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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente Alessandra Arceri Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 547/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catania (CT), Via Nicola Coviello n. 16, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Ferraù, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
P.IVA ) – in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Cosimo del Fante n. 16, presso CP_2 lo studio degli Avv.ti Lorenzo Mosso e Silvia Puzzovio, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia alla Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o difesa:
- Accogliere l'appello per i motivi esposti nell'atto di appello e riformare la sentenza impugnata nel senso di accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa azionata da;
CP_1
- Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 25936/2019 emesso dal Tribunale di Milano all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 53025/2019 R.G.;
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio;
- In subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere valido il contratto di affiliazione, ridurre, per i motivi esposti in gravame, l'importo della condanna;
- In via istruttoria, si chiede, l'ammissione dei mezzi di prova articolati in primo grado (e non ammessi) e reiterati in appello.
Per CP_1
1. Nel merito: - rigettare l'appello proposto da e confermare le statuizioni rese in Parte_1 primo grado con la sentenza impugnata n. 115/2024, emessa dal Tribunale di Milano Sez. V, Giudice dott.ssa Spinnler e pubblicata l'8 gennaio 2024, con ogni più ampia declaratoria dovesse rendersi necessaria.
2. In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, condannare al pagamento dell'importo di euro 50.000,00, oltre interessi ex D. Lgs. Parte_1
231/02 o di quella diversa somma che dovesse ritenersi di giustizia all'esito del giudizio.
3. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Milano emetteva in data 9.12.2019, su ricorso proposto da CP_1
il decreto ingiuntivo n. 25936/2019 nei confronti di per il
[...] Parte_1 pagamento della somma di Euro 50.000,00 (oltre spese di lite), a titolo di corrispettivi contrattuali e penale per la risoluzione anticipata del contratto di franchising “MA Collection Fine Homes & Luxury Properties” sottoscritto fra le parti in data 30.11.2016.
2. Con atto di citazione notificato in data 5.2.2020, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo: 1) in via preliminare, la declaratoria di nullità della garanzia fideiussoria prestata dallo stesso perché priva di causa e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo;
Parte_1
2) sempre in via preliminare, la declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano a emettere il decreto ingiuntivo opposto, dovendo operare il foro del consumatore (individuato nel Tribunale di Catania), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
3) l'accertamento e la declaratoria di nullità del contratto di franchising per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418 c.c. e art. 3 L. n. 129/2004 e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo;
4) nel merito, l'accertamento di infondatezza della pretesa creditoria, attesa l'inesistenza del credito ingiunto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
5) in via riconvenzionale, la declaratoria di intervenuta risoluzione del contratto di franchising per grave inadempimento di con conseguente condanna CP_1 della stessa al pagamento di Euro 10.000,00, corrispondente al doppio della caparra confirmatoria versata alla sottoscrizione del contratto;
6) in via gradata, la riduzione, ai sensi dell'art. 1384 c.c., dell'importo ingiunto a titolo di penale. L'attore in opposizione deduceva che:
- il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso sulla base della garanzia fideiussoria prestata dallo stesso Parte_1
pag. 2/13 - la garanzia fideiussoria era nulla, in quanto difettava del requisito della “altruità” dell'obbligazione garantita, di cui all'art. 1936 c.c., stante l'esatta coincidenza tra il titolare del contratto di franchising e la persona del fideiussore;
- sussisteva il foro esclusivo del consumatore – individuato nel Tribunale di Catania, quale luogo di propria residenza – avendo egli prestato la garanzia fideiussoria in qualità di consumatore, ossia per ragioni che esulavano dalla propria attività professionale;
- il contratto di franchising era nullo per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418 c.c., in quanto carente della specifica indicazione del know-how, come richiesto dalla L. n. 129/2004;
- il contratto concluso con non aveva avuto esecuzione e pertanto non CP_1 erano dovute le somme richieste a titolo di corrispettivi e penale;
- si era resa inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali, in CP_1 quanto non aveva fornito assistenza, formazione, supporto tecnico, commerciale, gestionale e amministrativo, tanto che lo stesso non avrebbe potuto procedere Parte_1 all'apertura dell'agenzia immobiliare in Taormina;
- l'ammontare della penale azionata nel giudizio monitorio era eccessivo, avendo chiesto tanto il pagamento della prestazione principale (corrispettivi CP_1 contrattuali nella misura fissa), quanto della penale prevista in caso di anticipata risoluzione del contratto.
3. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, in CP_1 quanto infondata, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, la condanna di al pagamento dell'importo di Euro 50.000,00, oltre interessi o della Parte_1 diversa somma ritenuta di giustizia.
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 3.1.2024 (sentenza n. 115/2024 pubblicata in data 8.1.2024), respingeva sia l'opposizione proposta da
[...] al decreto ingiuntivo, sia la domanda riconvenzionale dallo stesso proposta e Parte_1 lo condannava alla rifusione delle spese di lite (liquidate in Euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA) in favore di CP_1
Secondo il Tribunale, l'eccezione di nullità della fideiussione era infondata, in quanto pur allegando che aveva rilasciato al franchisor la CP_1 Parte_1 garanzia personale fideiussoria (cfr. punto 3 del ricorso per decreto ingiuntivo), aveva fondato la propria pretesa creditoria sul contratto di franchising sottoscritto fra le parti il 30.11.2016 e ne aveva chiesto il pagamento a quale titolare del Parte_1 contratto. La riduzione della pretesa creditoria a Euro 50.000,00, a seguito del provvedimento di integrazione documentale emesso dal giudice del monitorio, non valeva, ad avviso del Tribunale, a modificare il titolo posto a fondamento della domanda di pagamento. Anche l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano era infondata, in quanto la pretesa creditoria di si fondava sul contratto di franchising, CP_1
pag. 3/13 in relazione al quale trovava applicazione l'art. 20 c.p.c., ossia il foro del creditore - e dunque il Tribunale di Milano, quale sede di;
inoltre, l'opponente non aveva CP_1 contestato la competenza del Tribunale di Milano con riferimento agli altri fori concorrenti, sicché, sotto questo profilo, la competenza restava radicata presso il Tribunale di Milano. L'eccezione di nullità del contratto di franchising per indeterminatezza dell'oggetto per mancata indicazione del know-how era infondata, in quanto il contratto conteneva tutti i requisiti richiesti dall'art. 3 della L. n. 129/2004, individuava puntualmente il know- how, costituito dal “sistema operativo” descritto all'art. 1 del contratto, che comprendeva, fra l'altro, i Manuali Operativi (cfr. art. 1 punto 2), contenenti, a loro volta, una descrizione di singoli aspetti del know-how (cfr. doc. 18). Il Tribunale accertava, poi, che aveva ricevuto il giorno successivo alla Parte_1 sottoscrizione del contratto il materiale informativo (cd. welcome kit, doc. 18 opposta), con la “guida generale collection” e conosceva le caratteristiche del know-how, i sistemi operativi e le modalità di svolgimento dell'attività a marchio MA, essendo stato affiliato alla stessa rete per un intero decennio. Il primo giudice dava atto che non aveva contestato la nullità del Parte_1 contratto, né aveva eccepito alcuna carenza o inadempienza a sia CP_1 durante il decennale rapporto di affiliazione antecedente alla stipula del contratto oggetto di causa, sia durante la vigenza del contratto oggetto di causa, sia, ancora, a seguito della comunicazione di di risoluzione del contratto per CP_1 inadempimento, ma aveva sollevato tali contestazioni soltanto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Anche le deduzioni di di mancata esecuzione del contratto, con Parte_1 conseguente non debenza delle somme richieste a titolo di corrispettivi e penale, secondo il Tribunale, erano infondate, in quanto il mancato avvio dell'agenzia immobiliare era dipeso da negligenza dello stesso il quale non vi aveva Parte_1 provveduto nel termine del 31.5.2017 (previsto contrattualmente a norma delle condizioni speciali IV p. 2 doc. 9 fasc. primo grado ), né aveva provveduto al CP_1 pagamento dei corrispettivi contrattuali nella misura fissa e aveva chiesto a CP_1 di rinegoziare il contratto (cfr. docc. 11 e 12 fasc. primo grado ) senza
[...] CP_1 sollevare alcuna contestazione sull'operato del franchisor, neppure a fronte del sollecito di pagamento del 11.7.2018 (cfr. doc. 13 fasc. primo grado ). CP_1
Per contro, ad avviso del primo giudice, aveva dimostrato di avere CP_1 adempiuto alle obbligazioni contrattuali (cfr. comunicazione di invito a partecipare ad eventi formativi per agenzie MA Collection, invio manuali operativi, fissazione appuntamenti con lo staff MA, inviti a eventi formativi per affiliati di contratti
“Collection”; docc. 21-26 fasc. primo grado ). CP_1
Anche la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di CP_1 era infondata, in quanto aveva adempiuto alle obbligazioni contrattuali, CP_1 avendo inviato i Manuali Operativi (cfr. mail del 1.12.2016 sub. doc. 18), fissato appuntamenti con lo staff di MA (doc. 19-20 opposta) e invitato Parte_1
pag. 4/13 a partecipare ad eventi formativi dedicati agli affiliati di contratti “Collection” (cfr. docc. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 fasc. primo grado ), a cui non CP_1 Parte_1 aveva partecipato (doc. 10 fasc. primo grado ). CP_1
Secondo il Tribunale, la mancata apertura dell'agenzia immobiliare di Taormina non era dipesa dalla condotta di , la quale aveva cercato di venire incontro alle CP_1 difficoltà manifestate da valutando le proposte di trasferire la zona di Parte_1 competenza del contratto nel territorio di LE (doc. 11 fasc. primo grado ) CP_1
e di trasformare il contratto da “Collection” (dedicato agli immobili di lusso) a
“Standard” (doc. 12 fasc. primo grado ). CP_1
Infine, era infondata anche la domanda di riduzione della penale, in quanto non vi era sovrapposizione tra la prestazione principale e la penale, la quale non era stata prevista per il ritardo nell'adempimento della prestazione contrattuale, bensì per il caso di risoluzione anticipata del contratto. L'obbligazione principale, pacificamente, non era stata eseguita dall'affiliato - che non aveva provveduto al pagamento del compenso iniziale pari a Euro 25.000,00 e di quelli mensili nella misura fissa prevista in contratto - e l'importo era congruo, avuto riguardo alla risoluzione del contratto con un anticipo di due anni e nove mesi rispetto alla data di scadenza contrattuale, con conseguente perdita per dei corrispettivi fissi (cfr. VII-2 e VII – 3 compenso iniziale e CP_1 corrispettivi mensili) e di quelli variabili commisurati al fatturato prodotto dall'affiliato.
5. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, articolando sei Parte_1 motivi di gravame:
1) Nullità della fideiussione per difetto del requisito della “altruità” dell'obbligazione garantita;
2) Violazione del foro del consumatore e incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
3) Nullità del contratto di franchising ex artt. 1418 c.c. e 3 L. n. 129/2004 per indeterminatezza dell'oggetto con riferimento al know-how;
4) Inesistenza del credito azionato, mancata esecuzione del contratto, risoluzione del contratto per inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c. e restituzione della caparra confirmatoria;
5) Eccessiva onerosità della penale e riduzione equitativa della stessa.
6) Liquidazione delle spese di lite.
6. si è costituita in giudizio, contestando quanto sostenuto ex adverso e CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
7. All'udienza del 5.6.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., fissando udienza al 10.9.2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione. L'udienza del 10.9.2025 è stata anticipata al 21.5.2025 e, a tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
pag. 5/13 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione del Tribunale di rigetto dell'eccezione di nullità della fideiussione per difetto del requisito della
“altruità” dell'obbligazione garantita, fondata dal primo giudice sulla considerazione che il titolo azionato fosse costituito dal contratto di franchising e non dalla fideiussione. L'appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il titolo azionato era costituito dalla fideiussione, in quanto aveva ridotto, nel CP_1 corso della procedura monitoria, l'importo della pretesa creditoria a Euro 50.000,00 coincidente con l'importo della garanzia fideiussoria. Diversamente, se CP_1 non avesse voluto avvalersi della garanzia fideiussoria, avrebbe insistito nell'ingiunzione di pagamento dell'importo di Euro 56.844,00, indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo. Secondo l'appellante, la riduzione della pretesa creditoria all'importo indicato dal giudice del monitorio e corrispondente all'importo coperto dalla garanzia fideiussoria costituiva un indice inequivocabile della volontà di avvalersi della garanzia fideiussoria rilasciata dal franchisee. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello, rilevando che il titolo della pretesa creditoria era costituito dal contratto di franchising: nel ricorso monitorio, aveva allegato l'intervenuta sottoscrizione del contratto di franchising CP_1 con aveva prodotto il relativo documento (doc. 1 fasc. primo grado Parte_1
), aveva individuato i corrispettivi non pagati e la proforma con identificazione CP_1 di ogni compenso richiesto, laddove nessun passaggio del ricorso monitorio consentiva di affermare che il titolo fosse costituito dalla garanzia fideiussoria. L'appellata ha precisato, inoltre, che la riduzione della pretesa creditoria (a Euro 50.000,00) a seguito del provvedimento ex art. 640 c.p.c. del giudice del monitorio era una mera riduzione del petitum, rientrante nelle facoltà del creditore, che non valeva a mutare la causa petendi.
2. Con il secondo motivo di appello, muovendo dalla considerazione Parte_1 che il titolo azionato era costituito dalla garanzia fideiussoria - e non dal contratto di franchising - ha invocato la propria qualità di consumatore, deducendo di avere prestato la garanzia fideiussoria per ragioni che esulavano dall'espletamento di attività professionale, con conseguente operatività del foro del consumatore. L'appellata ha resistito al motivo di appello, evidenziando che non era Parte_1 un consumatore, avendo sottoscritto il contratto di franchising in qualità di professionista e avendo agito, quale franchisee, per scopi legati all'attività imprenditoriale, come riconosciuto del resto dallo stesso appellante.
3. Ritiene la Corte di esaminare congiuntamente i primi due motivi di appello. Preliminarmente, va rilevato che, in sede monitoria, aveva dedotto a CP_1 sostegno della pretesa creditoria, originariamente indicata in Euro 56.844,00:
pag. 6/13 - di essere licenziataria esclusiva per l'Italia del marchio MA e del relativo sistema per lo sviluppo e il funzionamento di agenzie immobiliari;
- di avere sottoscritto con un contratto di franchising della durata di Parte_1 cinque anni, in forza del quale era stata concessa a quest'ultimo la facoltà di aprire in Taormina un'agenzia immobiliare specializzata nella commercializzazione di immobili di lusso, affiliata MA;
- di avere contestualmente alla sottoscrizione del contratto, prestato Parte_1 garanzia personale fideiussoria per il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte;
- di essere titolare di un credito di Euro 31.844,00 per corrispettivi contrattuali per i quali l'affiliato si era reso inadempiente e di Euro 25.000,00 a titolo di penale Parte_1 per la risoluzione anticipata del contratto, per un ammontare complessivo di Euro 56.844,00, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002. Il Tribunale, con provvedimento del 31.10.2019, “rilevato che la garanzia personale prestata dal debitore sembra prevedere un'obbligazione sino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 50.000,00, ritenuto pertanto che allo stato la domanda appare provata limitatamente al predetto minore importo”, aveva invitato la ricorrente a integrare la documentazione e aveva precisato di limitare la domanda CP_1 all'importo di Euro 50.000,00. Orbene, l'impostazione del ricorso monitorio come sopra riportata permetteva agevolmente di comprendere sin da principio che oggetto della pretesa azionata erano i crediti derivanti dal rapporto di franchising intercorso tra e CP_1 [...]
e che il titolo della pretesa creditoria era costituito dal contratto di franchising Parte_1 concluso fra le parti. Sotto questo profilo, la modifica apportata alla domanda nel corso del giudizio monitorio si è sostanziata nella limitazione della pretesa creditoria e non ha implicato un inammissibile mutamento di questa. Come è noto, la delimitazione della domanda originaria mediante riduzione quantitativa della somma pretesa integra gli estremi della emendatio libelli – pienamente ammissibile e consentita – che determina una limitazione del petitum, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, restando invariata la causa petendi (cfr. Cass. Civ., 29.11.2007, n. 24948; Cass. Civ., 8.10.2007, n. 21017; Cass. Civ., 23.4.2003, n. 6441; v. anche Cass. Civ., 26.7.2021, n. 21406). Dal che discende il rigetto del primo motivo di appello, con conseguente assorbimento di ogni disamina del secondo motivo.
4. Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione del Tribunale di rigetto dell'eccezione di nullità del contratto di franchising per indeterminatezza dell'oggetto con riferimento al know-how. L'appellante ha dedotto l'irrilevanza del riferimento fatto dal primo giudice a precedenti rapporti contrattuali intercorsi fra lo stesso e e ha Parte_1 CP_1 evidenziato che il contratto di franchising oggetto di causa non conteneva alcuna indicazione specifica del contenuto del know-how trasmesso da MA;
ciò in violazione dell'art. 1 comma 3 L. n. 129/2004, che richiede una descrizione pag. 7/13 sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare la rispondenza del know- how ai criteri di segretezza e sostanzialità. In particolare, ha dedotto di essersi reso conto ben presto Parte_1 dell'inesistenza in Italia di un circuito di MA per la vendita di immobili di prestigio e, quindi, dell'insussistenza di una formula MA “lusso” per tale tipologia di immobili, la cui trattazione richiedeva specifiche competenze, con conseguente insussistenza di un know-how trasferito dall'affiliante. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello, rilevando che nella sentenza impugnata vi era una puntuale analisi del testo del contratto di franchising, il quale conteneva la definizione del sistema operativo (art. 1) e dei Manuali Operativi (art. 1 punto 2), che, a loro volta, includevano i singoli aspetti del know-how. Inoltre, aveva dimostrato di avere consegnato a i Manuali CP_1 Parte_1
Operativi, ricompresi nel concetto di sistema operativo, che contenevano un puntuale approfondimento e descrizione di singoli aspetti del know-how, quali l'avvio dell'attività, la gestione dell'agenzia, l'operatività dell'agenzia e l'attività formativa. L'appellata ha evidenziato, poi, che aveva sollevato l'eccezione di Parte_1 nullità del contratto per la prima volta in sede giudiziale e, in ogni caso, che lo stesso era inserito nel circuito da oltre dieci anni, conosceva perfettamente il CP_1 sistema operativo MA e, in relazione a un precedente contratto aveva agito giudizialmente per scongiurare l'esclusione dal network MA, che avrebbe comportato l'impossibilità di usufruire del relativo sistema operativo. Tale motivo di appello non è fondato e meritevole di accoglimento. La Corte condivide le valutazioni del Tribunale in ordine alla sussistenza, nel contratto di franchising concluso fra le parti, dei requisiti di cui all'art. 3 L. n. 129/2004. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. n. 129/2004, per know-how deve intendersi "un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato;
per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile;
per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali;
per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità". Nella fattispecie, il testo contrattuale contiene, all'art. 1, una puntuale descrizione del sistema operativo, costituente il know-how, nei termini che seguono: “la metodologia operativa esclusiva e peculiare, quale essa è attualmente e potrà essere perfezionata in futuro, elaborata da MA, LLC per l'allestimento e la gestione di un'agenzia di intermediazione immobiliare. Essa comprende: 1) le procedure relative all'allestimento, organizzazione, funzionamento e sviluppo dell'agenzia di intermediazione immobiliare suddetta, con riferimento in particolare ai rapporti con la clientela;
pag. 8/13 2) i manuali operativi formulati per la più proficua e vantaggiosa gestione di un'agenzia;
3) il materiale suggerito per supportare l'attività dell'agenzia (moduli, depliant, materiale vario pubblicitario, etc.);
4) la simbologia studiata per caratterizzare l'agenzia quale affiliata MA (slogan, loghi, etc.);
5) i sistemi e gli assetti dei corrispettivi elaborati per compensare l'attività degli Affiliati (“Broker”) e dei relativi Agenti Immobiliari e per gratificare economicamente le loro attività nella gestione immobiliare, nella relocation, nonché nell'intermediazione diretta alla segnalazione, all'acquisizione, alla messa all'asta, alla vendita e locazione di porzioni immobiliari (nonché ogni altra attività connessa, inclusa l'erogazione di mutui) con i Marchi MA, e relativa Controparte_3 immagine grafica e con gli altri marchi in genere, di attuale e futura concezione e/o Cont adozione da parte di MA, (i “Marchi”);
6) le procedure e le tecniche di ricerca, reclutamento e valorizzazione dei Consulenti immobiliari (come appresso definiti) e la relativa formazione;
7) le regole operative e le linee di indirizzo in fatto di strategia commerciale e di Cont comportamento formulate e formulande da MA, , e CP_5
MA” (cfr. doc. 2 fasc. primo grado doc. 9 fasc. primo grado ). Parte_1 CP_1
Inoltre, i Manuali Operativi – menzionati al punto 2 della citata previsione negoziale – contengono una descrizione specifica di singoli aspetti del know-how (cfr. doc. 17 fasc. primo grado ). CP_1
Al successivo art. 2 del contratto si legge che “MA concede all'Affiliato il diritto di utilizzare il proprio Sistema Operativo e i propri Marchi, quali risultano specificati nell'allegato B del presente Contratto, con la facoltà altresì di sub-concessione del diritto all'utilizzo dei Marchi suddetti ai propri Consulenti Immobiliari (…)” (cfr. doc. 2 fasc. primo grado doc. 9 fasc. primo grado ). Parte_1 CP_1
Come rilevato dal primo giudice, ha dimostrato di avere consegnato a CP_1 [...]
i Manuali Operativi (doc. 17 fasc. primo grado ), il materiale Parte_1 CP_1 informativo, il welcome kit, contenente, fra l'altro, la “guida generale collection” (cfr. doc. 18 fasc. primo grado ). CP_1
Dal che discende che il contratto soddisfa il requisito posto dalla norma citata e sussiste la prova del trasferimento di know-how che tale disposizione intende assicurare al franchisee. In conclusione, il motivo di appello deve essere rigettato.
5. Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione del Tribunale di insussistenza dell'inadempimento di al contratto di franchising. CP_1
A tale riguardo, ha rilevato che, ai sensi degli artt. 4 e 5 delle Condizioni Generali di Contratto, il versamento dei corrispettivi era collegato all'effettiva apertura dell'agenzia immobiliare, allo sfruttamento del marchio MA e all'erogazione di specifici servizi da parte del franchisor e ha concluso che, non essendo stata aperta l'agenzia immobiliare in Taormina, nulla era dovuto a . CP_1
pag. 9/13 Con precipuo riferimento all'apertura dell'agenzia immobiliare, l'appellante ha dedotto di essere stato “abbandonato” dall'affiliante , la quale non gli aveva fornito CP_1 alcuna assistenza e che, solo in data 22.3.2019 – a distanza di oltre due anni dalla stipula del contratto – aveva comunicato la risoluzione del contratto – comunicazione CP_1 peraltro non ricevuta da – mentre, sino a quel momento, non si era interessata Parte_1 delle sorti del contratto, dell'effettiva apertura dell'agenzia a marchio MA, né si era preoccupata di fornire i servizi indicati nel contratto. Ha allegato, altresì, che, nella fase delle trattative, aveva omesso di riferire CP_1
l'inesistenza di un circuito MA in Italia dedicato agli immobili di prestigio, non aveva fornito alcuna consulenza nella fase precedente l'apertura dell'agenzia a marchio MA, né aveva fornito materiale di supporto all'attività di vendita di immobili di lusso, né, infine, aveva inserito nella rete commerciale di vendita di immobili Parte_1 di prestigio. A tale ultimo riguardo, ha evidenziato che, sino all'anno 2021, vi era in Italia un'unica agenzia MA “Collection” e che anche le agenzie MA ordinarie trattavano la vendita di immobili di prestigio, con conseguente concorrenza interna degli affiliati. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello, rilevando di avere consegnato a i Manuali Operativi, di avere erogato i servizi Parte_1 tecnologici, di avere consegnato la documentazione specifica per agenzie “Collection” al fine di consentire l'organizzazione e la gestione dell'agenzia, di avere proposto attività di assistenza, offrendo la possibilità di partecipazione a incontri di lavoro e confronto con gli agenti “Collection” e a sessioni personali con la Dr.ssa Parte_2
