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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori Magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza dell'11.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1280/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Rizzo, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Roma, alla Via Reno n. 21
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1
anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigi Fiorillo e Francesca Bonfrate, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al Viale Mazzini n. 134
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 13799/2023 (avente ad oggetto la sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sez. lavoro n. 2476/2018 depositata il
12.06.2018)
Conclusioni delle parti: come in atti
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Preliminarmente, giova sintetizzare lo svolgimento dei precedenti gradi di giudizio.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, esponeva che: - aveva lavorato alle dipendenze di Parte_1 Controparte_1
in forza di un contratto a tempo determinato, dal 23.06.1999 al 30.10.1999; - l'apposizione del
[...] termine era così giustificata: “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell'attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”. Contestata la validità della clausola di apposizione del termine sotto diversi profili, chiedeva che fosse dichiarata la nullità o l'illegittimità della stessa e, quindi, dichiarata la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, per l'effetto, fosse condannata a reintegrare e/o CP_1
riammettere in servizio la ricorrente, con condanna alla corresponsione di tutte le retribuzioni non percepite dalla data della messa in mora e sino all'effettivo ripristino, con vittoria di spese.
All'esito del giudizio, in cui resisteva il Tribunale di Roma, in funzione Controparte_1
di giudice del lavoro, con sentenza n. 22534 del 14 dicembre 2004 respingeva il ricorso, compensando le spese di lite.
1.2. Avverso tale decisione proponeva appello e, all'esito del secondo Parte_1
grado di giudizio – in cui resisteva la Corte di appello, con la sentenza n. Controparte_1
1362/2009, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 13 novembre 2009, accertava l'illegittimità del termine apposto al contratto stipulato per il periodo dal 23.6.1999 al 30.10.1999 e così decideva: “in riforma dell'impugnata sentenza dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 23.6.1999 e condanna la società appellata al pagamento delle retribuzioni maturate dal 19.7.2002 commisurate all'ultima retribuzione percepita, oltre accessori. Compensa le spese del grado”.
1.3. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione affidato a Controparte_1
quattro motivi, al quale opponeva difese con controricorso. Parte_1
I motivi di ricorso riguardavano: 1) violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360 c.
1 n.3 c.p.c., degli artt. 23 della legge n. 56/1987, 8 del CCNL 26.11.1994 e degli accordi sindacali da quello del 25.9.97, sino a quello 18.1.99 in connessione con art.1362 c.c., nella parte in cui la Corte ha ritenuto la nullità del termine apposto al contratto in esame in quanto stipulato (per “esigenze eccezionali...”) oltre la scadenza ultima fissata dagli accordi collettivi attuativi dell'accordo aziendale del 25-9-1997, sostenendo l'insussistenza di tale scadenza e la natura meramente ricognitiva CP_1
2 dei detti accordi;
2) omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per avere la Corte desunto l'esistenza del termine temporale del 30.4.1997 solo da accordi successivi e meramente attuativi rispetto a quello del 25 settembre 1997, integrativo del CCNL;
3) violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c., per non avere effettuato la Corte territoriale alcuna verifica in ordine alla effettiva messa in mora da parte della lavoratrice e per non aver considerato la possibilità che la stessa avesse espletato, nelle more, attività lavorativa retribuita, disattendendo, peraltro, le richieste della società di ordine di esibizione dei modelli 101 e 740 della lavoratrice. La società ricorrente chiedeva, infine, l'applicazione dello ius superveniens, ai sensi dell'art. 32 c.7 L. n. 183/2010.
La Corte di Cassazione, Sez. L, con ordinanza n. 11909 del 2017 respingeva i primi due motivi del ricorso della società, accoglieva il terzo e cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione , “che dovrà limitarsi a quantificare l'indennità spettante all'odierna parte contro ricorrente per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia con cui è stata disposta la riammissione in servizio (cfr. per tutte Cass.n.14461/2015 ), con interessi e rivalutazione da calcolarsi a far tempo dalla sentenza dichiarativa della nullità del termine (cfr. Cass. n. 3062/2016)”.
1.4. riassumeva il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Roma e insisteva Parte_1 per l'accoglimento del gravame e la condanna della società datoriale al pagamento dell'indennizzo nella misura massima prevista dall'art. 32 della legge 183/2010. La società si Controparte_1
costituiva affermando che, in esecuzione della sentenza di secondo grado, aveva corrisposto la somma lorda di euro 132.831,19 e chiedeva di condannare la a restituire alla società stessa la somma Pt_1
pari alla differenza tra quanto percepito dalla lavoratrice in ragione della sentenza di secondo grado
(euro 132.831,19) e l'importo che sarebbe stato accordato in virtù dell'applicazione dell'art. 32 cit.
Con sentenza n. 2476/2018 del 6 giugno 2018, pubblicata il 12 giugno 2018, la Corte di
Appello di Roma, decidendo in sede di rinvio nei limiti del devoluto, confermava la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato tra e per il Parte_1 Controparte_1 periodo dal 23.6.1999 al 30.10.1999 e l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 23.6.1999, ancora in atto;
quindi, condannava al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità risarcitoria ex art. 32 della Controparte_1
legge n. 183/2010 nella misura di 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della sentenza della Corte d'Appello; per l'effetto, condannava alla restituzione della differenza tra quanto percepito in Parte_1 esecuzione della sentenza di appello (complessivi euro 132.831,19 lordi) e l'indennità risarcitoria come sopra determinata maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data della sentenza di appello sino alla data del pagamento;
compensava le spese dell'intero giudizio.
3 1.5. Per la cassazione della predetta decisione proponeva ricorso sulla base Parte_1
di tre motivi;
resisteva con tempestivo controricorso. CP_1
In particolare:
- con il primo motivo di ricorso la deduceva violazione e falsa applicazione degli Pt_1
artt. 2697, 2729 e 2702 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto sufficiente, al fine della prova del versamento delle ritenute fiscali, quanto risultante dalla busta paga, documento inidoneo a tal fine in quanto costituito dalla medesima parte che se ne voleva giovare al fine dell'assolvimento dell'onere della prova sulla circostanza, oggetto di contestazione, relativa all'avvenuto pagamento all'Erario della ritenuta fiscale;
- con il secondo motivo di ricorso deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere affermato che le somme da restituire al lavoratore a seguito della cassazione della sentenza di appello sulla cui base erano state corrisposte dovevano essere calcolate al lordo e non al netto delle ritenute fiscali;
- con il terzo motivo di ricorso deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma
1 lettera d) bis TUIR (D.p.r. n. 917/1986), censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che la richiamata disposizione consentisse al lavoratore la possibilità di recuperare in tutto o in parte le ritenute versate dal datore di lavoro e risultate non più dovute in conseguenza della cassazione della sentenza sulla cui base erano state corrisposte le retribuzioni assoggettate a prelievo fiscale;
assume, infatti, che, a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata, la previsione richiamata autorizzava solo il contribuente a portare in detrazione dal reddito complessivo relativo ai periodi di imposta successivi l'ammontare in tutto o in parte delle richiamate ritenute fiscali.
La Corte di Cassazione, Sez. L, con la ordinanza n. 13799 del 2023, cassava con rinvio la sentenza di appello, ritenendo fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, con conseguente assorbimento del primo motivo. In particolare, così riteneva:
“4.1 ritiene infatti la Corte di dare continuità alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale in caso di riforma, totale o parziale (id. est. cassazione), della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente;
il caso del venir meno, con effetto ex tunc, dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui esso era sorto ricade, infatti, nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma
4 anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo (Cass. n. 13530 del 2019, Cass. 8614 del
2019, Cass. n. 19735 del 2018, Cass. n. 1464 del 2012). È stato, in particolare puntualizzato che nella ipotesi - qui ricorrente - nella quale il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 23 d.P.R. n. 600 del 1973, abbia operato la ritenuta d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone fisiche su somme corrisposte al lavoratore, divenute, come nel caso di specie, non dovute per effetto della riforma della sentenza in forza della quale le somme in questione erano state erogate, ricorre l'ipotesi di inesistenza, totale o parziale, dell'obbligo fiscale, venuto meno secondo una fisiologica dinamica processuale, con effetto ex tunc (Cass. n. 990 del 2019, Cass. n.19735 del 2018, Cass. n.6072 del 2012, Cass. n.8829 del 2007). In tal senso, del resto, Cass. n. 21699 del 2011 ha bene evidenziato che l'azione di restituzione e riduzione in ripristino, che venga proposta a seguito della riforma o cassazione della sentenza contenente il titolo del pagamento, si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza con riferimento a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, e quindi giuridicamente di un pagamento non dovuto;
legittimati a richiedere alla Amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sono sia il soggetto che ha effettuato il versamento – cd. “sostituto di imposta” -, sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta – cd. “sostituito” (cfr., tra le altre, Cass. n. 517 del
2019, Cass. n. 19735/2018 cit., Cass. n. 16105 del 2015, Cass. n. 14911 del 2015, Cass. 5653 del
2014);
4.2 è stato altresì puntualizzato che in caso di concreta inutilizzabilità da parte del datore di lavoro del rimedio previsto dall'art. 38, comma 1. D.P.R. n. 602 del 1973, per decorso del termine di presentazione dell'istanza di rimborso, ivi stabilito a pena di decadenza in quarantotto mesi dalla data del “versamento”, trova applicazione l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (Cass. n. 12919 del 2019,
Cass. n. 82 del 2014); quanto ora osservato rende ininfluente, al fine dell'accoglimento della tesi della restituzione al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, il riferimento alla possibilità per il sostituito di recuperare le ritenute fiscali, divenute non dovute, attraverso il meccanismo della deducibilità ex art. 10, comma 1, lettera d) bis, d.P.R. n. 917 del 1986, configurandosi tale possibilità come non escludente la facoltà di diretto recupero da parte del datore di lavoro;
quale soggetto che ha effettuato il versamento”.
Sulla scorta di tali argomentazioni i giudici di legittimità accoglievano il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo, e cassavano la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di cassazione, a questa Corte di
5 appello, in diversa composizione.
3. Con ricorso del 30 maggio 2023 riassumeva il giudizio, così Parte_1 concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita quale Giudice del Rinvio, contrariis reiectis, pronunciandosi nei limiti del devoluto affermare e dichiarare che la ricorrente in riassunzione dovrà restituire alla società la differenza tra la (sola) somma netta ricevuta da all'esito Controparte_1 della prima sentenza d'appello inter partes, pari a € 90.440,00 (o, ma con riserva di gravame, a quella diversa ritenuta di giustizia) e l'indennizzo ex art. 32 legge 183/2010, pari a 4 mensilità
(quattro mensilità, oltre rivalutazione e interessi sul detto indennizzo a far data dalla prima sentenza di rinvio).
Voglia inoltre l'Ecc.ma Corte condannare la società in persona del suo Controparte_1
legale rapp.te pro tempore alle spese e compensi di avvocato (con rivalsa di Iva e cpa e rimborso forfetario come per legge) del giudizio di Cassazione (proc rgn 34303/2018 concluso dall'ordinanza
n. 13799/2023 della Corte Suprema), e del presente giudizio di rinvio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Voglia infine condannare la stessa società, in persona del legale rapp.te pro tempore, al rimborso in favore della ricorrente della somma occorsa per l'acquisto del contributo unificato per
l'iscrizione a ruolo del ricorso in Cassazione pari ad euro 1036,00 e della somma di euro 388,50 occorsa per l'acquisto del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo del presente ricorso in riassunzione, per un totale quindi di euro 1.424,50” (le sottolineature sono presenti nel ricorso ex art. 392 c.p.c.).
Si costituiva e - premesso che la ricorrente in riassunzione era tenuta a Controparte_1
restituire quanto percepito il 25.9.2009 in esecuzione della sentenza n. 1362/2009 resa da questa Corte di appello - deduceva che l'importo di cui la risultava debitrice era pari ad euro 116.214,51 Pt_1
(ottenuto detraendo dalla somma netta corrisposto, pari ad euro 90.440,00, l'importo delle quattro mensilità riconosciute ex art. 32 L. 183/2010 e aggiungendo gli interessi legali e la rivalutazione monetaria).
Tentata invano la conciliazione della lite, all'udienza dell'11 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
4. In via preliminare, occorre dare atto che sono passate in giudicato le seguenti statuizioni della sentenza della Corte di appello n. 2476/2018:
- (la conferma del)la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato tra e per il periodo dal 23.6.1999 al 30.10.1999; Parte_1 Controparte_1
6 - (la conferma del)l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 23.6.1999, ancora in atto;
- la condanna di al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010 nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 17.2.2009 (data della sentenza della Corte di appello n. 1362/2009).
Oggetto di cassazione è stata, invece, la statuizione di condanna di “alla Parte_1
restituzione della differenza tra quanto percepito in esecuzione della sentenza di appello (complessivi euro 132.831,19 lordi) e l'indennità risarcitoria come sopra determinata maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data della sentenza di appello sino alla data del pagamento (25.09.2009), oltre interessi legali su tale differenza dalla data di pagamento al saldo”.
In particolare, la Corte di Cassazione ha censurato la statuizione della Corte territoriale laddove ha determinato al lordo la somma da restituire in quanto erogata in esecuzione di una sentenza poi riformata.
I giudici di legittimità, infatti, richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, hanno chiarito che, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore stesso ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito in esecuzione della sentenza riformata e non può, quindi, pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
In altri termini, l'errore della sentenza impugnata è stato quello di indicare, quale somma da cui detrarre l'importo dell'indennità risarcitoria ex art. 32, non già l'importo netto effettivamente percepito, ma quello lordo riportato sulla busta paga in atti (euro 132.831,19).
Orbene, pronunciando nei limiti del devolutum ed applicando i principi affermati dalla sentenza rescindente, il Collegio osserva quanto segue. ha percepito, in esecuzione della sentenza della Corte di appello n. Parte_1
1362/2009, la somma netta di euro 90.440,00, secondo le risultanze del cedolino in atti e le concordi allegazioni delle parti nel presente giudizio in riassunzione.
Da tale importo va detratto quello cui l'odierna ricorrente in riassunzione ha diritto a titolo di indennità risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010 (pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), indennità maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data della sentenza della Corte di appello n. 1362/2009 (17.2.2009) sino alla data del pagamento
(25.9.2009).
7 L'importo della predetta indennità, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria come innanzi specificati, è stata quantificata da in euro 7.317,49 “al lordo”, ovvero in Controparte_1 euro 5.634,47 “al netto”. Tale ultimo importo è stato calcolato detraendo dal predetto “lordo” la somma asseritamente dovuta a titolo di IRPEF. non ha contestato gli importi indicati dalla controparte al fine di Parte_1 quantificare l'indennità ex art. 32 cit.
Ebbene, non pare revocabile in dubbio che tra le due somme indicate da Controparte_1
l'importo cui far riferimento - in quanto corrispondente all'indennità risarcitoria cui la ha Pt_1
diritto (comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria come innanzi specificati) - è pari ad euro
7.317,49.
Ritiene, infatti, il Collegio che tale somma – che configura, alla luce dell'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 303 del 2011), una sorta di penale “ex lege” a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo, avendo “una chiara valenza sanzionatoria” (così al punto 3.3.1 della pronuncia citata) – non debba subire decurtazioni di sorta. E invero, secondo il costante insegnamento dei giudici di legittimità, “in tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente)” (cfr. Cassazione civile 20 novembre 2023, n. 32107; Cass. 9 maggio 2022, n. 14671; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5108).
Orbene, l'indennità in parola, di natura pacificamente risarcitoria, non è in alcun modo sostitutiva della retribuzione: essa trova, invero, il proprio fatto costitutivo nell'illegittima precarizzazione del rapporto di lavoro, sicché il danno patito va qualificato come “danno emergente”.
Ed è appena il caso di evidenziare che la “retribuzione globale di fatto” si pone, nella specie, quale mero parametro per la quantificazione del risarcimento - onnicomprensivo e forfettizzato - dei danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, che va dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione. Tale indennità, percepita in assenza di una corrispondente controprestazione lavorativa e qualificabile come “danno emergente”, non è, dunque, assoggettabile a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado del Lazio, sez. I, 26 gennaio 2023 n. 394). Tale conclusione trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Sez. 5, Ordinanza n. 16320 del 2024) che, con riferimento all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - che, come noto, rappresenta una
“fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua” a quella di cui dall'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 (cfr. Sezioni Unite, sentenza 15 marzo 2016, n. 5072) -, ha
8 affermato che gli importi riconosciuti dal giudice del lavoro quale risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, D.lgs. n. 165/2001 non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del
D.p.r. n. 917 del 1986, in quanto le relative somme - quand'anche determinate facendosi riferimento ad un determinato numero di mensilità non corrisposte - hanno funzione esclusivamente risarcitoria,
e non sono sostitutive della retribuzione (cfr., da ultimo, Sez. 5, Ordinanza n. 16320 del 2024, che richiama anche Cass. 23 ottobre 2019, n. 27011; v. anche Cass. 12 ottobre 2018, n. 25471).
La somma di euro 7.317,49 deve essere, dunque, detratta dall'importo netto di euro 90.440,00 percepito dalla in esecuzione della sentenza della Corte di appello del 2009, poi riformata. Pt_1
In definitiva, l'odierna ricorrente in riassunzione deve essere condannata alla restituzione in favore della predetta società dell'importo netto di euro 83.122,51. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data di pagamento (25.9.2009) al saldo.
A tale ultimo proposito giova evidenziare che, pacificamente, l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva e successivamente riformata non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti ex art. 2033 c.c., perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'“accipiens”; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende “ex lege”, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del “solvens” di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento
(Sez. 3, Sentenza n. 34011 del 12/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24475 del 01/10/2019).
Non è, invece, dovuta la rivalutazione monetaria richiesta da in quanto Controparte_1
le somme pagate in esecuzione della sentenza di appello, ove debbano essere restituite per l'effetto di cassazione totale o parziale di questa, costituiscono debito di valuta, avendo l'obbligazione restitutoria per oggetto una somma di denaro determinata o determinabile, con la conseguenza che trova applicazione il principio nominalistico, in base al quale l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta, salvo, oltre agli interessi legali, il diritto al risarcimento del maggior danno ex art.1224, comma 2, c.c.; tale ultimo diritto non consegue, però, automaticamente, ma all'esito della prova raggiunta sul punto, il cui onere incombe sul creditore (cfr., pacificamente, Sez. 2, Sentenza n. 1779 del 2007). Ebbene, nella specie, la società non ha né allegato né dimostrato la sussistenza di un maggior danno rispetto agli interessi legali;
pertanto, non è dovuta la rivalutazione monetaria.
5. Venendo alla regolamentazione delle spese, deve darsi atto che la sentenza della Corte di appello n. 2476/2018 ha interamente compensato le spese dell'intero giudizio, peraltro dando atto alla
9 pagina 6 della pronuncia - con statuizione non gravata - dell'impossibilità di riformare in senso meno favore a la compensazione delle spese disposte dal Tribunale con la sentenza del Controparte_1
14.2.2004 e dalla Corte di appello con sentenza n. 1362/2009, avuto riguardo al fatto che la successiva impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione era stata effettuata (con esito favorevole) soltanto da e il principio espansivo interno della cassazione parziale stabilito dall'art. 336, Controparte_1
comma 1, c.p.c. va contemperato con il principio della reformatio in peius.
Tanto premesso, ed avuto riguardo alle specifiche conclusioni rassegnate da Parte_1
nel ricorso ex art. 392 c.p.c. in ordine alla liquidazione delle spese - ove espressamente si
[...] chiede, in carattere grassetto, a questa Corte di “condannare la società in persona Controparte_1
del suo legale rapp.te pro tempore alle spese e compensi di avvocato (con rivalsa di Iva e cpa e rimborso forfetario come per legge) del giudizio di Cassazione (proc rgn 34303/2018 concluso dall'ordinanza n. 13799/2023 della Corte Suprema), e del presente giudizio di rinvio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario” (cfr. pagina 11 dell'impugnazione in esame, ove sono presenti le sottolineature appena riportate) - occorre procedere unicamente in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione e al presente giudizio di rinvio.
Tanto premesso, è pacifico che il giudice del rinvio deve procedere alla liquidazione delle spese non già con riferimento all'esito di ciascun grado, ma dell'esito complessivo del giudizio.
Costituisce, infatti, principio consolidato, reiteratamente affermato dalla S.C. che, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite. Ne consegue che il giudice, nel regolare le spese di lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Sez. 2, Ordinanza n. 18005 del 2021, Sez. 1, Sentenza n.
20289 del 09/10/2015).
Nella specie, l'obiettiva controvertibilità della materia oggetto del giudizio (di cui sono sintomatiche le difformi decisioni nei precedenti gradi di merito), le modifiche normative introdotte nel corso del giudizio e l'accoglimento parziale della domanda anche per come modificata a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 183/2010 integrano ragioni atte a compensare nella misura di metà le spese dei gradi di giudizio che il Collegio è chiamato a regolamentare. Per la residua metà le spese stesse – liquidate per l'intero come in dispositivo e distratte in favore dell'avv. Roberto Rizzo, che si è dichiarato antistatario - devono essere poste a carico di da ritenersi parte Controparte_1
10 soccombente avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio (che ha visto il riconoscimento della nullità della clausola appositiva del termine e l'accoglimento parziale delle richieste economiche, dovendosi precisare che l'obbligo restitutorio è dipeso dall'applicabilità nella specie della normativa sopravvenuta).
Da ultimo, avuto riguardo alla richiesta, contenuta nelle conclusioni del ricorso ex art. 392
c.p.c., di condanna di al rimborso del contributo unificato pagato dalla Controparte_1 Pt_1
(richiesta limitata al contributo versato in relazione al giudizio di legittimità e al presente giudizio di rinvio, ad ulteriore conferma della espressa limitazione della pronuncia di condanna alle spese), giova evidenziare che il contributo unificato per atti giudiziari costituisce un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è neppure tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare;
pertanto, il beneficiario della condanna alle spese di lite ben può azionare quest'ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell'obbligazione ex lege, in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno di controparte (cfr., ex ceteris, Sez.6, 20/11/2015, n.
23830; Sez. 1 - , Sentenza n. 18529 del 10/07/2019).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione nei limiti del devoluto, così provvede:
- condanna a restituire a la somma netta di euro 83.122,51, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi legali su tale importo dalla data del pagamento (25.9.2009) al saldo;
- condanna a rifondere a la metà delle spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1
legittimità concluso con l'ordinanza n. 13799/2023 e la metà delle spese del presente giudizio di rinvio, che si liquidano per l'intero, rispettivamente, in euro 3.500,00 e in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Rizzo, antistatario, compensando la restante metà.
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente dott. Alessandro Nunziata
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