Ordinanza cautelare 18 marzo 2022
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 30/05/2025, n. 10541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10541 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10541/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01669/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1669 del 2022, proposto da C.D.M. Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Elvezio Santarelli, Tiziana Manenti e Arcangelo Pecchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giannalberto Mazzei in Roma, piazza Navona 49;
contro
Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. GSE/P20210034367 del 15 dicembre 2021, notificato via p.e.c. in pari data, di annullamento in autotutela dell'ammissione alle tariffe incentivanti prot. GSE/P20120075376 del 26/04/2012 e di risoluzione delle Convenzione n. GSE A04L242861607;
del provvedimento prot. GSE/P20210034369 del 15 dicembre 2021, notificato via p.e.c. in pari data, di annullamento in autotutela dell'ammissione alle tariffe incentivanti prot. GSE/P20120075375 del 26/04/2012 e di risoluzione delle Convenzione n. GSE A04I242159407;
del provvedimento, notificato via p.e.c. il 31 gennaio 2022, con cui il GSE ha richiesto al Soggetto Responsabile la restituzione entro 30 giorni degli incentivi percepiti dall'impianto fotovoltaico identificato dal n. pratica FTV 628042 per un importo complessivo di euro 671.932,08;
del provvedimento, notificato via p.e.c. il 31 gennaio 2022, con cui il GSE ha richiesto al Soggetto Responsabile la restituzione entro 30 giorni degli incentivi percepiti dall'impianto fotovoltaico identificato dal n. pratica FTV 628208 per un importo complessivo di euro 681.808,92;
della comunicazione prot. GSE/P20190006950 del 31/01/2019 di avvio del procedimento in autotutela per la revisione del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti, relativo all'impianto fotovoltaico n. id. 628042;
della comunicazione prot. GSE/P20190006948 del 31/01/2019 di avvio del procedimento in autotutela per la revisione del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti, relativo all'impianto fotovoltaico n. id. 628208;
nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale, tra cui, per quanto occorrer possa:
dell'informativa del 22 novembre 2017 del GSE avente ad oggetto “Conto Energia, chiarimenti in merito alla possibilità di cumulo tra Conto Energia e la c.d. “Tremonti Ambiente”;
in parte qua, del D.M. 5 maggio 2011 recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”;
nonché, per l'accertamento
del diritto della Società ricorrente a cumulare le tariffe incentivanti del D.M. 05/11/2011 (c.d. IV Conto Energia) con il regime di detassazione contemplato dall'art. 6, commi 13 -19, della L. 388/2000 e, conseguentemente, del diritto della ricorrente a non dover esercitare alcuna delle opzioni indicate nella informativa GSE del 22 novembre 2017 ovvero dall'art. 36 del D.l. n. 124/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.a., del Ministero dello Sviluppo Economico e di Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Transizione Ecologica e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Entrate;
Vista la memoria del 17.04.2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la società ricorrente C.D.M. Energy S.r.l. ha avviato il presente giudizio per richiedere l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, dei provvedimenti del 15 dicembre 2021 e del 31 gennaio 2022, con i quali, rispettivamente, il GSE ha disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti e la restituzione degli incentivi percepiti dall’impianto fotovoltaico, in relazione ai due impianti fotovoltaici di cui è titolare l’odierna ricorrente.
Tanto premesso, la ricorrente, articolando plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere, ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati.
Si sono costituiti il G.S.E. e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per resistere al ricorso.
Giusta ordinanza cautelare n. 202201801, del 16.03.2022, è stata respinta l’istanza cautelare preliminarmente avanzata.
All’udienza di smaltimento del 23.05.2025, tenuta da remoto, la causa è stata riservata in decisione.
Com’è noto, l’art. 34, comma 5, c.p.a. statuisce che “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”.
Nelle ricostruzioni giurisprudenziali, la soddisfazione dell’interesse del ricorrente, all’esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso, si atteggia diversamente a seconda che abbia il carattere della pienezza e della esaustività, per cui il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell’assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l’amministrato; mentre, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato (T.A.R. Napoli, sez. V, 09/08/2016, n.4051; Tar Bari, Sez. I, 07.07.2016, n. 869; TAR Roma, Sez. III, 31.05.2016, n. 6410).
Ebbene, applicando queste regole normative al caso di specie, ne deriva che, dalla delibazione degli atti di causa, sussistono le evidenti condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo la parte ricorrente ottenuto la soddisfazione integrale del suo interesse sostanziale.
Invero, in prossimità dell’udienza di merito, con memoria del 17.04.2025, la società ricorrente ha rappresentato che, con comunicazione dell’11 settembre 2024, è stata informata, dal G.S.E., in merito all’annullamento dei provvedimenti adottati dal medesimo in data 15 dicembre 2021 (prot. n. GSE/P20210034367 e n. GSE/P20210034369), con la conseguente riviviscenza dei provvedimenti di ammissione alle tariffe incentivanti, entrambi del 26 aprile 2012 (prot. GSE/P20120075376 e prot. GSE/P20120075375).
Ha, altresì, rappresentato che, con la medesima comunicazione, il GSE ha specificato che risulta priva di ogni effetto la comunicazione, trasmessa via PEC il 31 gennaio 2022, con cui il GSE aveva richiesto alla società ricorrente la restituzione entro 30 giorni degli incentivi percepiti in relazione agli impianti fotovoltaici identificati ai nn. id. 628042 e n. 628208.
Sulla scorta di quanto sopra, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta determinazione satisfattiva degli interessi del ricorrente.
Le spese di lite possano essere compensate, atteso che l’Amministrazione si è rideterminata in autotutela sulla base di nuovi elementi emersi in sede di ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO