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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7532 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 16/11/2024 tra
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
25/09/1985, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DI SCLAFANI MARCELLO, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori e, nel rispetto del Persona_1 principio della bigenitorialità, prevedere il collocamento paritetico presso i genitori secondo le seguenti modalità:
- dimorerà nell'abitazione della madre sita in via Enrico de Nicola 4 a Renate (MB) a settimane Per_1 alternate dal lunedì al termine della scuola dell'infanzia sino al lunedì mattina successivo quando lo riaccompagnerà a scuola;
- dimorerà nell'abitazione acquistata dal padre in data 23.09.24 sita in via Giuseppe Garibaldi Per_1
127 a Barzanò (LC) a settimane alternate dal lunedì al termine della scuola dell'infanzia sino al lunedì mattina successivo quando lo riaccompagnerà a scuola;
- Si precisa che il collocamento come sopra indicato è stato determinato tenendo in considerazione le esigenze del minore e gli impegni dei genitori. In caso di impossibilità per motivi lavorativi a stare con il minore nella settimana di spettanza, i genitori concorderanno con ogni modalità con almeno 24 ore di anticipo un diverso collocamento temporaneo del minore, con possibilità di recuperare il tempo non trascorso con il figlio nei 15 giorni successivi;
2) starà altresì con i genitori: Persona_1
- 15 giorni consecutivi con ogni genitore nel mese di agosto, con accordo da assumersi tra le parti entro il 31.05 di ciascun anno;
- Festività religiose: Il giorno 24 dicembre con un genitore, il giorno 25 con l'altro; dal 26 al 31 dicembre con un genitore e dal 1 al 6 gennaio con l'altro; S. Pasqua e Lunedì dell'Angelo alternativamente con l'uno e l'atro genitore, cominciando dalla madre;
- I genitori, durante il periodo di permanenza del minore presso ciascuno di loro dovranno sempre mantenere un rapporto comunicativo con l'altro genitore, informandolo di ciò che concerne la vita del figlio. In particolare, dovrà essere comunicato all'altro genitore qualunque problema, di qualsiasi natura, che dovesse manifestarsi con riferimento alla integrità fisica, psichica e morale di;
Per_1
- I genitori si impegnano, sempre e comunque, ad avere frequentazioni che non possano in alcun modo mettere a disagio il minore e ad agire nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, così da garantirle una crescita sana in un ambiente familiare sereno e tranquillo;
3) Tutte le decisioni relative alla crescita ed all'educazione del minore dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, i quali si impegnano al rispetto delle reciproche opinioni, prestandosi mutua collaborazione l'un l'altro affinché non vengano mai a mancare i punti di riferimento a ciascuna delle figure genitoriali;
4) Entrambi i genitori si impegnano a rinnovare alle scadenze i documenti validi per l'espatrio, che potrà avvenire con la presenza anche di uno solo dei genitori, previa autorizzazione dell'altro;
5) In ragione del collocamento pressoché paritetico, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio quando sarà collocato presso la propria abitazione, senza versamento di assegno di mantenimento in favore di uno o dell'altro genitore;
6) Il diritto di percepire l'intero assegno unico familiare, oggi previsto per i figli sino al compimento del ventunesimo anno di età, verrà percepito interamente da , il quale verserà entro 15 giorni Parte_1 dal ricevimento il 50% in favore di , che con la sottoscrizione del presente atto Parte_2 delega l'ex compagno a presentare la relativa pratica;
idem dicasi per eventuali misure sostitutive e comunque qualsivoglia beneficio di welfare erogato da Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti 7) Statuire la suddivisione pro quota al 50% tra i genitori delle spese di natura straordinaria secondo il
Protocollo vigente presso Codesto Tribunale, esaminato dalle parti e da intendersi qui richiamato. Salvo diverso accordo, le spese straordinarie saranno sostenute da ogni genitore nell'arco di ogni mese e trasmesse entro la fine del mese all'altro genitore, il quale ne rimborserà la quota di sua competenza entro i successivi 10 giorni;
8) Le parti danno atto di aver già regolato ogni rapporto di natura patrimoniale, anche diversa da quanto direttamente collegabile al figlio minore, e di non avere quindi alcuna pretesa reciproca.
