TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 09/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63/2022
N. R.G. 141/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 63 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, a cui è stato riunito il procedimento n.r.g. 141/2022, tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
CASOLINO MICHELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli, Via Perù,
n. 3, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv.to CASOLINO MICHELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Termoli, Via Perù, n. 3, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
e
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv.to MALCANGI DOMENICO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Guglionesi, Viale Regina Margherita n. 5/B, giusta procura in atti;
- OPPOSTO –
OGGETTO: appalto pagina 1 di 8 CONCLUSIONI. Per entrambi gli opponenti: “Piaccia all'On. Tribunale di Larino adito, contrariis rejectis, 1. revocare, dichiarare nulli, annullati, inefficaci i decreti ingiuntivi opposti e precisamente: il decreto ingiuntivo n. 477/2021 (R.g.c. n. 1141/2021) emesso dal Tribunale di Larino il 03.12.2021contro ed il decreto ingiuntivo n. 493/2021 (R.g.c. n. 1145/2021), emesso dal Tribunale di Larino Parte_1 in data 28.12.2021, contro il sig. 2 condannare l'opposta al pagamento di tutte le spese, Parte_2 diritti ed onorari di causa, come per legge”; per parte convenuta: “In via principale rigettare le opposizioni perché infondate in fatto e diritto e confermare in ogni loro parte i decreti ingiuntivi opposti;
Accertare e dichiarare: - la realizzazione delle opere per cui è causa - l'avvenuto recesso dal contratto da parte del committente sig. ed il Parte_2 consequenziale diritto del sig. quale titolare della omonima ditta ED di AR Controparte_1
UC, all'indennizzo di cui all'art. 1671 c.c., quantificato in complessivi € 13.668,38 come da computo metrico consuntivo e secondo la rispettive quote di ripartizione di cui alla lottizzazione n. 1 c.da Santa
Margherita con conseguente condanna dell'opponente al pagamento di detta somma. -l'avvenuto recesso dal contratto da parte del committente sig. e il consequenziale diritto del il sig. Parte_1 Controparte_1 quale titolare della omonima ditta ED di AR UC, all'indennizzo di cui all'art. 1671 c.c., quantificato in complessivi € 13.468,79 come da computo metrico consuntivo e secondo la rispettive quote di ripartizione di cui alla “lottizzazione n. 1 c.da Santa Margherita” con conseguente condanna dell'opponente al pagamento di detta somma. Con favore di spese e compensi di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. in qualità di titolare della ditta ED di AR Controparte_1
UC, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo n. 477/2021, emesso dal Tribunale di
Larino in data 3.12.2021, nei confronti di , e decreto ingiuntivo n. 493/2021, Parte_1 emesso dal Tribunale di Larino in data 28.12.2021, nei confronti di , Parte_2 deducendo il mancato pagamento della quota di loro spettanza per l'esecuzione dei lavori di completamento del piano di lottizzazione denominato “lottizzazione n. 1, alla c.da Santa
Margherita”, nonché, per il solo , per la realizzazione di un muro di Parte_2 sostegno del terrapieno del piazzale antistante l'immobile residenziale di sua proprietà.
2. Avverso tali decreti, gli ingiunti hanno proposto opposizione, iscritte al n.r.g. 63/2022 e al n.r.g. 141/2022.
In particolare, gli opponenti, con difese sovrapponibili, hanno premesso che con contratto di appalto sottoscritto in data 06.09.2003, i committenti , Parte_1 Parte_3
, , e CP_2 Parte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
pagina 2 di 8 affidavano alla impresa l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione nella Controparte_6 lottizzazione n. 1 di c.da Santa Margherita, in Guglionesi;
che all'originario appaltatore subentrava la ditta odierna opposta;
che, tuttavia, a causa dell'inerzia della ditta, gli opponenti, insieme con gli altri comproprietari dell'area da lottizzare, si vedevano costretti a richiedere l'intervento di altre imprese edili per l'esecuzione dei lavori di completamento di cui alla DIA del 17.2.2014 allegata agli atti del fascicolo monitorio dall'ingiungente, di talché nessuna di tali lavorazioni era stata eseguita dall'opposta; che, difatti, con separati contratti, tutti del
23.6.2017, i medesimi lottizzanti affidavano i lavori elettrici della lottizzazione n. 1 alla ditta
[...]
e i lavori di fornitura e posa in opera di Parte_4 Parte_5 stabilizzato e bitumatura della strada alla e, infine, i lavori su marciapiedi, Parte_6 rete di illuminazione e rete fognaria alla ditta che, quindi, i lavori per Parte_7 cui la ditta opposta chiedeva il pagamento del corrispettivo non erano stati dalla stessa eseguiti,
a nulla valendo il computo metrico estimativo depositato in sede monitoria, privo delle sottoscrizioni delle parti;
che, ad ogni modo, all'art. 7 del contratto di appalto si stabiliva che “
i pagamenti verranno effettuati in relazione allo stato di avanzamento accertati dalla D.L. (…)”
e che “Il saldo (…) a collaudo definitivo delle opere da parte del , di Controparte_7 talché, tenuto conto del disposto di cui all'art. 1665 c.c., sarebbe del tutto mancata la verifica e l'accettazione dell'opera appaltata, che neppure era stata compiuta;
quanto invece all'importo richiesto a per la costruzione del muro di cemento armato presso la sua Parte_2 abitazione, l'opponente ha negato recisamente l'esecuzione dei lavori, sostenendo che il muro in questione era già esistente e che, comunque, non era stato realizzato dall'opposta.
3. Si è costituito nella ridetta qualità di titolare della ditta Controparte_1
ED, chiedendo il rigetto di entrambe le opposizioni.
In particolare, l'opposto ha premesso di aver concordato con i lottizzanti l'esecuzione dei lavori di completamento del piano di lottizzazione denominato “lottizzazione n. 1, alla c.da
Santa Margherita”, mentre con il solo sig. concordava e realizzava un Parte_2 muro di sostegno del terrapieno del piazzale antistante l'immobile residenziale, di proprietà dello stesso. Nel 2014 la ditta procedeva alla realizzazione dei lavori analiticamente specificati nel computo metrico consuntivo redatto dal direttore dei lavori Ing. per Parte_8 complessivi € 14.676,20 oltre iva al 10%, e segnatamente: strato di fondazione della massicciata, cordoni di pietra di carrara compatta lavorati a filo, scavo a sezione obbligata, fornitura e posa in opera di tubazione prefabbricata con miscela, fornitura e posa in opera di pozzetto in cls vibrocompresso, rinterro e riempimento cavi e/o buche, fornitura e posa in pagina 3 di 8 opera griglia in ghisa, fornitura e posa in opera di sifone nonché lavori a corpo per fornitura e posa in opera idrante antincendio soprassuolo e fornitura e posa in opera anelli in cls. Eseguiti
i suddetti lavori, la ditta, tuttavia, non riusciva a completare tutte le opere commissionate poiché i committenti dapprima sospendevano i lavori e, successivamente, esercitavano il recesso dal contratto, conferendo l'incarico di completamento delle opere ad altre ditte, come riferito dagli stessi opponenti, di talché legittima sarebbe la propria richiesta di essere tenuta indenne per le lavorazioni eseguite sino a quel momento, ai sensi dell'art. 1671 c.c.
In merito delle avverse difese, l'opposta ha sostenuto l'infondatezza delle eccezioni spiegate, tenuto conto della contraddittorietà delle stesse ove si sostiene l'inesistenza delle prestazioni e, all'un tempo, la violazione dell'art. 1665 c.c. e, quindi, l'insussistenza del diritto al corrispettivo per mancata verifica e accettazione dell'opera. Inoltre, ha evidenziato che i lavori di cui al computo metrico consuntivo redatto dal direttore dei lavori venivano realizzati dalla
ED nella prima decade di gennaio 2014 fino all'aprile del 2014, mentre i contratti di appalto versati in atti con le ditte terze risalirebbero all'anno 2017; infine, ha evidenziato che gli altri committenti del piano di lottizzazione, e segnatamente e Controparte_8 CP_5
avevano proceduto all'integrale pagamento della loro quota rispetto a quanto pattuito,
[...] né alcuna contestazione o doglianza in relazione alle opere realizzate era stata mossa. Pertanto,
l'opposta chiedeva volersi confermare i decreti ingiuntivi emessi in sede monitoria.
3. Disposta la riunione al presente procedimento di quello n.r.g. 141/2022, la causa è proseguita mediante audizione di testi e, all'esito, è stata rinviata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. È pacifico tra le parti che con contratto del 6.9.2003, , Parte_1 [...]
, , e Parte_3 CP_2 Parte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 affidavano alla impresa l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione nella
[...] Controparte_6 lottizzazione n. 1 di c.da Santa Margherita in Guglionesi e che all'originario appaltatore subentrava la ditta ED di AR UC;
è pacifico, inoltre, che i lavori di completamento delle restanti opere di urbanizzazione della lottizzazione n. 1, riportate nella
DIA presentata in data 17.2.2014 da , venivano inizialmente affidate alla ditta Parte_1
Cont odierna opposta (cfr. la stessa con riguardo all'indicazione della ditta esecutrice dei lavori)
e che i committenti esercitavano il diritto di recesso dal contratto, affidando a ditte terze l'esecuzione di varie lavorazioni. pagina 4 di 8 È controversa tra le parti, oltre all'esecuzione del muro di contenimento in favore del solo
, la realizzazione di parte dei lavori di completamento delle suddette opere: Parte_2 difatti, l'opposta ha sostenuto di aver eseguito le lavorazioni di cui al computo metrico denominato “II computo metrico estimativo (a consuntivo dei lavori realizzati tra l'ultima decade di Gennaio e metà Aprile 2014)”; di contro, gli opponenti, premesso che detto computo metrico non è stato da loro sottoscritto né in alcun modo conosciuto, hanno negato la realizzazione di ogni lavorazione da parte dell'opposta, sostenendo che le stesse sarebbero state eseguite interamente dalle tre ditte incaricate nel 2017 mentre il muro di proprietà di era preesistente e giammai realizzato dall'opposta. Parte_2
5. Tanto posto, va subito evidenziato che è inapplicabile al caso di specie l'art. 1665 c.c.
Infatti, come si evince dal testo di tale norma, l'accettazione dell'opera presuppone la consegna dell'opus, di talché non può esservi accettazione di un'opera incompleta, com'è nel caso di specie, essendo pacifico tra le parti che le opere appaltate furono ultimate dalle tre ditte indicate dagli opponenti. Allo stesso modo, la previsione di pagamenti per S.A.L. secondo l'art. 7 del contratto non rende per ciò solo necessaria la verifica e l'accettazione per ogni stato, non ricadendo tale ipotesi nell'appalto di opera da eseguire per partite ex art. 1666 c.c. Difatti, tale norma postula che l'opera sia scomponibile per volontà delle parti (esplicita o implicita) in frazioni, dotate ciascuna di una propria individualità, sicché essa non è configurabile nel caso in cui le parti abbiano previsto un sistema rateale di pagamento del prezzo mediante acconti correlati alla graduale esecuzione dell'opera, con la conseguente impossibilità di ritenere la constatazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori equivalente alla verifica delle singole partite ai sensi dell'art. 1666 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 18/08/1993, n. 8752).
6. Venendo allora alle lavorazioni che la ditta opposta ha dichiarato di aver eseguito, reputa il Tribunale che all'esito dell'assunzione della prova testimoniale sia stata data dimostrazione dell'effettiva esecuzione delle opere per cui è stato richiesto il corrispettivo ai sensi dell'art. 1671 c.c.
Partendo dal teste , la cui deposizione assume un ruolo centrale per essere CP_4 costui uno dei lottizzanti e committente dei lavori al pari degli odierni opponenti, va esaminata preliminarmente l'eccezione di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. sollevata dagli opponenti. L'eccezione è tardiva e, in ogni caso, infondata.
Deve rilevarsi che l'eccezione è stata sollevata solo nel corso dell'escussione testimoniale, ancorché il teste fosse stato indicato espressamente dall'opposta nella propria memoria n. 2, senza che alcunché venisse contestato dagli opponenti nella loro memoria in replica ex art. pagina 5 di 8 183, co. 6 n. 3 c.p.c., pur essendo nota la qualità di committente del , peraltro così CP_4 spiegata anche in sede di comparsa di costituzione dell'opposta. Ad ogni modo, anche a voler assumere come tempestiva l'eccezione sollevata al momento dell'assunzione della prova, deve rilevarsi che i committenti, all'art. 4 del contratto, relativo al Pagamento del corrispettivo, prevedevano che l'obbligo di pagamento del corrispettivo sarebbe gravato su ciascun committente secondo le rispettive quote in percentuale quantificate nella Convenzione di
Lottizzazione con il tant'è che la ditta opposta ha provveduto a Controparte_7 richiedere separati decreti ingiuntivi per ogni singola quota di spettanza dei vari committenti;
detta circostanza vale ad escludere la presunzione di solidarietà dell'obbligazione e, quindi, la posizione di condebitore solidale del , che viceversa avrebbe costituito senz'altro CP_4 motivo di incapacità a testimoniare (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 314 del 26/02/1965 secondo cui il condebitore solidale è incapace a deporre nel giudizio intrapreso dai creditori contro gli altri debitori in solido, avendo chiaramente un interesse giuridico che lo legittimerebbe a partecipare al giudizio, sebbene detti creditori non lo abbiano evocato in causa). Ad ogni modo, anche laddove si volesse intendere come solidale l'originaria obbligazione assunta dai committenti, sostenendo che l'art. 4 regolasse i soli rapporti interni tra i committenti, nel caso di specie non sussisterebbe comunque l'incapacità a testimoniare del , giacché è CP_4 allegazione dell'odierna opposta, confermata anche dal , che quest'ultimo provvedeva CP_4 all'integrale pagamento della propria quota e, non essendo stata menzionata alcuna riserva di agire nei suoi confronti per il residuo, l'eventuale solidarietà sarebbe da intendersi come rinunciata ex art. 1311, co. 2 n.1 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/03/2023, n.8832).
Nel merito, il teste, sulla cui attendibilità e credibilità non sono emersi elementi di dubbio, ha confermato tutte le lavorazioni che l'opposta ha sostenuto di aver svolto (cap. b e c), riconoscendo le opere realizzate nelle rappresentazioni fotografiche versate in atti (cap. i) e dichiarando di conoscere il computo metrico prodotto dalla ditta UC per averne ricevuto copia al fine del conteggio della propria quota. Ha confermato di aver corrisposto la sua quota, di importo tra i 1.500,00-2.000,00 euro, versandola a UC AR. Infine, ha confermato che la ditta UC realizzò il muro di sostegno di , pur non Parte_2 ricordandone l'anno di esecuzione.
Gli ulteriori testimoni dell'opposta hanno confermato tutte le lavorazioni eseguite dalla ditta, mentre, con specifico riferimento al muro di contenimento di proprietà di Parte_2
, lo stesso teste degli opponenti, ing. ha dichiarato che “il muro di
[...] Testimone_1 cui dite fu realizzato da al quale, in assenza del direttore dei lavori sul posto, diedi io delle Controparte_1 pagina 6 di 8 indicazioni sul piano di posa delle fondazioni e sulle armature che andavano predisposte. Il muro è stato realizzato in estate, periodo in cui ero in Guglionesi;
ricordo che era il 2010, come ho verificato anche da
Google hert” (cfr. udienza dell'11.10.2023).
Per altro verso, gli altri testimoni degli opponenti (titolari delle ditte incaricate nel 2017 del completamento dei lavori) hanno confermato le lavorazioni dagli stessi eseguite come da contratti in atti mentre per la ditta è stato prodotto analitico preventivo allegato al Pt_7 contratto e non contestato dall'opposta. Tali lavorazioni, tuttavia, non escludono quelle realizzate dalla ditta UC, attenendo ad opere complementari (v. lavorazioni ditta Jovine)
o estranee (v. lavorazioni eseguite dalla o dalla ditta a quelle Parte_6 Parte_4 eseguite dalla ditta UC.
Tali essendo le emergenze istruttorie, deve concludersi nel senso che l'opposta ha dato prova dell'esecuzione delle lavorazioni allegate prima del recesso dei committenti, mentre nulla
è stato contestato in ordine al quantum (non implicando la contestazione sull'an anche quella sul quantum); con riguardo invece al muro di sostegno del , la preesistenza dello Pt_2 stesso al tempo dell'esecuzione dei lavori da parte delle ditte chiamate nel 2017 a completare i lavori, non esclude che lo stesso fosse stato realizzato dalla ditta UC: sul punto, decisiva
è la testimonianza del teste ing. ndicato proprio dagli opponenti, oltre a quelle dei testi Tes_1 dell'opposta, mentre alcuna prova in senso contrario è stata fornita dall'opponente Parte_9
com'era suo onere fare onde contrastare l'avversa richiesta di prova, peraltro di
[...] agevole osservanza, tenuto conto della “vicinanza della prova”, essendo nella sua piena disponibilità, ad esempio, indicare il nome della ditta che realizzò il muro in questione, produrre la documentazione inerente alla sua realizzazione, anche al fine di collocare temporalmente l'opera, ecc.-, essendosi limitato a negare meramente che il muro fosse stato realizzato dall'opposta.
