Articolo 33 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
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29 luglio 1945
Art. 33. (Domanda di liberazione condizionale) .


La domanda per ottenere la liberazione condizionale e' presentata al comandante dello stabilimento penale, che la trasmette al giudice di sorveglianza, con le informazioni sulla condotta del condannato e con il parere dell'apposita commissione presso lo stabilimento militare di pena, o, se trattasi di detenuti in istituti ordinari di pena, del consiglio di disciplina.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945