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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
NC IA, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza 10/12/2025, lette le note depositate dall'avv. MA GU nell'interesse di , ritenuta la causa Parte_1 matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2658/2023 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MA GU
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, , rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA P.IVA_1
DELLO STATO CATANIA
RESISTENTE
NONCHÉ NEI CONFRONTI di tutti i docenti inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente per la Provincia di Siracusa, valide per il biennio 2022/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato in data 31.08.2023, premettendo di essere “in Parte_1 possesso di idonea qualifica che le consente di svolgere l'attività di insegnamento secondo il vigente regime giuridico della professione” nonché di avere “acquisito i 24 CFU nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59”, ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza del n. 60 Controparte_1 del 10.07.2020 e del D.M. 112 del 06.05.2022 nella parte in cui non consentiva alla stessa
1 l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).
In particolare, la docente ha evidenziato che il possesso di 24 CFU doveva considerarsi equivalente al possesso dell'abilitazione all'insegnamento e, conseguentemente, doveva consentire alla stessa di accedere alle sopramenzionate graduatorie;
ha dedotto l'illegittimità delle ordinanze ministeriali impugnate in quanto contrastanti con gli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost. nonché, per la loro contraddittorietà, con gli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. ovvero, ancora, con la direttiva 2005/36/CE.
In conclusione, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di “A) ACCERTARE E
DICHIARARE IL DIRITTO della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la Provincia indicata in epigrafe, valide per il biennio 2022/2024 e successivi aggiornamenti, quale docente abilitata all'insegnamento in quanto in possesso del titolo di studio che consente l'accesso alla rispettiva classe concorsuale ai sensi del d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nonché di 24 CFU nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, con il riconoscimento del punteggio spettante per titoli culturali e di carriera, in relazione alle rispettive classi di concorso come meglio indicato in epigrafe;
B) CONSEGUENTEMENTE ACCERTARE E DICHIARARE il valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento derivante dal possesso congiunto del titolo di studio che consente l'accesso alla rispettiva classe concorsuale ai sensi del d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nonché di 24 CFU nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.
13 aprile 2017 n. 59;
C) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'inserimento della ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda delle graduatorie d'istituto, in relazione alle rispettive classi di concorso e provincia come meglio indicato in epigrafe;
D) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE O
COMUNQUE DISAPPLICARE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: a) l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 del
[...]
, recante la procedura di inserimento/aggiornamento delle graduatorie provinciali Controparte_1
e d'istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio 2022/2024; b) l'Ordinanza
Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 del , recante la procedura di Controparte_1 istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio
2 1999 n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio 2020/2022; c) il Decreto Dipartimentale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico del , Controparte_1 prot. n. 000858 del 21 luglio 2020; d) il DM 15 luglio 2019 n. 666, recante «Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente»; e) il D.M. 1° giugno
2017 n. 374 recante «Riapertura graduatorie d'istituto II e III fascia personale docente ed educativo»; f) il
DM 3 giugno 2015 n. 326, recante «Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente»; g) legraduatorie provinciali per le supplenze, nelle more aggiornate in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022, nella parte in cui escludono la ricorrente;
h) le graduatorie di istituto, nelle more aggiornate in attuazione dell'ordinanza ministeriale n.
112 del 06.05.2022, nella parte in cui escludono la ricorrente;
i) di provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata respinta l'istanza di inserimento in prima fascia presentata dalla ricorrente;
l) qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente”.
2. Il , con memoria depositata in data 11.1.2024, ha Controparte_1 eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ha contestato la fondatezza della domanda attorea di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
3. La causa, autorizzata la chiamata di controinteressati ex art. 151 c.p.c., transitata sul ruolo dello scrivente magistrato, è stata decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
4. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente e ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario atteso che “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria -
l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (da ultimo Cass. Sez. U., Ordinanza n.
17123 del 26/06/2019).
3 Proprio in occasione della pronuncia del 2019, sopra citata, la Corte si era occupata di una fattispecie del tutto analoga a quella qui in considerazione, avendo in quella sede, come nel presente giudizio, parte ricorrente chiesto l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione per l'irragionevole disparità di trattamento che lo stesso provocava non riconoscendo la predicata equiparazione, derivante da fonte primaria, tra l'abilitazione all'insegnamento ed il possesso dei requisiti previsti dalla L. n. 197/2015 ai fini dell'accesso ai concorsi a cattedra.
5. Nel merito, il ricorso è infondato e va pertanto respinto alla luce delle seguenti assorbenti considerazioni.
Ai fini di una migliore comprensione delle motivazioni che seguono, occorre in via preliminare prendere le mosse dalla normativa di riferimento, primaria e secondaria, applicabile alla vicenda di causa.
Sul punto, viene in rilievo anzitutto l'art. 1, comma 110, dalla legge n. 107/2015 a tenore del quale “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”.
Non può prescindersi inoltre dall'analisi dell'art. 5 del D.lgs. n. 59/2017 che, nella formulazione in vigore dal 01.01.2019, prevede che “1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei
4 seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antro- po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado.
4. Con decreto del , sono, altresì, individuati i Controparte_2 settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Orbene, come si evince dal tenore letterale delle norme, mentre l'art. 1, comma 110, della legge n. 107/2015 si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso senza nulla dire circa gli specifici titoli abilitanti, l'art. 5 D.lgs n. 59/2017 nell'usare la congiunzione “oppure”, invece di esplicitare che nel genere più ampio dei titoli abilitanti sono da ricomprendersi anche i CFU che seguono una laurea magistrale, differenzia nettamente i titoli abilitanti dal possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendone la sola equiparazione funzionale allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso nel ruolo di docenti.
5 In altri termini, la disciplina dettata dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 59/2017 riguarda esclusivamente “il titolo di accesso al concorso” e non già le modalità di acquisizione della specifica abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso di interesse, riguardo alla quale il successivo comma 4 ter chiarisce che “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Tale disposizione chiarisce inequivocabilmente che – nelle previsioni del legislatore – non vi è affatto una equiparazione tra il possesso congiunto della laurea magistrale e dei 24
CFU al possesso di un titolo di abilitazione nella specifica classe di concorso che, per contro, l'interessato può acquisire solo partecipando al concorso e conseguendo il punteggio minimo previsto dal successivo art. 6 del D.lgs. n. 59/2017.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il possesso di 24 CFU non può considerarsi equivalente al possesso dell'abilitazione all'insegnamento e, conseguentemente, non può consentire automaticamente alla stessa di accedere alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ai fini degli incarichi di supplenze.
Il tenore letterale delle disposizioni sopra richiamate porta dunque a distinguere nettamente i requisiti di accesso al concorso – disciplinati dalla legge n. 107/2015 e dal successivo D.lgs. n. 59/2017 – dai requisiti di accesso alla GPS e GI disciplinate dall'OM n.
122/2022.
Tale ordinanza, invero, per quanto di maggiore interesse in questa sede, contempla legittimamente i 24 CFU soltanto quale uno dei possibili requisiti di accesso alla seconda fascia delle GPS e della terza delle GI (cfr. art. 3, comma 9, in tema di Graduatorie
Provinciali per le Supplenze l'art. 11, comma 1, lett. c, in tema di Graduatorie di istituto).
Le disposizioni di tale ordinanza, diversamente da quanto sostenuto dall'odierna ricorrente, risultano pienamente legittime atteso che riservano l'iscrizione alla prima fascia delle GPS soltanto ai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
esse non risultano contraddittorie atteso che l'equipollenza del titolo di studio, congiunto ai 24 CFU, al titolo abilitante si giustifica senz'altro, in relazione ai requisiti di accesso alle procedure concorsuali, posto che in tal caso il conferimento della docenza non avverrà immediatamente ma soltanto se e quando l'aspirante concorrente dimostrerà la propria preparazione superando non solo gli esami con il punteggio minimo di cui all'art. 6 (nel qual caso conseguirebbe soltanto la specifica abilitazione nella classe di concorso), ma altresì rientrando nel novero dei candidati vincitori (cfr. Corte di Appello di Catanzaro, n.
844/2021).
6 Appare per contro del tutto giustificata la scelta del legislatore di non equiparare il possesso del titolo di studio, congiunto ai 24 CFU, alla speciale abilitazione ai fini dell'inserimento delle graduatorie di istituto atteso che esse, come visto, consentono di procedere al conferimento di supplenze temporanee senza alcuna ulteriore verifica della professionalità del docente, costituendo dunque la speciale abilitazione, sotto tale punto di vista, un ragionevole criterio preferenziale e dunque di scelta tra i legittimi aspiranti alle supplenze.
In ordine alle ulteriori censure, si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – oltre che le pronunce rese dal Tribunale di Palermo con le sentenze n. 2141/2021 e 2160/2021 e dal
Tribunale di Firenze con la sentenza n. 514/2021 – la sentenza n. 844/2021 della Corte di
Appello di Catanzaro, le cui argomentazioni interamente si condividono e che in questa sede si riportano e si fanno proprie: “Né a diversa conclusione può pervenirsi in base alle previsioni della direttiva comunitaria n. 2005/36/CE ed al d.lgs n.206/2007 e s.m. in quanto tali normative, lungi dall'impedire agli Stati membri di subordinare l'accesso ad una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali, ne garantiscono la libera circolazione mediante regole sostanziali e procedurali di mutuo riconoscimento di titoli di esperienza e formativi equipollenti (v. Tar Lazio n.
2264/2018 e Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1516 del 2017). Del resto, come ampiamente chiarito, il non disconosce affatto il diritto degli aspiranti in possesso di idoneo titolo di studio a svolgere CP_1 attività di insegnamento, ai sensi della normativa comunitaria richiamata, accogliendo le loro domande di inserimento nelle graduatorie di istituto dalle quali il dirigente scolastico può attingere per il conferimento di incarichi di docenza, ancorché in una fascia inferiore rispetto a quella in cui sono collocati i docenti che, oltre al titolo di studio, sono anche in possesso dello specifico titolo abilitante previsto per la specifica classe di concorso. In tal senso, peraltro, si è pronunciata la prevalente giurisprudenza amministrativa, la quale ha affermato che "per l'iscrizione nella II fascia delle citate graduatorie è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, per quanto concerne il semplice possesso di laurea ovvero il titolo di dottore di ricerca ovvero ancora lo svolgimento di 24 cfu, in conformità all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018), deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento. Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti;
la disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all'introduzione dei tirocini formativi attivi TFA;
d. m. 23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio
2013, in relazione all'istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della legge n. 107 del 2015 sulla "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti") e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalità diverse. Ritiene inoltre il Collegio che - in
7 assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria - il CP_1 legittimamente non abbia consentito l'iscrizione anche a chi sia in possesso del titolo di laurea. Inoltre, dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di 'percorsi' rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili. Quanto ai percorsi abilitanti, l'art. 2 del d. m. n. 249 del 10 settembre 2010 prevede che "1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente.
2. E' parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275". Viene dunque chiaramente in risalto una attività di formazione orientata alla 'funzione docente', che di per se' si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico-pedagogiche. In definitiva, va condiviso e confermato l'orientamento che, sul punto, valorizza la "diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca" nonché con il percorso diretto al conseguimento della laurea, evidenziando come non vi siano "ne' diposizioni espresse, ne' considerazioni di ricostruzione sistematica che possano indurre l'interprete a ritenere il conseguimento del dottorato di ricerca titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento" (cosi' T.a.r. n. 10918/2019). Dello stesso tenore è anche la prevalente CP_3 giurisprudenza ordinaria di merito (v. Tribunale di Roma, est. Conte 14.11.2020, Trib Roma est.
Redavid del 19.2.2020, Trib Roma, ord. Coll. 17.1.2020, Trib. Roma 11.8.2020 Ord, est. Casoli;
Tribunale di Rovigo, 5.5.2020, Tribunale di Pavia 1.4.2020, Tribunale di Torino 16.7.2020, est.
Lanza e 14.7.2020, est. Pastore;
Tribunale di Ancona 25.2.2020, Tribunale di Trapani 22.1.2020,
Tribunale di Arezzo 16.6.2020, Tribunale Vibo Valentia 12.2.2020, Tribunale di Palermo
8.7.2020), cui questo Collegio ritiene di dovere aderire, per le ragioni sopra esposte”.
Non appare decisivo, al fine di dimostrare la fondatezza della tesi della parte ricorrente, neppure il richiamo al D.M. 92/2019 (recante “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del n. 249/2010 e successive CP_4 modificazioni”). Tale decreto, all'art. 3 (rubricato “Requisiti di ammissione e articolazione del percorso”), richiede ai candidati, per la partecipazione alle procedure di specializzazione, il possesso dei medesimi requisiti previsti dal già citato art. 5 d.lgs
59/2017, e non contiene alcun riferimento, neppure implicito, al valore abilitante della laurea con i CFU, limitandosi a precisare come essi siano validi “ai fini dell'accesso al percorso di specializzazione sul sostegno”.
Alla luce delle superiori considerazioni e delle motivazioni da ultimo espresse dal
Tribunale di Siracusa con la sentenza n. 595/2024 il ricorso va, dunque, rigettato.
8 La presenza di contrasti giurisprudenziali (cfr. precedenti allegati dalla ricorrente) giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, il 11/12/2025
IL GIUDICE
NC IA
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. NC IA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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