Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 30 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 30/03/2023, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/03/2023
N. 00413/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01286/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1286 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella sua qualità di titolare dell’omonima azienda agricola -OMISSIS- e di socio della società semplice -OMISSIS- e -OMISSIS-; -OMISSIS-, in proprio e nella sua qualità di socio della società semplice -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
– della “Cartella di pagamento n. -OMISSIS-” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS-, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata a -OMISSIS- (C.F.: -OMISSIS-) a mezzo casella PEC “notifica.acc.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it” in data 20 settembre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 26.747,58 per “prelievi latte” relativi all' annata 1996/97, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione”;
– della “Cartella di pagamento n. -OMISSIS-” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS-, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata a -OMISSIS- e -OMISSIS-(C.F.: -OMISSIS-) – ditta cessata al 31.01.1995 - a mezzo racc. a.r. ricevuta il 08.10.2021 con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 11.367,54 per “prelievi latte” relativi all' annata 1995/96, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione”;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, compreso il ruolo indicato nelle cartelle impugnate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.11.2021, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e nelle qualità indicate in epigrafe, hanno impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, le cartelle di pagamento, meglio descritta in epigrafe, emesse dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione (Ader) per il pagamento, rispettivamente, di euro 26.747,58 su ruolo GE – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura reso esecutivo il 23 giugno 2021, per “prelievi latte” e “interessi” per l’annata 1996 e di euro 11.367,54, su ruolo GE reso esecutivo il 23 giugno 2021, per “prelievi latte” e “interessi” per l’annata 1995, oltre “Oneri di riscossione” per entrambe.
La parte ricorrente, in estrema sintesi, ha dedotto le seguenti censure: 1) nullità della notifica dei provvedimenti impugnati che risulterebbero notificati a mezzo Pec da un indirizzo che non figurerebbe in nessuno degli elenchi ufficiali delle pubbliche amministrazioni; 2) le cartelle impugnate sarebbero nulle atteso che i contestati debiti per prelievo latte, chiesti da GE tramite l’Agenzia per le Entrate – Riscossione, non sarebbero né certi, né liquidi, né esigibili, in quanto frutto di operazioni di compensazione, peraltro già dichiarate nulle o comunque annullate in sede giurisdizionale (in tal senso Consiglio di Stato n. 1311/2021), effettuate in violazione del diritto comunitario, sia in relazione alla quantificazione del prelievo imputato ai singoli produttori (che sarebbe in contrasto con i regolamenti comunitari in materia), sia per mancata effettiva verifica delle produzioni dichiarate dagli acquirenti; inoltre, sarebbero violati anche gli art. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009 in quanto i debiti in questione non sarebbero stati “accertati come dovuti”; 3) le cartelle di pagamento impugnate sarebbero state notificate oltre il termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 602/1973; 4) i debiti per prelievo latte di cui alle cartelle impugnate sarebbero prescritti sia in relazione al termine quadriennale ex art. 3 reg. CE n. 2988/1995, sia in relazione al termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., sia, in subordine, rispetto al termine decennale ex art. 2946 c.c.; 5) il ruolo di cui alle cartelle impugnate sarebbe illegittimo in quanto derivante da una illegittima duplicazione dell’unico ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte; vi sarebbe, inoltre, una illegittima duplicazione della procedure di recupero; 6) le cartelle impugnate sarebbero illegittime, sia in relazione all’ an che al quantum , per esposizione di somme a debito non dovute e, comunque, già illegittimamente recuperate per compensazione da parte di GE con premi Pac liquidati alla parte ricorrente; 7) mancata notifica e conseguente inefficacia, trattandosi di atti recettizi, degli atti di accertamento/imputazione del prelievo a carico della parte ricorrente; in ogni caso, non potrebbe essere ritenuta valida la sola notifica effettuata ai primi acquirenti; solo i debiti “accertati come dovuti” ex artt. 8 ter , 8 quater e 8 quinquies , l. n. 33/2009, potrebbero essere oggetto delle procedure di recupero, laddove, per contro, non potrebbero ritenersi “accertati come dovuti” debiti per “prelievo latte” privi di efficacia nei confronti della parte ricorrente, per omessa notifica dei provvedimenti amministrativi presupposti, oltre al fatto che si tratterebbe comunque di prelievi e di intimazioni sub judice e considerato che AGEA non potrebbe procedere con il recupero a mezzo ruolo prima di aver notificato ai produttori l’intimazione di versamento di cui all’art. 8 quinquies , comma 1, l. n. 33 del 2009; impossibilità di esercitare il diritto di difesa in conseguenza della mancata indicazione e mancata notifica degli atti di accertamento; 8) nullità delle cartelle di pagamento impugnate per difetto degli elementi essenziali; illegittimità del procedimento di recupero per violazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della legge n. 33/09, ed erroneità dell’importo indicato, sia in relazione al capitale che agli interessi; difetto di motivazione in relazione alla decorrenza degli interessi e agli oneri di riscossione.
