Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5235/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 5235/2022 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “appello a sentenza del giudice di pace in materia di “Solo danni a cose” e pendente:
TRA (C.F. P.I.: ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo procuratore speciale Dott. (in virtù di procura speciale Parte_2 per atto Notaio del 10.11.2020 Rep. 5046 Racc. 2546- all. 1), Persona_1 rappresentata e difesa , giusta procura in calce l'atto di appello , dagli Avv.ti Massimo Caiafa - C.F. - e Domenico Caiafa - C.F. C.F._1
, con essi elettivamente domiciliata in Napoli alla Via P. C.F._2
Castellino n. 179, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Esposito. Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] – C.F. , CP_1 C.F._3 residente in Napoli (NA), al Vicolo I Com.a Montecalvario, 1, ed elett.te domiciliato in Napoli (NA), alla Piazza Carità, 32, presso lo studio dell'Avv. Mario Gramegna – C.F. - P.IVA , che la rappresenta e difende in C.F._4 P.IVA_2 virtù di mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado. Appellato E
– C.F. , residente in [...]di Napoli Controparte_2 C.F._5
(NA) – 80016, alla Via Cristoforo Colombo, 22
Appellato Contumace
*** AVVERSO La sentenza n. 2191/2022, emessa in data 28.04.2022 e pubblicata in data 7.04.2022, dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, in persona della dott.ssa Monica Rabuano, all'esito del procedimento recante n.r.g.3732/19, notificata in data 14.4.2022.
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******* MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda. Con atto di appello notificato in data 11.05.2022 a mezzo posta certificata ai sensi della L.53/94, la compagnia assicurativa appellante ha impugnato la sentenza recante numero 2191/2022, chiedendone l'integrale riforma, con la quale il giudice di pace di Marano, nella persona della dott.ssa Monica Rabuano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. , così provvedeva: “Il Giudice di Pace di CP_1
Marano di Napoli definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione da
[...] nei confronti del e della CP_1 Controparte_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t. contrariis reiectis così provvede. Dichiara la
[...] contumacia di Accoglie la domanda e riconoscendo la responsabilità di Controparte_2 nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa condanna la Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_3 Controparte_2 in solido al pagamento della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento in favore di
[...] oltre interessi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata secondo gli indici ISTAT al CP_1
01.02.2014 ed annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla decisone ed oltre interessi al tasso legale calcolati su detta somma così come rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. Condanna la in persona Controparte_3 del legale rappresentante p.t. e in solido al pagamento delle spese e competenze Controparte_2 del giudizio in favore di che liquida in euro 1.400,00 oltre euro 180,00 per esborsi CP_1 spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Mario Gramegna dichiaratosi anticipatario”. A supporto del dispiegato gravame, in merito al giudizio di primo grado, l'appellante società rappresentava che: - con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11.12.2018 nei confronti della società - ora Parte_3 [...]
e nei confronti del sig. a mezzo Parte_4 Controparte_2
UNEP in data 12.12.2028, il sig. conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
Giudice di Pace di Marano di Napoli, per sentirli condannare quali unici responsabili del sinistro occorsogli in data il giorno 01.05.2014, verso le ore 17:30 circa, in Napoli (NA), al Corso Vittorio Emanuele con direzione Piazza Mazzini. Nelle indicate coordinate spazio – temporali l'istante deduceva che, mentre si trovava nella qualità di conducente a bordo del motoveicolo di sua proprietà, modello Honda targato BC09488, giunto all'altezza dell'Università Benincasa, veniva tamponato alla parte posteriore dal motociclo targato AH30124, di proprietà del signor CP_2
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, assicurato per la RCA presso la compagnia di assicurazioni CP_2 [...] ora . In conseguenza CP_4 Parte_5 dell'impatto, l'istante asseriva essere stato scaraventato a terra con il lato sinistro unitamente al conducente ed al trasportato che riportava lesioni. In ordine ai danni lamentava che il motociclo riportava danni al parafango posteriore, fanale posteriore, scudo, scocca, forcella, manubrio e fanaleria, pertanto chiedeva sentir accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare -Esperire l'eventuale tentativo di conciliazione ai sensi dell'art.320 1° comma c.p.c.; -accertare e dichiarare la responsabilità del signor nella produzione dell'evento dannoso;
- per l'effetto condannarla in solido od Controparte_2 alternativamente alla società di assicurazioni ora Controparte_4 [...]
., in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento del danno in favore Parte_5 dell'istante, in quella somma precisata nella relazione tecnica di parte, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, od in quell'altra che l'On.le Giudicante riterrà equa da contenersi entro i limiti della sua competenza per valore, e comunque inferiore ad € 5.200,00; -condannare i convenuti in solido od alternativamente al pagamento delle spese processuali, ovvero spese diritti ed onorari con attribuzioni ex art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo e non riscosso gli onorari;
-munire le emanando sentenza della clausola della provvisoria esecuzione;
-con espressa riserva di meglio articolare, precisare e contro dedurre all'esito della condotta processuale di controparte”. Iscritta la causa al numero di ruolo generale 3732/2019 degli affari civili, presso il Giudice di Pace di Marano di Napoli, sezione unica civile, la stessa veniva assegnata alla cognizione della dott.ssa Monica Rabuano. Si costituiva la società per tramite del Parte_4 proprio procuratore, il quale nel contestare la domanda chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia dichiarare la domanda attrice improponibile, nonché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto rigettarla per i motivi esposti. Con tutte le conseguenziali declaratorie di legge e con vittoria delle spese, funzioni, ed onorario del presente giudizio. Alla prima udienza di comparizione tenutasi in data 5.04.2019, il Giudice verificata la corretta istaurazione del contraddittorio, ammetteva la prova come articolata da parte istante. Escusso il teste di parte istante, sig. , all'udienza del Testimone_1
11.03.2022 le parti rassegnavano le conclusioni ed il Giudice dott.ssa Rabuano tratteneva la causa in decisione e definiva con la gravata sentenza recante numero 2181/2022 emessa in data 28.04.2022 e pubblicata in data 7.04.2022, con la quale il Giudice di Pace di Marano di Napoli, in persona della dott.ssa Monica Rabuano, decideva come in epigrafe riportato. Premetteva l'appellante che, in esecuzione della suddetta sentenza, dopo aver ricevuto la notifica di due atti di precetto (All. 3 e 4), aveva provveduto al pagamento
– con espressa riserva di ripetizione- della somma di € 2.311,43 al sig. e CP_1 la somma di € 2.479,74 (al lordo degli accessori di legge) per spese e competenze legali. Avverso la predetta sentenza, l'appellante esperiva odierno gravame, riportandosi integralmente, alle eccezioni, deduzioni, difese e conclusioni svolte nel giudizio di primo grado, ed indicando, in ossequio all'art. 342 c.p.c, in primis la parte in cui il giudice di prime cure aveva dichiarato proponibile e procedibile la domanda attrice.
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Segnatamente: “sempre in via preliminare va affermata la proponibilità della domanda avendo l'attore adempiuto l'onere di cui agli artt. 145 e 148 del d.lgs. 209/2005 con spedizione di raccomandata alla (evidente refuso non essendo parte in causa) e Controparte_5 avendo osservato le modalità e i termini previsti dalla stessa legge”. All'uopo proponeva quale primo motivo di censura il mancato accoglimento della sollevata eccezione di improponibilità della domanda attrice, contestando di contro l'improcedibilità ed improponibilità della domanda attrice giacché l'atto di costituzione in mora depositato agli atti fosse privo dei requisiti richiesti ex Lege. Contestava sul punto altresì aver parte attrice-appellata violato la normativa in materia di costituzione in mora nella sostanza, impedendo alla compagnia assicurativa di effettuare i necessari accertamenti tecnico – legali, per cui eccepiva essere la domanda altresì improponibile.
In secondo luogo, l'appellante indicava quale oggetto di censura, la seguente parte di motivazione di rigetto dell'eccezione di prescrizione della domanda attrice: Va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento sollevata dalla società convenuta. Invero, dalla documentazione ritualmente prodotta in giudizio, si evince che il sinistro per cui è causa si è verificato il 01.05.2014 e l'istante ha costituito in mora la Controparte_3
con lettere raccomandate a/r del 11.06.2014, del 15.04.2016 e del 03.02.2017.
[...]
L'atto di citazione, infine, è stato notificato in data 11.12.2018. Ne consegue l'infondatezza della eccezione in argomento essendo state ritualmente prodotte in giudizio le lettere di costituzione in mora e l'atto di citazione notificato, con effetti interruttivi della prescrizione. All'uopo quale secondo motivo di censura, indicava pertanto il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione della domanda attrice, argomentando sul punto non aver parte attrice fornito congrua prova della valida interruzione della prescrizione di cui all'art. 2947 c.c. In merito argomentava che, a fronte del disconoscimento effettuato sin dal primo atto difensivo da parte dell' parte attrice, in quanto onerata CP_3 avrebbe dovuto fornire la prova che la documentazione allegata a riprova dell'interruzione della prescrizione fosse, effettivamente, ascrivibile al sinistro per cui è causa. Di contro in quanto tutti i documenti prodotti in copia disconosciuti formalmente ai sensi dell'art. 2712 c.c., contestava la menzionata prova non fornita. Quale terzo motivo di censura, indicava il malgoverno delle risultanze processuali e conseguenziale accoglimento della domanda attrice, impugnando la parte di sentenza, in cui il giudice di prossimità aveva così definito: “Dalle risultanze istruttorie è emerso che effettivamente il sinistro si è verificato secondo le circostanze indicate dall'attore nel libello introduttivo. Il teste ES, estraneo alle parti in causa, che era presente in loco, Testimone_1 confermava le circostanze di tempo e di luogo dell'accadimento del sinistro. Egli ha riferito di aver visto che il conducente di un motociclo Suzuki tamponava a tergo un motociclo Honda;
che il motociclo Honda, per effetto ricevuto, cadeva rovinosamente al suolo sul lato sinistro in uno agli occupanti. Precisava: “…il motociclo riportava danni allo scudo, alla scocca, alla forcella, …alla sella…”. Trattandosi di tamponamento, costante giurisprudenza della Suprema Corte afferma che il conducente un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con quello che lo precede. L'avvenuta collisione pone, quindi, a carico del conducente che segue una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa, di cui all'art. 2054 c.c., egli
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resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria dimostrando che il mancato tempestivo arresto e la conseguente collisione sono state determinate da cause a lui non imputabili (Cass. 21.10.1980 n. 559; Cass. 29.11.1984 n. 6265 e numerose altre). Tale prova liberatoria è mancata del tutto in quanto il ha preferito non costituirsi in giudizio. La responsabilità del sinistro va quindi CP_2 attribuita interamente al conducente il motociclo tg. AH30124 e di conseguenza a CP_2 quale proprietario dello stesso.”
[...]
Di contro, eccepiva l'appellante che la domanda di parte attrice fosse infondata e da rigettare, in quanto la prova fondata su un'unica testimonianza scarsamente attendibile. Sul punto evidenziava che il esordiva nella sua Testimone_1 deposizione all'udienza del primo dicembre 2021 dichiarando di non aver mai reso alcuna testimonianza. Di contro, l'appellante eccepiva che dalla scheda IVASS risultava che lo stesso aveva già svolto il ruolo di testimone per un sinistro del 28.01.2019 e per un sinistro del 25.09.2019. Inoltre, sempre sulla scorta della scheda IVASS, evidenziava che il teste era risultato plurisinistrato con 16 ricorrenze a carico in cui aveva svolto vari ruoli, danneggiato, responsabile e testimone. Inoltre, l'appellante compagnia ribadiva aver contestato sin dal primo atto CP_3 difensivo l'effettiva verificazione del fatto storico (evento sinistro) in quanto sin dalla fase stragiudiziale emerse una serie discrasie in relazione all'asserito sinistro, oltre l'atteggiamento ostracista tenuto dalle parti coinvolte. Sul punto specificava che l'assicurato, convenuto, sig. non Controparte_2 aveva messo a disposizione il motociclo coinvolto nel sinistro per far effettuare la perizia di riscontro ed inoltre ha avuto un atteggiamento reticente con gli accertatori. Altresì che l'attore, sig. era risultato irreperibile agli accertatori CP_1 dell' che invano avevano effettuato vari accessi ad orari diversi presso CP_3
l'indirizzo di residenza ed inoltre che a suo carico erano risultati ben 4 sinistri precedenti, rubricati con la on una polizza poi disdetta. CP_6
