Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/05/2025, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 429/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. REBONATO LUCIA e con gli avv. MANELLI SIMONE Parte_1
ANDREA ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
contro:
con l'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e CP_1
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione per omesso versamento contributivo e applicazione dell'articolo 14 della legge n. 689/81.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13 gennaio 2025 al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, a proposto opposizione, ai sensi dell'art. 6 del Parte_1 dlgs. n. 150/11 e dell'articolo 22 della legge n. 689/81, contro l'ordinanza ingiunzione n. OI-001953321 (relativa ad atto di accertamento CP_1
4900.05/11/2019.0548337 del 5/11/2019 riferito all'anno 2018), notificata in data 20 dicembre 2024, quale obbligato in solido con la Controparte_2
[...]
Per questo, nelle conclusioni, ha domandato l'accertamento della illegittimità della stessa, con vittoria di spese di lite.
Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva,
l ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con CP_1
vittoria di spese.
Al riguardo, la difesa della parte opposta ha, tra l'altro, sostenuto come si tratterebbe di un'ordinanza ingiunzione emessa per un'ipotesi di mancato adempimento nel versamento dei crediti di tipo contributivo derivanti da modelli
DM 10 insoluti per il periodo da 12/2017 a 5/2018 e da 7/2018a 11/2018 e come non si applicherebbero i termini di cui all'articolo 14 della legge n. 689/81 all'ambito in questione.
In questo senso, l'ente ha illustrato come la particolare struttura della disciplina di cui all'art. 2, co. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come riscritto con l'art. 3, co. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, prevederebbe la non punibilità o la non assoggettabilità alla sanzione qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, accentuerebbe il carattere di specialità della normativa, ulteriormente confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo, che disporrebbe espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della legge n.
689 del 1981 solo «in quanto applicabili».
Inoltre, il completamento di un complesso e massivo sistema di gestione e riorganizzazione anche informatica e procedimentale degli illeciti depenalizzati, avrebbe interessato ben 1.500.000 posizioni, pretendendo innumerevoli passaggi di verifica anche istruttoria e si sarebbe compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione.
Per questo, ha argomentato come si sarebbe dovuti giungere al rigetto del ricorso. All'udienza, verificata l'impossibilità conciliativa e non ritenuta necessaria attività istruttoria, udita la discussione, si è pronunciata la sentenza, con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande di parte opponente sono risultate fondate.
A) Per motivare, occorre rilevare come sia pacifico in causa che ha proposto opposizione, tempestivamente, in data 13 Parte_1 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 6 del dlgs. n. 150/11 e dell'articolo 22 della legge n. 689/81, contro l'ordinanza ingiunzione n. OI-001953321 (relativa ad atto di accertamento 4900.05/11/2019.0548337 del 5/11/2019 riferito all'anno CP_1
2018), notificata in data 20 dicembre 2024, quale obbligato in solido con la
[...]
(cfr. doc. 1 e 2 ric.), non essendo maturata alcuna Controparte_2
preclusione processuale.
B) Nella stessa ordinanza ingiunzione e nell'atto di accertamento menzionato e nella memoria dell'ente è indicato che si tratta di omissione contributiva per il periodo da 12/2017 a 5/2018 e da 7/2018 a 11/2018.
Con riguardo a tale fase temporale di omissione Parte_1 ha ricevuto l'atto di accertamento del 5 novembre 2019 in data 22 novembre
2019 (cfr. il doc. 3 res. e quanto allegato nella stessa memoria).
Per questo, ha sostenuto la violazione dell'articolo 14 della legge n. 689/81 per cui
“(…) se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (…)
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Si deve, così, rilevare come, pur trattandosi semplicemente di contributi omessi, con scadenze del periodo da 12/2017 a 5/2018 e da 7/2018 a 11/2018, l'ente pubblico non abbia allegato alcun elemento in fatto, idoneo a giustificare per la particolare situazione dell'opponente - ed eventualmente per adempimenti istruttori complessi rispetto alla posizione di questi - il mancato rispetto del termine suddetto di 90 giorni prima dell'inoltro dell'avviso di accertamento menzionato.
Infatti, ha chiarito la Corte di cassazione che
“in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse dalla quale decorre - ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge n. 689 del 1981 - il termine di novanta o trecentosessanta giorni, deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla amministrazione procedente e la congruità del tempo complessivamente impiegato in relazione alla complessità degli accertamenti compiuti, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse, ma non può sostituirsi alla stessa amministrazione nel valutare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti senza apprezzabile intervallo temporale” (cfr. Cass. Sentenza n. 16642 del 08/08/2005; Sentenza n. 8326 del 04/04/2018).
Condividendosi tale principio per cui il Giudice deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla Amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato in relazione alla complessità degli stessi, non si può non rilevare come nella memoria dell'ente, pur dandosi atto che gli inadempimenti risalgono al lasso temporale da 12/2017 a 5/2018 e da 7/2018 a 11/2018, non vi è, poi, alcuna indicazione della data di inizio degli accertamenti istruttori e di quella della loro conclusione, nonché della loro complessità, in modo che si possa poter giustificare l'inosservanza del termine di 90 giorni di cui all'articolo 14 della legge n. 689/81, al di là della generica menzione del decreto legislativo n. 8/16, che ha comportato la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Infatti, l'entrata in vigore di tale novella, in assenza di dati concreti circa il singolo caso in trattazione, con la citazione dell'inizio degli accertamenti e della loro conclusione e della complessità della sua istruttoria, non può giustificare di per sé sola, il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 14 cit.. C) Ora, per difendersi in relazione al mancato rispetto del termine di cui all'articolo 14 cit., l ha anche proposto la tesi per cui tale norma non sarebbe CP_1
applicabile alla situazione in parola.
Ha, infatti, sostenuto che la particolare struttura della disciplina di cui all'art. 2, co. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638 (come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8), che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, prevederebbe la non punibilità o la non assoggettabilità alla sanzione qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, accentuerebbe il carattere di specialità della normativa, ulteriormente confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo, che disporrebbe espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 solo «in quanto applicabili».
Tale tesi, tuttavia, non può essere condivisa.
Si deve, del resto, rammentare che l'articolo 2, co. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638 stabilisce che
“l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Dunque, per tale disposizione, il datore di lavoro non è punibile quando provvede al versamento richiesto entro tre mesi dalla contestazione, ma a tale previsione non esonera in alcun modo l'amministrazione a una preventiva contestazione nel rispetto dei termini di cui all'articolo 14 della legge n. 689/81.
Una cosa, infatti, è il termine di 90 giorni entro cui l'ente pubblico può provvedere alla contestazione in seguito alla conclusione degli accertamenti istruttori ex articolo 14 cit., altro è quello di tre mesi entro cui l'intimato può provvedere alla regolarizzazione in seguito alla contestazione, ex art. 2, co. 1 bis cit.. Peraltro, l'applicazione dell'articolo 14 suddetto alla materia in questione risulta, altresì, pienamente confermata dal recente articolo 23 del DL n. 48/23 per cui
“1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro
50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualita' oggetto di violazione”.
Per il tenore di tale disposizione, riferita specificatamente proprio all'articolo
2, co. 1 bis in parola, infatti, risulta pacifica l'applicazione dell'articolo 14 della legge n. 689/81 alla fattispecie, senza deroghe se non quelle fatte proprie dall'articolo 23 suddetto.
D) Pertanto, dovendosi fare applicazione alla materia per cui e causa dell'articolo 14 cit., risulta solo che l , per l'inadempimento rispetto agli CP_1
obblighi contributivi nel periodo da 12/2017 a 5/2018 e da 7/2018 a 11/2018, e per un accertamento posto in esser solo il 5 novembre 2019 (cfr. doc. 3 res), non ha fornito alcuna valida motivazione per la violazione, non giustificata da accertamenti istruttori complessi, del termine di 90 giorni, previsto da tale disposizione, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la infrazione, ai sensi dell'ultimo comma della medesima.
Da ciò deriva che il ricorso deve essere accolto.
Le spese debbono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione della breve durata e del valore della causa.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione ai sensi dell'articolo 14 nella legge n. 689/81 dell'Ordinanza - Ingiunzione n.
OI-001953321.
Condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1030, oltre il 15% per spese forfettarie, oltre IVA, CPA e contributo unificato se versato e dovuto.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 22/05/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo