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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/06/2024, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
n. 242/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 242/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TO CO SA ( ), VIA PRINCIPE AMEDEO 197 - 70122 BARI C.F._2
e dell'avv. TURI FRANCESCO SAVERIO ( ) VIA N. PUTIGNANI,118 70122 C.F._3
BARI
Appellante
Contro
(C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale, e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, dott. , difesa dall'avv. DIANA ANGELO Controparte_2
( ), elettivamente domiciliata in Bari presso la sede dell'Avvocatura regionale, al C.F._4
L.re Nazario Sauro, 31-33, 70121 BARI;
Appellato
Avverso la sentenza n. 2744/2021 emessa dal Tribunale di Bari in data 14.07.2021.
Oggetto: “Opposizione ad ordinanza-ingiunzione”. pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - proponeva opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910 per l'annullamento Parte_1 dell'ingiunzione R.G. 17/RV/14 notificata dalla per il recupero della somma di euro CP_1
43.293,43 - di cui: euro 3.013,10 per interessi legali;
euro 421,22 per interessi legali maturati dal
01.07.2014 all'11.04.2016; euro 19,11 per spese postali e di notifica - erogata a titolo di anticipazione del finanziamento concesso all'associazione “ per la realizzazione del progetto “ Si Parte_2 torna a scuola” per la Provincia di Bari, essendo intervenuta la risoluzione della Convenzione per mancato rispetto di termini, condizioni e modalità di attuazione.
L'opponente eccepiva: 1) il difetto di legittimazione passiva in quanto al momento della sottoscrizione della Convenzione, in data 25.3.2010, la carica di legale rappresentante era rivestita da e Parte_3
confutava di aver ricoperto incarichi sociali sino al 30.6.2014, allorquando il finanziamento veniva revocato;
2) eccepiva, altresì, la mancata preventiva escussione dell' deducendo inoltre Parte_4 sull'onere probatorio a carico dell'Ente convenuto: 3) infine, contestava gli addebiti mossi dalla alla associazione che avrebbe affidato integralmente il servizio oggetto del CP_1 finanziamento alla e chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento e CP_3 chiamata in causa della di accertare la responsabilità di quest'ultima e di dichiarare la CP_3 illegittimità dell'ingiunzione fiscale, con conseguente annullamento della stessa e vittoria delle spese.
Costituitasi, la chiedeva il rigetto della domanda con vittoria delle spese. CP_1
2. – Il procedimento si concludeva con la sentenza appellata che così decideva:
“- rigetta l'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale R.G. 17/RV/14 emessa dalla
[...]
e notificata il 27.05.2016; Controparte_4
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
che liquida in euro 6.394,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge”.
3. - Con l'appello in scrutinio, l'odierno istante adiva questa Corte per l'impugnazione della sentenza anzidetta, censurandola con tre motivi e chiedendo di:
“- In via preliminare: 1) sospendere l'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata e, in ogni caso, dell'ingiunzione fiscale n. R.G. 17/RV/14 emessa dalla ‐ Dipartimento CP_1 pagina 2 di 9 Risorse Finanziarie (all. 1 nostro fascicolo di parte giudizio di primo grado) notificata ad CP_4
esso , ricorrendone i presupposti di legge;
2) IN RITO, rimettere la causa Parte_1
dinanzi al primo Giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c. riconoscendo che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti del terzo e, per l'effetto, CP_5
autorizzare la chiamata in garanzia del terzo con sede a Bari in via Ferrariis n. 65, affinché CP_5 quest'ultima sia dichiarata responsabile della revoca del finanziamento per cui è causa e condannata alla restituzione di cui al predetto finanziamento medesimo, concesso e poi revocato;
Nel merito, in via principale, per tutte le ragioni ed in accoglimento di tutte le eccezioni illustrate e svolte nella narrativa del presente atto e respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dell'atto di citazione, dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale n. R.G. 17/RV/14 emessa dalla nei confronti CP_1 dell'odierno appellante per le tutte le ragioni spiegate in narrativa (con particolare riferimento, naturalmente, alla spiegata eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva), annullandola, revocandola e, comunque, dichiarandola inefficace e improduttiva di effetti, all'occorrenza adottando ogni altro provvedimento conseguente;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, C.A.P. e I.V.A. come per legge;
…>> (cfr. testualmente dalle conclusioni dell'atto di appello). Orga Reiterava anche le richieste istruttorie (ordine di esibizione all' prova per testi, diretta e contraria rispetto alle avverse istanze, in caso di loro ammissione).
La si costituiva resistendo all'appello di cui eccepiva la inammissibilità ex art. 348 bis CP_1
c.p.c. e la improponibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedeva di:
<<…accertare e dichiarare l'insussistenza dell'atto di appello nonché la sua infondatezza in fatto e in diritto, per tutto quanto innanzi dedotto e conseguentemente rigettarlo;
- Confermare la sentenza gravata con piena efficacia dei suoi effetti;
- in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio ivi inclusi gli accessori di legge (Irap e Cpdel) dovuti in luogo di Iva e Cap, in ragione della difesa assunta da parte degli avvocati degli enti pubblici iscritti all'elenco speciale.
…>> (cfr. comparsa).
Svolta la trattazione, la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 9 4. - Con il primo motivo di gravame (rubricato “OMESSA CONSIDERAZIONE E/O ERRATA
INTERPRETAZIONE DI ECCEZIONI, CIRCOSTANZE ED ASPETTI RILEVANTI PER LA
DECISIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO (CON RIFERIMENTO ALLA
ACCERTATA RESPONSABILITÀ EX ART. 38 C.C. E, IN OGNI CASO, ALLA ERRATA
INTERPRETAZIONE/VALUTAZIONE DELLE PROVE ED INUTILIZZABILITÀ, INIDONEITÀ E
COMUNQUE INSUFFICIENZA DELLE PROVE POSTE A SOSTEGNO DELLA PRONUNCIA);
VIOLAZIONE DI LEGGE E, IN OGNI CASO, MOTIVAZIONE INESISTENTE O, IN
SUBORDINE, APPARENTE E, COMUNQUE, CONTRADDITTORIA (ARTT. 112, 115 E 116, 132,
161, 244 C.P.C.; 38, 2697 C.C.; ART. 24 COST.”) l'appellante censura la sentenza impugnata significando di <<…non aver mai ricoperto alcuna carica all'interno della predetta Associazione al momento in cui intercorreva la convenzione anzidetta (meno che mai quella di legale rappresentante).>> (cfr. testualmente) e, pertanto, di non avere la legittimazione passiva rispetto alla pretesa restitutoria della avendo peraltro disconosciuto la propria firma sulla CP_1 convenzione del 25/03/2010 e sulle ulteriori comunicazioni a lui attribuite (ossia: “dichiarazione inizio attività; comunicazione di conclusione delle attività; trasmissione del rendiconto del 27.4.2012 e del
26.5.2013; trasmissione documentazione del 28.3.2014; verbale della riunione tenutasi il 01.07.2009; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 27.7.2009; comunicazione di inizio e termine delle attività ricomprese nel progetto “Si torna a scuola”; trasmissione del rendiconto;
missive di trasmissione di documentazione”), documenti adoperati per attribuire la responsabilità solidale restitutoria alla sua persona. Evidenzia che a tale disconoscimento non ha fatto seguito puntuale istanza di verificazione da parte dell'appellata.
Il motivo è infondato.
Come evidenziato dal Tribunale, <<… la condotta concludente incompatibile, tenuta dal in Parte_1 sede stragiudiziale>> è di ostacolo al disconoscimento delle firme anzidette. L'appellante/opponente è stato infatti autore di < (in atti: “dichiarazione Parte_5 inizio attività”; comunicazione di conclusione delle attività; trasmissione del rendiconto del 27.4.2012 e del 26.5.2013; trasmissione documentazione del 28.3.2014), afferenti alla realizzazione del progetto finanziato che facevano espresso richiamo all'accordo intercorso con l'Ente finanziatore e che manifestavano la sua volontà di avvalersi della convenzione siglata il 25.3.2010>>, quella stessa in calce alla quale è apposta la firma che l'istante ha disconosciuto e che, per la ragione prima detta, pagina 4 di 9 debba invece ritenersi, seppur implicitamente, riconosciuta. Va sul punto rammentato che il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione. (Nella specie, la
S.C., confermando sul punto la decisione impugnata, ha ritenuto precluso all'affittuario il disconoscimento in giudizio della sottoscrizione di un contratto di affitto agrario, stante il precedente riconoscimento implicito stragiudiziale desumibile dalla lettera con la quale lo stesso aveva chiesto il tentativo preventivo di conciliazione, contestando l'efficacia derogatoria della disciplina legale prevista dalle clausole del contratto ma non anche la propria sottoscrizione;
ciò in quanto, sebbene il documento contrattuale non fosse stato prodotto dalla concedente durante l'esperimento del tentativo di conciliazione, tuttavia la richiesta dell'affittuario, intervenuta a seguito della pretese della stessa concedente di avvalersi della scrittura, evidenziava che egli era stato posto bene a conoscenza dell'esistenza e del contenuto del documento, avendo potuto formulare specifiche e dettagliate contestazioni delle disposizioni negoziali). (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22460 del 27/09/2017, Rv.
645771 - 01). Nel richiamato precedente, la Cassazione ha anche focalizzato l'attenzione sull'onere della prova incombente su chi obietti in ordine alla riconducibilità di un documento precisando che costituisce <<…giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità se esaustivamente argomentato,
l'accertamento della inequivocità e concludenza del comportamento stragiudiziale abdicativo della proposizione in giudizio della eccezione di disconoscimento della scrittura, rispetto -invece- alla diversa ipotesi del comportamento stragiudiziale della parte, equivoco o meramente incoerente, che non consentendo di pervenire ad un giudizio di certezza ex ante in ordine al riconoscimento della scrittura, non impedisce l'esercizio del disconoscimento in giudizio, rilevando esclusivamente sul piano della valutazione probatoria del procedimento di verificazione.>> (cfr. parte motiva cit.).
Se così è, il Tribunale con argomenti coerenti ha desunto l'inequivocità del riconoscimento della scrittura dai comportamenti (univoci) tenuti dall'appellante che, oltre ad aver sottoscritto la pagina 5 di 9 convenzione, ha mantenuto in prima persona i rapporti con l'ente erogante al fine di ottenere e mantenere il finanziamento, come disciplinato dalla convenzione stessa.
Di conseguenza appare condivisibile la decisione di inammissibilità tanto del disconoscimento della vergatura presente sul predetto documento, quanto della “ (…) sottoscrizione dei documenti prodotti da controparte ai sensi dell'art. 214 c.p.c.”.
Nel caso di specie, per di più, la protesta dell'appellante non si è risolta nella cesura del collegamento esistente tra la sottoscrizione (ritenuta riconosciuta nei termini anzidetti) e il documento sottoscritto, non avendo egli proposto la querela di falso. Non è superfluo rammentare, in tema, che la consolidata giurisprudenza di legittimità <<…(Cass. n. 22064 del 2020; Cass. n. 10231 del 2013; Cass. n. 6534 del
2013), è nel senso che, dedotta in giudizio dal creditore la falsità materiale di una …>> firma <<…è onere del sottoscrittore proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione.
La querela di falso postula [nell'ipotesi di sua proposizione relativa a scrittura privata] che quest'ultima sia stata riconosciuta volontariamente dal suo autore, o che debba considerarsi legalmente come tale, e che il querelante intenda eliminare la sua efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 cod. civ. o, almeno, voglia contestare la genuinità dell'inerente documento;
ragion per cui la proponibilità della suddetta querela presuppone, in ogni caso, che la scrittura alla quale si rivolgeva fosse stata sottoscritta, costituendo, invero, la sottoscrizione un suo elemento essenziale (Cass. n. 18323 del 2007). La scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento o un equipollente legale di questo, è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità di essa al suo sottoscrittore, sicché la difformità tra l'imputabilità formale del documento e l'effettiva titolarità della volontà che esso esprime, quando non attenga ad un'intrinseca divergenza del contenuto, ma all'estrinseco collegamento dell'espressione apparente, non è accertabile con i normali mezzi di contestazione e prova, ma soltanto con lo speciale procedimento previsto dalla legge per infirmare il collegamento fra dichiarazione e sottoscrizione, cioè con la querela di falso (in senso conforme Cass. n. 18664 del 2012; Cass. n. 3532 del 1972; Cass. n. 1258 del 1971).>> (cfr. Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 31243 del 03/11/2021 (Rv. 662709 - 01).
