TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/07/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 4967/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
con l'avv. Nadia Sallusti Parte_1
RICORRENTE
E
con l'avv. Nadia Sallusti CP_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 Motivi della decisione
e hanno domandato con ricorso congiunto Parte_1 CP_1
che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in San Vito Romano (RM), in data 7.5.1988, da cui sono nate le figlie nata a [...] il [...], maggiorenne, Persona_1
autonoma economicamente, e nata a [...] il Persona_2
20/09/2002, maggiorenne ma non autonoma economicamente in quanto studentessa universitaria, convivente con la madre presso la casa coniugale;
precisando che le parti si sono separate consensualmente con decreto omologato dal Tribunale di Tivoli in data 20.3.2012.
Disposta la comparizione delle parti davanti al Giudice designato, mediante note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno insistito nell'accoglimento delle seguenti condizioni:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni
di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di San Vito Romano (Rm).
2. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento in
quanto ciascuno è autonomo economicamente.
3. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , un Parte_1 CP_1
assegno mensile complessivo di € 300,00 (trecento/00) quale contributo per il
mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ma non autonoma Per_2
economicamente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria
annuale secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario.
4. I genitori come da Protocollo di intesa del 29/10/2018 vigente presso il Tribunale
di Tivoli da intendersi qui integralmente richiamato provvederanno al pagamento
del 50% ciascuno delle spese straordinarie per la figlia maggiorenne ma Per_2
non autonoma economicamente.
2
5. L'assegno unico (o l'eventuale diversa misura che dovesse essere varata) sarà
percepito dai coniugi al 50% ciascuno.
6. La casa coniugale in comproprietà sita in San Vito Romano (Rm), Viale Paolo VI
n.5, resta assegnata alla moglie che continuerà ad abitarla con la figlia Per_2
maggiorenne ma non autonoma economicamente. L'immobile anzidetto dovrà
essere destinato esclusivamente ad uso abitativo della sig.ra e della CP_1
figlia.
a) Le spese di manutenzione ordinaria e quelle per i servizi inerenti l'uso
dell'immobile ( di energia elettrica, telefono, gas) saranno a carico della sig.ra CP_1
.
[...]
b) Il sig. contribuirà pro-quota alle spese straordinarie relative alla casa Pt_1
coniugale in comproprietà, delle quali la sig.ra provvederà ad informare CP_1
il sig. con congruo preavviso. Parte_1
7. Con il rispetto e l'adempimento di tale accordo i coniugi dichiarano
reciprocamente di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo,
causa o ragione pregressa.
8. I coniugi sin d'ora rinunciano ad impugnare l'emananda sentenza di divorzio
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento di separazione consensuale,
concluso con decreto di omologa del Tribunale di Tivoli come suindicato;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed
3 extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni concordate dalle parti, il Tribunale rileva che le medesime sono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Nessuna statuizione deve essere resa sulle spese stante il carattere congiunto del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in San Vito Romano (RM), in data 7.5.1988; Parte_1 CP_1
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di San Vito Romano (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988, atto n. 7, parte II, serie A);
c) dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da condizioni indicate in parte motiva, in questa sede devono aversi per ripetute e trascritte.
d) nulla per le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 4967/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
con l'avv. Nadia Sallusti Parte_1
RICORRENTE
E
con l'avv. Nadia Sallusti CP_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 Motivi della decisione
e hanno domandato con ricorso congiunto Parte_1 CP_1
che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in San Vito Romano (RM), in data 7.5.1988, da cui sono nate le figlie nata a [...] il [...], maggiorenne, Persona_1
autonoma economicamente, e nata a [...] il Persona_2
20/09/2002, maggiorenne ma non autonoma economicamente in quanto studentessa universitaria, convivente con la madre presso la casa coniugale;
precisando che le parti si sono separate consensualmente con decreto omologato dal Tribunale di Tivoli in data 20.3.2012.
Disposta la comparizione delle parti davanti al Giudice designato, mediante note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno insistito nell'accoglimento delle seguenti condizioni:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni
di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di San Vito Romano (Rm).
2. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento in
quanto ciascuno è autonomo economicamente.
3. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , un Parte_1 CP_1
assegno mensile complessivo di € 300,00 (trecento/00) quale contributo per il
mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ma non autonoma Per_2
economicamente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria
annuale secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario.
4. I genitori come da Protocollo di intesa del 29/10/2018 vigente presso il Tribunale
di Tivoli da intendersi qui integralmente richiamato provvederanno al pagamento
del 50% ciascuno delle spese straordinarie per la figlia maggiorenne ma Per_2
non autonoma economicamente.
2
5. L'assegno unico (o l'eventuale diversa misura che dovesse essere varata) sarà
percepito dai coniugi al 50% ciascuno.
6. La casa coniugale in comproprietà sita in San Vito Romano (Rm), Viale Paolo VI
n.5, resta assegnata alla moglie che continuerà ad abitarla con la figlia Per_2
maggiorenne ma non autonoma economicamente. L'immobile anzidetto dovrà
essere destinato esclusivamente ad uso abitativo della sig.ra e della CP_1
figlia.
a) Le spese di manutenzione ordinaria e quelle per i servizi inerenti l'uso
dell'immobile ( di energia elettrica, telefono, gas) saranno a carico della sig.ra CP_1
.
[...]
b) Il sig. contribuirà pro-quota alle spese straordinarie relative alla casa Pt_1
coniugale in comproprietà, delle quali la sig.ra provvederà ad informare CP_1
il sig. con congruo preavviso. Parte_1
7. Con il rispetto e l'adempimento di tale accordo i coniugi dichiarano
reciprocamente di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo,
causa o ragione pregressa.
8. I coniugi sin d'ora rinunciano ad impugnare l'emananda sentenza di divorzio
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento di separazione consensuale,
concluso con decreto di omologa del Tribunale di Tivoli come suindicato;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed
3 extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni concordate dalle parti, il Tribunale rileva che le medesime sono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Nessuna statuizione deve essere resa sulle spese stante il carattere congiunto del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in San Vito Romano (RM), in data 7.5.1988; Parte_1 CP_1
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di San Vito Romano (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988, atto n. 7, parte II, serie A);
c) dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da condizioni indicate in parte motiva, in questa sede devono aversi per ripetute e trascritte.
d) nulla per le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
4