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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
segue verbale del 24.3.2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contestuale nel giudizio di Appello
nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
1924/2024
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Br), in data 18 aprile 1975, ivi residente a[...] (c/da
Montevicoli), elettivamente domiciliato in Ceglie Messapica (Br), via Pier Santi
Mattarella, n. 65, presso lo Studio dell'Avvocato Rosa Giovanna CAVALLO,
(C. F.: , che lo rappresenta e difende C.F._2
(Appellante)
Pag. 1 a 4
in persona del Prefetto pro tempore, con sede Controparte_1 alla Piazza Santa Teresa n. 1, 72100 domiciliata ex lege presso CP_1
l'Avvocatura distrettuale dello Stato, via F. Rubichi n. 39 – 73100 LECCE, PEC:
Email_1
(Appellata)
OGGETTO:APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 757/2024 RESA DAL
GIUDICE DI PACE DI BRINDISI, GIUDICE COSIMO , NEL PROC. CIV. CP_2
N. 1178/2024, PROMOSSO DALL'ODIERNO APPELLANTE
CONTRO
LA
PREFETTURA DI BRINDISI, DEL 23/05/2024 E PUBBLICATA IL 24/05/2024
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sull'appello interposto da Parte_1
(C.F. ), contro in persona del C.F._1 Controparte_1
Prefetto pro tempore, con sede alla Piazza Santa Teresa n. 1, 72100 CP_1 domiciliata ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, via F. Rubichi n.
39 – 73100 LECCE, avverso la sentenza n. 757/2024 , resa dal G.d.P. di Brindisi nel proc. N. 1178/2024, così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la CP_1 al pagamento degli onorari, in favore dell'appellante, che liquida in
[...] complessivi € 250,00 oltre accessori, con distrazione in favore dell'avv.to Rosa
Giovanna Cavallo, dichiaratasi anticipataria.
2) Condanna il in persona del sindaco pro-tempore, al Controparte_3 pagamento delle spese di questo grado di giudizio, in favore dell'appellante, che liquida in complessivi € 350,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Rosa Giovanna Cavallo, dichiaratasi anticipataria
Fatto.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza, come in oggetto identificata, relativamente alla
Pag. 2 a 4 regolamentazione delle spese di causa, lamentando che il primo giudice, pur avendo accolto, pienamente la sua domanda, avrebbe, ingiustificatamente, compensato le spese di giudizio.
Chiedeva, pertanto, in riforma della impugnata sentenza la condanna del alle spese ed onorari del giudizio di primo grado nonché a Controparte_3 quelle del presente grado di giudizio.
Nel presente giudizio, non si costituiva la e ne veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia.
All'udienza del 24.3. 2025, dopo la discussione la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Motivi della Decisione
Inesistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Nel caso di specie non vi erano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
La compensazione delle spese, infatti, poteva essere disposta dal giudice di primo grado, al di fuori dell'ipotesi di soccombenza parziale, soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, per tali da intendersi non un generico riferimento alla peculiarità della materia, o ai giusti motivi, non indicati, ma specifiche circostanze, consentendo così di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma.
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere parzialmente riformata, nella parte in cui ha compensato le spese di causa.
Le spese di primo grado e del presente grado di giudizio.
Pag. 3 a 4 Vanno poste a carico dell'appellata amministrazione e liquidate in favore dell'appellante, come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv.to Rosa
Giovanna Cavallo, dichiaratasi anticipataria.
Brindisi 24 marzo 2025 Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 4 a 4