Si è costituita in giudizio Ader - Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Non si è costituita in giudizio GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
Con ordinanza n. 751, assunta alla Camera di Consiglio del 15 dicembre 2021, è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare dell’atto impugnato.
In vista dell’udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato memoria difensiva con cui, tra il resto, ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 8692/2021 con cui sono state annullate le compensazioni nazionali riferite alle annate lattiere 19951996 e 1996/1997, comunicate dall’Azienda per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA), cui è subentrata l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Alla Pubblica Udienza dell’8 febbraio 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso è fondato e va accolto, in applicazione della ragione più liquida e con valore assorbente rispetto a tutte le censure articolate in ricorso, in considerazione della suddetta pronuncia del Consiglio di Stato n. 8692/2021, con cui sono stati annullati i provvedimenti di compensazione effettuati con riferimento alle annate 1995/1996 e 1996/1997.
I suddetti annullamenti si fondano sostanzialmente sulla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 27 giugno 2019 la quale ha evidenziato che la normativa di cui all’art. 2, parag. 1, secondo comma, del Reg. CEE n. 3590/92 impone agli Stati membri che abbiano deciso di procedere, in favore dei produttori i quali abbiano superato i rispettivi quantitativi di riferimento (QRI), alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati (onde ridurre, per i produttori eccedentari, il prelievo supplementare dovuto per le eccedenze), di effettuare tale operazione di “perequazione” o di “compensazione” a livello nazionale esclusivamente secondo un criterio di proporzionalità ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore. Il predetto art. 2 non consente, invece, agli Stati membri di effettuare la suindicata compensazione tra gli sforamenti e le sottoproduzioni rispetto alle quote individuali assegnate ai produttori secondo un sistema – qual è quello delineato dall’art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999, convertito con legge n. 118/1999 – volto a dare preferenza a talune categorie di produttori eccedentari, che ne beneficiano in via prioritaria.
Il Consiglio di Stato ha, dunque, evidenziato che “il meccanismo di <compensazione-riassegnazione> applicato dall’Amministrazione italiana è stato alterato dall’utilizzazione di un criterio normativo nazionale non conforme al dettato europeo. La norma è stata cioè applicata dall’Amministrazione nel senso che le operazioni di compensazione tra quote eccedentarie e quote non interamente sfruttate, nonché le conseguenti riassegnazioni ai produttori eccedentari dei quantitativi di riferimento individuali inutilizzati, sono state fatte per categorie secondo l’ordine indicato, e non già «proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore»” per poi aggiungere che “Essendo, quindi, quella italiana una compensazione ormai considerata dalla giurisprudenza come basata su criteri difformi rispetto a quelli che si sarebbero dovuti utilizzare, in tale parte l’appello va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado. Da ciò discende che l’Amministrazione dovrà procedere ad un complessivo ricalcolo” ( Consiglio di Stato, n. 8692/2022 cit .).
Pertanto, l’annullamento dei provvedimenti di compensazione ricevuti dalla parte ricorrente e aventi ad oggetto le annate contemplate dalle cartelle di pagamento impugnate ha determinato il venir meno, con riferimento a tali annate, del titolo esecutivo per cui GE ha avviato la riscossione, essendo la compensazione atto presupposto delle cartelle di pagamento.
Dunque, le cartelle di pagamento impugnate sono illegittime e vanno di conseguenza annullate.
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, potendo restare assorbita ogni altra questione sollevata in ricorso.
Le spese di causa, stante la indubbia particolarità della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO