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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 3005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3005 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del Giudice onorario avv. Barbara Iorio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1451/2017 RG, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Pisacane con la quale Parte_1 elettivamente domicilia come in atti giusta procura a margine dell'atto di citazione
-Attore-
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1
Donato D'Ambrosio con il quale elettivamente domicilia come in atti
-Convenuta-
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate in atti
FATTO E DIRITTO
La presente vicenda giudiziaria trae origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo n. 542/15, emesso dall'Ill.mo Giudice di Pace di Torre Annunziata, dott. Antonio Cangella, su istanza della società
nei confronti della IG.ra per ottenere il pagamento della Controparte_1 Parte_1 somma di € 1.800,00, oltre interessi, a titolo di saldo del contratto stipulato in data 01/08/2013, che quest'ultima non aveva corrisposto in ragione del riscontro, di evidenti vizi e difformità sia nelle opere eseguite che nei materiali impiegati, circostanze tempestivamente contestate e documentate. A seguito della proposizione dell'opposizione con contestuale domanda riconvenzionale da parte della
IG.ra (che per il cumulo di domande esorbitava per valore la competenza del GDP), il Pt_1
Giudice adito – in via preliminare –accoglieva l'eccezione di incompetenza per violazione del foro inderogabile del consumatore, ex art. 33, comma 2, lett. u), del Codice del Consumo, essendo pacifica la circostanza che la IG.ra avesse agito nella qualità di consumatore, per scopi estranei Pt_1 all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata e, pertanto, dichiarava la competenza del Tribunale di Salerno quale foro del luogo di residenza della convenuta-opponente.- Il rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio concerneva la fornitura e la posa in opera di un pavimento in parquet presso l'immobile di proprietà dell'attrice, sito in Salerno, a fronte di un corrispettivo complessivo pattuito pari ad € 7.800,00. Tale importo comprendeva l'acquisto delle doghe modello “Rovere Firenze 1299”, il trattamento e la preparazione del sottofondo, la posa in opera del parquet medesimo, nonché l'installazione dei battiscopa, il tutto da realizzarsi sull'intera superficie dell'appartamento, con esclusione dei locali destinati a cucina e bagno.
Con atto di citazione per riassunzione notificato il 7 febbraio 2017 (doc. n. 1) la sig.ra
[...]
conveniva in giudizio la società perché la stessa lamenta un Pt_1 Controparte_2 inadempimento contrattuale ex art. 1460 cod. civ., vizi del lavoro svolto dall'odierna società convenuta e dei danni relativamente alla posa in opera. L'attrice deduceva, a mezzo del proprio difensore, che: 1) le opere eseguite dall'odierna opposta sono affette da vizi e difetti dovuti alla posa in opera eseguita;
2) la ex art. 1460 c.c. si è rifiutata di adempiere alla propria Controparte_1 prestazione;
3) in via subordinata, l'istante richiede il pagamento dei danni subiti, da quantificarsi a mezzo CTU tecnica.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva rigettarsi integralmente tutte le Controparte_1 domande sollevate nei confronti della da parte della sig.ra Controparte_1 Parte_1 in quanto infondata in fatto e diritto, e non supportate da alcun elemento probatorio;
- accertata e dichiarata l'obbligazione dell'attrice, condannando la sig.ra C.F. Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...] e residente in [...]al corso G. Garibaldi, C.F._1
n. 5, al pagamento in favore della della somma di € 1.800,00, oltre interessi Controparte_1 tasso ex d.lgs. n. 231/2002, e/o alla maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa
e/o che sarà ritenuta di giustizia dall'Organo Giudicante.
Veniva ammessa ed espletata prova per testi come articolata dalla parte attrice e veniva richiesta ed ammessa CTU tecnica al fine di accertare e quantificare i danni.-
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa ex art. 281 sexies all'udienza del 4.07.2025 concedendo termine per il deposito di note conclusionali. Per esigenze di ruolo la causa veniva trattenuta in decisione senza i termini di cui all'art.190 cpc.-
-----------------
La domanda è fondata e merita di essere accolta .-
L'impresa appaltatrice, ha eseguito le opere oggetto del presente giudizio in Controparte_1 maniera non conforme ai canoni dell'arte, configurando così una responsabilità contrattuale ai sensi degli articoli 1667 e segg.cc. Tali disposizioni trovano applicazione in tutti i casi in cui l'opera realizzata presenti vizi o difformità, ancorché tali difetti derivino da presunte anomalie preesistenti. In particolare, l'art. 1667 c.c. delinea in modo puntuale la responsabilità dell'appaltatore per le imperfezioni dell'opera, prevedendo che questi risponda anche qualora i difetti siano ascrivibili a elementi forniti dal committente o a condizioni del terreno, ove non abbia tempestivamente segnalato al committente, in maniera specifica e documentata, la non idoneità degli stessi. Il principio in parola
è volto a tutelare l'affidamento del committente sull'adempimento diligente dell'impresa e a sancire un dovere di attiva cooperazione informativa da parte dell'esecutore dell'opera .-
Tali difetti, tempestivamente denunciati dal Direttore dei Lavori Ing. e confermati Per_1 CP_3 tanto dal Consulente Tecnico d'Ufficio quanto dal Consulente Tecnico di Parte (CTP) Ing. , Per_2 integrano plurime violazioni degli obblighi contrattuali previsti dagli articoli 1490, 1667 e 1668 c.c., rendendo pienamente fondata la domanda attorea.
Pertanto alla luce delle risultanze istruttorie e tecniche emerse nel corso del giudizio, deve ritenersi provato che l'appaltatore era tenuto, quale obbligo connaturato alla sua prestazione professionale, a verificare preventivamente l'idoneità tecnica del sottofondo destinato alla posa del parquet e, in presenza di condizioni non conformi o comunque ostative al corretto espletamento dell'opera, avrebbe dovuto interrompere l'esecuzione dei lavori oppure formalizzare per iscritto specifiche riserve, informando tempestivamente il committente dei rischi connessi. La mancata osservanza dei predetti doveri di diligenza e di corretta informazione configura, sotto il profilo giuridico, un inadempimento contrattuale di particolare gravità, che comporta l'assunzione di piena responsabilità da parte dell'appaltatore per i vizi e le difformità riscontrati nell'opera realizzata.
Va dato atto che in occasione del sopralluogo eseguito dal Consulente Tecnico d'Ufficio, le legali rappresentanti della società hanno espressamente riconosciuto la presenza dei Controparte_1 vizi denunciati dalla committente. Tale ammissione, debitamente verbalizzata dal CTU e riportata nell'elaborato peritale finale, riveste una significativa rilevanza giuridica. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in termini consolidati, che «il riconoscimento, da parte dell'appaltatore, dei vizi dell'opera, anche in assenza di una formale ammissione di colpa, comporta la rinnovazione dell'obbligazione di garanzia e rende superflua la verifica della tempestività della denuncia da parte del committente» (Cass. civ., Sez. III, 20 aprile 2012, n. 6263).
Quanto al contenuto della perizia, pur riconoscendone l'attendibilità tecnica con riguardo all'accertamento delle difformità, si rileva, tuttavia, un'evidente sottostima del costo necessario per il completo rifacimento dell'opera.
Pertanto nella presente decisione andrà preso come parametro di riferimento per la quantificazione dei danni , la quantificazione del CTP ing. , redatto sulla base dei prezzari ufficiali (Regione Per_2
Campania e DEI), che ha quantificato il costo dell'intervento in € 19.965,87 oltre IVA. Trattasi di una valutazione fondata su criteri oggettivi, coerente con il mercato attuale e pienamente rispondente alla natura dell'opera da eseguire. Tale stima risulta pertanto l'unica idonea a costituire la base per una valutazione equa del risarcimento.
In ordine al risarcimento per mancato godimento dell'immobile il CTU nella propria relazione ha specificato che “ la mancata fruizione del bene per circa 6 settimane all'anno, facendo desumere che si è in presenza di una residenza non primaria, per cui l'esecuzione dei lavori volti ad eliminare i vizi, eseguibili in pochi giorni lavorativi, non determinerebbe alcun disagio per la mancata fruizione dell'immobile, vuoi perché la presenza di suppellettili ( tavoli, divani, armadi, libreria ecc.) nonché la varia oggettistica (rectius soprammobili) presente sugli stessi, accertata nel corso degli accessi, come, per altro, evincessi, palesemente, dalla documentazione fotografica, ripresa nel corso degli accessi, fa denotare che si è in presenza di un immobile utilizzato/utilizzabile in qualsiasi periodo dell'anno, per cui non si configura alcun mancato godimento del bene.”
Inoltre non avendo altri elementi a fondamento della detta pretesa sul punto rigetta la domanda di risarcimento.-
In ordine alla domanda riconvenzionale promossa dalla società convenuta per il pagamento dell'importo residuale di € 1.800,00, cosi come da fattura n. 12/2014 del 7.3.2014, quale saldo del lavoro e dell'opera prestata in favore della parte attrice essa va disattesa in considerazione dei gravi accertati difetti .-
Quanto alle spese processuali comprese quelle occorse per la ctu come liquidate in corso di causa e poste provvisoriamente a carico dell'attore esse, nella misura determinata in dispositivo, esse seguono il criterio della soccombenza.-
Resta esclusa la liquidazione delle spese dell'opposizione a decreto ingiuntivo sulle quali è già stato statuito in sentenza la compensazione delle stesse .-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del giudice onorario Avv. Barbara Iorio definitivamente pronunziando nella causa di primo grado tra nei confronti della in Persona del Controparte_4
Presidente legale rappresentante pro tempore con atto di citazione ritualmente notificato ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la responsabilità della società convenuta in persona del legale rappresentante e la condanna al pagamento, in Controparte_1 favore dell' attrice della somma di euro 19.965,87 oltre iva e oltre interessi Parte_1 legali sulle predette somme con decorrenza dal giorno dell'inadempimento e fino all'effettivo soddisfo.-
2) Rigetta ogni altra pretesa risarcitoria;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
4) Condanna la in persona del legale rappresentante al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 5.077,00 oltre IVA , CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Giuseppina Pisacane per dichiarazione di averne fatto anticipo.-
5) Le spese di CTU restano a definitivo carico della parte soccombente.-
Cosi deciso in Salerno il 4.07.2025
IL Giudice Onorario
Dott.ssa Barbara Iorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del Giudice onorario avv. Barbara Iorio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1451/2017 RG, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Pisacane con la quale Parte_1 elettivamente domicilia come in atti giusta procura a margine dell'atto di citazione
-Attore-
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1
Donato D'Ambrosio con il quale elettivamente domicilia come in atti
-Convenuta-
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate in atti
FATTO E DIRITTO
La presente vicenda giudiziaria trae origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo n. 542/15, emesso dall'Ill.mo Giudice di Pace di Torre Annunziata, dott. Antonio Cangella, su istanza della società
nei confronti della IG.ra per ottenere il pagamento della Controparte_1 Parte_1 somma di € 1.800,00, oltre interessi, a titolo di saldo del contratto stipulato in data 01/08/2013, che quest'ultima non aveva corrisposto in ragione del riscontro, di evidenti vizi e difformità sia nelle opere eseguite che nei materiali impiegati, circostanze tempestivamente contestate e documentate. A seguito della proposizione dell'opposizione con contestuale domanda riconvenzionale da parte della
IG.ra (che per il cumulo di domande esorbitava per valore la competenza del GDP), il Pt_1
Giudice adito – in via preliminare –accoglieva l'eccezione di incompetenza per violazione del foro inderogabile del consumatore, ex art. 33, comma 2, lett. u), del Codice del Consumo, essendo pacifica la circostanza che la IG.ra avesse agito nella qualità di consumatore, per scopi estranei Pt_1 all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata e, pertanto, dichiarava la competenza del Tribunale di Salerno quale foro del luogo di residenza della convenuta-opponente.- Il rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio concerneva la fornitura e la posa in opera di un pavimento in parquet presso l'immobile di proprietà dell'attrice, sito in Salerno, a fronte di un corrispettivo complessivo pattuito pari ad € 7.800,00. Tale importo comprendeva l'acquisto delle doghe modello “Rovere Firenze 1299”, il trattamento e la preparazione del sottofondo, la posa in opera del parquet medesimo, nonché l'installazione dei battiscopa, il tutto da realizzarsi sull'intera superficie dell'appartamento, con esclusione dei locali destinati a cucina e bagno.
Con atto di citazione per riassunzione notificato il 7 febbraio 2017 (doc. n. 1) la sig.ra
[...]
conveniva in giudizio la società perché la stessa lamenta un Pt_1 Controparte_2 inadempimento contrattuale ex art. 1460 cod. civ., vizi del lavoro svolto dall'odierna società convenuta e dei danni relativamente alla posa in opera. L'attrice deduceva, a mezzo del proprio difensore, che: 1) le opere eseguite dall'odierna opposta sono affette da vizi e difetti dovuti alla posa in opera eseguita;
2) la ex art. 1460 c.c. si è rifiutata di adempiere alla propria Controparte_1 prestazione;
3) in via subordinata, l'istante richiede il pagamento dei danni subiti, da quantificarsi a mezzo CTU tecnica.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva rigettarsi integralmente tutte le Controparte_1 domande sollevate nei confronti della da parte della sig.ra Controparte_1 Parte_1 in quanto infondata in fatto e diritto, e non supportate da alcun elemento probatorio;
- accertata e dichiarata l'obbligazione dell'attrice, condannando la sig.ra C.F. Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...] e residente in [...]al corso G. Garibaldi, C.F._1
n. 5, al pagamento in favore della della somma di € 1.800,00, oltre interessi Controparte_1 tasso ex d.lgs. n. 231/2002, e/o alla maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa
e/o che sarà ritenuta di giustizia dall'Organo Giudicante.
Veniva ammessa ed espletata prova per testi come articolata dalla parte attrice e veniva richiesta ed ammessa CTU tecnica al fine di accertare e quantificare i danni.-
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa ex art. 281 sexies all'udienza del 4.07.2025 concedendo termine per il deposito di note conclusionali. Per esigenze di ruolo la causa veniva trattenuta in decisione senza i termini di cui all'art.190 cpc.-
-----------------
La domanda è fondata e merita di essere accolta .-
L'impresa appaltatrice, ha eseguito le opere oggetto del presente giudizio in Controparte_1 maniera non conforme ai canoni dell'arte, configurando così una responsabilità contrattuale ai sensi degli articoli 1667 e segg.cc. Tali disposizioni trovano applicazione in tutti i casi in cui l'opera realizzata presenti vizi o difformità, ancorché tali difetti derivino da presunte anomalie preesistenti. In particolare, l'art. 1667 c.c. delinea in modo puntuale la responsabilità dell'appaltatore per le imperfezioni dell'opera, prevedendo che questi risponda anche qualora i difetti siano ascrivibili a elementi forniti dal committente o a condizioni del terreno, ove non abbia tempestivamente segnalato al committente, in maniera specifica e documentata, la non idoneità degli stessi. Il principio in parola
è volto a tutelare l'affidamento del committente sull'adempimento diligente dell'impresa e a sancire un dovere di attiva cooperazione informativa da parte dell'esecutore dell'opera .-
Tali difetti, tempestivamente denunciati dal Direttore dei Lavori Ing. e confermati Per_1 CP_3 tanto dal Consulente Tecnico d'Ufficio quanto dal Consulente Tecnico di Parte (CTP) Ing. , Per_2 integrano plurime violazioni degli obblighi contrattuali previsti dagli articoli 1490, 1667 e 1668 c.c., rendendo pienamente fondata la domanda attorea.
Pertanto alla luce delle risultanze istruttorie e tecniche emerse nel corso del giudizio, deve ritenersi provato che l'appaltatore era tenuto, quale obbligo connaturato alla sua prestazione professionale, a verificare preventivamente l'idoneità tecnica del sottofondo destinato alla posa del parquet e, in presenza di condizioni non conformi o comunque ostative al corretto espletamento dell'opera, avrebbe dovuto interrompere l'esecuzione dei lavori oppure formalizzare per iscritto specifiche riserve, informando tempestivamente il committente dei rischi connessi. La mancata osservanza dei predetti doveri di diligenza e di corretta informazione configura, sotto il profilo giuridico, un inadempimento contrattuale di particolare gravità, che comporta l'assunzione di piena responsabilità da parte dell'appaltatore per i vizi e le difformità riscontrati nell'opera realizzata.
Va dato atto che in occasione del sopralluogo eseguito dal Consulente Tecnico d'Ufficio, le legali rappresentanti della società hanno espressamente riconosciuto la presenza dei Controparte_1 vizi denunciati dalla committente. Tale ammissione, debitamente verbalizzata dal CTU e riportata nell'elaborato peritale finale, riveste una significativa rilevanza giuridica. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in termini consolidati, che «il riconoscimento, da parte dell'appaltatore, dei vizi dell'opera, anche in assenza di una formale ammissione di colpa, comporta la rinnovazione dell'obbligazione di garanzia e rende superflua la verifica della tempestività della denuncia da parte del committente» (Cass. civ., Sez. III, 20 aprile 2012, n. 6263).
Quanto al contenuto della perizia, pur riconoscendone l'attendibilità tecnica con riguardo all'accertamento delle difformità, si rileva, tuttavia, un'evidente sottostima del costo necessario per il completo rifacimento dell'opera.
Pertanto nella presente decisione andrà preso come parametro di riferimento per la quantificazione dei danni , la quantificazione del CTP ing. , redatto sulla base dei prezzari ufficiali (Regione Per_2
Campania e DEI), che ha quantificato il costo dell'intervento in € 19.965,87 oltre IVA. Trattasi di una valutazione fondata su criteri oggettivi, coerente con il mercato attuale e pienamente rispondente alla natura dell'opera da eseguire. Tale stima risulta pertanto l'unica idonea a costituire la base per una valutazione equa del risarcimento.
In ordine al risarcimento per mancato godimento dell'immobile il CTU nella propria relazione ha specificato che “ la mancata fruizione del bene per circa 6 settimane all'anno, facendo desumere che si è in presenza di una residenza non primaria, per cui l'esecuzione dei lavori volti ad eliminare i vizi, eseguibili in pochi giorni lavorativi, non determinerebbe alcun disagio per la mancata fruizione dell'immobile, vuoi perché la presenza di suppellettili ( tavoli, divani, armadi, libreria ecc.) nonché la varia oggettistica (rectius soprammobili) presente sugli stessi, accertata nel corso degli accessi, come, per altro, evincessi, palesemente, dalla documentazione fotografica, ripresa nel corso degli accessi, fa denotare che si è in presenza di un immobile utilizzato/utilizzabile in qualsiasi periodo dell'anno, per cui non si configura alcun mancato godimento del bene.”
Inoltre non avendo altri elementi a fondamento della detta pretesa sul punto rigetta la domanda di risarcimento.-
In ordine alla domanda riconvenzionale promossa dalla società convenuta per il pagamento dell'importo residuale di € 1.800,00, cosi come da fattura n. 12/2014 del 7.3.2014, quale saldo del lavoro e dell'opera prestata in favore della parte attrice essa va disattesa in considerazione dei gravi accertati difetti .-
Quanto alle spese processuali comprese quelle occorse per la ctu come liquidate in corso di causa e poste provvisoriamente a carico dell'attore esse, nella misura determinata in dispositivo, esse seguono il criterio della soccombenza.-
Resta esclusa la liquidazione delle spese dell'opposizione a decreto ingiuntivo sulle quali è già stato statuito in sentenza la compensazione delle stesse .-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del giudice onorario Avv. Barbara Iorio definitivamente pronunziando nella causa di primo grado tra nei confronti della in Persona del Controparte_4
Presidente legale rappresentante pro tempore con atto di citazione ritualmente notificato ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la responsabilità della società convenuta in persona del legale rappresentante e la condanna al pagamento, in Controparte_1 favore dell' attrice della somma di euro 19.965,87 oltre iva e oltre interessi Parte_1 legali sulle predette somme con decorrenza dal giorno dell'inadempimento e fino all'effettivo soddisfo.-
2) Rigetta ogni altra pretesa risarcitoria;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
4) Condanna la in persona del legale rappresentante al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 5.077,00 oltre IVA , CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Giuseppina Pisacane per dichiarazione di averne fatto anticipo.-
5) Le spese di CTU restano a definitivo carico della parte soccombente.-
Cosi deciso in Salerno il 4.07.2025
IL Giudice Onorario
Dott.ssa Barbara Iorio