Circa la mancanza di carica sociale legittimante (secondo punto del primo motivo), ferma la condivisibilità delle argomentazioni sviluppate dal Tribunale e non scalfite dal gravame, giova premettere che il riconoscimento della scrittura anzidetta automaticamente imputa alla persona pagina 6 di 9 dell'appellante l'impegno assunto per conto dell'associazione. Per di più, come già evidenziato, in concreto, risulta comunque documentato (cfr. doc. prodotta in atti dalla e provato che CP_1 ad aver interloquito con l'Ente finanziatore per conto della sia stato il solo (cfr. Parte_2 Parte_1
verbale della riunione tenutasi il 01.07.2009; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 27.7.2009; comunicazione di inizio e termine delle attività ricomprese nel progetto “ Si torna a scuola”; trasmissione del rendiconto;
missive di trasmissione di documentazione) come pure è incontestata la riferibilità dell'operato del all' Parte_1 Parte_4
Se così è allora la sua responsabilità non può essere messa in discussione visto che (la Cassazione lo ha chiarito con orientamento incontrastato) la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma 2, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (cfr. fra le molte Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 8752 del 04/04/2017 (Rv. 644059 - 01).
Di conseguenza, appare irrilevante il tentativo di dimostrare l'assenza di cariche sociali rappresentative per il atteso il corredo probatorio che attesta che egli agiva in nome e per conto della predetta Parte_1
associazione non riconosciuta.
Il primo motivo è pertanto respinto.
Circa il secondo (con cui l'appellante si duole del mancato svolgimento di attività istruttoria e della omessa pronuncia in ordine alla richiesta di chiamata in causa del terzo quale soggetto CP_3
affidatario ed esecutore dei servizi di cui al progetto di finanziamento concesso e poi revocato all' e il terzo (con cui si duole della mancata considerazione di eccezioni e Organizzazione_2
difese in ordine alla responsabilità della motivo di appello essi sono, rispettivamente, in CP_6
parte infondati e in parte inammissibili.
Con essi l'appellante si limita a prospettare censure analoghe a quelle svolte e già disattese in primo grado.
pagina 7 di 9 In particolare, circa l'omessa istruttoria, appare evidente la superfluità delle prove invocate dal momento che la causa è stata decisa sulla base della esauriente e autoevidente documentazione prodotta e delle stesse difese dell'appellato.
Quanto alla mancata chiamata del terzo e all'omessa pronuncia, la Corte rileva che lo stesso Parte_1 pur dichiarando di non rappresentare l'Associazione, ha obiettato di avere realizzato, nell'interesse della stessa associazione, il progetto finanziato dichiarando ma non provando che 'l'appalto' per la sua realizzazione alla fosse noto alla Sul punto, già il Tribunale ha chiarito CP_3 CP_1 che <<…la presenza sul timbro della del nominativo della , in assenza di ulteriori indici, è Pt_2 CP_3
elemento inconferente;
allo stesso modo non è destinata ad assumere alcuna rilevanza la determinazione della di fissare la propria sede amministrativa nell'immobile ove era presente Pt_2
quella della >>. Quanto alle variazioni progettuali non autorizzate, si condivide la Org_3 conclusione secondo cui <<…la modifica del soggetto chiamato alla realizzazione dell'intervento, in assenza di previa autorizzazione espressa dell'Ente, non presente nel caso in esame, integri una variazione non autorizzata del progetto, violativa del disposto di cui all'art. 7 della convenzione ed idonea, unitamente alle ulteriori condotte addebitabili alla a fondare la richiesta di restituzione Pt_2
del finanziamento.>> (così l'impugnata sentenza).
Il gravame è pertanto respinto.
5. – Le spese del grado seguono la soccombenza sul gravame. Esse sono liquidate in base al valore della controversia (sino ad euro 52.000,00), facendo applicazione dei parametri forensi minimi in ragione della scarsa complessità delle questioni trattate dalle parti.
Sussistono inoltre i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, pagamento posto a carico dell'appellante in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°, l. 228/12.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, eccezione, istanza o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro , in persona del Presidente p.t., avverso la sentenza n.
[...] CP_1
2744/2021 emessa dal Tribunale di Bari in data 14.07.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
pagina 8 di 9 2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado liquidate per compensi in €. 4996,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°, l. 228/12.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 14 maggio 2024
Il consigliere estensore
Maria Grazia CASERTA
Il Presidente
Maria MITOLA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 242/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TO CO SA ( ), VIA PRINCIPE AMEDEO 197 - 70122 BARI C.F._2
e dell'avv. TURI FRANCESCO SAVERIO ( ) VIA N. PUTIGNANI,118 70122 C.F._3
BARI
Appellante
Contro
(C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale, e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, dott. , difesa dall'avv. DIANA ANGELO Controparte_2
( ), elettivamente domiciliata in Bari presso la sede dell'Avvocatura regionale, al C.F._4
L.re Nazario Sauro, 31-33, 70121 BARI;
Appellato
Avverso la sentenza n. 2744/2021 emessa dal Tribunale di Bari in data 14.07.2021.
Oggetto: “Opposizione ad ordinanza-ingiunzione”. pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - proponeva opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910 per l'annullamento Parte_1 dell'ingiunzione R.G. 17/RV/14 notificata dalla per il recupero della somma di euro CP_1
43.293,43 - di cui: euro 3.013,10 per interessi legali;
euro 421,22 per interessi legali maturati dal
01.07.2014 all'11.04.2016; euro 19,11 per spese postali e di notifica - erogata a titolo di anticipazione del finanziamento concesso all'associazione “ per la realizzazione del progetto “ Si Parte_2 torna a scuola” per la Provincia di Bari, essendo intervenuta la risoluzione della Convenzione per mancato rispetto di termini, condizioni e modalità di attuazione.
L'opponente eccepiva: 1) il difetto di legittimazione passiva in quanto al momento della sottoscrizione della Convenzione, in data 25.3.2010, la carica di legale rappresentante era rivestita da e Parte_3
confutava di aver ricoperto incarichi sociali sino al 30.6.2014, allorquando il finanziamento veniva revocato;
2) eccepiva, altresì, la mancata preventiva escussione dell' deducendo inoltre Parte_4 sull'onere probatorio a carico dell'Ente convenuto: 3) infine, contestava gli addebiti mossi dalla alla associazione che avrebbe affidato integralmente il servizio oggetto del CP_1 finanziamento alla e chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento e CP_3 chiamata in causa della di accertare la responsabilità di quest'ultima e di dichiarare la CP_3 illegittimità dell'ingiunzione fiscale, con conseguente annullamento della stessa e vittoria delle spese.
Costituitasi, la chiedeva il rigetto della domanda con vittoria delle spese. CP_1
2. – Il procedimento si concludeva con la sentenza appellata che così decideva:
“- rigetta l'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale R.G. 17/RV/14 emessa dalla
[...]
e notificata il 27.05.2016; Controparte_4
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
che liquida in euro 6.394,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge”.
3. - Con l'appello in scrutinio, l'odierno istante adiva questa Corte per l'impugnazione della sentenza anzidetta, censurandola con tre motivi e chiedendo di:
“- In via preliminare: 1) sospendere l'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata e, in ogni caso, dell'ingiunzione fiscale n. R.G. 17/RV/14 emessa dalla ‐ Dipartimento CP_1 pagina 2 di 9 Risorse Finanziarie (all. 1 nostro fascicolo di parte giudizio di primo grado) notificata ad CP_4
esso , ricorrendone i presupposti di legge;
2) IN RITO, rimettere la causa Parte_1
dinanzi al primo Giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c. riconoscendo che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti del terzo e, per l'effetto, CP_5
autorizzare la chiamata in garanzia del terzo con sede a Bari in via Ferrariis n. 65, affinché CP_5 quest'ultima sia dichiarata responsabile della revoca del finanziamento per cui è causa e condannata alla restituzione di cui al predetto finanziamento medesimo, concesso e poi revocato;
Nel merito, in via principale, per tutte le ragioni ed in accoglimento di tutte le eccezioni illustrate e svolte nella narrativa del presente atto e respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dell'atto di citazione, dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale n. R.G. 17/RV/14 emessa dalla nei confronti CP_1 dell'odierno appellante per le tutte le ragioni spiegate in narrativa (con particolare riferimento, naturalmente, alla spiegata eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva), annullandola, revocandola e, comunque, dichiarandola inefficace e improduttiva di effetti, all'occorrenza adottando ogni altro provvedimento conseguente;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, C.A.P. e I.V.A. come per legge;
…>> (cfr. testualmente dalle conclusioni dell'atto di appello). Orga Reiterava anche le richieste istruttorie (ordine di esibizione all' prova per testi, diretta e contraria rispetto alle avverse istanze, in caso di loro ammissione).
La si costituiva resistendo all'appello di cui eccepiva la inammissibilità ex art. 348 bis CP_1
c.p.c. e la improponibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedeva di:
<<…accertare e dichiarare l'insussistenza dell'atto di appello nonché la sua infondatezza in fatto e in diritto, per tutto quanto innanzi dedotto e conseguentemente rigettarlo;
- Confermare la sentenza gravata con piena efficacia dei suoi effetti;
- in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio ivi inclusi gli accessori di legge (Irap e Cpdel) dovuti in luogo di Iva e Cap, in ragione della difesa assunta da parte degli avvocati degli enti pubblici iscritti all'elenco speciale.
…>> (cfr. comparsa).
Svolta la trattazione, la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 9 4. - Con il primo motivo di gravame (rubricato “OMESSA CONSIDERAZIONE E/O ERRATA
INTERPRETAZIONE DI ECCEZIONI, CIRCOSTANZE ED ASPETTI RILEVANTI PER LA
DECISIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO (CON RIFERIMENTO ALLA
ACCERTATA RESPONSABILITÀ EX ART. 38 C.C. E, IN OGNI CASO, ALLA ERRATA
INTERPRETAZIONE/VALUTAZIONE DELLE PROVE ED INUTILIZZABILITÀ, INIDONEITÀ E
COMUNQUE INSUFFICIENZA DELLE PROVE POSTE A SOSTEGNO DELLA PRONUNCIA);
VIOLAZIONE DI LEGGE E, IN OGNI CASO, MOTIVAZIONE INESISTENTE O, IN
SUBORDINE, APPARENTE E, COMUNQUE, CONTRADDITTORIA (ARTT. 112, 115 E 116, 132,
161, 244 C.P.C.; 38, 2697 C.C.; ART. 24 COST.”) l'appellante censura la sentenza impugnata significando di <<…non aver mai ricoperto alcuna carica all'interno della predetta Associazione al momento in cui intercorreva la convenzione anzidetta (meno che mai quella di legale rappresentante).>> (cfr. testualmente) e, pertanto, di non avere la legittimazione passiva rispetto alla pretesa restitutoria della avendo peraltro disconosciuto la propria firma sulla CP_1 convenzione del 25/03/2010 e sulle ulteriori comunicazioni a lui attribuite (ossia: “dichiarazione inizio attività; comunicazione di conclusione delle attività; trasmissione del rendiconto del 27.4.2012 e del
26.5.2013; trasmissione documentazione del 28.3.2014; verbale della riunione tenutasi il 01.07.2009; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 27.7.2009; comunicazione di inizio e termine delle attività ricomprese nel progetto “Si torna a scuola”; trasmissione del rendiconto;
missive di trasmissione di documentazione”), documenti adoperati per attribuire la responsabilità solidale restitutoria alla sua persona. Evidenzia che a tale disconoscimento non ha fatto seguito puntuale istanza di verificazione da parte dell'appellata.
Il motivo è infondato.
Come evidenziato dal Tribunale, <<… la condotta concludente incompatibile, tenuta dal in Parte_1 sede stragiudiziale>> è di ostacolo al disconoscimento delle firme anzidette. L'appellante/opponente è stato infatti autore di < (in atti: “dichiarazione Parte_5 inizio attività”; comunicazione di conclusione delle attività; trasmissione del rendiconto del 27.4.2012 e del 26.5.2013; trasmissione documentazione del 28.3.2014), afferenti alla realizzazione del progetto finanziato che facevano espresso richiamo all'accordo intercorso con l'Ente finanziatore e che manifestavano la sua volontà di avvalersi della convenzione siglata il 25.3.2010>>, quella stessa in calce alla quale è apposta la firma che l'istante ha disconosciuto e che, per la ragione prima detta, pagina 4 di 9 debba invece ritenersi, seppur implicitamente, riconosciuta. Va sul punto rammentato che il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione. (Nella specie, la
S.C., confermando sul punto la decisione impugnata, ha ritenuto precluso all'affittuario il disconoscimento in giudizio della sottoscrizione di un contratto di affitto agrario, stante il precedente riconoscimento implicito stragiudiziale desumibile dalla lettera con la quale lo stesso aveva chiesto il tentativo preventivo di conciliazione, contestando l'efficacia derogatoria della disciplina legale prevista dalle clausole del contratto ma non anche la propria sottoscrizione;
ciò in quanto, sebbene il documento contrattuale non fosse stato prodotto dalla concedente durante l'esperimento del tentativo di conciliazione, tuttavia la richiesta dell'affittuario, intervenuta a seguito della pretese della stessa concedente di avvalersi della scrittura, evidenziava che egli era stato posto bene a conoscenza dell'esistenza e del contenuto del documento, avendo potuto formulare specifiche e dettagliate contestazioni delle disposizioni negoziali). (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22460 del 27/09/2017, Rv.
645771 - 01). Nel richiamato precedente, la Cassazione ha anche focalizzato l'attenzione sull'onere della prova incombente su chi obietti in ordine alla riconducibilità di un documento precisando che costituisce <<…giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità se esaustivamente argomentato,
l'accertamento della inequivocità e concludenza del comportamento stragiudiziale abdicativo della proposizione in giudizio della eccezione di disconoscimento della scrittura, rispetto -invece- alla diversa ipotesi del comportamento stragiudiziale della parte, equivoco o meramente incoerente, che non consentendo di pervenire ad un giudizio di certezza ex ante in ordine al riconoscimento della scrittura, non impedisce l'esercizio del disconoscimento in giudizio, rilevando esclusivamente sul piano della valutazione probatoria del procedimento di verificazione.>> (cfr. parte motiva cit.).
Se così è, il Tribunale con argomenti coerenti ha desunto l'inequivocità del riconoscimento della scrittura dai comportamenti (univoci) tenuti dall'appellante che, oltre ad aver sottoscritto la pagina 5 di 9 convenzione, ha mantenuto in prima persona i rapporti con l'ente erogante al fine di ottenere e mantenere il finanziamento, come disciplinato dalla convenzione stessa.
Di conseguenza appare condivisibile la decisione di inammissibilità tanto del disconoscimento della vergatura presente sul predetto documento, quanto della “ (…) sottoscrizione dei documenti prodotti da controparte ai sensi dell'art. 214 c.p.c.”.
Nel caso di specie, per di più, la protesta dell'appellante non si è risolta nella cesura del collegamento esistente tra la sottoscrizione (ritenuta riconosciuta nei termini anzidetti) e il documento sottoscritto, non avendo egli proposto la querela di falso. Non è superfluo rammentare, in tema, che la consolidata giurisprudenza di legittimità <<…(Cass. n. 22064 del 2020; Cass. n. 10231 del 2013; Cass. n. 6534 del
2013), è nel senso che, dedotta in giudizio dal creditore la falsità materiale di una …>> firma <<…è onere del sottoscrittore proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione.
La querela di falso postula [nell'ipotesi di sua proposizione relativa a scrittura privata] che quest'ultima sia stata riconosciuta volontariamente dal suo autore, o che debba considerarsi legalmente come tale, e che il querelante intenda eliminare la sua efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 cod. civ. o, almeno, voglia contestare la genuinità dell'inerente documento;
ragion per cui la proponibilità della suddetta querela presuppone, in ogni caso, che la scrittura alla quale si rivolgeva fosse stata sottoscritta, costituendo, invero, la sottoscrizione un suo elemento essenziale (Cass. n. 18323 del 2007). La scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento o un equipollente legale di questo, è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità di essa al suo sottoscrittore, sicché la difformità tra l'imputabilità formale del documento e l'effettiva titolarità della volontà che esso esprime, quando non attenga ad un'intrinseca divergenza del contenuto, ma all'estrinseco collegamento dell'espressione apparente, non è accertabile con i normali mezzi di contestazione e prova, ma soltanto con lo speciale procedimento previsto dalla legge per infirmare il collegamento fra dichiarazione e sottoscrizione, cioè con la querela di falso (in senso conforme Cass. n. 18664 del 2012; Cass. n. 3532 del 1972; Cass. n. 1258 del 1971).>> (cfr. Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 31243 del 03/11/2021 (Rv. 662709 - 01).
Circa la mancanza di carica sociale legittimante (secondo punto del primo motivo), ferma la condivisibilità delle argomentazioni sviluppate dal Tribunale e non scalfite dal gravame, giova premettere che il riconoscimento della scrittura anzidetta automaticamente imputa alla persona pagina 6 di 9 dell'appellante l'impegno assunto per conto dell'associazione. Per di più, come già evidenziato, in concreto, risulta comunque documentato (cfr. doc. prodotta in atti dalla e provato che CP_1 ad aver interloquito con l'Ente finanziatore per conto della sia stato il solo (cfr. Parte_2 Parte_1
verbale della riunione tenutasi il 01.07.2009; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 27.7.2009; comunicazione di inizio e termine delle attività ricomprese nel progetto “ Si torna a scuola”; trasmissione del rendiconto;
missive di trasmissione di documentazione) come pure è incontestata la riferibilità dell'operato del all' Parte_1 Parte_4
Se così è allora la sua responsabilità non può essere messa in discussione visto che (la Cassazione lo ha chiarito con orientamento incontrastato) la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma 2, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (cfr. fra le molte Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 8752 del 04/04/2017 (Rv. 644059 - 01).
Di conseguenza, appare irrilevante il tentativo di dimostrare l'assenza di cariche sociali rappresentative per il atteso il corredo probatorio che attesta che egli agiva in nome e per conto della predetta Parte_1
associazione non riconosciuta.
Il primo motivo è pertanto respinto.
Circa il secondo (con cui l'appellante si duole del mancato svolgimento di attività istruttoria e della omessa pronuncia in ordine alla richiesta di chiamata in causa del terzo quale soggetto CP_3
affidatario ed esecutore dei servizi di cui al progetto di finanziamento concesso e poi revocato all' e il terzo (con cui si duole della mancata considerazione di eccezioni e Organizzazione_2
difese in ordine alla responsabilità della motivo di appello essi sono, rispettivamente, in CP_6
parte infondati e in parte inammissibili.
Con essi l'appellante si limita a prospettare censure analoghe a quelle svolte e già disattese in primo grado.
pagina 7 di 9 In particolare, circa l'omessa istruttoria, appare evidente la superfluità delle prove invocate dal momento che la causa è stata decisa sulla base della esauriente e autoevidente documentazione prodotta e delle stesse difese dell'appellato.
Quanto alla mancata chiamata del terzo e all'omessa pronuncia, la Corte rileva che lo stesso Parte_1 pur dichiarando di non rappresentare l'Associazione, ha obiettato di avere realizzato, nell'interesse della stessa associazione, il progetto finanziato dichiarando ma non provando che 'l'appalto' per la sua realizzazione alla fosse noto alla Sul punto, già il Tribunale ha chiarito CP_3 CP_1 che <<…la presenza sul timbro della del nominativo della , in assenza di ulteriori indici, è Pt_2 CP_3
elemento inconferente;
allo stesso modo non è destinata ad assumere alcuna rilevanza la determinazione della di fissare la propria sede amministrativa nell'immobile ove era presente Pt_2
quella della >>. Quanto alle variazioni progettuali non autorizzate, si condivide la Org_3 conclusione secondo cui <<…la modifica del soggetto chiamato alla realizzazione dell'intervento, in assenza di previa autorizzazione espressa dell'Ente, non presente nel caso in esame, integri una variazione non autorizzata del progetto, violativa del disposto di cui all'art. 7 della convenzione ed idonea, unitamente alle ulteriori condotte addebitabili alla a fondare la richiesta di restituzione Pt_2
del finanziamento.>> (così l'impugnata sentenza).
Il gravame è pertanto respinto.
5. – Le spese del grado seguono la soccombenza sul gravame. Esse sono liquidate in base al valore della controversia (sino ad euro 52.000,00), facendo applicazione dei parametri forensi minimi in ragione della scarsa complessità delle questioni trattate dalle parti.
Sussistono inoltre i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, pagamento posto a carico dell'appellante in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°, l. 228/12.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, eccezione, istanza o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro , in persona del Presidente p.t., avverso la sentenza n.
[...] CP_1
2744/2021 emessa dal Tribunale di Bari in data 14.07.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
pagina 8 di 9 2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado liquidate per compensi in €. 4996,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°, l. 228/12.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 14 maggio 2024
Il consigliere estensore
Maria Grazia CASERTA
Il Presidente
Maria MITOLA
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