Contestava in ogni la declaratoria di fondatezza della domanda e nel merito la prospettazione attorea e opponeva che la domanda attorea fosse ulteriormente infondata in quanto, laddove fosse stata fornita prova piena del fatto storico e della responsabilità del sinistro, al momento del riferito sinistro, il motociclo Honda tg. BC09488 (circostanza non contestata anzi affermata dalla stessa controparte nel libello introduttivo) risultava privo della copertura assicurativa e sottoposto a fermo amministrativo e, quindi, non poteva assolutamente circolare. Quale quarto motivo di appello, la compagnia censurava la parte relativa al quantum debeatur, all'uopo indicava la parte di sentenza in cui era così statuito: “I danni riportati dal veicolo di proprietà di sono stati provati attraverso le dichiarazioni del teste e le CP_1 fotografie prodotte. Per la loro quantificazione questo Giudicante, tenuto conto della compatibilità dei danni con l'evento sinistroso e che non tutte le parti meccaniche andranno sostituite, ritiene equo e corrispondente al decremento patrimoniale subito dall'attore la somma pari a d euro 2.000,00, Iva inclusa”. Eccepiva, invero, che la domanda attorea non fosse provata congruamente neppure in punto di quantum debeatur, e che il motoveicolo di parte istante risultava venduto in concomitanza con la notifica dell'atto di citazione il che avrebbe comportato una CP_ mancanza di interesse ad agire non avendo il fornito la prova né della n.5235/2022 r.g.a.c. Pagina 5 di 14 N. 5235/2022 R.G.A.C.
riparazione dei danni né della vendita ad un prezzo inferiore al valore commerciale ante sinistro. Da ultimo la avanzava richiesta di restituzione delle somme Controparte_3 sborsate in virtù della sentenza di primo grado, nella specie € 2.311,43 al sig. CP_1
e la somma di € 2.479,74 (al lordo degli accessori di legge) per spese e
[...] competenze legali, per un totale di € 4.791,17. Tanto premesso, citava gli appellati in epigrafe indicati a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 30.11.2022 e concludeva: Voglia riformare integralmente nei modi e nei termini indicati in atti la sentenza n. 2191/2022 del Giudice di Pace di Marano di Napoli. Voglia, conseguenzialmente, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, l'improponibilità della domanda attrice e il rigetto delle pretese attoree stante la mancanza di prova in ordine al fatto storico e all'an debeatur ed il fatto che il motociclo non poteva circolare perché privo di copertura assicurativa e gravato da fermo amministrativo. Voglia, conseguentemente all'accoglimento dell'appello, condannare il sig. al pagamento, in favore della CP_1
, della somma complessiva di € 4.791,17 il tutto oltre interessi legali dalla data del CP_3 pagamento sino all'effettiva restituzione. Con tutte le necessarie declaratorie di legge e con vittoria di spese e compensi legali del doppio grado di giudizio. Si costituiva l'appellato, attore di prime cure, , ut sopra rappresentato, CP_1 domiciliato e difeso, impugnando integralmente ed estensivamente l'atto di appello, richiedendone l'integrale rigetto dell'appello Eccepiva l'appellato preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c., opponendo le eccezioni sollevate da parte appellante apparire prive di una benché minima forma di fondatezza. Avverso il motivo di censura relativo all'improponibilità della domanda, nonché all'eccezione di prescrizione, evidenziava la sussistenza delle ricevute delle raccomandate in originale, depositate nel fascicolo di causa di primo grado. Eccepiva altresì che la , contravvenendo agli oneri ex sé gravanti ai sensi del CP_3
Codice delle Assicurazioni, non aveva predisposto gli accertamenti tecnici legali per la gestione stragiudiziale del sinistro, pur in presenza di nr. 3 intimazioni ritualmente inviate alla stessa. Avverso il motivo di censura relativo all'infondatezza della domanda attrice, l'appellato resisteva argomentando che in ordine alla prova del fatto storico parte appellante non aveva articolato, né dedotto alcuna circostanza tale da minare il quadro istruttorio, limitandosi ad allusioni di carattere esogeno alla istruttoria processuale che non avevano alcuna fondatezza nella delimitazione del thema decidendum. Ribadiva l'appellato di aver espletato tutti gli adempimenti previsti dalla normativa ai sensi dell'articolo 148 del D.Lgs. 209/2005 ai fini della proponibilità della domanda e contestava fosse onere della compagnia fornire la prova dell'invito a perizia che nel caso concreto eccepiva non avvenuto. Sull'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, opponeva a seguito del sinistro, verificatosi in data 1/05/2014, aver provveduto ad intimare il risarcimento alla compagnia con i seguenti atti: Lettera di messa in mora del Controparte_7
11/06/2014; Lettera di messa in mora del 13/04/2016; Lettera di messa in mora del n.5235/2022 r.g.a.c. Pagina 6 di 14 N. 5235/2022 R.G.A.C.
03/02/2017; Atto di citazione, notificato in data 11/12/2018; pertanto essere intervenuti idonei atti interruttivi della prescrizione biennale. In ordine poi alle censure mosse all'impianto della sentenza di primo grado, circa la valutazione delle risultanze istruttorie, riteneva l'appellato l'impianto motivazionale privo di qualsivoglia capacità di scalfire la logicità dell'iter giuridico seguito dal Giudicante. Dunque, la domanda era stata correttamente ritenuta fondata dal Giudice di Primo grado, avendo fornito adeguata prova sia della sussistenza del fatto storico, nonché della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo convenuto. Quanto al teste ES , riteneva l'appellato che lo stesso aveva Testimone_1 reso dichiarazioni in maniera precisa e dettagliata, confermando di fatto gli eventi narrati nell'atto di citazione, ricostruendo la cinematica degli eventi, nonché i danni riportati dal veicolo di parte attrice. Dunque, le dichiarazioni rese dal teste ES erano tali da confermare sia l'effettiva verificazione del fatto storico, in ragione della precisa e puntuale indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in riferimento al sinistro, nonché in ordine alla cinematica degli eventi, anche in ragione della omessa costituzione del convenuto responsabile civile, sicchè il giudicante aveva potuto ritenere provato il fatto storico, nonché sussistente la responsabilità del conducente del motociclo in ragione del superamento della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. Avverso l'eccepita plurisinistrosità del testimone, l'appellato eccepiva la tardività del deposito della Scheda Ivass, in quanto depositata dalla appellante, solo al momento del deposito della comparsa conclusionale, allorquando le generalità del testimone risultavano indicate, nel verbale di I udienza del 20/11/2020. Resisteva altresì all'eccepita scopertura assicurativa del veicolo di parte attrice, invocando la giurisprudenza di legittimità, e argomentando essere orientamento consolidato (Cass. sent. n. 1179 del 17.01.2022) che chi è coinvolto in un sinistro senza avere alcuna colpa nella sua verificazione ha diritto ad essere risarcito dall'assicurazione del responsabile, anche quando guidava un veicolo non coperto da polizza o era passeggero trasportato a bordo di esso. Rilevava altresì aver il giudicante di prime cure correttamente valutato la stima dei danni, sulla base della relazione di parte, redatta dall'Ing. Persona_2
Impugnava quanto dedotto in ordine alla vendita del motociclo e in ordine alla insussistenza del danno, in quanto infondato e privo di adeguata prova. Sul punto, evidenziava che nella produzione di causa, risultava depositata ispezione storica presso il Pubblico Registro Automobilistico dell'ACI, del 11/4/2016, da cui sottolineava evincersi che l'ultima trascrizione attestava la sussistenza della sua proprietà del veicolo. Impugnava espressamente la richiesta di restituzione delle somme, versate dopo la notifica degli atti di esecuzione, in forza della sentenza nr. 2191/2022 e concludeva: - In via preliminare - Dichiarare l'appello proposto inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; In via definitiva - Rigettare integralmente l'appello proposto dalla Parte_1 perché improcedibile, inammissibile, infondato, insussistente per tutti i motivi infra
[...] dedotti;
- Per l'effetto del rigetto dell'atto di appello, rigettare la richiesta di restituzione delle somme
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versate dall'appellante, in esecuzione della sentenza di I grado;
- Per l'effetto, condannare la appellante compagnia ora Parte_3 Parte_1
l pagamento di spese, nonché diritti ed onorari professionali del presente grado di giudizio, con
[...] distrazione ex art. 93 c.p.c., al procuratore antistatario per aver fatto anticipo di spese e non riscosso gli onorari. All'udienza dell'1.12.22, ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio processuale, preso atto della acquisizione del fascicolo di primo grado, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c., all'udienza cartolare del 17.2.2025, il giudizio veniva da ultimo riservato in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190-352 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2-In via pregiudiziale. Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello eseguita nei confronti dell'ulteriore appellato , responsabile civile, Controparte_2 questo non si costituiva nel presente processo di appello, di guisa che dello stesso ne va dichiarata la contumacia.
3 - In via preliminare va dato atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado. Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite, ha precisato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Non ricorre, neppure, l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 348 bis cpc poiché l'operatività della norma deve essere riservata ai casi in cui i motivi di appello si presentano come palesemente infondati e nel caso in esame non ricorre l'evocata evidenza, poiché gli elementi acquisiti al giudizio potevano essere apprezzati in maniera tale da condurre alla decisione assunta dal giudice di pace, ma erano tali da rendere possibile anche una loro diversa lettura, quella proposta con i motivi di appello. Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd.
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motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
4. Sul merito. Data la valenza logica del tutto assorbente, del motivo con cui appellante ha lamentato l'erroneità della impugnata decisione nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto attendibili e satisfattive (in punto di assolvimento dell'onere della prova incombente su parte attrice) le dichiarazioni rese dall'unico testimone ES nel corso del processo di primo grado ( , ascoltato all'udienza del Testimone_1
01/12/2021, come da verbale di cui al fascicolo n.r.g.3732/19 in atti), rispetto a tutti gli altri proposti dalle parti, sia in via principale che incidentale, esso merita prioritaria trattazione. Il menzionato motivo di gravame si è rivelato fondato e merita accoglimento per quanto in appresso osservato. In primo luogo, occorre osservare come dall'esame dei verbali di causa del primo grado di giudizio (cfr. udienza del 01/12/2021) si evince che le dichiarazioni rese dal teste nella ricostruzione della dinamica del sinistro stradale per cui è Testimone_1 causa sono apparse oltremodo innaturali e completamente appiattite sullo schema narrativo di base dello stesso atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Il teste ES, infatti, non ha collocato la dinamica mnemonicamente riferita in alcun concreto contorno fattuale che abbia consentito di apprezzare l'attendibilità e la verosimiglianza delle dichiarazioni rese. Quanto precede condiziona negativamente, non solo l'apprezzamento di merito dei fatti positivamente dichiarati dal testimone, ma anche la stessa e preliminare valutazione circa l'attendibilità e la credibilità del dichiarante, non in grado di arricchire il proprio racconto di alcun utile particolare ulteriore rispetto alla collisione narrata attenendosi pedissequamente all'atto introduttivo del giudizio. In secondo luogo, l'attendibilità del dichiarante è messa fortemente in discussione anche dalle risultanze dell'interrogazione della banca dati IVASS prodotte in atti, sin n.5235/2022 r.g.a.c. Pagina 9 di 14 N. 5235/2022 R.G.A.C.
dal giudizio di primo grado, dalla stessa Compagnia Assicuratrice convenuta (odierna appellante). In merito appare utile premettere come sia del tutto fuorviante e ultroneo interrogarsi sulla tempestività di una tale produzione documentale se solo si consideri che essa attiene, non tanto a fatti principali o secondari rientranti nel pieno ambito dell'onere probatorio delle parti e nella loro esclusiva disponibilità (ex art. 115 c.p.c.), quanto, piuttosto, al profilo della attendibilità del testimone, che, per definizione, sfugge al concetto di preclusioni istruttorie. Del resto, la piena acquisibilità e l'utilizzabilità processuale di una tale documentazione emerge dalla stessa previsione dell'art. 135, comma 3-quater, D.lgs. 209/2005 (così come novellato ad opera della L. 124/2017, in vigore dal 29/08/2017 e ratione temporis applicabile al presente giudizio), a mente del quale “Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.”; la norma prevede un vero e proprio dovere d'ufficio del giudice ad operare l'informativa inerente testimoni ricorrenti in modo anomalo, per adempiere al qual dovere d'ufficio il giudice può avvalersi “anche” della documentata segnalazione delle parti, che, dunque, non può logicamente soggiacere ad alcuna preclusione istruttoria in senso proprio. La segnalazione, infatti, lungi dall'avere la funzione di “prova” in senso stretto di domande o eccezioni di parte, risponde alla superiore finalità pubblicistica (ritenuta evidentemente cogente e preminente da parte del legislatore) di evitare le frodi che si celano dietro il fenomeno delle testimonianze ricorrenti. Appurata, dunque, la piena utilizzabilità della richiamata documentazione (prodotta da parte convenuta-appellante sin dal giudizio di primo grado, cfr. all 4 produzione primo grado- affoliata al presente atto di appello alla pg.33-34 della produzione di primo grado riprodotta), da essa si evince come l'unico testimone ES nel corso del giudizio di primo grado risulta coinvolto in 16 sinistri nell'arco di un decennio, come responsabile, danneggiato, terzo trasportato e testimone, come nel caso che ci occupa. Appare, pertanto, evidente l'inattendibilità e la non credibilità dell'unico testimone ES nel corso del processo di primo grado, il che rende non compiutamente provato il fatto storico posto a fondamento della domanda attorea, la quale, dunque, va integralmente rigettata. Le considerazioni sin qui svolte assorbono completamente tanto i motivi di appello principali proposti da parte appellante, quanto la valutazione delle eccezioni sollevate da parte appellata. Pertanto, in integrale riforma della impugnata decisione, la domanda proposta da parte attrice nel giudizio di primo grado va integralmente rigettata. Ed invero tale macroscopica lacuna e incertezza istruttoria non può che ricadere in capo a parte attrice per il generale principio di cui all'art. 2697 c.c., per cui la domanda proposta dalla detta parte non può che essere rigettata.
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Le considerazioni sin qui svolte assorbono completamente gli ulteriori motivi di appello proposti da parte appellante, gli elementi raccolti come sopra descritti consentono, dunque, di dubitare fortemente dell'assunto attoreo, dell'attendibilità del teste e della veridicità del fatto dedotto;
sicché non avendo raggiunto prova del verificarsi del fatto dedotto in lite, ogni valutazione relativa alle eventuali responsabilità, nel caso di specie, non rilevano, in quanto ultronee rispetto al mancato assolvimento dell'onere probatorio che gravava sull'attore , nel caso di specie ancora più stringente, a fronte delle fondate contestazioni mosse dalla convenuta- appellante, sin dal primo grado di giudizio. Pertanto, in integrale riforma della impugnata decisione, la domanda proposta da parte attrice nel giudizio di primo grado va integralmente disattesa. Inoltre, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., va riformata anche la parte della decisione di primo grado che ha accollato in capo alla odierna appellata le spese di lite del giudizio di primo grado. Ed invero, per effetto dell'integrale riforma della impugnata decisione e della integrale soccombenza riportata dall'attrice (odierna appellata), questi, in virtù del principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della odierna appellante. 5. Sulle spese Per quanto riguarda, invece, le spese di lite del presente giudizio di gravame, anch'esse seguono strettamente la soccombenza, con la conseguente condanna dell'appellato alla rifusione delle dette spese in favore dell'appellante CP_1
Parte_1
Non vi è luogo invece ad alcuna condanna in favore dell'appellato contumace : la condanna della controparte alle spese processuali, a norma Controparte_2 dell'articolo 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per «ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto»; è evidente dunque che essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso il quale non ha svolto alcuna attività processuale dal cui costo debba essere sollevato [in tal senso Cass. 19 agosto 2011, n. 17432; Cass. 25 settembre 1997, n. 9419) e, da ultimo, il principio di diritto:
“Poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato», Cass., sezione lavoro, n. 13491/14]. Quanto alla concreta liquidazione di tutte le suddette spese di lite, sia di primo che di secondo grado, essa va operata, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia (secondo la quantificazione della domanda attorea, così come accolta in primo grado) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte vittoriosa, rapportata altresì al tenore delle difese svolte. Per effetto dell'integrale accoglimento del proposto gravame e della consequenziale riforma della sentenza di primo grado, va, altresì, accolta la domanda di restituzione n.5235/2022 r.g.a.c. Pagina 11 di 14 N. 5235/2022 R.G.A.C.
formulata da parte appellante e tesa a conseguire il rimborso delle somme di euro 2.311,43— elargita in favore del — , e di euro 2.479,74 — elargita in CP_1 favore del difensore di quest'ultimo, quale procuratore antistatario della detta parte attrice ex art. 93 c.p.c. — in esecuzione della sentenza di primo grado qui riformata (somme così come indicate da parte appellante, documentate dall'allegato n. 4 disposizione di pagamento in allegato) Invero, è principio di diritto pacifico in giurisprudenza quello per cui “La domande di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova, ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio” (cfr., ex multis, Cass. 11491/2006). Sul punto, va, inoltre, ulteriormente precisato che “In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento.” (cfr. Cass., 8215/2013; Cass. 10827/2007; Cass. 13736/2004; Cass. 13752/2002). Inoltre, le circostanze che il difensore distrattario di parte attrice non sia stato direttamente evocato nel presente giudizio di gravame e che l'appello non sia stato rivolto anche nei propri confronti, non impediscono l'emissione di una pronuncia di condanna diretta nei confronti di quest'ultimo per la restituzione delle somme ricevute a titolo di spese di lite ex art. 93 c.p.c.. Ed invero, oltre a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità innanzi già citata, è stato altresì osservato come
“L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio.” (cfr., in tal senso, Cass. 25247/2017; Cass, 9062/2010 — in particolare, quest'ultima, emessa in casistica in cui il difensore distrattario non aveva neppure partecipato al processo di appello, ha chiarito proprio che il distrattario subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado (salvo il diritto a percepire dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire all'altra), come del diverso esito della causa in quel grado si era avvantaggiato ai fini della distrazione, cosicché il distrattario è destinato a subire gli effetti della riforma della sentenza di primo grado benché non evocato personalmente nel giudizio di appello — ; Cass. 13736/2004; Cass. 10827/2007)
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 5235/2022, così provvede:
-DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
-ACCOGLIE integralmente l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto, in integrale riforma della impugnata decisione, rigetta la domanda proposta dall'attore
(odierna appellata) nell'ambito del giudizio di primo grado;
CP_1
- CONDANNA per l'ulteriore effetto, la predetta appellata parte , al CP_1 pagamento, in favore dell'appellante Parte_1
(C.F. P.I.: , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio, che qui si liquidano in euro complessivi euro 1.265,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
-per l'effetto della integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellato alla restituzione, in favore dell'appellante, CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 della somma complessiva di euro €2.311,43 oltre interessi legali dalla data del pagamento sino all'effettiva restituzione da egli ricevuta in esecuzione della riformata decisione;
-altresì per l'effetto della integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'Avv. Mario Gramegna, quale difensore costituito per la medesima parte appellata in primo grado, e distrattario delle spese di lite liquidate in proprio CP_1 favore nella impugnata e riformata decisione, alla restituzione di €2.479,74, in favore dell'appellante, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., quale somma dallo stesso ricevuta a titolo di spese di lite in esecuzione della riformata decisione
-condanna, inoltre, l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante CP_1
(C.F. P.I.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente grado di appello, che qui si liquidano in euro 196,00 per spese ed euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge Così deciso in Aversa, 30/05/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel n.5235/2022 r.g.a.c. Pagina 13 di 14 N. 5235/2022 R.G.A.C.
fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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