Cass. civ., sez. I, ordinanza 25/11/2024, n. 30252
CASS
Ordinanza 25 novembre 2024

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In tema di revocatoria fallimentare, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1, l.fall., non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa.

Commentario1

  • 1Revocatoria fallimentare nel Codice della crisi
    https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 25/11/2024, n. 30252
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30252
Data del deposito : 25 novembre 2024

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