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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/04/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5080/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5080/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PANZAVUOTA FABRIZIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPONI Controparte_1 C.F._2
MARCO
RESISTENTE
e nei confronti di
C.F. , Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in opposizione al decreto di liquidazione degli onorari al C.T.U. depositato il 03/10/2024 “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) in via immediata: sospendere, con provvedimento inaudita altera parte, l'esecutività del decreto di liquidazione de quo;
b) nel merito: in accoglimento della presente opposizione: - in via principale: revocare / annullare e rendere in ogni caso inefficace il gravato decreto;
- in subordine: riliquidare l'entità del compenso totale in favore del CTU in euro 1.696,02; c) in via istruttoria: […]. Con ogni più ampia riserva e salvezza, anche di ordine istruttorio. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Per il resistente come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Controparte_1 depositate il 12/03/2025 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria,
pagina 1 contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti: in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto di liquidazione impugnato;
nel merito: dichiarare inammissibili le memorie avversarie del 17.12.2024 e 11.03.2025, nonché dei documenti prodotti tardivamente, respingere l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto di liquidazione impugnato;
in via subordinata: dichiarare inammissibili le memorie avversarie del 17.12.2024 e
11.03.2025, nonché dei documenti prodotti tardivamente, liquidare in favore dell'Ing.
[...] la somma complessiva di € 8.054,18 a titolo di onorari e spese di CTU, oltre accessori CP_1 di legge, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata all'esito del giudizio. Il tutto con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in opposizione al decreto di liquidazione degli onorari al
CTU del 03/10/2024, ha impugnato il decreto di pagamento emesso dal Tribunale Parte_1
di Ancona in composizione monocratica in data 02/09/2024, comunicato il 03/09/2024, che ha liquidato in favore del CTU ing. la somma complessiva di € 7.215,33 per onorari Controparte_1
- di cui € 2.952,40 ai sensi dell'art. 13 D.M. 30.05.2002, aumentato nella misura del 100% ai sensi dell'art. 52, primo comma, D.P.R. n. 115/2002, ed € 1.310,53 (complessive 160 vacazioni) per le ulteriori attività svolte - ed € 838,85 a titolo di rimborso spese, il tutto oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti, nell'ambito del procedimento civile n. 5728/2021 R.G. di divisione ereditaria giudiziale, promosso da nei confronti della ricorrente. Controparte_2
Ha dedotto la ricorrente che il giudice per determinare il compenso del CTU ha applicato l'art. 13 del D.M. 182/2002, dovendo peraltro applicare il comma 2 della norma citata, che prescrive che
“Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà”, dovendosi considerare “sommaria” la stima compiuta dal CTU in considerazione delle numerose lacune, incongruenze ed errori presenti nella relazione del 28/03/2024 e nella risposta alle controdeduzioni dei CTP del 04/06/2024, e in considerazione delle ulteriori attività richieste dal giudice al CTU con ordinanza del 01/10/2024 allo scopo di colmare tali lacune, incongruenze ed errori, che rendono evidente l'inadeguatezza del lavoro svolto dal CTU.
Inoltre, secondo la ricorrente il compenso doveva essere calcolato nei valori medi, operando la decurtazione del 50%, ai sensi dell'art. 161 disp. att. c.p.c., come previsto nel modello di istanza di liquidazione adottato dal Tribunale di Ancona del 15.02.2024.
L'onorario spettante al CTU ammonterebbe, pertanto, ad € 1.107,07 e non a quello, massimo, indicato nel predetto decreto di € 2.952,40.
pagina 2 Ritiene inoltre la ricorrente che il giudice non avrebbe dovuto assegnare al CTU “l'aumento degli onorari oltre il limite tariffario massimo, nella misura del 100% ai sensi dell'art. 52, primo comma,
D.P.R. n. 115/2002”, per un ulteriore importo di € 2.952,40, in quanto non sussistono le condizioni per l'applicazione di tale norma, dato che l'attività svolta dal CTU non può ritenersi “di eccezionale importanza, complessità e difficoltà”, perché, se fosse stata tale, il Giudice non gli avrebbe richiesto le ulteriori attività che gli ha richiesto con l'ordinanza del 1/10/2024 allo scopo di colmare le numerose lacune, incongruenze ed errori presenti nelle sue relazioni.
