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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/07/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
IC SS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1295 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(VELLETRI (RM) 14/05/1977, C.F. Parte_1 C.F._1
e
VELLETRI 09/07/1965, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SIMONA CAPITANI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro separazione Parte_1 Parte_2 personale alle condizioni di seguito riportate:
«1. Dichiarare la separazione tra la sig.ra nata a [...] il [...] ed il sig. Parte_1 nato a [...] il [...] con autorizzazione a vivere separati ed obbligo Parte_2 del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale in Velletri, Via Padre Mariano Colagrossi n. 71 viene concordemente assegnata al sig. con quanto in essa contenuto, che provvederà al pagamento del Parte_2 canone di locazione, con termine alla sig.ra sino a 60 giorni dopo la celebrazione Pt_1 dell'udienza di comparizione delle parti per il rilascio della abitazione ed il ritiro dei propri effetti personali e degli oggetti di proprietà esclusiva, ma, in ogni caso, con ampia elasticità;
3. La minore è affidata ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Persona_1 madre;
- 1 - 4. Anche il figlio vivrà presso la madre, come suo espresso desiderio, nell'immobile Per_2 condotto in locazione ove la sig.ra collocherà la propria residenza e quella dei figli, che Pt_1 sta attivamente cercando o, eventualmente, presso la abitazione della propria madre, nonna di e;
Per_2 Per_1
5. Il sig. prenderà e terrà presso di sé la figlia a fine settimane alterni dal Parte_2 Per_1 sabato mattina sino alla domenica, intorno alle 21, dopo cena, oltre ad un pomeriggio a settimana, dall'uscita di scuola sino alle 21, dopo cena, in ogni caso, con ampia flessibilità, tenendo conto sia degli impegni lavorativi del padre che scolastici e ludici della minore.
La figlia minore trascorrerà, inoltre, ad anni alterni, con ciascun genitore, le festività natalizie
(24-26 dicembre) e di Capodanno (31 dicembre- 1 gennaio); ad anni alterni anche le festività pasquali nonché il giorno dell'Epifania.
La figlia trascorrerà in modo alternato, con ciascuno dei genitori, tutte le altre Per_1 festività, civili e religiose (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre).
La minore trascorrerà 15 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, con il padre, nei mesi di luglio-agosto; analogo periodo di tempo trascorrerà con la madre;
entrambi i genitori dovranno provvedere a comunicare reciprocamente il periodo prescelto entro il mese di giugno di ogni anno;
6. Il sig. provvederà a versare, entro il giorno 21 di ogni mese, alla sig.ra la Parte_2 Pt_1 somma di € 300,00 titolo di contributo al mantenimento dei figli, con rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative, sportive), secondo le previsioni del Protocollo adottato dal Tribunale di Velletri:
7. Le parti prevedono che, dal mese di luglio 2026, estinta la cessione del quinto dello stipendio, il contributo al mantenimento fissato nella misura di € 300,00, sarà aumentato di
€ 100,00 mensili
8. Le parti danno atto di aver concordemente stabilito che l'assegno unico di famiglia spettante per i figli sarà percepito nella misura del 50 % da ognuno dei genitori;
9. Le parti si danno reciprocamente atto che ciascuna provvederà al proprio mantenimento;
10. Le parti danno, sin da ora, reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.».
I coniugi hanno contratto matrimonio in Velletri il 04/08/2006; dall'unione sono nati due figli, il 17.01.2005 e il 18.04.2011. Per_2 Per_1
- 2 - Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno prodotto i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma,
c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Velletri per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, parte 1, atto n. 34).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 09/07/2025
Il Presidente est.
IC SS
- 3 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
IC SS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1295 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(VELLETRI (RM) 14/05/1977, C.F. Parte_1 C.F._1
e
VELLETRI 09/07/1965, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SIMONA CAPITANI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro separazione Parte_1 Parte_2 personale alle condizioni di seguito riportate:
«1. Dichiarare la separazione tra la sig.ra nata a [...] il [...] ed il sig. Parte_1 nato a [...] il [...] con autorizzazione a vivere separati ed obbligo Parte_2 del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale in Velletri, Via Padre Mariano Colagrossi n. 71 viene concordemente assegnata al sig. con quanto in essa contenuto, che provvederà al pagamento del Parte_2 canone di locazione, con termine alla sig.ra sino a 60 giorni dopo la celebrazione Pt_1 dell'udienza di comparizione delle parti per il rilascio della abitazione ed il ritiro dei propri effetti personali e degli oggetti di proprietà esclusiva, ma, in ogni caso, con ampia elasticità;
3. La minore è affidata ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Persona_1 madre;
- 1 - 4. Anche il figlio vivrà presso la madre, come suo espresso desiderio, nell'immobile Per_2 condotto in locazione ove la sig.ra collocherà la propria residenza e quella dei figli, che Pt_1 sta attivamente cercando o, eventualmente, presso la abitazione della propria madre, nonna di e;
Per_2 Per_1
5. Il sig. prenderà e terrà presso di sé la figlia a fine settimane alterni dal Parte_2 Per_1 sabato mattina sino alla domenica, intorno alle 21, dopo cena, oltre ad un pomeriggio a settimana, dall'uscita di scuola sino alle 21, dopo cena, in ogni caso, con ampia flessibilità, tenendo conto sia degli impegni lavorativi del padre che scolastici e ludici della minore.
La figlia minore trascorrerà, inoltre, ad anni alterni, con ciascun genitore, le festività natalizie
(24-26 dicembre) e di Capodanno (31 dicembre- 1 gennaio); ad anni alterni anche le festività pasquali nonché il giorno dell'Epifania.
La figlia trascorrerà in modo alternato, con ciascuno dei genitori, tutte le altre Per_1 festività, civili e religiose (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre).
La minore trascorrerà 15 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, con il padre, nei mesi di luglio-agosto; analogo periodo di tempo trascorrerà con la madre;
entrambi i genitori dovranno provvedere a comunicare reciprocamente il periodo prescelto entro il mese di giugno di ogni anno;
6. Il sig. provvederà a versare, entro il giorno 21 di ogni mese, alla sig.ra la Parte_2 Pt_1 somma di € 300,00 titolo di contributo al mantenimento dei figli, con rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative, sportive), secondo le previsioni del Protocollo adottato dal Tribunale di Velletri:
7. Le parti prevedono che, dal mese di luglio 2026, estinta la cessione del quinto dello stipendio, il contributo al mantenimento fissato nella misura di € 300,00, sarà aumentato di
€ 100,00 mensili
8. Le parti danno atto di aver concordemente stabilito che l'assegno unico di famiglia spettante per i figli sarà percepito nella misura del 50 % da ognuno dei genitori;
9. Le parti si danno reciprocamente atto che ciascuna provvederà al proprio mantenimento;
10. Le parti danno, sin da ora, reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.».
I coniugi hanno contratto matrimonio in Velletri il 04/08/2006; dall'unione sono nati due figli, il 17.01.2005 e il 18.04.2011. Per_2 Per_1
- 2 - Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno prodotto i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma,
c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Velletri per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, parte 1, atto n. 34).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 09/07/2025
Il Presidente est.
IC SS
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