Motivi della decisione
Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle stesse, risultando in conformità a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (30.03.2020) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 16/11/2024, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti;
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025 Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 16/11/2024 tra
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
25/09/1985, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DI SCLAFANI MARCELLO, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori e, nel rispetto del Persona_1 principio della bigenitorialità, prevedere il collocamento paritetico presso i genitori secondo le seguenti modalità:
- dimorerà nell'abitazione della madre sita in via Enrico de Nicola 4 a Renate (MB) a settimane Per_1 alternate dal lunedì al termine della scuola dell'infanzia sino al lunedì mattina successivo quando lo riaccompagnerà a scuola;
- dimorerà nell'abitazione acquistata dal padre in data 23.09.24 sita in via Giuseppe Garibaldi Per_1
127 a Barzanò (LC) a settimane alternate dal lunedì al termine della scuola dell'infanzia sino al lunedì mattina successivo quando lo riaccompagnerà a scuola;
- Si precisa che il collocamento come sopra indicato è stato determinato tenendo in considerazione le esigenze del minore e gli impegni dei genitori. In caso di impossibilità per motivi lavorativi a stare con il minore nella settimana di spettanza, i genitori concorderanno con ogni modalità con almeno 24 ore di anticipo un diverso collocamento temporaneo del minore, con possibilità di recuperare il tempo non trascorso con il figlio nei 15 giorni successivi;
2) starà altresì con i genitori: Persona_1
- 15 giorni consecutivi con ogni genitore nel mese di agosto, con accordo da assumersi tra le parti entro il 31.05 di ciascun anno;
- Festività religiose: Il giorno 24 dicembre con un genitore, il giorno 25 con l'altro; dal 26 al 31 dicembre con un genitore e dal 1 al 6 gennaio con l'altro; S. Pasqua e Lunedì dell'Angelo alternativamente con l'uno e l'atro genitore, cominciando dalla madre;
- I genitori, durante il periodo di permanenza del minore presso ciascuno di loro dovranno sempre mantenere un rapporto comunicativo con l'altro genitore, informandolo di ciò che concerne la vita del figlio. In particolare, dovrà essere comunicato all'altro genitore qualunque problema, di qualsiasi natura, che dovesse manifestarsi con riferimento alla integrità fisica, psichica e morale di;
Per_1
- I genitori si impegnano, sempre e comunque, ad avere frequentazioni che non possano in alcun modo mettere a disagio il minore e ad agire nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, così da garantirle una crescita sana in un ambiente familiare sereno e tranquillo;
3) Tutte le decisioni relative alla crescita ed all'educazione del minore dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, i quali si impegnano al rispetto delle reciproche opinioni, prestandosi mutua collaborazione l'un l'altro affinché non vengano mai a mancare i punti di riferimento a ciascuna delle figure genitoriali;
4) Entrambi i genitori si impegnano a rinnovare alle scadenze i documenti validi per l'espatrio, che potrà avvenire con la presenza anche di uno solo dei genitori, previa autorizzazione dell'altro;
5) In ragione del collocamento pressoché paritetico, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio quando sarà collocato presso la propria abitazione, senza versamento di assegno di mantenimento in favore di uno o dell'altro genitore;
6) Il diritto di percepire l'intero assegno unico familiare, oggi previsto per i figli sino al compimento del ventunesimo anno di età, verrà percepito interamente da , il quale verserà entro 15 giorni Parte_1 dal ricevimento il 50% in favore di , che con la sottoscrizione del presente atto Parte_2 delega l'ex compagno a presentare la relativa pratica;
idem dicasi per eventuali misure sostitutive e comunque qualsivoglia beneficio di welfare erogato da Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti 7) Statuire la suddivisione pro quota al 50% tra i genitori delle spese di natura straordinaria secondo il
Protocollo vigente presso Codesto Tribunale, esaminato dalle parti e da intendersi qui richiamato. Salvo diverso accordo, le spese straordinarie saranno sostenute da ogni genitore nell'arco di ogni mese e trasmesse entro la fine del mese all'altro genitore, il quale ne rimborserà la quota di sua competenza entro i successivi 10 giorni;
8) Le parti danno atto di aver già regolato ogni rapporto di natura patrimoniale, anche diversa da quanto direttamente collegabile al figlio minore, e di non avere quindi alcuna pretesa reciproca.
Motivi della decisione
Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle stesse, risultando in conformità a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (30.03.2020) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 16/11/2024, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti;
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025 Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona