Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4989/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4989/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GERMANA' Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
ROSSI (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PRAMPOLINI CP_1 C.F._2
FABRIZIO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 4
b) Ordinare al Comune di Nonantola di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5°comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte;
c) Darsi atto che la casa familiare, sita nel Comune di Sassuolo (MO), via Cavour n. 84 di proprietà esclusiva del IG. , rimane in comodato gratuito alla IG.ra Parte_2 Parte_1
unitamente a tutto il mobilio ivi presente per la durata di quattro anni dalla data di
[...]
comparizione dei coniugi dinnanzi al Tribunale adito. In merito al mobilio le parti stabiliscono sin d'ora che alla scadenza dei quattro anni la IG.ra porterà con sé oltre a tutti i suoi Pt_1
beni personali, compresi i servizi di piatti e bicchieri e le pentole della cucina e alla biancheria presente nell'abitazione, i seguenti arredi: la credenza della cucina, la cassettiera e l'armadio della camera da letto. In ragione dell'evidente disparità economica della IG.ra , Parte_1
attualmente priva di un proprio reddito, il IG. si impegna a pagare in nome e CP_2
per conto della moglie il 50% dell'importo delle fatture relative al consumo di gas (durante i mesi invernali) e dell'energia elettrica (durante i mesi estivi) per tutto il periodo in cui quest'ultima continuerà a vivere all'interno della casa familiare.
d) Il IG. corrisponderà a favore della IG.ra a titolo di CP_2 Parte_1
mantenimento un assegno mensile di euro 200,00, già rivalutato per il corrente anno, da versare entro e non oltre il giorno 11 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, mediante accredito sul conto corrente della IG.ra i cui estremi vengono di Parte_1
seguito specificati Iban: [...]. Detto importo sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a partire dal mese di settembre 2025;
e) Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra a titolo di CP_2 Parte_1
mantenimento del figlio maggiorenne – economicamente non autosufficiente - la Per_1
somma mensile di euro 300,00, già rivalutata per il corrente anno, da versare entro e non oltre il giorno 11 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, mediante accredito sul conto corrente della IG.ra , i cui estremi vengono di seguito specificati Iban: Parte_1
[...]. Detto importo sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a partire dal mese di ottobre 2025. Infine il IG. si farà CP_2
pagina 2 di 4 carico al 100% del pagamento di eventuali spese straordinarie dovessero rendersi necessarie per il figlio maggiore . Per_1
f) I coniugi concordano che la IG.ra manterrà per sé, quanto dai coniugi versato Parte_1 nel piano di accumulo “Saradanaio”, sul quale il IG. verserà gli ultimi 600,00 euro. CP_2
Entrambi riconoscono di nulla avere a pretendere sulle movimentazioni pregresse del conto corrente cointestato tra i due coniugi fino ad oggi e si obbligano a chiuderlo entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'accordo, col trasferimento degli addebiti automatici delle utenze sui conti individuali. Nessuna spesa di chiusura ulteriore sarà a carico della IGnora Pt_1
g) Le spese e compensi legali del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 25/03/1999 e in data Per_1 Per_2
28/11/2002, quest'ultima maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eIGenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...]_1 Parte_2
(MO) il 31/05/1968
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 10/03/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NONANTOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1995 - Atto n. 14 - Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato pagina 3 di 4 in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 12/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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