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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 14/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 1213/2023 R.G. tra
), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procura allegata in atti dall'Avv. Francesca Garavelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via del Fierale n. 17,
Montepulciano (Si)
ATTORE
nei confronti di
), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso giusta procura in atti dall'Avv. Michelangiolo Panebarco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Cavour n. 85,
Firenze
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI:
RE : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più Pt_1 utile declaratoria del caso o di legge, contrariis reiectis, per i motivi sopra
1 esposti:
—accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del _1
per tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dal Sig.
[...] Pt_1
a causa del sinistro del 29.05.2022
[...] verificatosi per un'insidia stradale nella Via Pescaiole in adiacenza al civico 314, la cui custodia e manutenzione è affidata al ridetto _1
, per tutti i motivi di cui
[...] all'atto di citazione e, per l'effetto,
—condannare il convenuto, in persona del Sindaco pro _1 tempore, al totale risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di €.69.210,50 (di cui €.67.624,50 per danno non patrimoniale e
€.1.586,00 per danno patrimoniale), aggiornato a complessivi €.80.183,79 con l'applicazione delle “nuove” Tabelle di Milano 2024 per il solo danno non patrimoniale o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito dell'istruttoria espletata, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria,
—con vittoria di compensi professionali e spese di causa, oltre accessori di legge.
L'attore insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e non accolte, con riferimento all'interrogatorio formale del Sindaco pro-tempore e della prova per testi ai capitoli 11 e 14.
Insiste altresì nell'ammissione della C.T.U. dinamica, da svolgere possibilmente nella medesima stagione in cui è accaduto il fatto, tesa a ricostruire la dinamica del sinistro per cui è causa, ad accertare la compatibilità della caduta con le condizioni della sede stradale, tenuto conto della presenza di alberi che invadono e sovrastano la carreggiata e che, in determinate stagioni climatiche (come all'epoca dei fatti - 29 maggio), disperdono nella strada elementi e materiali che alterano lo stato di aderenza rendendola vischiosa e scivolosa in misura tale da poter causare una caduta, come nel caso oggetto di controversia”;
2 : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena: Controparte_1
Nel merito:
- In tesi rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e comunque carente di prova e, per l'effetto, sollevare il _1
da ogni e qualsiasi responsabilità e conse-guente onere
[...] risarcitorio;
- In denegata ipotesi ridimensionare le richieste attoree nei limiti del giusto e del provato, e per l'effetto respingere ogni ulteriore avversaria pretesa perché indebita e del tutto ingiustificata. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria: per mero scrupolo, l'esponente insiste per
l'ammissione della prova per testi sulle circostanze dedotte e capitolate nella memoria ex art. 171-ter c.p.c. e che di seguito integralmente si trascrivono:
1) DCV che a seguito della richiesta risarcitoria pervenuta in data
13.10.22 al nell'interesse del Sig. , in Controparte_1 Parte_1 data 16.11.22 in qualità di tecnico Comunale, avete esperito un sopralluogo in via Pescaiole all'altezza del civico n. 314;
2) DCV che, nell'occasione, avete accertato che la carreggiata nel punto suindicato risultava pulita e prova di foglie che potessero compromettere il transito in condizioni di sicurezza;
3) DCV che la strada prospiciente al civico 314 è fiancheggiata da un fondo di proprietà dei Sig.ri e e su cui insiste un Parte_2 Pt_1 albero di ippocastano che è nella piena titolarità dei proprietari;
a teste il Geom. domiciliato per la carica presso il Testimone_1
Comune di ”. _1
FATTI DI CAUSA ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna ex art. 2051 c.c. al risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa della caduta occorsa in data
29.05.2022 mentre in bicicletta percorreva la strada di Via Pescaiole,
3 in , loc. Il Poggio quando, nelle vicinanze del civico 314, _1 appena uscito da una curva in discesa in direzione Torrita di Siena, cadeva a terra a causa di residui di foglie e fiori degli alberi sovrastanti, caduti nella strada ed integranti un'insidia stradale.
Si costituiva il contestando la fondatezza Controparte_1 delle avverse domande, eccependo l'assenza di prova in ordine alla dinamica del sinistro ed invocando, in ogni caso, il caso fortuito con conseguente esclusione di responsabilità.
Istruita mediante assunzione di prova orale e CTU, le parti all'udienza del 13.2.2025 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. hanno concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova premettere come la regola di diritto applicabile al caso di specie debba essere individuata nella disciplina di cui all'art. 2051
c.c., rinvenendosi una responsabilità della pubblica amministrazione nel caso di omessa o insufficiente custodia dei propri beni demaniali.
Infatti, come ribadito dalla Suprema Corte “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile” (cfr. ex multis Cass. n. 21508/11).
Giova rammentare che, sulla scorta della sistemazione organica dell'istituto operata dalla giurisprudenza di IA
(compendiata da Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943 ed ulteriormente precisata in successive pronunce: tra le quali Cass.
24/01/2024, n. 2376 e Cass. 27/04/2023, n. 11152), la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del
4 custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento.
Più specificamente, il comportamento del danneggiato assume giuridica valenza soltanto se connotato dalla colpa, intesa come oggettiva inosservanza della condotta di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza: secondo la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, c.c., il fatto colposo del danneggiato comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Grava così in capo all'attore l'onere probatorio del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, ovvero del sinistro occorso, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità - cioè il caso fortuito - in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (Cass. 11016/11).
Occorre comunque sottolineare che - sebbene la responsabilità ex art. 2051 c.c. abbia carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia - tuttavia “nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa essendo essa di per sé statica e inerte per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi
5 presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno” (Cass. 2660/13).
2. Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria la giudicante non ritiene fondata la domanda attorea.
La teste che con l'auto percorreva la strada ove Testimone_2
è avvenuta la caduta e per prima ha trovato il quando era già Pt_1 caduto, in ordine alle condizioni del manto stradale ha dichiarato:
“ricordo che aveva piovuto un po' la mattina e c'era la strada bagnata” mentre non ha riferito nulla in ordine alla presenza di foglie, fiori e rametti di albero sulla sede stradale e sul grado di aderenza dell'asfalto.
I soccorritori del 118 intervenuti sul posto non hanno saputo riferire nulla sulle condizioni della strada dichiarando di non ricordarle.
Per contro gli amici dell'attore, intervenuti successivamente alla anch'essi in bici, hanno riferito di un manto scivoloso. Tes_2
Ciò detto, si osserva che non è in atti un verbale di accertamento dal quale risulti quale fosse in effetti il manto stradale.
Tuttavia, dalla documentazione fotografica relativa al giorno della caduta allegata dallo stesso attore, il fondo stradale risulta sgombro e pulito;
inoltre, vi è da dire che il sinistro è accaduto in condizioni di piena visibilità della strada che, tuttavia, risultava bagnata a seguito della pioggia caduta la mattina, come confermato dalla teste e Tes_2 dal report del Consorzio Lamma allegato alla perizia di parte attrice.
Pertanto, in tali condizioni atmosferiche, i danni riportati dall'attore sono eziologicamente riconducibili alla sua stessa condotta, tenuto conto che l'incidente è accaduto con piena luce e che le condizioni di bagnato dell'asfalto non potevano non essere percepibili, tanto più con la bicicletta, onde dette circostanze avrebbero dovuto indurre il a prestare maggiore attenzione Pt_1 nel percorrere quel tratto di strada.
6 3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il DM 55/14 con applicazione dei parametri minimi per lo scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della controversia, prossimo al minimo, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice.
