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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/06/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona Infortunio sul lavoro del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale)
Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0091/2025 R.G. Affari Civili
Contenziosi, discusso con deposito di note scritte ex art. 137 ter cpc nel N. 0091/25 termine del giorno 24.06.2025, avente ad oggetto: “Infortunio sul lavoro”;
e vertente CRONOLOGICO
N. _______________ tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti F. Sessa e F. Rosa del Parte_1
Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente
CP_1 domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Via Carmine, n. 92; N. _______________
n. 085/2025 R.B
Ricorrente
e
Controparte_2 nel termine del 24.06.2025 Lavoro, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma;
con scambio di note scritte ex art. 137 ter cpc
Resistente contumace
§§§
Deposito minuta Nel termine del giorno 24.06.2025 la parte ricorrente ha discusso la causa con
_________________ deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, ha precisato le conclusioni,
riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 0091/25 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 CP_2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 08.01.2025 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva di accertare e dichiarare che, a seguito dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data 07.04.2023, caduta da una pianta di olivo mentre svolgeva le mansioni di operaio agricolo intento a lavori di potatura, aveva subito una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari quantomeno al 6%, con un grado complessivo con le tecnopatie già riconosciute pari al 15%, e chiedeva di condannare l' al pagamento della relativa rendita e/o CP_2
indennizzo, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al difensore antistatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava ex art. 415 cod. proc. civ. l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica in data 17.01.2025 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, agli atti), non si costituiva in giudizio il resistente il quale, pertanto, rimaneva contumace. CP_2
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (deposito di documentazione e accertamenti tecnici), all'odierna udienza la parte ricorrente costituita ha discusso la causa, con deposito di note scritte ex art. 221 della legge n. 77/2020: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è infondata e, pertanto, va Parte_1
rigettata.
Invero, nel caso di specie, la parte ricorrente, ricadendo sulla stessa il relativo onere ex art. 2697 cod. civ., ha fornito la prova documentale circa l'avvenuto infortunio sul lavoro in data 07.04.2023 e il collegamento dello stesso con lo svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. documentazione allegata al fascicolo telematico di parte ricorrente).
Orbene, per quanto riguarda i profili di carattere medico-legale, il Ctu nominato, dott. , ha affermato che: “Il ricorrente, , di anni Persona_1 Parte_1
69, operaio agricolo, in seguito ad infortunio del lavoro, occorso in data 07.04.2023, riconosciuto dall' , ha riportato la frattura-distacco dell'apofisi spinosa di C7. CP_2
Attualmente, le menomazioni rilevate consistono negli esiti di frattura apofisaria cervicale con disfunzionalità residua. Sulla scorta della Tabella delle menomazioni, approvate con Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000, si ritiene congrua una valutazione complessiva del 5%” (cfr. relazione peritale depositata in data
10.04.2025, pagg.
6-11 e pag. 12).
Quindi, il Ctu ha riconosciuto postumi in misura inferiore al minimo indennizzabile,
Giudizio n. 0091/25 R.G. Pisaturo c/o pag. 2 CP_2 cioè pari ad appena il 5%.
Le conclusioni del Ctu possono essere ben condivise e poste a base della presente decisione, dal momento che risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, essendo frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche della parte ricorrente e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
In conclusione, quindi, per i motivi esposti, la domanda della parte ricorrente è infondata e, pertanto, va rigettata.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in quanto il resistente non si è costituito in giudizio CP_2
e, quindi non ha sostenuto spese rimborsabili;
invece le spese di consulenza tecnica vanno poste a carico definitivo del resistente così come liquidate con separato decreto, in quanto la parte ricorrente ha reso CP_2
rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc (cfr. all. 5 del fascicolo di parte).
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' con ricorso depositato in data 08.01.2025 e ritualmente notificato in data CP_2
17.01.2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio;
3) Pone le spese di Ctu, come già liquidate con separato decreto, a definitivo carico del resistente CP_2
Così deciso in Salerno in data 24.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 0091/25 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 CP_2