Articolo 1 della Legge 11 marzo 1953, n. 92
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31 marzo 1953
Art. 1. Articolo unico.

I Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori in carica al 31 dicembre 1952 continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1953.
A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1953.
Il Consiglio nazionale forense in carica al 31 dicembre 1952 continua a funzionare fino al 31 dicembre 1954.

Entrata in vigore il 31 marzo 1953