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da nei confronti Parte_1 del;
Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore del Parte_1 _1
delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 per compensi,
[...] oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- nei rapporti interni tra le parti pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Siena, il 14/03/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati
7 sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 1213/2023 R.G. tra
), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procura allegata in atti dall'Avv. Francesca Garavelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via del Fierale n. 17,
Montepulciano (Si)
ATTORE
nei confronti di
), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso giusta procura in atti dall'Avv. Michelangiolo Panebarco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Cavour n. 85,
Firenze
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI:
RE : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più Pt_1 utile declaratoria del caso o di legge, contrariis reiectis, per i motivi sopra
1 esposti:
—accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del _1
per tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dal Sig.
[...] Pt_1
a causa del sinistro del 29.05.2022
[...] verificatosi per un'insidia stradale nella Via Pescaiole in adiacenza al civico 314, la cui custodia e manutenzione è affidata al ridetto _1
, per tutti i motivi di cui
[...] all'atto di citazione e, per l'effetto,
—condannare il convenuto, in persona del Sindaco pro _1 tempore, al totale risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di €.69.210,50 (di cui €.67.624,50 per danno non patrimoniale e
€.1.586,00 per danno patrimoniale), aggiornato a complessivi €.80.183,79 con l'applicazione delle “nuove” Tabelle di Milano 2024 per il solo danno non patrimoniale o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito dell'istruttoria espletata, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria,
—con vittoria di compensi professionali e spese di causa, oltre accessori di legge.
L'attore insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e non accolte, con riferimento all'interrogatorio formale del Sindaco pro-tempore e della prova per testi ai capitoli 11 e 14.
Insiste altresì nell'ammissione della C.T.U. dinamica, da svolgere possibilmente nella medesima stagione in cui è accaduto il fatto, tesa a ricostruire la dinamica del sinistro per cui è causa, ad accertare la compatibilità della caduta con le condizioni della sede stradale, tenuto conto della presenza di alberi che invadono e sovrastano la carreggiata e che, in determinate stagioni climatiche (come all'epoca dei fatti - 29 maggio), disperdono nella strada elementi e materiali che alterano lo stato di aderenza rendendola vischiosa e scivolosa in misura tale da poter causare una caduta, come nel caso oggetto di controversia”;
2 : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena: Controparte_1
Nel merito:
- In tesi rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e comunque carente di prova e, per l'effetto, sollevare il _1
da ogni e qualsiasi responsabilità e conse-guente onere
[...] risarcitorio;
- In denegata ipotesi ridimensionare le richieste attoree nei limiti del giusto e del provato, e per l'effetto respingere ogni ulteriore avversaria pretesa perché indebita e del tutto ingiustificata. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria: per mero scrupolo, l'esponente insiste per
l'ammissione della prova per testi sulle circostanze dedotte e capitolate nella memoria ex art. 171-ter c.p.c. e che di seguito integralmente si trascrivono:
1) DCV che a seguito della richiesta risarcitoria pervenuta in data
13.10.22 al nell'interesse del Sig. , in Controparte_1 Parte_1 data 16.11.22 in qualità di tecnico Comunale, avete esperito un sopralluogo in via Pescaiole all'altezza del civico n. 314;
2) DCV che, nell'occasione, avete accertato che la carreggiata nel punto suindicato risultava pulita e prova di foglie che potessero compromettere il transito in condizioni di sicurezza;
3) DCV che la strada prospiciente al civico 314 è fiancheggiata da un fondo di proprietà dei Sig.ri e e su cui insiste un Parte_2 Pt_1 albero di ippocastano che è nella piena titolarità dei proprietari;
a teste il Geom. domiciliato per la carica presso il Testimone_1
Comune di ”. _1
FATTI DI CAUSA ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna ex art. 2051 c.c. al risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa della caduta occorsa in data
29.05.2022 mentre in bicicletta percorreva la strada di Via Pescaiole,
3 in , loc. Il Poggio quando, nelle vicinanze del civico 314, _1 appena uscito da una curva in discesa in direzione Torrita di Siena, cadeva a terra a causa di residui di foglie e fiori degli alberi sovrastanti, caduti nella strada ed integranti un'insidia stradale.
Si costituiva il contestando la fondatezza Controparte_1 delle avverse domande, eccependo l'assenza di prova in ordine alla dinamica del sinistro ed invocando, in ogni caso, il caso fortuito con conseguente esclusione di responsabilità.
Istruita mediante assunzione di prova orale e CTU, le parti all'udienza del 13.2.2025 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. hanno concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova premettere come la regola di diritto applicabile al caso di specie debba essere individuata nella disciplina di cui all'art. 2051
c.c., rinvenendosi una responsabilità della pubblica amministrazione nel caso di omessa o insufficiente custodia dei propri beni demaniali.
Infatti, come ribadito dalla Suprema Corte “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile” (cfr. ex multis Cass. n. 21508/11).
Giova rammentare che, sulla scorta della sistemazione organica dell'istituto operata dalla giurisprudenza di IA
(compendiata da Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943 ed ulteriormente precisata in successive pronunce: tra le quali Cass.
24/01/2024, n. 2376 e Cass. 27/04/2023, n. 11152), la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del
4 custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento.
Più specificamente, il comportamento del danneggiato assume giuridica valenza soltanto se connotato dalla colpa, intesa come oggettiva inosservanza della condotta di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza: secondo la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, c.c., il fatto colposo del danneggiato comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Grava così in capo all'attore l'onere probatorio del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, ovvero del sinistro occorso, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità - cioè il caso fortuito - in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (Cass. 11016/11).
Occorre comunque sottolineare che - sebbene la responsabilità ex art. 2051 c.c. abbia carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia - tuttavia “nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa essendo essa di per sé statica e inerte per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi
5 presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno” (Cass. 2660/13).
2. Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria la giudicante non ritiene fondata la domanda attorea.
La teste che con l'auto percorreva la strada ove Testimone_2
è avvenuta la caduta e per prima ha trovato il quando era già Pt_1 caduto, in ordine alle condizioni del manto stradale ha dichiarato:
“ricordo che aveva piovuto un po' la mattina e c'era la strada bagnata” mentre non ha riferito nulla in ordine alla presenza di foglie, fiori e rametti di albero sulla sede stradale e sul grado di aderenza dell'asfalto.
I soccorritori del 118 intervenuti sul posto non hanno saputo riferire nulla sulle condizioni della strada dichiarando di non ricordarle.
Per contro gli amici dell'attore, intervenuti successivamente alla anch'essi in bici, hanno riferito di un manto scivoloso. Tes_2
Ciò detto, si osserva che non è in atti un verbale di accertamento dal quale risulti quale fosse in effetti il manto stradale.
Tuttavia, dalla documentazione fotografica relativa al giorno della caduta allegata dallo stesso attore, il fondo stradale risulta sgombro e pulito;
inoltre, vi è da dire che il sinistro è accaduto in condizioni di piena visibilità della strada che, tuttavia, risultava bagnata a seguito della pioggia caduta la mattina, come confermato dalla teste e Tes_2 dal report del Consorzio Lamma allegato alla perizia di parte attrice.
Pertanto, in tali condizioni atmosferiche, i danni riportati dall'attore sono eziologicamente riconducibili alla sua stessa condotta, tenuto conto che l'incidente è accaduto con piena luce e che le condizioni di bagnato dell'asfalto non potevano non essere percepibili, tanto più con la bicicletta, onde dette circostanze avrebbero dovuto indurre il a prestare maggiore attenzione Pt_1 nel percorrere quel tratto di strada.
6 3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il DM 55/14 con applicazione dei parametri minimi per lo scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della controversia, prossimo al minimo, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice.
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da nei confronti Parte_1 del;
Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore del Parte_1 _1
delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 per compensi,
[...] oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- nei rapporti interni tra le parti pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Siena, il 14/03/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati
7 sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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