Infine, il giudice non avrebbe dovuto assegnare al CTU alcun compenso per “vacazioni” in quanto, avendogli già assegnato un compenso in base a quanto stabilito dall'art. 13 DM 182/2002,
l'assegnazione di un ulteriore compenso per vacazioni viola l'art. 29 del DM 182/2002 che stabilisce quanto segue: “Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti”.
Per quanto riguarda poi il rimborso delle spese assegnato al CTU, corrispondente all'intero importo richiesto dallo stesso CTU di € 838,85, la ricorrente ritiene che il CTU non abbia diritto a ricevere il rimborso delle spese di € 249,90, non documentate.
Si è costituito in giudizio il CTU ing. con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1
06/12/2024 chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del decreto di liquidazione impugnato, confutando le argomentazioni della ricorrente.
Evidenzia il CTU che non ha affatto eseguito una stima sommaria del compendio immobiliare, consistente in due diversi manufatti, di cui uno costituito da più unità immobiliari, e che con la perizia ha risposto in maniera compiuta ed esauriente ai quesiti posti dal Giudice. La sua chiamata a chiarimenti poi non inficia la completezza e correttezza del primo elaborato.
Il giudice avrebbe a suo dire correttamente liquidato il compenso di estimo al CTU prendendo a riferimento i valori massimi dell'art. 13 comma 1 D.M. 182/2002, applicati ai due diversi compendi immobiliari separatamente valutati (€ 45.000,00 ed € 520.000,00), poi aumentati del 100% per la difficoltà e complessità della prestazione.
Ritiene il CTU che il Giudice abbia correttamente applicato i criteri di liquidazione, essendo i beni totalmente diversi per tipologia e fascia di valore. Inoltre, secondo il CTU il lavoro svolto è stato particolarmente gravoso ed ha necessitato anche di una proroga per l'analisi ed approfondimento del caso sottoposto. Per dare risposta ai quesiti posti dal giudice, il CTU avrebbe dovuto affrontare materie interdisciplinari quali l'urbanistica, l'estimo, il catasto, il calcolo strutturale e l'ambito normativo/amministrativo. Ulteriore elemento di complicazione del quadro di analisi è stata pagina 3 l'estrema mutevolezza delle norme che ha caratterizzato l'urbanistica negli ultimi due anni. La presenza di un abuso edilizio nel compendio oggetto di analisi ha poi aggravato l'esame della situazione, determinando la necessità di confronti con funzionari dell'ex Genio Civile della Regione
Marche, nonché, più volte, con il responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di
Castelfidardo.
Inoltre non è da ritenersi attinente al caso di specie il richiamo al modello di liquidazione adottato dal Tribunale di Ancona del 15.02.2024. Infatti tale modello, che prevede un onorario decurtato del
50%, si riferisce all'ambito delle esecuzioni immobiliari, mentre il processo nel quale l'Ing.
è stato chiamato a redigere la consulenza tecnica è un giudizio di divisione. CP_1
Secondo il CTU è dovuta anche la somma liquidata di € 1.310,53 (complessive 160 vacazioni) per le ulteriori attività svolte rispetto alla stima immobiliare.
In particolare, l'analisi del quadro di regolarità urbanistica a fronte dell'abuso presente in uno degli immobili analizzati, che ha necessitato in aggiunta l'analisi strutturale ai fini della sanabilità, ha determinato l'obbligo di accesso agli atti presso il Genio Civile della Regione Marche e la conseguente necessità di analisi degli elaborati di calcolo strutturale.
L'importo riconosciuto è stato infine correttamente raddoppiato ex art. 52 DPR 115/02 per la complessità e le difficoltà di analisi incontrate ed il CTU richiama i principi giurisprudenziali sulla definizione di “prestazioni eccezionali”, che lo hanno occupato, ai quali il Giudice si è uniformato.
Secondo il CTU sono dovute anche le spese come liquidate pari a € 838,85 poiché, oltre a quelle non contestate da controparte per rimborso spese viaggi di € 457,96 e a quelle documentate, sono dovute le somme relative alle ispezioni documentali telematiche presso il Catasto e la
Conservatoria, effettuate dall'Ing. a mezzo abbonamento annuale al servizio con CP_1 formula “tutto incluso” e rendicontate in maniera forfettaria in funzione degli accessi necessitati.
Integrato il contraddittorio nei confronti della litisconsorte che è rimasta Controparte_2 contumace, all'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno concluso come in epigrafe ed il Giudice ha riservato di provvedere anche sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei seguenti termini.
2.1 Va premesso che “Il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980 -, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo
pagina 4 obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. -
e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza” (Cass. 22/01/2018 n. 1470).
Va altresì premesso che “Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale;
dall'accertamento è, invece, esclusa la valutazione circa l'utilità e la validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da fare, pertanto, valere nella relativa sede. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nel liquidare il compenso per la perizia, aveva incluso anche l'attività di indagine svolta dal c.t.u. su un appartamento estraneo all'oggetto del giudizio ed al quesito proposto dal giudice)” (Cass. 24/11/2021 n. 36396).
Nella fattispecie, il giudice del procedimento di divisione ereditaria, con ordinanza del 03/01/2023
(agli atti di causa), ha “ritenuto opportuno disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare il compendio immobiliare da dividere” ed ha disposto una CTU, nominando l'Ing.
avente ad oggetto il seguente quesito: Controparte_1
“il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, visti i luoghi:
1) descriva e valuti la massa ereditaria, attualizzando il valore dei beni medesimi;
2) accerti la conformità degli eventuali immobili alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti;
3) accerti l'esistenza di eventuali iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sugli immobili;
4) indichi il valore attuale del compendio immobiliare, accertando se sia comodamente divisibile in un numero di lotti di valore corrispondente al numero dei condividenti, eventualmente con la determinazione di un conguaglio. Nel caso in cui si rendano necessarie alcune opere per la materiale divisione del compendio, dica quali sono i lavori necessari per il materiale frazionamento dei beni e ne indichi i costi”.
Nel decreto impugnato il giudice ha evidenziato che il CTU ha eseguito distinti accertamenti nell'ambito del quesito unitario e di conseguenza ha liquidato il compenso applicando i criteri previsti per la liquidazione dei distinti accertamenti.
La decisione è conforme alla giurisprudenza di legittimità che afferma con orientamento consolidato che “ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico d'ufficio, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo ancorché in base ad incarico unitario è legittima la liquidazione degli onorari effettuata sommando quelli
pagina 5 relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti” (Cass. 17/07/2020 n. 15306 e le ivi richiamate
Cass. 27/10/2014 n. 22779; Cass. 23/03/2007 n. 7186).
Nella specie, infatti, l'incarico ha ricompreso sia la stima degli immobili sia le ulteriori e diverse attività di accertamento della conformità degli immobili alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti e di accertamento dell'esistenza di eventuali iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sugli immobili.
La doglianza della ricorrente relativa alla non cumulabilità del compenso a percentuale con il compenso a vacazioni è pertanto infondata.
2.2 Quanto alla determinazione della liquidazione ai sensi dell'art. 13 D.M. 30.05.2002 si osserva che il Giudice ha applicato correttamente l'art. 13, comma 1, D.M. 30.05.2002 e sommato il compenso di € 2.271,76 sull'importo stimato dell'”immobile 1” di € 520.000,00 e il compenso di €
680,64 sull'importo stimato dell'”immobile 2” di € 45.000,00 (come risultante dalla perizia agli atti).
Tale criterio è conforme alla disciplina della giurisprudenza di legittimità in tema di liquidazione dei compensi al consulente tecnico d'ufficio secondo la quale “Il compenso da liquidare in favore del consulente tecnico, cui sia stato affidato l'incarico di procedere ad attività di estimo di più immobili, va determinato, alla stregua dell'art. 13 delle tabelle di cui al d.m. 30 maggio 2002, facendo riferimento all'importo stimato, diviso per scaglioni, il quale, in caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, va riferito alla valutazione cumulativa dell'insieme, mentre, in caso di pluralità di immobili diversi tra loro, per ciascuno di essi deve procedersi ad un'autonoma determinazione, nel limite del massimo scaglione di euro 516.456,90” (Cass. 17/03/2016 n. 5325).
Secondo tale orientamento “…qualora la consulenza tecnica in materia di estimo abbia ad oggetto una pluralità di immobili, il compenso del consulente viene legittimamente determinato raggruppando le unità immobiliari aventi analoghe caratteristiche e applicando, sul valore dei singoli gruppi, la percentuale reputata congrua entro i limiti, minimo a massimo, stabiliti dal d.m.
30 maggio 2002” (in motivazione Cass. 17/03/2016 n. 5325).
Dalla relazione peritale emerge infatti che gli immobili stimati hanno autonome caratteristiche valutative: diverse caratteristiche urbanistiche, diversa epoca di costruzione, diversa tipologia e valore, sicché l'attività di stima è stata distinta e separata per ciascuno dei due immobili.
Non si verte in ipotesi di stima sommaria (tenuto conto dei criteri adottati e del risultato della stima), sicché non va applicato il secondo comma della norma.
Il riconoscimento dell'importo nella misura massima degli scaglioni è conforme ai criteri di liquidazione di cui agli artt. 49 e seguenti del D.P.R. n. 115/2002 nonché del Decreto del Ministero
pagina 6 della Giustizia 30.05.2002, specificamente richiamati nel decreto impugnato, “considerato
l'impegno profuso, la natura dell'incarico e la tipologia delle questioni affrontate e risolte”, come motivato dal Giudice nel decreto impugnato.
2.3 Il Giudice ha riconosciuto poi al CTU l'aumento nella misura massima del 100% ai sensi dell'art. 52, primo comma, D.P.R. n. 115/2002.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale “Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. n.
115 del 2002, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell'importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. Il riconoscimento di tale aumento - che a propria volta presuppone il riconoscimento, in favore del consulente, del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle
- costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata” (Cass. 21/09/2017 n. 21963).
Nel caso di specie non risulta che la prestazione abbia impiegato il CTU in misura massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà (né le condizioni dell'aumento degli onorari possono essere “rapportate all'esiguità del compenso tabellare previsto”, come invece ritenuto nel decreto impugnato). Il professionista ha infatti valutato due immobili ad uso abitativo siti nel comune di Castelfidardo che non presentavano particolarità degne di rilievo né complessità eccezionale, e non hanno richiesto analisi o studi aggiuntivi rispetto a situazioni analoghe.
Non va pertanto riconosciuto quest'ultimo aumento.
2.4 Per le ulteriori attività svolte, il Tribunale ha ritenuto congruo il riconoscimento di 160 vacazioni pari ad € 1.310,53, importo calcolato ai sensi dell'art. 4 secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319. Tenuto conto delle attività svolte e dell'assenza di censure specifiche sul punto, la determinazione del compenso può essere confermata.
2.5 Quanto al rimborso delle spese sostenute – richiesto dal CTU in misura di € 838,85 – si osserva che sono rimborsabili le spese di viaggio pari a € 457,96 (determinate secondo la tariffa chilometrica ACI), mentre tra le spese indicate nell'elenco allegato alla richiesta di liquidazione risultano documentate solo quelle relative all'accesso agli atti – pagoPA e all'attivazione del portale
Professionisti.it, per € 131,48, per complessivi € 589,44.
Il CTU non ha, pertanto, diritto al rimborso delle ulteriori spese non documentate (raccomandate alle parti, ricerca agenzia delle entrate, visure, parcheggio), ai sensi dell'art. 56 D.P.R. 2002 n. 115,
pagina 7 a nulla rilevando che perle ricerche e visure si tratti di spese sostenute “a mezzo abbonamento annuale al servizio con formula “tutto incluso”” e che il professionista le abbia “rendicontate in maniera forfettaria in funzione degli accessi necessitati”, giacché manca la prova dell'esborso e la prova dell'utilizzo, almeno pro-quota, del servizio.
3. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 5080/2024 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, a parziale modifica del decreto impugnato, così provvede:
LIQUIDA il compenso in favore del consulente tecnico d'ufficio ing. nel Persona_1
procedimento civile iscritto al N.R.G. 5728/2021 in complessivi € 4.262,93, da maggiorare degli accessori fiscali e previdenziali nelle percentuali di legge, oltre al rimborso delle spese pari ad €
589,44;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5080/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PANZAVUOTA FABRIZIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPONI Controparte_1 C.F._2
MARCO
RESISTENTE
e nei confronti di
C.F. , Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in opposizione al decreto di liquidazione degli onorari al C.T.U. depositato il 03/10/2024 “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) in via immediata: sospendere, con provvedimento inaudita altera parte, l'esecutività del decreto di liquidazione de quo;
b) nel merito: in accoglimento della presente opposizione: - in via principale: revocare / annullare e rendere in ogni caso inefficace il gravato decreto;
- in subordine: riliquidare l'entità del compenso totale in favore del CTU in euro 1.696,02; c) in via istruttoria: […]. Con ogni più ampia riserva e salvezza, anche di ordine istruttorio. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Per il resistente come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Controparte_1 depositate il 12/03/2025 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria,
pagina 1 contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti: in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto di liquidazione impugnato;
nel merito: dichiarare inammissibili le memorie avversarie del 17.12.2024 e 11.03.2025, nonché dei documenti prodotti tardivamente, respingere l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto di liquidazione impugnato;
in via subordinata: dichiarare inammissibili le memorie avversarie del 17.12.2024 e
11.03.2025, nonché dei documenti prodotti tardivamente, liquidare in favore dell'Ing.
[...] la somma complessiva di € 8.054,18 a titolo di onorari e spese di CTU, oltre accessori CP_1 di legge, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata all'esito del giudizio. Il tutto con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in opposizione al decreto di liquidazione degli onorari al
CTU del 03/10/2024, ha impugnato il decreto di pagamento emesso dal Tribunale Parte_1
di Ancona in composizione monocratica in data 02/09/2024, comunicato il 03/09/2024, che ha liquidato in favore del CTU ing. la somma complessiva di € 7.215,33 per onorari Controparte_1
- di cui € 2.952,40 ai sensi dell'art. 13 D.M. 30.05.2002, aumentato nella misura del 100% ai sensi dell'art. 52, primo comma, D.P.R. n. 115/2002, ed € 1.310,53 (complessive 160 vacazioni) per le ulteriori attività svolte - ed € 838,85 a titolo di rimborso spese, il tutto oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti, nell'ambito del procedimento civile n. 5728/2021 R.G. di divisione ereditaria giudiziale, promosso da nei confronti della ricorrente. Controparte_2
Ha dedotto la ricorrente che il giudice per determinare il compenso del CTU ha applicato l'art. 13 del D.M. 182/2002, dovendo peraltro applicare il comma 2 della norma citata, che prescrive che
“Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà”, dovendosi considerare “sommaria” la stima compiuta dal CTU in considerazione delle numerose lacune, incongruenze ed errori presenti nella relazione del 28/03/2024 e nella risposta alle controdeduzioni dei CTP del 04/06/2024, e in considerazione delle ulteriori attività richieste dal giudice al CTU con ordinanza del 01/10/2024 allo scopo di colmare tali lacune, incongruenze ed errori, che rendono evidente l'inadeguatezza del lavoro svolto dal CTU.
Inoltre, secondo la ricorrente il compenso doveva essere calcolato nei valori medi, operando la decurtazione del 50%, ai sensi dell'art. 161 disp. att. c.p.c., come previsto nel modello di istanza di liquidazione adottato dal Tribunale di Ancona del 15.02.2024.
L'onorario spettante al CTU ammonterebbe, pertanto, ad € 1.107,07 e non a quello, massimo, indicato nel predetto decreto di € 2.952,40.
pagina 2 Ritiene inoltre la ricorrente che il giudice non avrebbe dovuto assegnare al CTU “l'aumento degli onorari oltre il limite tariffario massimo, nella misura del 100% ai sensi dell'art. 52, primo comma,
D.P.R. n. 115/2002”, per un ulteriore importo di € 2.952,40, in quanto non sussistono le condizioni per l'applicazione di tale norma, dato che l'attività svolta dal CTU non può ritenersi “di eccezionale importanza, complessità e difficoltà”, perché, se fosse stata tale, il Giudice non gli avrebbe richiesto le ulteriori attività che gli ha richiesto con l'ordinanza del 1/10/2024 allo scopo di colmare le numerose lacune, incongruenze ed errori presenti nelle sue relazioni.
Infine, il giudice non avrebbe dovuto assegnare al CTU alcun compenso per “vacazioni” in quanto, avendogli già assegnato un compenso in base a quanto stabilito dall'art. 13 DM 182/2002,
l'assegnazione di un ulteriore compenso per vacazioni viola l'art. 29 del DM 182/2002 che stabilisce quanto segue: “Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti”.
Per quanto riguarda poi il rimborso delle spese assegnato al CTU, corrispondente all'intero importo richiesto dallo stesso CTU di € 838,85, la ricorrente ritiene che il CTU non abbia diritto a ricevere il rimborso delle spese di € 249,90, non documentate.
Si è costituito in giudizio il CTU ing. con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1
06/12/2024 chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del decreto di liquidazione impugnato, confutando le argomentazioni della ricorrente.
Evidenzia il CTU che non ha affatto eseguito una stima sommaria del compendio immobiliare, consistente in due diversi manufatti, di cui uno costituito da più unità immobiliari, e che con la perizia ha risposto in maniera compiuta ed esauriente ai quesiti posti dal Giudice. La sua chiamata a chiarimenti poi non inficia la completezza e correttezza del primo elaborato.
Il giudice avrebbe a suo dire correttamente liquidato il compenso di estimo al CTU prendendo a riferimento i valori massimi dell'art. 13 comma 1 D.M. 182/2002, applicati ai due diversi compendi immobiliari separatamente valutati (€ 45.000,00 ed € 520.000,00), poi aumentati del 100% per la difficoltà e complessità della prestazione.
Ritiene il CTU che il Giudice abbia correttamente applicato i criteri di liquidazione, essendo i beni totalmente diversi per tipologia e fascia di valore. Inoltre, secondo il CTU il lavoro svolto è stato particolarmente gravoso ed ha necessitato anche di una proroga per l'analisi ed approfondimento del caso sottoposto. Per dare risposta ai quesiti posti dal giudice, il CTU avrebbe dovuto affrontare materie interdisciplinari quali l'urbanistica, l'estimo, il catasto, il calcolo strutturale e l'ambito normativo/amministrativo. Ulteriore elemento di complicazione del quadro di analisi è stata pagina 3 l'estrema mutevolezza delle norme che ha caratterizzato l'urbanistica negli ultimi due anni. La presenza di un abuso edilizio nel compendio oggetto di analisi ha poi aggravato l'esame della situazione, determinando la necessità di confronti con funzionari dell'ex Genio Civile della Regione
Marche, nonché, più volte, con il responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di
Castelfidardo.
Inoltre non è da ritenersi attinente al caso di specie il richiamo al modello di liquidazione adottato dal Tribunale di Ancona del 15.02.2024. Infatti tale modello, che prevede un onorario decurtato del
50%, si riferisce all'ambito delle esecuzioni immobiliari, mentre il processo nel quale l'Ing.
è stato chiamato a redigere la consulenza tecnica è un giudizio di divisione. CP_1
Secondo il CTU è dovuta anche la somma liquidata di € 1.310,53 (complessive 160 vacazioni) per le ulteriori attività svolte rispetto alla stima immobiliare.
In particolare, l'analisi del quadro di regolarità urbanistica a fronte dell'abuso presente in uno degli immobili analizzati, che ha necessitato in aggiunta l'analisi strutturale ai fini della sanabilità, ha determinato l'obbligo di accesso agli atti presso il Genio Civile della Regione Marche e la conseguente necessità di analisi degli elaborati di calcolo strutturale.
L'importo riconosciuto è stato infine correttamente raddoppiato ex art. 52 DPR 115/02 per la complessità e le difficoltà di analisi incontrate ed il CTU richiama i principi giurisprudenziali sulla definizione di “prestazioni eccezionali”, che lo hanno occupato, ai quali il Giudice si è uniformato.
Secondo il CTU sono dovute anche le spese come liquidate pari a € 838,85 poiché, oltre a quelle non contestate da controparte per rimborso spese viaggi di € 457,96 e a quelle documentate, sono dovute le somme relative alle ispezioni documentali telematiche presso il Catasto e la
Conservatoria, effettuate dall'Ing. a mezzo abbonamento annuale al servizio con CP_1 formula “tutto incluso” e rendicontate in maniera forfettaria in funzione degli accessi necessitati.
Integrato il contraddittorio nei confronti della litisconsorte che è rimasta Controparte_2 contumace, all'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno concluso come in epigrafe ed il Giudice ha riservato di provvedere anche sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei seguenti termini.
2.1 Va premesso che “Il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980 -, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo
pagina 4 obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. -
e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza” (Cass. 22/01/2018 n. 1470).
Va altresì premesso che “Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale;
dall'accertamento è, invece, esclusa la valutazione circa l'utilità e la validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da fare, pertanto, valere nella relativa sede. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nel liquidare il compenso per la perizia, aveva incluso anche l'attività di indagine svolta dal c.t.u. su un appartamento estraneo all'oggetto del giudizio ed al quesito proposto dal giudice)” (Cass. 24/11/2021 n. 36396).
Nella fattispecie, il giudice del procedimento di divisione ereditaria, con ordinanza del 03/01/2023
(agli atti di causa), ha “ritenuto opportuno disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare il compendio immobiliare da dividere” ed ha disposto una CTU, nominando l'Ing.
avente ad oggetto il seguente quesito: Controparte_1
“il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, visti i luoghi:
1) descriva e valuti la massa ereditaria, attualizzando il valore dei beni medesimi;
2) accerti la conformità degli eventuali immobili alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti;
3) accerti l'esistenza di eventuali iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sugli immobili;
4) indichi il valore attuale del compendio immobiliare, accertando se sia comodamente divisibile in un numero di lotti di valore corrispondente al numero dei condividenti, eventualmente con la determinazione di un conguaglio. Nel caso in cui si rendano necessarie alcune opere per la materiale divisione del compendio, dica quali sono i lavori necessari per il materiale frazionamento dei beni e ne indichi i costi”.
Nel decreto impugnato il giudice ha evidenziato che il CTU ha eseguito distinti accertamenti nell'ambito del quesito unitario e di conseguenza ha liquidato il compenso applicando i criteri previsti per la liquidazione dei distinti accertamenti.
La decisione è conforme alla giurisprudenza di legittimità che afferma con orientamento consolidato che “ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico d'ufficio, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo ancorché in base ad incarico unitario è legittima la liquidazione degli onorari effettuata sommando quelli
pagina 5 relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti” (Cass. 17/07/2020 n. 15306 e le ivi richiamate
Cass. 27/10/2014 n. 22779; Cass. 23/03/2007 n. 7186).
Nella specie, infatti, l'incarico ha ricompreso sia la stima degli immobili sia le ulteriori e diverse attività di accertamento della conformità degli immobili alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti e di accertamento dell'esistenza di eventuali iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sugli immobili.
La doglianza della ricorrente relativa alla non cumulabilità del compenso a percentuale con il compenso a vacazioni è pertanto infondata.
2.2 Quanto alla determinazione della liquidazione ai sensi dell'art. 13 D.M. 30.05.2002 si osserva che il Giudice ha applicato correttamente l'art. 13, comma 1, D.M. 30.05.2002 e sommato il compenso di € 2.271,76 sull'importo stimato dell'”immobile 1” di € 520.000,00 e il compenso di €
680,64 sull'importo stimato dell'”immobile 2” di € 45.000,00 (come risultante dalla perizia agli atti).
Tale criterio è conforme alla disciplina della giurisprudenza di legittimità in tema di liquidazione dei compensi al consulente tecnico d'ufficio secondo la quale “Il compenso da liquidare in favore del consulente tecnico, cui sia stato affidato l'incarico di procedere ad attività di estimo di più immobili, va determinato, alla stregua dell'art. 13 delle tabelle di cui al d.m. 30 maggio 2002, facendo riferimento all'importo stimato, diviso per scaglioni, il quale, in caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, va riferito alla valutazione cumulativa dell'insieme, mentre, in caso di pluralità di immobili diversi tra loro, per ciascuno di essi deve procedersi ad un'autonoma determinazione, nel limite del massimo scaglione di euro 516.456,90” (Cass. 17/03/2016 n. 5325).
Secondo tale orientamento “…qualora la consulenza tecnica in materia di estimo abbia ad oggetto una pluralità di immobili, il compenso del consulente viene legittimamente determinato raggruppando le unità immobiliari aventi analoghe caratteristiche e applicando, sul valore dei singoli gruppi, la percentuale reputata congrua entro i limiti, minimo a massimo, stabiliti dal d.m.
30 maggio 2002” (in motivazione Cass. 17/03/2016 n. 5325).
Dalla relazione peritale emerge infatti che gli immobili stimati hanno autonome caratteristiche valutative: diverse caratteristiche urbanistiche, diversa epoca di costruzione, diversa tipologia e valore, sicché l'attività di stima è stata distinta e separata per ciascuno dei due immobili.
Non si verte in ipotesi di stima sommaria (tenuto conto dei criteri adottati e del risultato della stima), sicché non va applicato il secondo comma della norma.
Il riconoscimento dell'importo nella misura massima degli scaglioni è conforme ai criteri di liquidazione di cui agli artt. 49 e seguenti del D.P.R. n. 115/2002 nonché del Decreto del Ministero
pagina 6 della Giustizia 30.05.2002, specificamente richiamati nel decreto impugnato, “considerato
l'impegno profuso, la natura dell'incarico e la tipologia delle questioni affrontate e risolte”, come motivato dal Giudice nel decreto impugnato.
2.3 Il Giudice ha riconosciuto poi al CTU l'aumento nella misura massima del 100% ai sensi dell'art. 52, primo comma, D.P.R. n. 115/2002.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale “Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. n.
115 del 2002, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell'importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. Il riconoscimento di tale aumento - che a propria volta presuppone il riconoscimento, in favore del consulente, del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle
- costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata” (Cass. 21/09/2017 n. 21963).
Nel caso di specie non risulta che la prestazione abbia impiegato il CTU in misura massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà (né le condizioni dell'aumento degli onorari possono essere “rapportate all'esiguità del compenso tabellare previsto”, come invece ritenuto nel decreto impugnato). Il professionista ha infatti valutato due immobili ad uso abitativo siti nel comune di Castelfidardo che non presentavano particolarità degne di rilievo né complessità eccezionale, e non hanno richiesto analisi o studi aggiuntivi rispetto a situazioni analoghe.
Non va pertanto riconosciuto quest'ultimo aumento.
2.4 Per le ulteriori attività svolte, il Tribunale ha ritenuto congruo il riconoscimento di 160 vacazioni pari ad € 1.310,53, importo calcolato ai sensi dell'art. 4 secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319. Tenuto conto delle attività svolte e dell'assenza di censure specifiche sul punto, la determinazione del compenso può essere confermata.
2.5 Quanto al rimborso delle spese sostenute – richiesto dal CTU in misura di € 838,85 – si osserva che sono rimborsabili le spese di viaggio pari a € 457,96 (determinate secondo la tariffa chilometrica ACI), mentre tra le spese indicate nell'elenco allegato alla richiesta di liquidazione risultano documentate solo quelle relative all'accesso agli atti – pagoPA e all'attivazione del portale
Professionisti.it, per € 131,48, per complessivi € 589,44.
Il CTU non ha, pertanto, diritto al rimborso delle ulteriori spese non documentate (raccomandate alle parti, ricerca agenzia delle entrate, visure, parcheggio), ai sensi dell'art. 56 D.P.R. 2002 n. 115,
pagina 7 a nulla rilevando che perle ricerche e visure si tratti di spese sostenute “a mezzo abbonamento annuale al servizio con formula “tutto incluso”” e che il professionista le abbia “rendicontate in maniera forfettaria in funzione degli accessi necessitati”, giacché manca la prova dell'esborso e la prova dell'utilizzo, almeno pro-quota, del servizio.
3. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 5080/2024 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, a parziale modifica del decreto impugnato, così provvede:
LIQUIDA il compenso in favore del consulente tecnico d'ufficio ing. nel Persona_1
procedimento civile iscritto al N.R.G. 5728/2021 in complessivi € 4.262,93, da maggiorare degli accessori fiscali e previdenziali nelle percentuali di legge, oltre al rimborso delle spese pari ad €
589,44;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
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