Ne consegue che entrambe le opposizioni devono essere respinte, con conferma dei decreti ingiuntivi emessi.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei parametri medi per tutte le fasi, secondo il dm 55/2014 e succ. agg., tenuto conto dell'aumento di cui all'art. 4, co. 2 per più cause riunite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
pagina 7 di 8 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_1 assorbita, così dispone:
− rigetta le opposizioni spiegate da e e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 477/2021 emesso dal Tribunale di
Larino in data 3.12.2021 nei confronti di e il decreto ingiuntivo n. Parte_1
493/2021, emesso dal Tribunale di Larino in data 28.12.2021, nei confronti di
, dichiarandoli entrambi definitivamente esecutivi;
Parte_2
− condanna e al pagamento, per le Parte_1 Parte_2 causali di cui in motivazione ed in favore di Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 6.600,10 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 7 aprile 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 8 di 8
N. R.G. 141/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 63 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, a cui è stato riunito il procedimento n.r.g. 141/2022, tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
CASOLINO MICHELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli, Via Perù,
n. 3, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv.to CASOLINO MICHELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Termoli, Via Perù, n. 3, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
e
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv.to MALCANGI DOMENICO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Guglionesi, Viale Regina Margherita n. 5/B, giusta procura in atti;
- OPPOSTO –
OGGETTO: appalto pagina 1 di 8 CONCLUSIONI. Per entrambi gli opponenti: “Piaccia all'On. Tribunale di Larino adito, contrariis rejectis, 1. revocare, dichiarare nulli, annullati, inefficaci i decreti ingiuntivi opposti e precisamente: il decreto ingiuntivo n. 477/2021 (R.g.c. n. 1141/2021) emesso dal Tribunale di Larino il 03.12.2021contro ed il decreto ingiuntivo n. 493/2021 (R.g.c. n. 1145/2021), emesso dal Tribunale di Larino Parte_1 in data 28.12.2021, contro il sig. 2 condannare l'opposta al pagamento di tutte le spese, Parte_2 diritti ed onorari di causa, come per legge”; per parte convenuta: “In via principale rigettare le opposizioni perché infondate in fatto e diritto e confermare in ogni loro parte i decreti ingiuntivi opposti;
Accertare e dichiarare: - la realizzazione delle opere per cui è causa - l'avvenuto recesso dal contratto da parte del committente sig. ed il Parte_2 consequenziale diritto del sig. quale titolare della omonima ditta ED di AR Controparte_1
UC, all'indennizzo di cui all'art. 1671 c.c., quantificato in complessivi € 13.668,38 come da computo metrico consuntivo e secondo la rispettive quote di ripartizione di cui alla lottizzazione n. 1 c.da Santa
Margherita con conseguente condanna dell'opponente al pagamento di detta somma. -l'avvenuto recesso dal contratto da parte del committente sig. e il consequenziale diritto del il sig. Parte_1 Controparte_1 quale titolare della omonima ditta ED di AR UC, all'indennizzo di cui all'art. 1671 c.c., quantificato in complessivi € 13.468,79 come da computo metrico consuntivo e secondo la rispettive quote di ripartizione di cui alla “lottizzazione n. 1 c.da Santa Margherita” con conseguente condanna dell'opponente al pagamento di detta somma. Con favore di spese e compensi di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. in qualità di titolare della ditta ED di AR Controparte_1
UC, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo n. 477/2021, emesso dal Tribunale di
Larino in data 3.12.2021, nei confronti di , e decreto ingiuntivo n. 493/2021, Parte_1 emesso dal Tribunale di Larino in data 28.12.2021, nei confronti di , Parte_2 deducendo il mancato pagamento della quota di loro spettanza per l'esecuzione dei lavori di completamento del piano di lottizzazione denominato “lottizzazione n. 1, alla c.da Santa
Margherita”, nonché, per il solo , per la realizzazione di un muro di Parte_2 sostegno del terrapieno del piazzale antistante l'immobile residenziale di sua proprietà.
2. Avverso tali decreti, gli ingiunti hanno proposto opposizione, iscritte al n.r.g. 63/2022 e al n.r.g. 141/2022.
In particolare, gli opponenti, con difese sovrapponibili, hanno premesso che con contratto di appalto sottoscritto in data 06.09.2003, i committenti , Parte_1 Parte_3
, , e CP_2 Parte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
pagina 2 di 8 affidavano alla impresa l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione nella Controparte_6 lottizzazione n. 1 di c.da Santa Margherita, in Guglionesi;
che all'originario appaltatore subentrava la ditta odierna opposta;
che, tuttavia, a causa dell'inerzia della ditta, gli opponenti, insieme con gli altri comproprietari dell'area da lottizzare, si vedevano costretti a richiedere l'intervento di altre imprese edili per l'esecuzione dei lavori di completamento di cui alla DIA del 17.2.2014 allegata agli atti del fascicolo monitorio dall'ingiungente, di talché nessuna di tali lavorazioni era stata eseguita dall'opposta; che, difatti, con separati contratti, tutti del
23.6.2017, i medesimi lottizzanti affidavano i lavori elettrici della lottizzazione n. 1 alla ditta
[...]
e i lavori di fornitura e posa in opera di Parte_4 Parte_5 stabilizzato e bitumatura della strada alla e, infine, i lavori su marciapiedi, Parte_6 rete di illuminazione e rete fognaria alla ditta che, quindi, i lavori per Parte_7 cui la ditta opposta chiedeva il pagamento del corrispettivo non erano stati dalla stessa eseguiti,
a nulla valendo il computo metrico estimativo depositato in sede monitoria, privo delle sottoscrizioni delle parti;
che, ad ogni modo, all'art. 7 del contratto di appalto si stabiliva che “
i pagamenti verranno effettuati in relazione allo stato di avanzamento accertati dalla D.L. (…)”
e che “Il saldo (…) a collaudo definitivo delle opere da parte del , di Controparte_7 talché, tenuto conto del disposto di cui all'art. 1665 c.c., sarebbe del tutto mancata la verifica e l'accettazione dell'opera appaltata, che neppure era stata compiuta;
quanto invece all'importo richiesto a per la costruzione del muro di cemento armato presso la sua Parte_2 abitazione, l'opponente ha negato recisamente l'esecuzione dei lavori, sostenendo che il muro in questione era già esistente e che, comunque, non era stato realizzato dall'opposta.
3. Si è costituito nella ridetta qualità di titolare della ditta Controparte_1
ED, chiedendo il rigetto di entrambe le opposizioni.
In particolare, l'opposto ha premesso di aver concordato con i lottizzanti l'esecuzione dei lavori di completamento del piano di lottizzazione denominato “lottizzazione n. 1, alla c.da
Santa Margherita”, mentre con il solo sig. concordava e realizzava un Parte_2 muro di sostegno del terrapieno del piazzale antistante l'immobile residenziale, di proprietà dello stesso. Nel 2014 la ditta procedeva alla realizzazione dei lavori analiticamente specificati nel computo metrico consuntivo redatto dal direttore dei lavori Ing. per Parte_8 complessivi € 14.676,20 oltre iva al 10%, e segnatamente: strato di fondazione della massicciata, cordoni di pietra di carrara compatta lavorati a filo, scavo a sezione obbligata, fornitura e posa in opera di tubazione prefabbricata con miscela, fornitura e posa in opera di pozzetto in cls vibrocompresso, rinterro e riempimento cavi e/o buche, fornitura e posa in pagina 3 di 8 opera griglia in ghisa, fornitura e posa in opera di sifone nonché lavori a corpo per fornitura e posa in opera idrante antincendio soprassuolo e fornitura e posa in opera anelli in cls. Eseguiti
i suddetti lavori, la ditta, tuttavia, non riusciva a completare tutte le opere commissionate poiché i committenti dapprima sospendevano i lavori e, successivamente, esercitavano il recesso dal contratto, conferendo l'incarico di completamento delle opere ad altre ditte, come riferito dagli stessi opponenti, di talché legittima sarebbe la propria richiesta di essere tenuta indenne per le lavorazioni eseguite sino a quel momento, ai sensi dell'art. 1671 c.c.
In merito delle avverse difese, l'opposta ha sostenuto l'infondatezza delle eccezioni spiegate, tenuto conto della contraddittorietà delle stesse ove si sostiene l'inesistenza delle prestazioni e, all'un tempo, la violazione dell'art. 1665 c.c. e, quindi, l'insussistenza del diritto al corrispettivo per mancata verifica e accettazione dell'opera. Inoltre, ha evidenziato che i lavori di cui al computo metrico consuntivo redatto dal direttore dei lavori venivano realizzati dalla
ED nella prima decade di gennaio 2014 fino all'aprile del 2014, mentre i contratti di appalto versati in atti con le ditte terze risalirebbero all'anno 2017; infine, ha evidenziato che gli altri committenti del piano di lottizzazione, e segnatamente e Controparte_8 CP_5
avevano proceduto all'integrale pagamento della loro quota rispetto a quanto pattuito,
[...] né alcuna contestazione o doglianza in relazione alle opere realizzate era stata mossa. Pertanto,
l'opposta chiedeva volersi confermare i decreti ingiuntivi emessi in sede monitoria.
3. Disposta la riunione al presente procedimento di quello n.r.g. 141/2022, la causa è proseguita mediante audizione di testi e, all'esito, è stata rinviata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. È pacifico tra le parti che con contratto del 6.9.2003, , Parte_1 [...]
, , e Parte_3 CP_2 Parte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 affidavano alla impresa l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione nella
[...] Controparte_6 lottizzazione n. 1 di c.da Santa Margherita in Guglionesi e che all'originario appaltatore subentrava la ditta ED di AR UC;
è pacifico, inoltre, che i lavori di completamento delle restanti opere di urbanizzazione della lottizzazione n. 1, riportate nella
DIA presentata in data 17.2.2014 da , venivano inizialmente affidate alla ditta Parte_1
Cont odierna opposta (cfr. la stessa con riguardo all'indicazione della ditta esecutrice dei lavori)
e che i committenti esercitavano il diritto di recesso dal contratto, affidando a ditte terze l'esecuzione di varie lavorazioni. pagina 4 di 8 È controversa tra le parti, oltre all'esecuzione del muro di contenimento in favore del solo
, la realizzazione di parte dei lavori di completamento delle suddette opere: Parte_2 difatti, l'opposta ha sostenuto di aver eseguito le lavorazioni di cui al computo metrico denominato “II computo metrico estimativo (a consuntivo dei lavori realizzati tra l'ultima decade di Gennaio e metà Aprile 2014)”; di contro, gli opponenti, premesso che detto computo metrico non è stato da loro sottoscritto né in alcun modo conosciuto, hanno negato la realizzazione di ogni lavorazione da parte dell'opposta, sostenendo che le stesse sarebbero state eseguite interamente dalle tre ditte incaricate nel 2017 mentre il muro di proprietà di era preesistente e giammai realizzato dall'opposta. Parte_2
5. Tanto posto, va subito evidenziato che è inapplicabile al caso di specie l'art. 1665 c.c.
Infatti, come si evince dal testo di tale norma, l'accettazione dell'opera presuppone la consegna dell'opus, di talché non può esservi accettazione di un'opera incompleta, com'è nel caso di specie, essendo pacifico tra le parti che le opere appaltate furono ultimate dalle tre ditte indicate dagli opponenti. Allo stesso modo, la previsione di pagamenti per S.A.L. secondo l'art. 7 del contratto non rende per ciò solo necessaria la verifica e l'accettazione per ogni stato, non ricadendo tale ipotesi nell'appalto di opera da eseguire per partite ex art. 1666 c.c. Difatti, tale norma postula che l'opera sia scomponibile per volontà delle parti (esplicita o implicita) in frazioni, dotate ciascuna di una propria individualità, sicché essa non è configurabile nel caso in cui le parti abbiano previsto un sistema rateale di pagamento del prezzo mediante acconti correlati alla graduale esecuzione dell'opera, con la conseguente impossibilità di ritenere la constatazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori equivalente alla verifica delle singole partite ai sensi dell'art. 1666 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 18/08/1993, n. 8752).
6. Venendo allora alle lavorazioni che la ditta opposta ha dichiarato di aver eseguito, reputa il Tribunale che all'esito dell'assunzione della prova testimoniale sia stata data dimostrazione dell'effettiva esecuzione delle opere per cui è stato richiesto il corrispettivo ai sensi dell'art. 1671 c.c.
Partendo dal teste , la cui deposizione assume un ruolo centrale per essere CP_4 costui uno dei lottizzanti e committente dei lavori al pari degli odierni opponenti, va esaminata preliminarmente l'eccezione di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. sollevata dagli opponenti. L'eccezione è tardiva e, in ogni caso, infondata.
Deve rilevarsi che l'eccezione è stata sollevata solo nel corso dell'escussione testimoniale, ancorché il teste fosse stato indicato espressamente dall'opposta nella propria memoria n. 2, senza che alcunché venisse contestato dagli opponenti nella loro memoria in replica ex art. pagina 5 di 8 183, co. 6 n. 3 c.p.c., pur essendo nota la qualità di committente del , peraltro così CP_4 spiegata anche in sede di comparsa di costituzione dell'opposta. Ad ogni modo, anche a voler assumere come tempestiva l'eccezione sollevata al momento dell'assunzione della prova, deve rilevarsi che i committenti, all'art. 4 del contratto, relativo al Pagamento del corrispettivo, prevedevano che l'obbligo di pagamento del corrispettivo sarebbe gravato su ciascun committente secondo le rispettive quote in percentuale quantificate nella Convenzione di
Lottizzazione con il tant'è che la ditta opposta ha provveduto a Controparte_7 richiedere separati decreti ingiuntivi per ogni singola quota di spettanza dei vari committenti;
detta circostanza vale ad escludere la presunzione di solidarietà dell'obbligazione e, quindi, la posizione di condebitore solidale del , che viceversa avrebbe costituito senz'altro CP_4 motivo di incapacità a testimoniare (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 314 del 26/02/1965 secondo cui il condebitore solidale è incapace a deporre nel giudizio intrapreso dai creditori contro gli altri debitori in solido, avendo chiaramente un interesse giuridico che lo legittimerebbe a partecipare al giudizio, sebbene detti creditori non lo abbiano evocato in causa). Ad ogni modo, anche laddove si volesse intendere come solidale l'originaria obbligazione assunta dai committenti, sostenendo che l'art. 4 regolasse i soli rapporti interni tra i committenti, nel caso di specie non sussisterebbe comunque l'incapacità a testimoniare del , giacché è CP_4 allegazione dell'odierna opposta, confermata anche dal , che quest'ultimo provvedeva CP_4 all'integrale pagamento della propria quota e, non essendo stata menzionata alcuna riserva di agire nei suoi confronti per il residuo, l'eventuale solidarietà sarebbe da intendersi come rinunciata ex art. 1311, co. 2 n.1 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/03/2023, n.8832).
Nel merito, il teste, sulla cui attendibilità e credibilità non sono emersi elementi di dubbio, ha confermato tutte le lavorazioni che l'opposta ha sostenuto di aver svolto (cap. b e c), riconoscendo le opere realizzate nelle rappresentazioni fotografiche versate in atti (cap. i) e dichiarando di conoscere il computo metrico prodotto dalla ditta UC per averne ricevuto copia al fine del conteggio della propria quota. Ha confermato di aver corrisposto la sua quota, di importo tra i 1.500,00-2.000,00 euro, versandola a UC AR. Infine, ha confermato che la ditta UC realizzò il muro di sostegno di , pur non Parte_2 ricordandone l'anno di esecuzione.
Gli ulteriori testimoni dell'opposta hanno confermato tutte le lavorazioni eseguite dalla ditta, mentre, con specifico riferimento al muro di contenimento di proprietà di Parte_2
, lo stesso teste degli opponenti, ing. ha dichiarato che “il muro di
[...] Testimone_1 cui dite fu realizzato da al quale, in assenza del direttore dei lavori sul posto, diedi io delle Controparte_1 pagina 6 di 8 indicazioni sul piano di posa delle fondazioni e sulle armature che andavano predisposte. Il muro è stato realizzato in estate, periodo in cui ero in Guglionesi;
ricordo che era il 2010, come ho verificato anche da
Google hert” (cfr. udienza dell'11.10.2023).
Per altro verso, gli altri testimoni degli opponenti (titolari delle ditte incaricate nel 2017 del completamento dei lavori) hanno confermato le lavorazioni dagli stessi eseguite come da contratti in atti mentre per la ditta è stato prodotto analitico preventivo allegato al Pt_7 contratto e non contestato dall'opposta. Tali lavorazioni, tuttavia, non escludono quelle realizzate dalla ditta UC, attenendo ad opere complementari (v. lavorazioni ditta Jovine)
o estranee (v. lavorazioni eseguite dalla o dalla ditta a quelle Parte_6 Parte_4 eseguite dalla ditta UC.
Tali essendo le emergenze istruttorie, deve concludersi nel senso che l'opposta ha dato prova dell'esecuzione delle lavorazioni allegate prima del recesso dei committenti, mentre nulla
è stato contestato in ordine al quantum (non implicando la contestazione sull'an anche quella sul quantum); con riguardo invece al muro di sostegno del , la preesistenza dello Pt_2 stesso al tempo dell'esecuzione dei lavori da parte delle ditte chiamate nel 2017 a completare i lavori, non esclude che lo stesso fosse stato realizzato dalla ditta UC: sul punto, decisiva
è la testimonianza del teste ing. ndicato proprio dagli opponenti, oltre a quelle dei testi Tes_1 dell'opposta, mentre alcuna prova in senso contrario è stata fornita dall'opponente Parte_9
com'era suo onere fare onde contrastare l'avversa richiesta di prova, peraltro di
[...] agevole osservanza, tenuto conto della “vicinanza della prova”, essendo nella sua piena disponibilità, ad esempio, indicare il nome della ditta che realizzò il muro in questione, produrre la documentazione inerente alla sua realizzazione, anche al fine di collocare temporalmente l'opera, ecc.-, essendosi limitato a negare meramente che il muro fosse stato realizzato dall'opposta.
Ne consegue che entrambe le opposizioni devono essere respinte, con conferma dei decreti ingiuntivi emessi.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei parametri medi per tutte le fasi, secondo il dm 55/2014 e succ. agg., tenuto conto dell'aumento di cui all'art. 4, co. 2 per più cause riunite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
pagina 7 di 8 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_1 assorbita, così dispone:
− rigetta le opposizioni spiegate da e e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 477/2021 emesso dal Tribunale di
Larino in data 3.12.2021 nei confronti di e il decreto ingiuntivo n. Parte_1
493/2021, emesso dal Tribunale di Larino in data 28.12.2021, nei confronti di
, dichiarandoli entrambi definitivamente esecutivi;
Parte_2
− condanna e al pagamento, per le Parte_1 Parte_2 causali di cui in motivazione ed in favore di Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 6.600,10 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 7 aprile 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 8 di 8