COO di e, infine, di avere offerto eventi formativi, dedicati agli affiliati CP_1 titolari di contratti “Collection”. Ha evidenziato, inoltre, che il termine ultimo per la decorrenza dei corrispettivi fissi era il 31.5.2017 (coincidente con il termine ultimo per l'apertura dell'agenzia immobiliare) e che, a partire da quella data, era legittima la richiesta di pagamento dei corrispettivi da parte del franchisor. Ha dedotto, infine, di avere documentato specifiche negligenze di il Parte_1 quale non aveva partecipato al corso denominato “Your MA Franchise”, di notevole importanza e obbligatorio all'inizio di ogni nuovo rapporto di affiliazione, aveva disertato la riunione formativa con gli altri affiliati “Collection” del 5.12.2016 e non si era presentato a sessioni formative relative all'organizzazione delle agenzie
“Collection”. Anche tale motivo di appello non è meritevole di accoglimento. La Corte condivide la valutazione del Tribunale in ordine alla non ascrivibilità a della mancata apertura dell'agenzia immobiliare in Taormina. CP_1
Invero, ha dimostrato di avere trasmesso a i Manuali CP_1 Parte_1
Operativi (cfr. doc. 17 fasc. primo grado ), di averlo invitato a partecipare a CP_1 incontri ed eventi formativi organizzati con gli agenti del gruppo RE/Max “Collection” (cfr. docc. 10 e da 21 a 26 fasc. primo grado ), di avere fissato incontri con lo CP_1
pag. 10/13 staff di MA (cfr. docc. 19 e 20 fasc. primo grado ), iniziative tutte CP_1 disertate da Parte_1
Sotto questo profilo, è stata raggiunta la prova del puntuale adempimento da parte di alle obbligazioni contrattuali gravanti a proprio carico quale franchisor, CP_1 avendo fornito al franchisee gli strumenti e il materiale per lo svolgimento della propria attività. A ciò occorre aggiungere che è, altresì, documentato in atti che si è resa CP_1 disponibile, a fronte di difficoltà manifestate da a valutare proposte Parte_1 alternative, quali il trasferimento della zona di competenza del contratto nel territorio di LE o la trasformazione del contratto da “Collection” a “Standard” (cfr. docc. 11 e 12 fasc. primo grado ). CP_1
Infine, va rilevato che, ai sensi dell'art. 14 “Obblighi MA” del contratto di franchising, alla voce “Consulenza” si legge che: “MA fornirà l'Affiliato presso la propria agenzia o altra idonea sede indicata da MA un servizio di consulenza con riferimento all'attività esercitata e all'organizzazione svolgimento della medesima, ciò su base ritenute da MA stessa ragionevole e insindacabile. A tal fine l'Affiliato dovrà farne apposita richiesta, precisando la tipologia e l'oggetto della consulenza richiesta” (cfr. doc. 2 fasc. primo grado doc. 9 fasc. primo grado ). Parte_1 CP_1 non ha allegato – né tanto meno provato – di avere richiesto una Parte_1 consulenza a MA in relazione a taluni aspetti dell'attività, sicché, anche sotto questo profilo, la doglianza di essere stato lasciato solo da è destituita di CP_1 fondamento. In conclusione, a fronte della dimostrazione del puntuale adempimento da parte di degli obblighi derivanti dal contratto di franchising, la mancata apertura CP_1 dell'agenzia immobiliare di Taormina non è ascrivibile né a una mancata esecuzione del contratto, né alla condotta inadempiente di , ma è dipesa dall'inerzia di CP_1 [...]
Parte_1
Sotto questo profilo, ai sensi dell'art. 5 e par. IV delle Condizioni Contrattuali CP_6
è dovuto il corrispettivo mensile. Si legge, infatti, che “Quale corrispettivo per lo sfruttamento dei Marchi e per i servizi erogati da MA ai sensi del presente Contratto, l'Affiliato verserà a MA, oltre al corrispettivo iniziale di affiliazione e a quello per il rinnovo di cui al precedente Paragrafo 4 altre somme che potranno essere previste dal Contratto stesso, un corrispettivo mensile (di seguito il “Corrispettivo”) pari a: 1) il 7% (sette per cento), oltre IVA delle Entrate DE (di seguito la “Royalty”) realizzatesi all'avverarsi di una delle seguenti condizioni: 1) la data di apertura effettiva dell'Agenzia determinata quest'ultima da uno dei seguenti eventi: a) caricamento degli immobili e dei consulenti nel sito MA;
b) attivazione servizio di segreteria dell'agenzia MA o comunque come data ultima quella indicata al paragrafo IV delle Condizioni Contrattuali Speciali.
pag. 11/13 Indipendentemente dall'ammontare delle Entrate DE, l'Affiliato sarà comunque tenuto, a decorrere dall'anno successivo alla data di apertura ufficiale dell'Agenzia, al pagamento dell'importo annuale di € 4.200 + IVA (Importo Minimo Garantito). 2) gli importi indicati al paragrafo VII-2 delle Condizioni Contrattuali speciali, con decorrenza dalla data di apertura effettiva dell'agenzia determinata quest'ultima da uno dei seguenti eventi: a) caricamento degli immobili e dei consulenti nel sito MA;
b) attivazione servizio di segreteria dell'agenzia MA o comunque come data ultima quella indicata al Paragrafo IV delle Condizioni Contrattuali Speciali” (cfr. doc. 2 fasc. primo grado doc. 9 fasc. primo grado ). Parte_1 CP_1
Il paragrafo IV delle Condizioni Contrattuali Speciali indica, come data ultima di apertura dell'agenzia il 31 maggio 2017, sicché da tale data sono dovuti i citati corrispettivi contrattuali, a prescindere dall'effettiva apertura dell'agenzia immobiliare. Il motivo di appello va, dunque, rigettato.
6. Con il quinto motivo di appello, l'appellante ha dedotto l'eccessiva onerosità della penale, in considerazione della mancata esecuzione del contratto, della mancata erogazione di servizi da parte di e della conseguente insussistenza di un danno CP_1 economico in capo a quest'ultima. L'appellata ha contrastato il motivo di appello, evidenziando la congruità della penale prevista per la risoluzione anticipata del contratto, avuto riguardo agli importi fissi che avrebbe incassato nel corso dell'intera durata del contratto di franchising (pari CP_1
a complessivi Euro 63.400,00), come riconosciuto anche dal Tribunale di Milano in casi analoghi a quello in esame (Trib. Milano, Sez. V, 27.6.2023, n. 5313; Trib. Milano, Sez. V, 23.9.2020, n. 5637; Trib. Milano, Sez. V, 21.1.2019, n. 524). Il motivo non è fondato e meritevole di accoglimento. Preliminarmente, va rilevato che, sebbene il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, possa essere esercitato d'ufficio, l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (ex multis Cass. Civ., Sez. II, 19.12.2019, n. 34021; Cass. Civ., Sez. Lav., 13.11.2006, n. 24166). Nel caso di specie, l'art. 18 lett. e) del contratto di franchising dispone che “In caso di risoluzione del presente Contratto, prevista nel presente paragrafo, l'Affiliato, fatta salva ogni altra previsione contrattuale in ordine alle conseguenze della risoluzione a proprio carico e salvo il risarcimento dei maggiori danni, sarà tenuto al versamento a favore di MA di un importo pari al 100% del corrispettivo per il rinnovo del contratto di affiliazione previsto al precedente paragrafo V-2, a titolo di penale per l'anticipata cessazione del Contratto” (cfr. doc. 2 fasc. primo grado doc. 9 Parte_1 fasc. primo grado ). CP_1
L'importo previsto al paragrafo V-2 è di Euro 25.000,00 (cfr. doc. 2 fasc. primo grado doc. 9 fasc. primo grado ). Parte_1 CP_1
pag. 12/13 E' condivisibile la valutazione del Tribunale sulla congruità della penale, avuto riguardo alla data di risoluzione del contratto di franchising con due anni e nove mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale e alla conseguente perdita economica subita da per effetto di tale anticipata risoluzione. Gli importi fissi spettanti a CP_1 CP_1 durante la vigenza del contratto sono stati quantificati in Euro 63.400,00 (cfr. pag. 17 comparsa di costituzione) e tale quantificazione non è stata oggetto di contestazione da parte dell'appellante, cui devono aggiungersi i corrispettivi variabili commisurati al fatturato prodotto dal franchisee. Sotto questo profilo, considerato che la clausola penale è una predeterminazione forfettaria del danno, la comparazione fra l'ammontare della penale e il danno ipoteticamente risarcibile in caso di mancanza della penale evidenzia la non manifesta eccessività della penale stessa. Dal che discende il rigetto del motivo di appello in esame.
7. In conclusione, l'appello deve essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi con riguardo allo scaglione determinato in relazione al valore della controversia (Euro 26.001,00-Euro 52.000,00), avuto riguardo all'attività prestata e con esclusione della fase istruttoria. Va dichiarata, infine, la sussistenza, in capo a dei presupposti per il Parte_1 versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 115/24, ogni contraria Parte_1 domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna a rifondere in favore di le spese del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, liquidate in Euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e accessori per legge dovuti;
3) dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
pag. 13/13
Domenico Bonaretti Presidente Alessandra Arceri Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 547/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catania (CT), Via Nicola Coviello n. 16, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Ferraù, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
P.IVA ) – in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Cosimo del Fante n. 16, presso CP_2 lo studio degli Avv.ti Lorenzo Mosso e Silvia Puzzovio, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia alla Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o difesa:
- Accogliere l'appello per i motivi esposti nell'atto di appello e riformare la sentenza impugnata nel senso di accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa azionata da;
CP_1
- Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 25936/2019 emesso dal Tribunale di Milano all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 53025/2019 R.G.;
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio;
- In subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere valido il contratto di affiliazione, ridurre, per i motivi esposti in gravame, l'importo della condanna;
- In via istruttoria, si chiede, l'ammissione dei mezzi di prova articolati in primo grado (e non ammessi) e reiterati in appello.
Per CP_1
1. Nel merito: - rigettare l'appello proposto da e confermare le statuizioni rese in Parte_1 primo grado con la sentenza impugnata n. 115/2024, emessa dal Tribunale di Milano Sez. V, Giudice dott.ssa Spinnler e pubblicata l'8 gennaio 2024, con ogni più ampia declaratoria dovesse rendersi necessaria.
2. In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, condannare al pagamento dell'importo di euro 50.000,00, oltre interessi ex D. Lgs. Parte_1
231/02 o di quella diversa somma che dovesse ritenersi di giustizia all'esito del giudizio.
3. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Milano emetteva in data 9.12.2019, su ricorso proposto da CP_1
il decreto ingiuntivo n. 25936/2019 nei confronti di per il
[...] Parte_1 pagamento della somma di Euro 50.000,00 (oltre spese di lite), a titolo di corrispettivi contrattuali e penale per la risoluzione anticipata del contratto di franchising “MA Collection Fine Homes & Luxury Properties” sottoscritto fra le parti in data 30.11.2016.
2. Con atto di citazione notificato in data 5.2.2020, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo: 1) in via preliminare, la declaratoria di nullità della garanzia fideiussoria prestata dallo stesso perché priva di causa e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo;
Parte_1
2) sempre in via preliminare, la declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano a emettere il decreto ingiuntivo opposto, dovendo operare il foro del consumatore (individuato nel Tribunale di Catania), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
3) l'accertamento e la declaratoria di nullità del contratto di franchising per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418 c.c. e art. 3 L. n. 129/2004 e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo;
4) nel merito, l'accertamento di infondatezza della pretesa creditoria, attesa l'inesistenza del credito ingiunto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
5) in via riconvenzionale, la declaratoria di intervenuta risoluzione del contratto di franchising per grave inadempimento di con conseguente condanna CP_1 della stessa al pagamento di Euro 10.000,00, corrispondente al doppio della caparra confirmatoria versata alla sottoscrizione del contratto;
6) in via gradata, la riduzione, ai sensi dell'art. 1384 c.c., dell'importo ingiunto a titolo di penale. L'attore in opposizione deduceva che:
- il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso sulla base della garanzia fideiussoria prestata dallo stesso Parte_1
pag. 2/13 - la garanzia fideiussoria era nulla, in quanto difettava del requisito della “altruità” dell'obbligazione garantita, di cui all'art. 1936 c.c., stante l'esatta coincidenza tra il titolare del contratto di franchising e la persona del fideiussore;
- sussisteva il foro esclusivo del consumatore – individuato nel Tribunale di Catania, quale luogo di propria residenza – avendo egli prestato la garanzia fideiussoria in qualità di consumatore, ossia per ragioni che esulavano dalla propria attività professionale;
- il contratto di franchising era nullo per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418 c.c., in quanto carente della specifica indicazione del know-how, come richiesto dalla L. n. 129/2004;
- il contratto concluso con non aveva avuto esecuzione e pertanto non CP_1 erano dovute le somme richieste a titolo di corrispettivi e penale;
- si era resa inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali, in CP_1 quanto non aveva fornito assistenza, formazione, supporto tecnico, commerciale, gestionale e amministrativo, tanto che lo stesso non avrebbe potuto procedere Parte_1 all'apertura dell'agenzia immobiliare in Taormina;
- l'ammontare della penale azionata nel giudizio monitorio era eccessivo, avendo chiesto tanto il pagamento della prestazione principale (corrispettivi CP_1 contrattuali nella misura fissa), quanto della penale prevista in caso di anticipata risoluzione del contratto.
3. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, in CP_1 quanto infondata, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, la condanna di al pagamento dell'importo di Euro 50.000,00, oltre interessi o della Parte_1 diversa somma ritenuta di giustizia.
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 3.1.2024 (sentenza n. 115/2024 pubblicata in data 8.1.2024), respingeva sia l'opposizione proposta da
[...] al decreto ingiuntivo, sia la domanda riconvenzionale dallo stesso proposta e Parte_1 lo condannava alla rifusione delle spese di lite (liquidate in Euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA) in favore di CP_1
Secondo il Tribunale, l'eccezione di nullità della fideiussione era infondata, in quanto pur allegando che aveva rilasciato al franchisor la CP_1 Parte_1 garanzia personale fideiussoria (cfr. punto 3 del ricorso per decreto ingiuntivo), aveva fondato la propria pretesa creditoria sul contratto di franchising sottoscritto fra le parti il 30.11.2016 e ne aveva chiesto il pagamento a quale titolare del Parte_1 contratto. La riduzione della pretesa creditoria a Euro 50.000,00, a seguito del provvedimento di integrazione documentale emesso dal giudice del monitorio, non valeva, ad avviso del Tribunale, a modificare il titolo posto a fondamento della domanda di pagamento. Anche l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano era infondata, in quanto la pretesa creditoria di si fondava sul contratto di franchising, CP_1
pag. 3/13 in relazione al quale trovava applicazione l'art. 20 c.p.c., ossia il foro del creditore - e dunque il Tribunale di Milano, quale sede di;
inoltre, l'opponente non aveva CP_1 contestato la competenza del Tribunale di Milano con riferimento agli altri fori concorrenti, sicché, sotto questo profilo, la competenza restava radicata presso il Tribunale di Milano. L'eccezione di nullità del contratto di franchising per indeterminatezza dell'oggetto per mancata indicazione del know-how era infondata, in quanto il contratto conteneva tutti i requisiti richiesti dall'art. 3 della L. n. 129/2004, individuava puntualmente il know- how, costituito dal “sistema operativo” descritto all'art. 1 del contratto, che comprendeva, fra l'altro, i Manuali Operativi (cfr. art. 1 punto 2), contenenti, a loro volta, una descrizione di singoli aspetti del know-how (cfr. doc. 18). Il Tribunale accertava, poi, che aveva ricevuto il giorno successivo alla Parte_1 sottoscrizione del contratto il materiale informativo (cd. welcome kit, doc. 18 opposta), con la “guida generale collection” e conosceva le caratteristiche del know-how, i sistemi operativi e le modalità di svolgimento dell'attività a marchio MA, essendo stato affiliato alla stessa rete per un intero decennio. Il primo giudice dava atto che non aveva contestato la nullità del Parte_1 contratto, né aveva eccepito alcuna carenza o inadempienza a sia CP_1 durante il decennale rapporto di affiliazione antecedente alla stipula del contratto oggetto di causa, sia durante la vigenza del contratto oggetto di causa, sia, ancora, a seguito della comunicazione di di risoluzione del contratto per CP_1 inadempimento, ma aveva sollevato tali contestazioni soltanto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Anche le deduzioni di di mancata esecuzione del contratto, con Parte_1 conseguente non debenza delle somme richieste a titolo di corrispettivi e penale, secondo il Tribunale, erano infondate, in quanto il mancato avvio dell'agenzia immobiliare era dipeso da negligenza dello stesso il quale non vi aveva Parte_1 provveduto nel termine del 31.5.2017 (previsto contrattualmente a norma delle condizioni speciali IV p. 2 doc. 9 fasc. primo grado ), né aveva provveduto al CP_1 pagamento dei corrispettivi contrattuali nella misura fissa e aveva chiesto a CP_1 di rinegoziare il contratto (cfr. docc. 11 e 12 fasc. primo grado ) senza
[...] CP_1 sollevare alcuna contestazione sull'operato del franchisor, neppure a fronte del sollecito di pagamento del 11.7.2018 (cfr. doc. 13 fasc. primo grado ). CP_1
Per contro, ad avviso del primo giudice, aveva dimostrato di avere CP_1 adempiuto alle obbligazioni contrattuali (cfr. comunicazione di invito a partecipare ad eventi formativi per agenzie MA Collection, invio manuali operativi, fissazione appuntamenti con lo staff MA, inviti a eventi formativi per affiliati di contratti
“Collection”; docc. 21-26 fasc. primo grado ). CP_1
Anche la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di CP_1 era infondata, in quanto aveva adempiuto alle obbligazioni contrattuali, CP_1 avendo inviato i Manuali Operativi (cfr. mail del 1.12.2016 sub. doc. 18), fissato appuntamenti con lo staff di MA (doc. 19-20 opposta) e invitato Parte_1
pag. 4/13 a partecipare ad eventi formativi dedicati agli affiliati di contratti “Collection” (cfr. docc. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 fasc. primo grado ), a cui non CP_1 Parte_1 aveva partecipato (doc. 10 fasc. primo grado ). CP_1
Secondo il Tribunale, la mancata apertura dell'agenzia immobiliare di Taormina non era dipesa dalla condotta di , la quale aveva cercato di venire incontro alle CP_1 difficoltà manifestate da valutando le proposte di trasferire la zona di Parte_1 competenza del contratto nel territorio di LE (doc. 11 fasc. primo grado ) CP_1
e di trasformare il contratto da “Collection” (dedicato agli immobili di lusso) a
“Standard” (doc. 12 fasc. primo grado ). CP_1
Infine, era infondata anche la domanda di riduzione della penale, in quanto non vi era sovrapposizione tra la prestazione principale e la penale, la quale non era stata prevista per il ritardo nell'adempimento della prestazione contrattuale, bensì per il caso di risoluzione anticipata del contratto. L'obbligazione principale, pacificamente, non era stata eseguita dall'affiliato - che non aveva provveduto al pagamento del compenso iniziale pari a Euro 25.000,00 e di quelli mensili nella misura fissa prevista in contratto - e l'importo era congruo, avuto riguardo alla risoluzione del contratto con un anticipo di due anni e nove mesi rispetto alla data di scadenza contrattuale, con conseguente perdita per dei corrispettivi fissi (cfr. VII-2 e VII – 3 compenso iniziale e CP_1 corrispettivi mensili) e di quelli variabili commisurati al fatturato prodotto dall'affiliato.
5. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, articolando sei Parte_1 motivi di gravame:
1) Nullità della fideiussione per difetto del requisito della “altruità” dell'obbligazione garantita;
2) Violazione del foro del consumatore e incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
3) Nullità del contratto di franchising ex artt. 1418 c.c. e 3 L. n. 129/2004 per indeterminatezza dell'oggetto con riferimento al know-how;
4) Inesistenza del credito azionato, mancata esecuzione del contratto, risoluzione del contratto per inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c. e restituzione della caparra confirmatoria;
5) Eccessiva onerosità della penale e riduzione equitativa della stessa.
6) Liquidazione delle spese di lite.
6. si è costituita in giudizio, contestando quanto sostenuto ex adverso e CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
7. All'udienza del 5.6.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., fissando udienza al 10.9.2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione. L'udienza del 10.9.2025 è stata anticipata al 21.5.2025 e, a tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
pag. 5/13 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione del Tribunale di rigetto dell'eccezione di nullità della fideiussione per difetto del requisito della
“altruità” dell'obbligazione garantita, fondata dal primo giudice sulla considerazione che il titolo azionato fosse costituito dal contratto di franchising e non dalla fideiussione. L'appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il titolo azionato era costituito dalla fideiussione, in quanto aveva ridotto, nel CP_1 corso della procedura monitoria, l'importo della pretesa creditoria a Euro 50.000,00 coincidente con l'importo della garanzia fideiussoria. Diversamente, se CP_1 non avesse voluto avvalersi della garanzia fideiussoria, avrebbe insistito nell'ingiunzione di pagamento dell'importo di Euro 56.844,00, indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo. Secondo l'appellante, la riduzione della pretesa creditoria all'importo indicato dal giudice del monitorio e corrispondente all'importo coperto dalla garanzia fideiussoria costituiva un indice inequivocabile della volontà di avvalersi della garanzia fideiussoria rilasciata dal franchisee. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello, rilevando che il titolo della pretesa creditoria era costituito dal contratto di franchising: nel ricorso monitorio, aveva allegato l'intervenuta sottoscrizione del contratto di franchising CP_1 con aveva prodotto il relativo documento (doc. 1 fasc. primo grado Parte_1
), aveva individuato i corrispettivi non pagati e la proforma con identificazione CP_1 di ogni compenso richiesto, laddove nessun passaggio del ricorso monitorio consentiva di affermare che il titolo fosse costituito dalla garanzia fideiussoria. L'appellata ha precisato, inoltre, che la riduzione della pretesa creditoria (a Euro 50.000,00) a seguito del provvedimento ex art. 640 c.p.c. del giudice del monitorio era una mera riduzione del petitum, rientrante nelle facoltà del creditore, che non valeva a mutare la causa petendi.
2. Con il secondo motivo di appello, muovendo dalla considerazione Parte_1 che il titolo azionato era costituito dalla garanzia fideiussoria - e non dal contratto di franchising - ha invocato la propria qualità di consumatore, deducendo di avere prestato la garanzia fideiussoria per ragioni che esulavano dall'espletamento di attività professionale, con conseguente operatività del foro del consumatore. L'appellata ha resistito al motivo di appello, evidenziando che non era Parte_1 un consumatore, avendo sottoscritto il contratto di franchising in qualità di professionista e avendo agito, quale franchisee, per scopi legati all'attività imprenditoriale, come riconosciuto del resto dallo stesso appellante.
3. Ritiene la Corte di esaminare congiuntamente i primi due motivi di appello. Preliminarmente, va rilevato che, in sede monitoria, aveva dedotto a CP_1 sostegno della pretesa creditoria, originariamente indicata in Euro 56.844,00:
pag. 6/13 - di essere licenziataria esclusiva per l'Italia del marchio MA e del relativo sistema per lo sviluppo e il funzionamento di agenzie immobiliari;
- di avere sottoscritto con un contratto di franchising della durata di Parte_1 cinque anni, in forza del quale era stata concessa a quest'ultimo la facoltà di aprire in Taormina un'agenzia immobiliare specializzata nella commercializzazione di immobili di lusso, affiliata MA;
- di avere contestualmente alla sottoscrizione del contratto, prestato Parte_1 garanzia personale fideiussoria per il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte;
- di essere titolare di un credito di Euro 31.844,00 per corrispettivi contrattuali per i quali l'affiliato si era reso inadempiente e di Euro 25.000,00 a titolo di penale Parte_1 per la risoluzione anticipata del contratto, per un ammontare complessivo di Euro 56.844,00, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002. Il Tribunale, con provvedimento del 31.10.2019, “rilevato che la garanzia personale prestata dal debitore sembra prevedere un'obbligazione sino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 50.000,00, ritenuto pertanto che allo stato la domanda appare provata limitatamente al predetto minore importo”, aveva invitato la ricorrente a integrare la documentazione e aveva precisato di limitare la domanda CP_1 all'importo di Euro 50.000,00. Orbene, l'impostazione del ricorso monitorio come sopra riportata permetteva agevolmente di comprendere sin da principio che oggetto della pretesa azionata erano i crediti derivanti dal rapporto di franchising intercorso tra e CP_1 [...]
e che il titolo della pretesa creditoria era costituito dal contratto di franchising Parte_1 concluso fra le parti. Sotto questo profilo, la modifica apportata alla domanda nel corso del giudizio monitorio si è sostanziata nella limitazione della pretesa creditoria e non ha implicato un inammissibile mutamento di questa. Come è noto, la delimitazione della domanda originaria mediante riduzione quantitativa della somma pretesa integra gli estremi della emendatio libelli – pienamente ammissibile e consentita – che determina una limitazione del petitum, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, restando invariata la causa petendi (cfr. Cass. Civ., 29.11.2007, n. 24948; Cass. Civ., 8.10.2007, n. 21017; Cass. Civ., 23.4.2003, n. 6441; v. anche Cass. Civ., 26.7.2021, n. 21406). Dal che discende il rigetto del primo motivo di appello, con conseguente assorbimento di ogni disamina del secondo motivo.
4. Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione del Tribunale di rigetto dell'eccezione di nullità del contratto di franchising per indeterminatezza dell'oggetto con riferimento al know-how. L'appellante ha dedotto l'irrilevanza del riferimento fatto dal primo giudice a precedenti rapporti contrattuali intercorsi fra lo stesso e e ha Parte_1 CP_1 evidenziato che il contratto di franchising oggetto di causa non conteneva alcuna indicazione specifica del contenuto del know-how trasmesso da MA;
ciò in violazione dell'art. 1 comma 3 L. n. 129/2004, che richiede una descrizione pag. 7/13 sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare la rispondenza del know- how ai criteri di segretezza e sostanzialità. In particolare, ha dedotto di essersi reso conto ben presto Parte_1 dell'inesistenza in Italia di un circuito di MA per la vendita di immobili di prestigio e, quindi, dell'insussistenza di una formula MA “lusso” per tale tipologia di immobili, la cui trattazione richiedeva specifiche competenze, con conseguente insussistenza di un know-how trasferito dall'affiliante. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello, rilevando che nella sentenza impugnata vi era una puntuale analisi del testo del contratto di franchising, il quale conteneva la definizione del sistema operativo (art. 1) e dei Manuali Operativi (art. 1 punto 2), che, a loro volta, includevano i singoli aspetti del know-how. Inoltre, aveva dimostrato di avere consegnato a i Manuali CP_1 Parte_1
Operativi, ricompresi nel concetto di sistema operativo, che contenevano un puntuale approfondimento e descrizione di singoli aspetti del know-how, quali l'avvio dell'attività, la gestione dell'agenzia, l'operatività dell'agenzia e l'attività formativa. L'appellata ha evidenziato, poi, che aveva sollevato l'eccezione di Parte_1 nullità del contratto per la prima volta in sede giudiziale e, in ogni caso, che lo stesso era inserito nel circuito da oltre dieci anni, conosceva perfettamente il CP_1 sistema operativo MA e, in relazione a un precedente contratto aveva agito giudizialmente per scongiurare l'esclusione dal network MA, che avrebbe comportato l'impossibilità di usufruire del relativo sistema operativo. Tale motivo di appello non è fondato e meritevole di accoglimento. La Corte condivide le valutazioni del Tribunale in ordine alla sussistenza, nel contratto di franchising concluso fra le parti, dei requisiti di cui all'art. 3 L. n. 129/2004. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. n. 129/2004, per know-how deve intendersi "un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato;
per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile;
per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali;
per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità". Nella fattispecie, il testo contrattuale contiene, all'art. 1, una puntuale descrizione del sistema operativo, costituente il know-how, nei termini che seguono: “la metodologia operativa esclusiva e peculiare, quale essa è attualmente e potrà essere perfezionata in futuro, elaborata da MA, LLC per l'allestimento e la gestione di un'agenzia di intermediazione immobiliare. Essa comprende: 1) le procedure relative all'allestimento, organizzazione, funzionamento e sviluppo dell'agenzia di intermediazione immobiliare suddetta, con riferimento in particolare ai rapporti con la clientela;
pag. 8/13 2) i manuali operativi formulati per la più proficua e vantaggiosa gestione di un'agenzia;
3) il materiale suggerito per supportare l'attività dell'agenzia (moduli, depliant, materiale vario pubblicitario, etc.);
4) la simbologia studiata per caratterizzare l'agenzia quale affiliata MA (slogan, loghi, etc.);
5) i sistemi e gli assetti dei corrispettivi elaborati per compensare l'attività degli Affiliati (“Broker”) e dei relativi Agenti Immobiliari e per gratificare economicamente le loro attività nella gestione immobiliare, nella relocation, nonché nell'intermediazione diretta alla segnalazione, all'acquisizione, alla messa all'asta, alla vendita e locazione di porzioni immobiliari (nonché ogni altra attività connessa, inclusa l'erogazione di mutui) con i Marchi MA, e relativa Controparte_3 immagine grafica e con gli altri marchi in genere, di attuale e futura concezione e/o Cont adozione da parte di MA, (i “Marchi”);
6) le procedure e le tecniche di ricerca, reclutamento e valorizzazione dei Consulenti immobiliari (come appresso definiti) e la relativa formazione;
7) le regole operative e le linee di indirizzo in fatto di strategia commerciale e di Cont comportamento formulate e formulande da MA, , e CP_5
MA” (cfr. doc. 2 fasc. primo grado doc. 9 fasc. primo grado ). Parte_1 CP_1
Inoltre, i Manuali Operativi – menzionati al punto 2 della citata previsione negoziale – contengono una descrizione specifica di singoli aspetti del know-how (cfr. doc. 17 fasc. primo grado ). CP_1
Al successivo art. 2 del contratto si legge che “MA concede all'Affiliato il diritto di utilizzare il proprio Sistema Operativo e i propri Marchi, quali risultano specificati nell'allegato B del presente Contratto, con la facoltà altresì di sub-concessione del diritto all'utilizzo dei Marchi suddetti ai propri Consulenti Immobiliari (…)” (cfr. doc. 2 fasc. primo grado doc. 9 fasc. primo grado ). Parte_1 CP_1
Come rilevato dal primo giudice, ha dimostrato di avere consegnato a CP_1 [...]
i Manuali Operativi (doc. 17 fasc. primo grado ), il materiale Parte_1 CP_1 informativo, il welcome kit, contenente, fra l'altro, la “guida generale collection” (cfr. doc. 18 fasc. primo grado ). CP_1
Dal che discende che il contratto soddisfa il requisito posto dalla norma citata e sussiste la prova del trasferimento di know-how che tale disposizione intende assicurare al franchisee. In conclusione, il motivo di appello deve essere rigettato.
5. Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione del Tribunale di insussistenza dell'inadempimento di al contratto di franchising. CP_1
A tale riguardo, ha rilevato che, ai sensi degli artt. 4 e 5 delle Condizioni Generali di Contratto, il versamento dei corrispettivi era collegato all'effettiva apertura dell'agenzia immobiliare, allo sfruttamento del marchio MA e all'erogazione di specifici servizi da parte del franchisor e ha concluso che, non essendo stata aperta l'agenzia immobiliare in Taormina, nulla era dovuto a . CP_1
pag. 9/13 Con precipuo riferimento all'apertura dell'agenzia immobiliare, l'appellante ha dedotto di essere stato “abbandonato” dall'affiliante , la quale non gli aveva fornito CP_1 alcuna assistenza e che, solo in data 22.3.2019 – a distanza di oltre due anni dalla stipula del contratto – aveva comunicato la risoluzione del contratto – comunicazione CP_1 peraltro non ricevuta da – mentre, sino a quel momento, non si era interessata Parte_1 delle sorti del contratto, dell'effettiva apertura dell'agenzia a marchio MA, né si era preoccupata di fornire i servizi indicati nel contratto. Ha allegato, altresì, che, nella fase delle trattative, aveva omesso di riferire CP_1
l'inesistenza di un circuito MA in Italia dedicato agli immobili di prestigio, non aveva fornito alcuna consulenza nella fase precedente l'apertura dell'agenzia a marchio MA, né aveva fornito materiale di supporto all'attività di vendita di immobili di lusso, né, infine, aveva inserito nella rete commerciale di vendita di immobili Parte_1 di prestigio. A tale ultimo riguardo, ha evidenziato che, sino all'anno 2021, vi era in Italia un'unica agenzia MA “Collection” e che anche le agenzie MA ordinarie trattavano la vendita di immobili di prestigio, con conseguente concorrenza interna degli affiliati. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello, rilevando di avere consegnato a i Manuali Operativi, di avere erogato i servizi Parte_1 tecnologici, di avere consegnato la documentazione specifica per agenzie “Collection” al fine di consentire l'organizzazione e la gestione dell'agenzia, di avere proposto attività di assistenza, offrendo la possibilità di partecipazione a incontri di lavoro e confronto con gli agenti “Collection” e a sessioni personali con la Dr.ssa Parte_2
COO di e, infine, di avere offerto eventi formativi, dedicati agli affiliati CP_1 titolari di contratti “Collection”. Ha evidenziato, inoltre, che il termine ultimo per la decorrenza dei corrispettivi fissi era il 31.5.2017 (coincidente con il termine ultimo per l'apertura dell'agenzia immobiliare) e che, a partire da quella data, era legittima la richiesta di pagamento dei corrispettivi da parte del franchisor. Ha dedotto, infine, di avere documentato specifiche negligenze di il Parte_1 quale non aveva partecipato al corso denominato “Your MA Franchise”, di notevole importanza e obbligatorio all'inizio di ogni nuovo rapporto di affiliazione, aveva disertato la riunione formativa con gli altri affiliati “Collection” del 5.12.2016 e non si era presentato a sessioni formative relative all'organizzazione delle agenzie
“Collection”. Anche tale motivo di appello non è meritevole di accoglimento. La Corte condivide la valutazione del Tribunale in ordine alla non ascrivibilità a della mancata apertura dell'agenzia immobiliare in Taormina. CP_1
Invero, ha dimostrato di avere trasmesso a i Manuali CP_1 Parte_1
Operativi (cfr. doc. 17 fasc. primo grado ), di averlo invitato a partecipare a CP_1 incontri ed eventi formativi organizzati con gli agenti del gruppo RE/Max “Collection” (cfr. docc. 10 e da 21 a 26 fasc. primo grado ), di avere fissato incontri con lo CP_1
pag. 10/13 staff di MA (cfr. docc. 19 e 20 fasc. primo grado ), iniziative tutte CP_1 disertate da Parte_1
Sotto questo profilo, è stata raggiunta la prova del puntuale adempimento da parte di alle obbligazioni contrattuali gravanti a proprio carico quale franchisor, CP_1 avendo fornito al franchisee gli strumenti e il materiale per lo svolgimento della propria attività. A ciò occorre aggiungere che è, altresì, documentato in atti che si è resa CP_1 disponibile, a fronte di difficoltà manifestate da a valutare proposte Parte_1 alternative, quali il trasferimento della zona di competenza del contratto nel territorio di LE o la trasformazione del contratto da “Collection” a “Standard” (cfr. docc. 11 e 12 fasc. primo grado ). CP_1
Infine, va rilevato che, ai sensi dell'art. 14 “Obblighi MA” del contratto di franchising, alla voce “Consulenza” si legge che: “MA fornirà l'Affiliato presso la propria agenzia o altra idonea sede indicata da MA un servizio di consulenza con riferimento all'attività esercitata e all'organizzazione svolgimento della medesima, ciò su base ritenute da MA stessa ragionevole e insindacabile. A tal fine l'Affiliato dovrà farne apposita richiesta, precisando la tipologia e l'oggetto della consulenza richiesta” (cfr. doc. 2 fasc. primo grado doc. 9 fasc. primo grado ). Parte_1 CP_1 non ha allegato – né tanto meno provato – di avere richiesto una Parte_1 consulenza a MA in relazione a taluni aspetti dell'attività, sicché, anche sotto questo profilo, la doglianza di essere stato lasciato solo da è destituita di CP_1 fondamento. In conclusione, a fronte della dimostrazione del puntuale adempimento da parte di degli obblighi derivanti dal contratto di franchising, la mancata apertura CP_1 dell'agenzia immobiliare di Taormina non è ascrivibile né a una mancata esecuzione del contratto, né alla condotta inadempiente di , ma è dipesa dall'inerzia di CP_1 [...]
Parte_1
Sotto questo profilo, ai sensi dell'art. 5 e par. IV delle Condizioni Contrattuali CP_6
è dovuto il corrispettivo mensile. Si legge, infatti, che “Quale corrispettivo per lo sfruttamento dei Marchi e per i servizi erogati da MA ai sensi del presente Contratto, l'Affiliato verserà a MA, oltre al corrispettivo iniziale di affiliazione e a quello per il rinnovo di cui al precedente Paragrafo 4 altre somme che potranno essere previste dal Contratto stesso, un corrispettivo mensile (di seguito il “Corrispettivo”) pari a: 1) il 7% (sette per cento), oltre IVA delle Entrate DE (di seguito la “Royalty”) realizzatesi all'avverarsi di una delle seguenti condizioni: 1) la data di apertura effettiva dell'Agenzia determinata quest'ultima da uno dei seguenti eventi: a) caricamento degli immobili e dei consulenti nel sito MA;
b) attivazione servizio di segreteria dell'agenzia MA o comunque come data ultima quella indicata al paragrafo IV delle Condizioni Contrattuali Speciali.
pag. 11/13 Indipendentemente dall'ammontare delle Entrate DE, l'Affiliato sarà comunque tenuto, a decorrere dall'anno successivo alla data di apertura ufficiale dell'Agenzia, al pagamento dell'importo annuale di € 4.200 + IVA (Importo Minimo Garantito). 2) gli importi indicati al paragrafo VII-2 delle Condizioni Contrattuali speciali, con decorrenza dalla data di apertura effettiva dell'agenzia determinata quest'ultima da uno dei seguenti eventi: a) caricamento degli immobili e dei consulenti nel sito MA;
b) attivazione servizio di segreteria dell'agenzia MA o comunque come data ultima quella indicata al Paragrafo IV delle Condizioni Contrattuali Speciali” (cfr. doc. 2 fasc. primo grado doc. 9 fasc. primo grado ). Parte_1 CP_1
Il paragrafo IV delle Condizioni Contrattuali Speciali indica, come data ultima di apertura dell'agenzia il 31 maggio 2017, sicché da tale data sono dovuti i citati corrispettivi contrattuali, a prescindere dall'effettiva apertura dell'agenzia immobiliare. Il motivo di appello va, dunque, rigettato.
6. Con il quinto motivo di appello, l'appellante ha dedotto l'eccessiva onerosità della penale, in considerazione della mancata esecuzione del contratto, della mancata erogazione di servizi da parte di e della conseguente insussistenza di un danno CP_1 economico in capo a quest'ultima. L'appellata ha contrastato il motivo di appello, evidenziando la congruità della penale prevista per la risoluzione anticipata del contratto, avuto riguardo agli importi fissi che avrebbe incassato nel corso dell'intera durata del contratto di franchising (pari CP_1
a complessivi Euro 63.400,00), come riconosciuto anche dal Tribunale di Milano in casi analoghi a quello in esame (Trib. Milano, Sez. V, 27.6.2023, n. 5313; Trib. Milano, Sez. V, 23.9.2020, n. 5637; Trib. Milano, Sez. V, 21.1.2019, n. 524). Il motivo non è fondato e meritevole di accoglimento. Preliminarmente, va rilevato che, sebbene il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, possa essere esercitato d'ufficio, l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (ex multis Cass. Civ., Sez. II, 19.12.2019, n. 34021; Cass. Civ., Sez. Lav., 13.11.2006, n. 24166). Nel caso di specie, l'art. 18 lett. e) del contratto di franchising dispone che “In caso di risoluzione del presente Contratto, prevista nel presente paragrafo, l'Affiliato, fatta salva ogni altra previsione contrattuale in ordine alle conseguenze della risoluzione a proprio carico e salvo il risarcimento dei maggiori danni, sarà tenuto al versamento a favore di MA di un importo pari al 100% del corrispettivo per il rinnovo del contratto di affiliazione previsto al precedente paragrafo V-2, a titolo di penale per l'anticipata cessazione del Contratto” (cfr. doc. 2 fasc. primo grado doc. 9 Parte_1 fasc. primo grado ). CP_1
L'importo previsto al paragrafo V-2 è di Euro 25.000,00 (cfr. doc. 2 fasc. primo grado doc. 9 fasc. primo grado ). Parte_1 CP_1
pag. 12/13 E' condivisibile la valutazione del Tribunale sulla congruità della penale, avuto riguardo alla data di risoluzione del contratto di franchising con due anni e nove mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale e alla conseguente perdita economica subita da per effetto di tale anticipata risoluzione. Gli importi fissi spettanti a CP_1 CP_1 durante la vigenza del contratto sono stati quantificati in Euro 63.400,00 (cfr. pag. 17 comparsa di costituzione) e tale quantificazione non è stata oggetto di contestazione da parte dell'appellante, cui devono aggiungersi i corrispettivi variabili commisurati al fatturato prodotto dal franchisee. Sotto questo profilo, considerato che la clausola penale è una predeterminazione forfettaria del danno, la comparazione fra l'ammontare della penale e il danno ipoteticamente risarcibile in caso di mancanza della penale evidenzia la non manifesta eccessività della penale stessa. Dal che discende il rigetto del motivo di appello in esame.
7. In conclusione, l'appello deve essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi con riguardo allo scaglione determinato in relazione al valore della controversia (Euro 26.001,00-Euro 52.000,00), avuto riguardo all'attività prestata e con esclusione della fase istruttoria. Va dichiarata, infine, la sussistenza, in capo a dei presupposti per il Parte_1 versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 115/24, ogni contraria Parte_1 domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna a rifondere in favore di le spese del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, liquidate in Euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e accessori per legge dovuti;
3) dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
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