulata da parte attrice nella memoria depositata in data 15.10.2020, in punto di carenza di prova della qualità di erede in capo all'odierno appellato, violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 2697 cc, 2643 cc, 2645 cc, 2648 cc, 2650 cc., e violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 2697 c.c., 1362 e 1363 c.c..
2.1) I motivi, che ben possono essere trattati in maniera congiunta essendo tra di loro connessi, sono infondati.
Nella memoria depositata in data 15/10/2020, l'odierna appellante deduceva:
L'affermazione secondo la quale sarebbe Controparte_1 comproprietario di metà dell'androne quale erede, insieme ai fratelli CP_2
e , della sig.ra , è comunque priva di qualsiasi Per_1 Parte_2 fondamento basata, come è, su una distorta lettura dell'atto di divisione 2 agosto 1969 a rogito Notaio intercorso tra i fratelli , Per_2 Per_3
e , da una parte, e la zia Per_4 Parte_1 Parte_2 dall'altra.
Nello stesso si attribuisce a “.. I) la metà indivisa del citato Parte_2
cortile interno che resta pertanto in comune fra la quota di casa in parola e la casa dei MA , ed ” (cfr. pag. 6, Persona_5 Per_4 Persona_6
parte I, allegato n. 2 di controparte) e, malgrado tanta chiarezza, controparte sostiene che “Ne deriva che è proprietaria del 50% indiviso del Parte_2 cortile e dell'androne di via Dante, 14, esteso mq. 78 e cmq. 71; i MA Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
, e divengono Persona_5 Parte_3 Parte_1 così proprietari del restante 50%.”.
Proprio a seguito di tali deduzioni il primo giudice ha ritenuto di disporre CTU al fine di verificare la coincidenza tra il locale indicato nel ricorso introduttivo e nell'atto di divisione del 19 aprile 1977 come androne di via Dante n. 14 e il locale indicato come cortile sito in Avola, con accesso dalla via Dante nella comparsa di costituzione e risposta, nella nota di trascrizione del 17 novembre
1948 e nell'atto di divisione a stralcio del 2 agosto 1969.
Dall'espletata CTU, alle cui conclusioni la Corte aderisce per linearità di argomentazioni, è risultata la coincidenza dei luoghi, per come definiti.
Il CTU, infatti conclude:” Lo spazio rilevato, oggetto dei sopralluoghi, coincide con gli spazi in contestazione, come descritti negli atti introduttivi, in quanto sono rappresentati, come detto, dall' quale spazio di CP_3
passaggio, nel quale sono posteggiate le due auto di proprietà delle parti ed oggetto del ricorso proposto e menzionato nella comparsa di costituzione e risposta per giungere al “ ”- posto immediatamente dopo. Per concludere, la preclusione CP_4 al passaggio dall'androne, a ciascuna delle parti, limiterebbe il pieno godimento degli accessi secondari, posti entrambi sul cortile, al seguito dell'androne. Come detto, nel totale la superficie rilevata può definirsi come
l'insieme del cortile con accesso dall'androne, su cui sostano le auto. Tale spazio, di passaggio, si configura necessario ad entrambi gli immobili, consentendo, per essi, l'accesso agli ingressi secondari, posti sul cortile comune, di seguito all'androne”.
Per quanto sopra, appare evidente che la metà indivisa del cortile attribuita a
, dante causa dell'odierno appellato, si riferisca alla porzione Parte_2
comprendente cortile e androne.
Per quanto riguarda la titolarità, in capo all'odierno appellato, dell'androne/cortile in oggetto, la stessa risulta confermata dalla documentazione versata in atti, nonchè dall'excursus effettuato dal CTU dal quale risulta che con atto n. 16794, in data 17.11.1948, il di Avola CP_5
vendeva un cortile sito in Avola, con accesso dalla via Dante, per una superfice Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
complessiva di mq. 78 e cmq. 71, con attribuzione di quote indivise a CP_6
, al di lei figlio ed alla UO .
[...] Controparte_7 Controparte_8
ED (madre di e ) la stessa CP_6 Per_1 Controparte_1
lascia la propria quota parte indivisa (1/3) ai figli che divengono proprietari in ragione del 50%, del . Persona_7
Deceduto (coniugato con ) e, con atto del 2 Controparte_7 Parte_2
agosto 1969, n. 63301 rep, n. 11984 raccolta, si addiviene alla divisione ereditaria tra e Persona_5 Parte_3 Parte_1
(odierna appellante) da una parte, e dall'altra.
[...] Parte_2
In tale atto a si attribuisce “……. I) la metà indivisa del citato Parte_2
cortile interno che resta pertanto in comune fra la quota di casa in parola e la casa dei MA , ed ” Persona_5 Per_4 Persona_6
Evidentemente, diviene proprietaria del 50% indiviso del cortile Parte_2
e dell'androne di via Dante, 14, esteso mq. 78 e cmq. 71 e i MA
e Persona_5 Parte_3 Parte_1
divengono proprietari del restante 50%.
La quota del 50% del cortile di via Dante, 14, e dell'androne estesi mq. 78 e cmq. 71, attribuita ad a seguito del detto atto di divisione viene Parte_2
dalla stessa trasferita a (odierno appellato), Controparte_1 CP_7
e in virtù di testamento olografo pubblicato il 20
[...] Controparte_9
giugno 2012, Notar Dott. n. 16299 rep. e n. 5641 racc.. Persona_8
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi provata la titolarità, in capo all'appellato, del cortile/androne in oggetto.
3.) Alla luce di quanto fin qui argomentato, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del dichiarato valore (€.
26.000,00) della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1957/2024 del 23/9/24,
[...]
che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellato, che liquida in complessivi in complessivi Euro
4.888,00, di cui, €.1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €.922,00 fase di trattazione e €. 1.911,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 12/6/25 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro