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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1193/2024 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Castelbuono, via C.F._1
Mario Levante, n. 9 presso lo studio dell'Avv. VINCENZO ALAIMO (C.F.:
), che la rappresenta e difende per mandato in C.F._2
atti;
– parte appellante –
CONTRO
, GIÀ Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in , via Ma- P.IVA_1 CP_1
queda, n. 100 presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa,
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.1193/2024
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. CATERINA CANTIELLO
(C.F.: e MO IT (C.F.: C.F._3 [...]
, per mandato in atti;
C.F._4
– parte appellata –
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MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Con sentenza n. 813/2024, pubblicata il 28.05.2024 e notificata in data 12.06.2024, il Tribunale di Termini Imerese rigettò la domanda risarcitoria formulata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., da Parte_2
nei confronti della , già
[...] Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, sul presupposto della condotta colposa tenuta dalla danneg- giata e della sua guida assolutamente imprudente tale da porsi quale causa esclusiva dell'incidente; condannò, per l'effetto, l'attrice al pa- gamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate nel complessivo importo di € 7.052,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
pose, inoltre, definitivamente a carico di parte attrice le spese delle due C.T.U. espletate.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello, articolato in un unico motivo, (di seguito, per brevità, “ Parte_1 CP_4
tummino”), chiedendone l'integrale riforma sull'assunto dell'errata in- terpretazione delle conclusioni trasfuse nella C.T.U. tecnica.
Con comparsa di costituzione e di risposta reiettiva dell'avverso ap- pello, si costituiva la , già Controparte_1 CP_5
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gionale di Palermo (di seguito, per brevità, “ Controparte_6
”), in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale in-
[...]
vocava, per converso, la conferma dell'impugnata sentenza, corretta in punto di ricostruzione della dinamica del sinistro.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, in data 15.07.2025 la causa è stata rinviata per l'udienza del 17.09.2025 innanzi al collegio per la discussione ora- le ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e per la decisione, con assegnazione alle parti del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive e all'esito della discussione orale delle parti la causa è stata posta in decisione.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con un unico motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza sotto il profilo dell'erronea valutazione delle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dell'erronea e/o omessa valutazione delle prove, anche testimoniali, nonché del vizio di motivazione. Deduce, infatti, che, nonostante abbia affermato di condividere le risultanze della
C.T.U., il Tribunale avrebbe prestato adesione a una lettura diversa del- le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico, tanto da essere perve- nuto all'erroneo convincimento circa la sussistenza, nella specie, del caso fortuito, rappresentato dalla guida condotta dalla IT a una velocità pari al quintuplo del limite massimo vigente, con la con- seguenza di avere ritenuto che la res in custodia abbia costituito sol- tanto occasione del danno e non causa dello stesso, da attribuire in via
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esclusiva alla condotta colposa della danneggiata.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
L'appello proposto da è fondato e, per- Parte_1
tanto, merita di essere accolto con conseguente integrale riforma dell'impugnata sentenza, e ciò per i motivi di seguito esposti.
Dagli atti di causa emerge che, in data 22.01.2016 alle ore 16:00 circa, era alla guida della sua Renault Clio targata Parte_1
CM077JY e, giunta all'altezza del Km 8+600 della Strada Provinciale n.
9, che collega i comuni di Collesano e di Roccella in dire- Parte_3
zione di quest'ultimo, dopo aver effettuato una curva a sinistra e nell'imboccare una successiva curva a destra, perse il controllo del proprio veicolo, finendo fuori strada e terminando la sua corsa, dopo essersi ribaltata, nella scarpata sottostante. Il manto stradale del tratto che precedeva la curva destrosa era connotato da un rivolo di acqua piovana e fanghiglia, come accertato dai Carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto. In conseguenza del sinistro, la Parte_1
venne condotta presso l' di Cefalù, dove si accertò Controparte_7
che riportava la “politrauma con frattura biossea avambraccio e lussa- zione spalla sinistra” (cfr. pag. 65 del doc. n. 1, allegato all'atto di appel- lo), per la riduzione e sintesi della quale venne sottoposta il successivo
25.01.2016 a intervento chirurgico (cfr. pag. 100 del menzionato doc.
n. 1). Il veicolo sul quale viaggiava restò invece distrutto per via del ri- baltamento, tanto da essere stato rottamato (cfr. pag. 27 del doc. n. 1, allegato all'atto di appello).
A seguito dell'evento appena descritto, la IT con-
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venne innanzi al Tribunale di Termini Imerese la Controparte_1
, in capo alla quale chiese accertarsi la responsabilità ai sen-
[...]
si dell'art. 2051 c.c. in conseguenza del mancato ripristino, sui luoghi, del guardrail, rimasto divelto per effetto dei numerosi sinistri in passa- to verificatisi proprio nel medesimo tratto stradale. A fronte della do- manda risarcitoria formulata nei propri confronti, la Controparte_8
svolse difese eccependo, quanto meno, il concorso
[...]
colposo della danneggiata, sul presupposto che avesse condotto una guida del tutto imprudente per la mancata osservanza del limite di ve- locità, fissato in 20 Km/h.
XXXXX
Tanto premesso in punto di fatto, con un unico motivo di gra- vame parte appellante censura la sentenza sotto il profilo logico- giuridico e ne chiede l'integrale riforma poiché ritiene che il Tribunale abbia interpretato in maniera errata le conclusioni rassegnate dall'incaricato consulente tecnico d'ufficio e trasfuse nell'elaborato in atti. A sostegno dell'assunto, osserva che, se si vuole sposare la rico- struzione trasfusa nella C.T.U., in realtà, il consulente non ha inteso as- segnare al veicolo la velocità di 99 km/h o di 136 km/h (a seconda che il rivolo d'acqua si ponesse a una distanza di 50 o 100/106 m prima della zona d'uscita di strada) né di 51 km/h (poiché altrimenti il veico- lo avrebbe subito una deviazione verso la tangente esterna della curva,
e non interna come invece è avvenuto), bensì di soli 37 km/h, velocità senz'altro inidonea a far assurgere alla condotta di guida della danneg- giata il rango di caso fortuito tale da recidere il nesso causale tra la res
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e il danno. Argomenta, infatti, come il sinistro sia, in realtà, da ricon- durre, innanzi tutto, all'assenza di qualsivoglia barriera di protezione sul precipizio, perché abbattuta e non ripristinata, che, se presente, avrebbe svolto la sua funzione, arrestato il veicolo ed evitato, così, non solo il suo ribaltamento ma anche i danni fisici riportati dall'appellante; e, in secondo luogo, alla presenza del rivolo di liquidi reflui sul piano stradale, non segnalato nonostante il fenomeno dello straripamento dei liquami fosse ben noto alla controparte.
Il motivo è fondato.
Giova premettere che la norma di riferimento è, nella specie, rappresentata dal richiamato art. 2051 c.c., per il quale è necessaria: in primo luogo, l'esistenza di una res che si connoti per un dinamismo in- trinseco o, comunque, attivabile da fattori esterni, tale dunque da arre- care a terzi pregiudizi oggetto di ristoro;
in secondo luogo, la sussi- stenza di un soggetto sul quale gravi l'obbligo di custodia della res, no- zione questa da intendersi in termini non solo giuridici ma anche fat- tuali, cosicché ben può assurgere a garante anche un possessore ille- gittimo;
in terzo luogo, la prova, che incombe – anche in forza del prin- cipio generale espresso all'art. 2697 c.c. – sul danneggiato attore, del nesso causale che avvince la res con il danno. Con specifico riguardo al requisito della res causativa del danno, va inoltre chiarito come la stes- sa possa anche consistere in una cosa inerte, per sua natura priva di un dinamismo interno o, comunque, attivabile da fattori esterni tale da cagionare a terzi conseguenze pregiudizievoli, la quale però può rite- nersi causa quando si unisca alla condotta umana, sempre che
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quest'ultima non assuma un'efficienza causale esclusiva tale da inte- grare il c.d. caso fortuito. In una siffatta evenienza, infatti, la condotta umana è tanto abnorme, eccezionale, imprevedibile, imprudente e in- governabile da recidere il nesso eziologico che si era accertato avvin- cere la res con il danno.
In altri termini, il danneggiato che invochi il risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c. è onerato di individuare la res che ritiene causa del danno patito e di fornire la prova del nesso causale con il dedotto danno.
In questo senso si può richiamare quanto affermato dalla giuri- sprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che “[...] il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmen- te evita il danno ( cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651 ). […] Il danneggiato è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla co- sa;
non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o com- missiva del custode. […] A tale stregua, in quanto estraneo alle […] regole
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sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi as- sumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di ave- re, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circo- stanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. E, conformemente, Cass.,
20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390). E con specifico riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circo- stanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata di- ligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'im- piego di mezzi (non già di entità; meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651)” (cfr. negli esposti termini,
Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 09.06.2016, n. 11802).
Soltanto dopo che il danneggiato ha allegato e provato il nesso causale tra la res e il danno, il giudice può passare a vagliare le difese volte dal custode convenuto. Benché la sua responsabilità si presuma, egli non è, infatti, chiamato per ciò solo a rispondere e ben può andare esente da responsabilità se e in quanto riesca a provare non già di ave- re osservato il criterio della diligenza, e cioè di non essere stato in col- pa, ma che, nella specie, è intervenuto un fattore causale talmente ab- norme, eccezionale, imprevedibile, ingovernabile da aver reciso, in ra-
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dice, il nesso causale tra la cosa e il danno. Quello appena descritto è noto come caso fortuito e, secondo un principio di diritto ormai costi- tuente ius receptum, può essere anche integrato dalla condotta del danneggiato, purché si connoti per i superiori caratteri dell'assoluta abnormità, eccezionalità, imprevedibilità e ingovernabilità. Sul tema, la giurisprudenza ha insegnato che “[…] la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa […] deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al princi- pio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situa- zione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata at- traverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele nor- malmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più in- cidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento impru- dente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"
(cfr., negli esposti termini, Cass. Sez. Un., ordinanza n. 20943 del
30.06.2022). In senso contrario, la condotta del danneggiato può rile- vare alla stregua di un mero concorso colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. su eccezione di parte, come tale idoneo soltanto a de- terminare una riduzione del quantum risarcitorio in proporzione all'entità della colpa da assegnare alla condotta medesima.
Orbene, nel caso di specie, alla luce del compendio probatorio
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versato in atti, emerge che la ha allegato e provato che il Parte_1
sinistro si è verificato all'altezza del Km 8+600 della Strada Provinciale
n. 9, affidata in maniera pacifica alla custodia dell'appellata
[...]
e che il ribaltamento ha avuto luogo per effetto Controparte_9
del mancato ripristino del guardrail presente sul luogo, oltre che dalla presenza, sul manto stradale, di un rivolo di acqua e fanghiglia che lo ha reso alquanto scivoloso.
È quanto è dato rilevare dal verbale redatto a cura dei carabi- nieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti sul posto, corredato di ap- posita documentazione fotografica (cfr. pagg. 32 – 41 del doc. n. 1, al- legato all'atto di appello), dalla quale si può riscontrare che in effetti la zona d'uscita di strada si connotava, appunto, per la presenza di una barriera di sicurezza rimasta divelta per altri precedenti sinistri, mai ripristinata, inidonea pertanto ad assolvere alla funzione di evitare che i veicoli precipitassero nella scarpata sottostante. D'altra parte, la
[...]
ha eccepito la sussistenza, nella specie, del Controparte_1
caso fortuito e dedotto, in particolare, che controparte avrebbe con- dotto una guida non rispettosa del limite di velocità di 20 km/h, supe- rato come constatato, all'esito dell'accertamento svolto nel giudizio di primo grado, dalla C.T.U.
Sotto quest'ultimo profilo, occorre chiarire che, con metodo ri- goroso e analitico, l'incaricato consulente tecnico ha accertato come la avesse in effetti omesso di osservare il predetto limite di Parte_1
velocità, atteso che, piuttosto che procedere alla velocità imposta di 20 km/h, il veicolo è stato condotto alla superiore velocità che poteva ipo-
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tizzarsi di 37 km/h e, comunque, superiore a quella imposta, certa- mente non alla velocità di 99 km/h come erroneamente ritenuto dal
Tribunale in sentenza, con statuizione meritevole di riforma poiché frutto di un'errata interpretazione dell'elaborato peritale.
Tenuto conto che, alla stregua di quanto accertato in primo gra- do, emerge che la ha mantenuto la menzionata velocità Parte_1
superiore al limite di 20 km/h, deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, un concorso colposo della danneggiata, che, con la propria con- dotta di guida, ha senz'altro contribuito al verificarsi del sinistro.
Considerato, peraltro, che la velocità cui avere riguardo, seppur superiore al limite di 20Km/h, non è quella di 99 km/h, si può ragio- nevolmente ritenere che, benché superiore a quella consentita, essa non abbia assunto un'incidenza tale da recidere, in radice, il nesso cau- sale, come sopra accertato, tra la res e il danno. Ed invero, la barriera di protezione, ove ripristinata, unitamente al segnale di pericolo prima della curva ove già altri incidenti si erano verificati e un sistema di drenaggio dell'acqua più efficiente, avrebbero certamente consentito di arrestare il veicolo della , che, nonostante procedesse Parte_1
a una velocità superiore a quella imposta, è stato condotto a una velo- cità comunque moderata che ben si prestava a trovare idoneo ostacolo nel guardrail.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte e in applicazio- ne dei principi declinati, deve ritenersi che, avuto riguardo alla circo- stanza che la strada teatro del sinistro fosse ben nota alla danneggiata, attese peraltro le condizioni meteorologiche alla data del sinistro, la
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situazione di possibile danno fosse suscettibile di essere prevista at- traverso l'adozione da parte della stessa delle cautele normalmente at- tese e prevedibili in rapporto alle circostanze, nella specie rappresen- tate da una guida prudente e rispettosa dei limiti di velocità che ne avrebbero ridotte le conseguenze pregiudizievoli. Ne consegue che la condotta imprudente della danneggiata deve ritenersi avere inciso sul- la vicenda in termini di un concorso colposo, che appare ragionevole quantificare in misura pari al 50%, tenuto conto che la presenza del guardrail regolarmente ripristinato ben avrebbe potuto limitare e con- tenere le conseguenze del sinistro, oltre alla presenza di “cunette” di scolo che avrebbero favorito il deflusso delle acque piovane, nella spe- cie inesistenti. È, pertanto, da escludere il caso fortuito ritenuto dal
Tribunale e va affermata, per converso, la corresponsabilità in capo al custode, nella specie la , per avere Controparte_1
omesso di ripristinare, alla data dell'evento, il guardrail e per non ave- re adeguatamente segnalato la pericolosità del tratto stradale teatro dell'evento ove, peraltro, erano già accaduti altri incidenti, elementi che hanno concorso, nella misura del 50%, unitamente all'accertata condotta colposa della IT, al danno-evento.
Passando alla liquidazione del quantum risarcitorio, poiché vengono nella specie in questione pregiudizi di tipo innanzi tutto non patrimoniale, deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1226
c.c., a mente del quale “Se il danno non può essere provato nel suo preci- so ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. Posto che si fa questione di danno non patrimoniale da lesione del bene inte-
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grità fisica, appare utile richiamare, sia pure in breve, l'ormai granitico principio in base al quale devono nella specie trovare applicazione le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, rispondenti ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di risarcimento del danno non patrimoniale. Occorre, altresì, rilevare che, in difetto di specifiche os- servazioni critiche mosse avverso la C.T.U. medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado, si possono sposare le conclusioni raggiunte dall'incaricato consulente, Dott. , all'esito di Persona_1
un ragionamento rigoroso, conclusioni da ritenere, pertanto, immuni da censura alcuna.
Alla stregua delle risultanze di cui alla C.T.U., IT, che al momento del sinistro aveva 41 anni, ha diritto a vedersi ristorati i pregiudizi non patrimoniali sofferti nella propria sfera areddituale e articolati nel modo che segue: danno biologico al 15%; invalidità tem- poranea totale (I.T.T.) di giorni 30; invalidità temporanea parziale
(I.T.P.) al 75% di giorni 30; invalidità temporanea parziale (I.T.P.) al
50% di giorni 30; nonché invalidità temporanea parziale (I.T.P.) al
25% di giorni 30 (cfr., sul punto, pag. 8 del doc. n. 5, recante la C.T.U. medico-legale, allegato alla comparsa di costituzione e di risposta della
). In applicazione delle Tabelle di Mila- Controparte_1
no di riferimento (anno 2024), la è te- Controparte_1
nuta al pagamento dell'importo di € 47.163,00 (comprensivo di €
38.538,00 a titolo di danno biologico permanente;
di € 3.450,00 in re- lazione all'invalidità temporanea totale;
di € 2.587,50 in relazione all'invalidità temporanea parziale al 75%; di € 1.725,00 in relazione
- 13 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1193/2024
all'invalidità temporanea parziale al 50%; nonché di € 862,50 in rela- zione, infine, all'invalidità temporanea parziale al 25%), al quale va applicata la decurtazione del 50% in considerazione del concorso col- poso della danneggiata.
In applicazione dei principi espressi dall'ormai costante giuri- sprudenza in materia di obbligazioni di valore (cfr. Cass. civ., Sez. Un.
17 febbraio 1995, n. 1712), qual è quella risarcitoria da illecito,
l'importo di € 47.163,00 deve poi essere devalutato nella specie, stante l'espressa domanda di parte appellante, alla data di messa in mora del- la , individuata in seno all'atto di cita- Controparte_1
zione introduttivo del giudizio di primo grado nel giorno 23.06.2016
(cfr., sul punto, pag. 13 del doc. n. 1, allegato all'atto di appello), e sulle somme di anno in anno rivalutate vanno applicati gli interessi com- pensativi al saggio legale, così da rendere la liquidazione del danno in- tegrale e posizionare, per l'effetto, la danneggiata nella medesima cur- va di indifferenza nella quale si sarebbe trovata in assenza dell'illecito per cui è causa. In particolare, devalutato alla data del 23.06.2016, il menzionato importo di € 47.163,00 si riduce a € 38.689,91, capitale sul quale, rivalutato di anno in anno (al 100%), vanno applicati gli in- teressi compensativi al tasso legale, operazione che consente di perve- nire al complessivo importo di € 52.283,36 (comprensivo tanto della rivalutazione, pari a € 8.473,09, quanto degli interessi compensativi, invece pari a € 5.120,36), al cui 50% la Controparte_1
è condannata a pagare a titolo di risarcimento del danno non patrimo- niale da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
- 14 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1193/2024
IT ha, altresì, diritto a vedersi ristorata del sofferto danno patrimoniale, da porre a carico dell'appellata sempre nella mi- sura del 50%, consistente, in particolare: nel valore del veicolo al mo- mento del sinistro, quantificato in seno alla C.T.U. tecnica nella misura di € 2.200,00 (cfr. pagg. 10- 13 del doc. n. 2, recante la C.T.U. tecnica, a firma del Dott. , allegato alla comparsa di costituzione e di Persona_2
risposta della in appello); nel rimborso Controparte_1
delle spese sostenute per la demolizione del veicolo medesimo, pari a
€ 45,50 (cfr. pag. 2 del doc. n. 1, allegato all'atto di appello); nonché in quello delle spese mediche documentate, nella misura di € 1.679,57, risultate congrue.
Alla stregua delle superiori considerazioni e ritenuto il concor- so colposo della danneggiata in misura pari al 50%, l'appello è fondato e la sentenza impugnata è integralmente da riformare nel senso che, ritenuta la corresponsabilità in capo alla Controparte_10
quest'ultima è tenuta al pagamento del complessivo importo di €
[...]
28.104,21, pari al 50% di € 56.208,43 (di cui € 52.2883,36 a titolo di danno non patrimoniale, già comprensivo della rivalutazione moneta- ria e degli interessi compensativi al tasso legale;
€ 2.200 a titolo di ri- sarcimento del danno al veicolo, liquidato per equivalente;
€ 45,50 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la demolizione del veicolo stesso;
€ 1.679,57 a titolo di rimborso delle spese mediche documen- tate agli atti) a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non, ai sensi dell'art. 2051 c.c., oltre gli interessi legali dalla presenta pronun- cia, che trasforma il debito risarcitorio in obbligazione di valuta, sino
- 15 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1193/2024
all'effettivo soddisfo.
***
In ossequio alle regole della parziale soccombenza reciproca, sussi- stono congrue ragioni perché si disponga la compensazione delle spe- se di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura della metà, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M.
55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022, a carico par- te appellata, prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
nei confronti della , già
[...] Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_11
tempore, e in integrale riforma della sentenza n. 813/2024 emessa dal
Tribunale di Termini Imerese il 28.05.2024: condanna la , già Controparte_1 Controparte_12
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pa-
[...]
gamento, in favore di , del complessivo impor- Parte_1
to di € 28.104,21 a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non, ai sensi dell'art. 2051 c.c., oltre interessi legali dalla presente pro- nuncia fino all'effettivo soddisfo;
compensa tra le parti le spese di lite del primo e del secondo grado nella misura della metà e condanna la , Controparte_1
già , in persona del legale rappresen- Controparte_12
tante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in €
- 16 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1193/2024
2.809,00 per il primo grado ed € 2.473,00 per il secondo grado del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, ponendo le spese delle ctu, come liquidate in primo grado con separati decreti, de- finitivamente a carico delle parti nella stessa misura.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 17.9.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 17 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1193/2024 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Castelbuono, via C.F._1
Mario Levante, n. 9 presso lo studio dell'Avv. VINCENZO ALAIMO (C.F.:
), che la rappresenta e difende per mandato in C.F._2
atti;
– parte appellante –
CONTRO
, GIÀ Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in , via Ma- P.IVA_1 CP_1
queda, n. 100 presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa,
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.1193/2024
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. CATERINA CANTIELLO
(C.F.: e MO IT (C.F.: C.F._3 [...]
, per mandato in atti;
C.F._4
– parte appellata –
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MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Con sentenza n. 813/2024, pubblicata il 28.05.2024 e notificata in data 12.06.2024, il Tribunale di Termini Imerese rigettò la domanda risarcitoria formulata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., da Parte_2
nei confronti della , già
[...] Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, sul presupposto della condotta colposa tenuta dalla danneg- giata e della sua guida assolutamente imprudente tale da porsi quale causa esclusiva dell'incidente; condannò, per l'effetto, l'attrice al pa- gamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate nel complessivo importo di € 7.052,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
pose, inoltre, definitivamente a carico di parte attrice le spese delle due C.T.U. espletate.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello, articolato in un unico motivo, (di seguito, per brevità, “ Parte_1 CP_4
tummino”), chiedendone l'integrale riforma sull'assunto dell'errata in- terpretazione delle conclusioni trasfuse nella C.T.U. tecnica.
Con comparsa di costituzione e di risposta reiettiva dell'avverso ap- pello, si costituiva la , già Controparte_1 CP_5
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gionale di Palermo (di seguito, per brevità, “ Controparte_6
”), in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale in-
[...]
vocava, per converso, la conferma dell'impugnata sentenza, corretta in punto di ricostruzione della dinamica del sinistro.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, in data 15.07.2025 la causa è stata rinviata per l'udienza del 17.09.2025 innanzi al collegio per la discussione ora- le ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e per la decisione, con assegnazione alle parti del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive e all'esito della discussione orale delle parti la causa è stata posta in decisione.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con un unico motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza sotto il profilo dell'erronea valutazione delle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dell'erronea e/o omessa valutazione delle prove, anche testimoniali, nonché del vizio di motivazione. Deduce, infatti, che, nonostante abbia affermato di condividere le risultanze della
C.T.U., il Tribunale avrebbe prestato adesione a una lettura diversa del- le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico, tanto da essere perve- nuto all'erroneo convincimento circa la sussistenza, nella specie, del caso fortuito, rappresentato dalla guida condotta dalla IT a una velocità pari al quintuplo del limite massimo vigente, con la con- seguenza di avere ritenuto che la res in custodia abbia costituito sol- tanto occasione del danno e non causa dello stesso, da attribuire in via
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esclusiva alla condotta colposa della danneggiata.
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L'appello proposto da è fondato e, per- Parte_1
tanto, merita di essere accolto con conseguente integrale riforma dell'impugnata sentenza, e ciò per i motivi di seguito esposti.
Dagli atti di causa emerge che, in data 22.01.2016 alle ore 16:00 circa, era alla guida della sua Renault Clio targata Parte_1
CM077JY e, giunta all'altezza del Km 8+600 della Strada Provinciale n.
9, che collega i comuni di Collesano e di Roccella in dire- Parte_3
zione di quest'ultimo, dopo aver effettuato una curva a sinistra e nell'imboccare una successiva curva a destra, perse il controllo del proprio veicolo, finendo fuori strada e terminando la sua corsa, dopo essersi ribaltata, nella scarpata sottostante. Il manto stradale del tratto che precedeva la curva destrosa era connotato da un rivolo di acqua piovana e fanghiglia, come accertato dai Carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto. In conseguenza del sinistro, la Parte_1
venne condotta presso l' di Cefalù, dove si accertò Controparte_7
che riportava la “politrauma con frattura biossea avambraccio e lussa- zione spalla sinistra” (cfr. pag. 65 del doc. n. 1, allegato all'atto di appel- lo), per la riduzione e sintesi della quale venne sottoposta il successivo
25.01.2016 a intervento chirurgico (cfr. pag. 100 del menzionato doc.
n. 1). Il veicolo sul quale viaggiava restò invece distrutto per via del ri- baltamento, tanto da essere stato rottamato (cfr. pag. 27 del doc. n. 1, allegato all'atto di appello).
A seguito dell'evento appena descritto, la IT con-
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venne innanzi al Tribunale di Termini Imerese la Controparte_1
, in capo alla quale chiese accertarsi la responsabilità ai sen-
[...]
si dell'art. 2051 c.c. in conseguenza del mancato ripristino, sui luoghi, del guardrail, rimasto divelto per effetto dei numerosi sinistri in passa- to verificatisi proprio nel medesimo tratto stradale. A fronte della do- manda risarcitoria formulata nei propri confronti, la Controparte_8
svolse difese eccependo, quanto meno, il concorso
[...]
colposo della danneggiata, sul presupposto che avesse condotto una guida del tutto imprudente per la mancata osservanza del limite di ve- locità, fissato in 20 Km/h.
XXXXX
Tanto premesso in punto di fatto, con un unico motivo di gra- vame parte appellante censura la sentenza sotto il profilo logico- giuridico e ne chiede l'integrale riforma poiché ritiene che il Tribunale abbia interpretato in maniera errata le conclusioni rassegnate dall'incaricato consulente tecnico d'ufficio e trasfuse nell'elaborato in atti. A sostegno dell'assunto, osserva che, se si vuole sposare la rico- struzione trasfusa nella C.T.U., in realtà, il consulente non ha inteso as- segnare al veicolo la velocità di 99 km/h o di 136 km/h (a seconda che il rivolo d'acqua si ponesse a una distanza di 50 o 100/106 m prima della zona d'uscita di strada) né di 51 km/h (poiché altrimenti il veico- lo avrebbe subito una deviazione verso la tangente esterna della curva,
e non interna come invece è avvenuto), bensì di soli 37 km/h, velocità senz'altro inidonea a far assurgere alla condotta di guida della danneg- giata il rango di caso fortuito tale da recidere il nesso causale tra la res
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e il danno. Argomenta, infatti, come il sinistro sia, in realtà, da ricon- durre, innanzi tutto, all'assenza di qualsivoglia barriera di protezione sul precipizio, perché abbattuta e non ripristinata, che, se presente, avrebbe svolto la sua funzione, arrestato il veicolo ed evitato, così, non solo il suo ribaltamento ma anche i danni fisici riportati dall'appellante; e, in secondo luogo, alla presenza del rivolo di liquidi reflui sul piano stradale, non segnalato nonostante il fenomeno dello straripamento dei liquami fosse ben noto alla controparte.
Il motivo è fondato.
Giova premettere che la norma di riferimento è, nella specie, rappresentata dal richiamato art. 2051 c.c., per il quale è necessaria: in primo luogo, l'esistenza di una res che si connoti per un dinamismo in- trinseco o, comunque, attivabile da fattori esterni, tale dunque da arre- care a terzi pregiudizi oggetto di ristoro;
in secondo luogo, la sussi- stenza di un soggetto sul quale gravi l'obbligo di custodia della res, no- zione questa da intendersi in termini non solo giuridici ma anche fat- tuali, cosicché ben può assurgere a garante anche un possessore ille- gittimo;
in terzo luogo, la prova, che incombe – anche in forza del prin- cipio generale espresso all'art. 2697 c.c. – sul danneggiato attore, del nesso causale che avvince la res con il danno. Con specifico riguardo al requisito della res causativa del danno, va inoltre chiarito come la stes- sa possa anche consistere in una cosa inerte, per sua natura priva di un dinamismo interno o, comunque, attivabile da fattori esterni tale da cagionare a terzi conseguenze pregiudizievoli, la quale però può rite- nersi causa quando si unisca alla condotta umana, sempre che
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quest'ultima non assuma un'efficienza causale esclusiva tale da inte- grare il c.d. caso fortuito. In una siffatta evenienza, infatti, la condotta umana è tanto abnorme, eccezionale, imprevedibile, imprudente e in- governabile da recidere il nesso eziologico che si era accertato avvin- cere la res con il danno.
In altri termini, il danneggiato che invochi il risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c. è onerato di individuare la res che ritiene causa del danno patito e di fornire la prova del nesso causale con il dedotto danno.
In questo senso si può richiamare quanto affermato dalla giuri- sprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che “[...] il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmen- te evita il danno ( cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651 ). […] Il danneggiato è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla co- sa;
non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o com- missiva del custode. […] A tale stregua, in quanto estraneo alle […] regole
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sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi as- sumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di ave- re, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circo- stanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. E, conformemente, Cass.,
20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390). E con specifico riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circo- stanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata di- ligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'im- piego di mezzi (non già di entità; meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651)” (cfr. negli esposti termini,
Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 09.06.2016, n. 11802).
Soltanto dopo che il danneggiato ha allegato e provato il nesso causale tra la res e il danno, il giudice può passare a vagliare le difese volte dal custode convenuto. Benché la sua responsabilità si presuma, egli non è, infatti, chiamato per ciò solo a rispondere e ben può andare esente da responsabilità se e in quanto riesca a provare non già di ave- re osservato il criterio della diligenza, e cioè di non essere stato in col- pa, ma che, nella specie, è intervenuto un fattore causale talmente ab- norme, eccezionale, imprevedibile, ingovernabile da aver reciso, in ra-
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dice, il nesso causale tra la cosa e il danno. Quello appena descritto è noto come caso fortuito e, secondo un principio di diritto ormai costi- tuente ius receptum, può essere anche integrato dalla condotta del danneggiato, purché si connoti per i superiori caratteri dell'assoluta abnormità, eccezionalità, imprevedibilità e ingovernabilità. Sul tema, la giurisprudenza ha insegnato che “[…] la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa […] deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al princi- pio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situa- zione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata at- traverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele nor- malmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più in- cidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento impru- dente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"
(cfr., negli esposti termini, Cass. Sez. Un., ordinanza n. 20943 del
30.06.2022). In senso contrario, la condotta del danneggiato può rile- vare alla stregua di un mero concorso colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. su eccezione di parte, come tale idoneo soltanto a de- terminare una riduzione del quantum risarcitorio in proporzione all'entità della colpa da assegnare alla condotta medesima.
Orbene, nel caso di specie, alla luce del compendio probatorio
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versato in atti, emerge che la ha allegato e provato che il Parte_1
sinistro si è verificato all'altezza del Km 8+600 della Strada Provinciale
n. 9, affidata in maniera pacifica alla custodia dell'appellata
[...]
e che il ribaltamento ha avuto luogo per effetto Controparte_9
del mancato ripristino del guardrail presente sul luogo, oltre che dalla presenza, sul manto stradale, di un rivolo di acqua e fanghiglia che lo ha reso alquanto scivoloso.
È quanto è dato rilevare dal verbale redatto a cura dei carabi- nieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti sul posto, corredato di ap- posita documentazione fotografica (cfr. pagg. 32 – 41 del doc. n. 1, al- legato all'atto di appello), dalla quale si può riscontrare che in effetti la zona d'uscita di strada si connotava, appunto, per la presenza di una barriera di sicurezza rimasta divelta per altri precedenti sinistri, mai ripristinata, inidonea pertanto ad assolvere alla funzione di evitare che i veicoli precipitassero nella scarpata sottostante. D'altra parte, la
[...]
ha eccepito la sussistenza, nella specie, del Controparte_1
caso fortuito e dedotto, in particolare, che controparte avrebbe con- dotto una guida non rispettosa del limite di velocità di 20 km/h, supe- rato come constatato, all'esito dell'accertamento svolto nel giudizio di primo grado, dalla C.T.U.
Sotto quest'ultimo profilo, occorre chiarire che, con metodo ri- goroso e analitico, l'incaricato consulente tecnico ha accertato come la avesse in effetti omesso di osservare il predetto limite di Parte_1
velocità, atteso che, piuttosto che procedere alla velocità imposta di 20 km/h, il veicolo è stato condotto alla superiore velocità che poteva ipo-
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tizzarsi di 37 km/h e, comunque, superiore a quella imposta, certa- mente non alla velocità di 99 km/h come erroneamente ritenuto dal
Tribunale in sentenza, con statuizione meritevole di riforma poiché frutto di un'errata interpretazione dell'elaborato peritale.
Tenuto conto che, alla stregua di quanto accertato in primo gra- do, emerge che la ha mantenuto la menzionata velocità Parte_1
superiore al limite di 20 km/h, deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, un concorso colposo della danneggiata, che, con la propria con- dotta di guida, ha senz'altro contribuito al verificarsi del sinistro.
Considerato, peraltro, che la velocità cui avere riguardo, seppur superiore al limite di 20Km/h, non è quella di 99 km/h, si può ragio- nevolmente ritenere che, benché superiore a quella consentita, essa non abbia assunto un'incidenza tale da recidere, in radice, il nesso cau- sale, come sopra accertato, tra la res e il danno. Ed invero, la barriera di protezione, ove ripristinata, unitamente al segnale di pericolo prima della curva ove già altri incidenti si erano verificati e un sistema di drenaggio dell'acqua più efficiente, avrebbero certamente consentito di arrestare il veicolo della , che, nonostante procedesse Parte_1
a una velocità superiore a quella imposta, è stato condotto a una velo- cità comunque moderata che ben si prestava a trovare idoneo ostacolo nel guardrail.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte e in applicazio- ne dei principi declinati, deve ritenersi che, avuto riguardo alla circo- stanza che la strada teatro del sinistro fosse ben nota alla danneggiata, attese peraltro le condizioni meteorologiche alla data del sinistro, la
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situazione di possibile danno fosse suscettibile di essere prevista at- traverso l'adozione da parte della stessa delle cautele normalmente at- tese e prevedibili in rapporto alle circostanze, nella specie rappresen- tate da una guida prudente e rispettosa dei limiti di velocità che ne avrebbero ridotte le conseguenze pregiudizievoli. Ne consegue che la condotta imprudente della danneggiata deve ritenersi avere inciso sul- la vicenda in termini di un concorso colposo, che appare ragionevole quantificare in misura pari al 50%, tenuto conto che la presenza del guardrail regolarmente ripristinato ben avrebbe potuto limitare e con- tenere le conseguenze del sinistro, oltre alla presenza di “cunette” di scolo che avrebbero favorito il deflusso delle acque piovane, nella spe- cie inesistenti. È, pertanto, da escludere il caso fortuito ritenuto dal
Tribunale e va affermata, per converso, la corresponsabilità in capo al custode, nella specie la , per avere Controparte_1
omesso di ripristinare, alla data dell'evento, il guardrail e per non ave- re adeguatamente segnalato la pericolosità del tratto stradale teatro dell'evento ove, peraltro, erano già accaduti altri incidenti, elementi che hanno concorso, nella misura del 50%, unitamente all'accertata condotta colposa della IT, al danno-evento.
Passando alla liquidazione del quantum risarcitorio, poiché vengono nella specie in questione pregiudizi di tipo innanzi tutto non patrimoniale, deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1226
c.c., a mente del quale “Se il danno non può essere provato nel suo preci- so ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. Posto che si fa questione di danno non patrimoniale da lesione del bene inte-
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grità fisica, appare utile richiamare, sia pure in breve, l'ormai granitico principio in base al quale devono nella specie trovare applicazione le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, rispondenti ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di risarcimento del danno non patrimoniale. Occorre, altresì, rilevare che, in difetto di specifiche os- servazioni critiche mosse avverso la C.T.U. medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado, si possono sposare le conclusioni raggiunte dall'incaricato consulente, Dott. , all'esito di Persona_1
un ragionamento rigoroso, conclusioni da ritenere, pertanto, immuni da censura alcuna.
Alla stregua delle risultanze di cui alla C.T.U., IT, che al momento del sinistro aveva 41 anni, ha diritto a vedersi ristorati i pregiudizi non patrimoniali sofferti nella propria sfera areddituale e articolati nel modo che segue: danno biologico al 15%; invalidità tem- poranea totale (I.T.T.) di giorni 30; invalidità temporanea parziale
(I.T.P.) al 75% di giorni 30; invalidità temporanea parziale (I.T.P.) al
50% di giorni 30; nonché invalidità temporanea parziale (I.T.P.) al
25% di giorni 30 (cfr., sul punto, pag. 8 del doc. n. 5, recante la C.T.U. medico-legale, allegato alla comparsa di costituzione e di risposta della
). In applicazione delle Tabelle di Mila- Controparte_1
no di riferimento (anno 2024), la è te- Controparte_1
nuta al pagamento dell'importo di € 47.163,00 (comprensivo di €
38.538,00 a titolo di danno biologico permanente;
di € 3.450,00 in re- lazione all'invalidità temporanea totale;
di € 2.587,50 in relazione all'invalidità temporanea parziale al 75%; di € 1.725,00 in relazione
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all'invalidità temporanea parziale al 50%; nonché di € 862,50 in rela- zione, infine, all'invalidità temporanea parziale al 25%), al quale va applicata la decurtazione del 50% in considerazione del concorso col- poso della danneggiata.
In applicazione dei principi espressi dall'ormai costante giuri- sprudenza in materia di obbligazioni di valore (cfr. Cass. civ., Sez. Un.
17 febbraio 1995, n. 1712), qual è quella risarcitoria da illecito,
l'importo di € 47.163,00 deve poi essere devalutato nella specie, stante l'espressa domanda di parte appellante, alla data di messa in mora del- la , individuata in seno all'atto di cita- Controparte_1
zione introduttivo del giudizio di primo grado nel giorno 23.06.2016
(cfr., sul punto, pag. 13 del doc. n. 1, allegato all'atto di appello), e sulle somme di anno in anno rivalutate vanno applicati gli interessi com- pensativi al saggio legale, così da rendere la liquidazione del danno in- tegrale e posizionare, per l'effetto, la danneggiata nella medesima cur- va di indifferenza nella quale si sarebbe trovata in assenza dell'illecito per cui è causa. In particolare, devalutato alla data del 23.06.2016, il menzionato importo di € 47.163,00 si riduce a € 38.689,91, capitale sul quale, rivalutato di anno in anno (al 100%), vanno applicati gli in- teressi compensativi al tasso legale, operazione che consente di perve- nire al complessivo importo di € 52.283,36 (comprensivo tanto della rivalutazione, pari a € 8.473,09, quanto degli interessi compensativi, invece pari a € 5.120,36), al cui 50% la Controparte_1
è condannata a pagare a titolo di risarcimento del danno non patrimo- niale da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
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IT ha, altresì, diritto a vedersi ristorata del sofferto danno patrimoniale, da porre a carico dell'appellata sempre nella mi- sura del 50%, consistente, in particolare: nel valore del veicolo al mo- mento del sinistro, quantificato in seno alla C.T.U. tecnica nella misura di € 2.200,00 (cfr. pagg. 10- 13 del doc. n. 2, recante la C.T.U. tecnica, a firma del Dott. , allegato alla comparsa di costituzione e di Persona_2
risposta della in appello); nel rimborso Controparte_1
delle spese sostenute per la demolizione del veicolo medesimo, pari a
€ 45,50 (cfr. pag. 2 del doc. n. 1, allegato all'atto di appello); nonché in quello delle spese mediche documentate, nella misura di € 1.679,57, risultate congrue.
Alla stregua delle superiori considerazioni e ritenuto il concor- so colposo della danneggiata in misura pari al 50%, l'appello è fondato e la sentenza impugnata è integralmente da riformare nel senso che, ritenuta la corresponsabilità in capo alla Controparte_10
quest'ultima è tenuta al pagamento del complessivo importo di €
[...]
28.104,21, pari al 50% di € 56.208,43 (di cui € 52.2883,36 a titolo di danno non patrimoniale, già comprensivo della rivalutazione moneta- ria e degli interessi compensativi al tasso legale;
€ 2.200 a titolo di ri- sarcimento del danno al veicolo, liquidato per equivalente;
€ 45,50 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la demolizione del veicolo stesso;
€ 1.679,57 a titolo di rimborso delle spese mediche documen- tate agli atti) a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non, ai sensi dell'art. 2051 c.c., oltre gli interessi legali dalla presenta pronun- cia, che trasforma il debito risarcitorio in obbligazione di valuta, sino
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all'effettivo soddisfo.
***
In ossequio alle regole della parziale soccombenza reciproca, sussi- stono congrue ragioni perché si disponga la compensazione delle spe- se di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura della metà, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M.
55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022, a carico par- te appellata, prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
nei confronti della , già
[...] Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_11
tempore, e in integrale riforma della sentenza n. 813/2024 emessa dal
Tribunale di Termini Imerese il 28.05.2024: condanna la , già Controparte_1 Controparte_12
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pa-
[...]
gamento, in favore di , del complessivo impor- Parte_1
to di € 28.104,21 a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non, ai sensi dell'art. 2051 c.c., oltre interessi legali dalla presente pro- nuncia fino all'effettivo soddisfo;
compensa tra le parti le spese di lite del primo e del secondo grado nella misura della metà e condanna la , Controparte_1
già , in persona del legale rappresen- Controparte_12
tante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in €
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2.809,00 per il primo grado ed € 2.473,00 per il secondo grado del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, ponendo le spese delle ctu, come liquidate in primo grado con separati decreti, de- finitivamente a carico delle parti nella stessa misura.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 17.9.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
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