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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/10/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. AT La AL, all'esito dell'udienza del 10 settembre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa civile iscritta al n. 780/2025
R.G., vertente
T R A
(C.F.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Bovalino, alla Via Spagnolo Morisciano 12, presso lo studio dell'avv. Stefano
Murdaca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore domiciliato per la carica in Catanzaro alla via Lucrezia Della AL 34;
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: pagamento interessi su trattamento fine rapporto
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONE DELLE DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 27 febbraio 2025, Parte_1 ha esposto che ha lavorato alle dipendenze dell' , in forza di contratto Controparte_1
di lavoro a tempo indeterminato, sino al 30/11/2020, data in cui è stato posto in quiescenza per sopraggiunti limiti di età; che egli ha pertanto maturato il diritto alla percezione del TFR, Pag. 1 a 4 il quale è stato pagato nella misura lorda complessiva di €47.609,08 senza il riconoscimento dei dovuti interessi legali, di cui chiede il pagamento per €578,08, come maturati dal
1.03.2022 al27.01.2023. A tal fine, ha specificato che il TFR maturato avrebbe dovuto essergli versato entro i successivi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, e comunque corrisposto non oltre gli ulteriori tre mesi, per come disposto dall'art. 3 d.l. 79/1997, ed ha pertanto così concluso: “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione degli interessi dovuti per ritardato pagamento del trattamento di fine rapporto;
2) Per
l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €. 578,08 a titolo di interessi legali spettanti sulla somma netta per ritardato pagamento del trattamento di fine rapporto, ovvero in quella misura maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche a mezzo ctu contabile, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo;
3) Condannare, infine, l' in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratori costituito che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con notifiche perfezionatesi in data 14 luglio
2025, l'azienda convenuta non si è costituita e va pertanto dichiarata contumace.
La causa è stata istruita documentalmente e all'odierna udienza, lette le note depositate,
è stata decisa.
La parte ricorrente agisce per il pagamento degli interessi dovuti sul TFR corrisposto a distanza di ventisei mesi dal pensionamento.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In premessa, è opportuno ricordare che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se, da parte dell'attore, sia stata data la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificati della pretesa (Cass. 12.07.2006 n. 15777); ciò nondimeno, tale condotta processuale costituisce elemento liberamento apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (Cass.
20.02.2006 n. 3601; Cass. 21251 del 14.10.2010).
Pag. 2 a 4 È in atti che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in favore dell'
[...]
, ente sottoposto alla disciplina delle amministrazioni pubbliche. CP_1
Per tali lavoratori, l'art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, rubricato “Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica”, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio
1997, n. 140, prevede che “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”.
Il pagamento di tale somma, avente natura retributiva ed insieme previdenziale, costituisce dunque adempimento ad un'obbligazione avente fonte legale, il cui inesatto adempimento determina la corresponsione degli interessi sulle somme dovute, da calcolarsi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, per come disposto dall'art. 22 comma 36 l.n.
724/1994.
Posto quanto sopra, la parte ricorrente ha allegato la data di avvenuto pensionamento, ha provato la data del ritardato pagamento del TFR, effettuato oltre i limiti di legge, e la sua entità ed ha pertanto fornito pieno riscontro per il riconoscimento degli interessi dovuti. A tal riguardo, i conteggi elaborati sono stati redatti in applicazione dei criteri di cui all' art. 22 comma 36 l.n. 724/1994 e non presentano errori di calcolo: essi, pertanto, vanno pienamente approvati.
Il ricorso pertanto è accolto.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ed esse sono liquidate in complessivi
€350,00, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
Pag. 3 a 4
1- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
di €578,08, a titolo di interessi sul TFR maturato;
[...]
3- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1
complessivi €350,00, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Locri, 10 ottobre 2025
Il Giudice
AT La AL
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