Ordinanza presidenziale 28 settembre 2016
Decreto decisorio 12 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 12/07/2021, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2021
N. 02684/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2684 del 2008, proposto da
Nord Est C s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia Schiaffino, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Via Altinate, 56;
contro
Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bernardi, Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Alessandra Montobbio, Alberto Bicocchi e Paola Munari, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura civica, in Padova, Via Niccolò Tommaseo, 60;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Padova, Settore Servizi Demografici e Cimiteriali, Prot. 0282883, con cui si dispone " che le operazioni di cremazione presso il Cimitero Maggiore di Padova verranno svolte da personale comunale, individuato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, con l'assistenza di tecnici esterni individuati dal Responsabile medesimo ";
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente o comunque connesso agli anzidetti provvedimenti, ancorché non cognito, se ed in quanto illegittimo e lesivo.
Visti il ricorso, depositato il 30 dicembre 2008, e i relativi allegati;
Visti gli articoli 35, comma 1, lett. c) e 85 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di rinuncia al ricorso, ritualmente depositato il 4 marzo 2021, con il quale il legale rappresentante della società ricorrente, unitamente al proprio difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso a spese compensate;
Considerato che la parte costituita, sottoscrivendo in calce all’atto ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 84, ha aderito alla clausola di compensazione delle spese;
Ritenuto quindi di dare atto della rinuncia al ricorso;
Ritenuto altresì che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del ricorso per rinuncia.
Spese compensate.
Così deciso il giorno 2 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO