Versione
21 marzo 1998
21 marzo 1998
Art. 2. 1. La commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica.
2. La commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari a maggioranza dei suoi componenti.
2. La commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari a maggioranza dei suoi componenti.
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2008, n. 4675Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MATTONE Sergio - Presidente - Dott. ROSELLI Federico - Consigliere - Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere - Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere - Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro DE SO AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 45, presso lo studio dell'avvocato BUCCELLATO FAUSTO, che lo rappresenta e difende unitamente …Leggi di più...
- D.Lgs. n. 387 del 1998·
- retribuzione mansioni superiori·
- principio di tutela del lavoro·
- reggenza ufficio·
- onere della prova amministrazione·
- art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001·
- mansioni superiori·
- D.Lgs. n. 29 del 1993·
- giurisdizione giudice ordinario