Articolo 2 della Legge 2 marzo 1998, n. 33
Articolo 1Articolo 3
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21 marzo 1998
Art. 2. 1. La commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica.
2. La commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari a maggioranza dei suoi componenti.
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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