Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 10/6/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.854 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Giovanni Carlo Esposito, Parte_1 presso il quale è elettivamente domiciliata in Acerra (NA), alla via Antonio De Curtis n.7
APPELLANTE
E
titolare dell'omonima ditta, rapp.to e difeso Controparte_1 dall'avv. Giuseppe Munciguerra, presso il cui studio elettivamente domicilia in Acerra (NA), corso Garibaldi n.36
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5/4/24, la ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.1761/23 del 24/11/2023, con la quale il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, aveva integralmente rigettato la sua domanda diretta ad ottenere la condanna del resistente al pagamento di differenze retributive per l'importo di euro 81.219,35, oltre gli accessori di legge, in relazione al rapporto di lavoro svoltosi alle sue dipendenze, presso il supermercato a marchio Conad, dal 1° febbraio 2017 al 5 giugno 2019, di cui chiedeva l'accertamento. Chiedeva anche dichiararsi l'inefficacia del licenziamento orale del 5 giugno 2019 e conseguentemente la sua riammissione in servizio ed il risarcimento
L'appellante ha censurato la decisione per l'erronea valutazione della prova testimoniale e per l'errata considerazione del peso delle mansioni ai fini della ricostruzione del dedotto rapporto di lavoro dipendente;
ha dedotto che era comunque emerso lo svolgimento di mansioni polivalenti ma equivalenti, tutte riferibili al 4° liv. del CCNL commercio, sulla cui base erano stati sviluppati i conteggi allegati al ricorso di prime cure.
Ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento integrale della domanda di prime cure.
Ricostituito il contraddittorio, il resistente ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
La Corte, esaminati gli atti di causa, ha disposto CTU contabile e la perizia è stata depositata;
quindi all'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra dette, e del deposito delle prescritte note, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto va accolto per quanto di ragione.
Con il ricorso di prime cure l'odierna appellante deduceva:
- di essere stata assunta oralmente il primo Febbraio del 2017 da titolare dell'omonima ditta individuale, con Controparte_1 mansioni di cassiera.
- la predetta ditta ha per oggetto l'esercizio di attività commerciale di distribuzione al dettaglio di generi alimentari, e gestisce un supermercato con insegna “Conad” avente sede in Via L. Da Vinci n. 22, Acerra (NA), dove ella aveva svolto le proprie mansioni per tutta la durata del rapporto di lavoro, che cessava in data 05 Giugno 2019, a seguito di licenziamento orale intimatole dal titolare della ditta senza preavviso e senza Controparte_1 alcun giustificato motivo, confermato dalle conversazioni intercorse tra la ricorrente e la sig.ra che per conto Persona_1 dell' invitava la lavoratrice a non presentarsi sul posto CP_1 di lavoro [cfr. doc.8];
- la prestazione lavorativa si articolava in sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato, per 7 ore al giorno, con turni mattutini dalle ore 07.30 alle ore 14.30 oppure pomeridiani dalle ore 14.30 alle 21.30, oltre a lavorare a domeniche alterne, per un totale di 47 ore settimanali nel primo caso (senza contare la domenica) o di 54 ore settimanali in caso di lavoro domenicale.
- non di rado per impellenti necessità causate dalla particolare affluenza di clienti nello store e dalla presenza di pochi addetti alla vendita, il resistente chiedeva alla lavoratrice di prolungare l'orario lavorativo, senza però retribuirle le ore extra-ordinarie svolte.
- di ricevere le direttive in merito alle modalità di svolgimento delle proprie mansioni dal sig. titolare della Controparte_1 ditta resistente, oppure dalla responsabile casse sig.ra
[...]
, fidanzata del primo, ai quali doveva anche NA giustificare eventuali ritardi e/o assenze.
- di svolgere le mansioni di cassiera ed in particolare eseguiva funzioni matematiche per riscuotere i pagamenti e dare il resto;
utilizzava i registratori di cassa, scanner e terminali per carte di credito;
gestiva le sostituzioni ed i rimborsi;
conteggiava il cassetto cassa e produceva rapporti di transazione, svolgendo anche tutte le attività di chiusura cassa a fine turno.
- durante l'intero arco del rapporto lavorativo, aveva sempre regolarmente prestato la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi, senza percepire alcuna maggiorazione retributiva, come è avvenuto ad es. per i periodi di ferie natalizia e pasquale, sempre di grande affluenza clientelare, dovendo in tali giorni ripetutamente prolungare l'orario lavorativo ordinario per coadiuvare le attività di chiusura cassa delle colleghe e per ripristinare l'approvvigionamento delle merci sugli scaffali.
- di non avere mai fruito dei permessi previsti dal CCNL di categoria né percepito alcunché a titolo di indennità sostitutiva, di non avere mai percepito nulla a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità e di non avere goduto del riposo feriale nella misura prevista dal CCNL di categoria.
- di avere percepito a titolo di retribuzione € 150,00 settimanali sempre in contanti [cfr. doc. 7].
- in particolare sebbene le spettasse il IV° livello CCNL, veniva retribuita secondo un livello nettamente inferiore, maturando così nel corso del rapporto di lavoro ingenti somme a titolo di differenze retributive e contributive non percepite.
- inoltre era la stessa di concerto con il sig. Persona_1
a stabilire le sue mansioni, alternandola tra il lavoro CP_1 alle casse ed il riordino del locale o delle scaffalature a seconda delle necessità giornaliere.
Tanto premesso, si osserva che il Tribunale, espletata la prova testimoniale (le deposizioni sono riportate nel dettaglio nella sentenza impugnata), ha integralmente disatteso il ricorso proposto in quanto, come si legge nella decisione: “Le suddette dichiarazioni rese in merito alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non possono ritenersi sufficienti a consentire l'accoglimento della domanda atteso che non emerge che parte ricorrente abbia svolto attività di cassiera, segnatamente – come dedotto in ricorso – che abbia svolto funzioni matematiche per riscuotere i pagamenti e dare il resto, utilizzato i registratori di cassa, scanner e terminali per carte di credito, gestito sostituzioni e rimborsi, aver svolto tutte le attività di chiusura cassa….
Queste essendo le risultanze istruttorie, è evidente che la parte ricorrente non ha fornito la prova di quanto dedotto nell'atto introduttivo, e cioè che per il periodo dal 01.02.2017 al 05.06.2019 ha lavorato alle dipendenze della società convenuta svolgendo la mansione di cassiera. È emerso, difatti, lo svolgimento di una mansione differente rispetto a quella per la quale si è chiesto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, la domanda non può che essere rigettata dovendo questo giudice uniformarsi al principio di diritto stabilito dall'art. 112 c.p.c. in virtù del quale deve sussistere corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Pertanto, in difetto di deduzioni ed allegazione, anche del contratto collettivo applicabile atteso che parte ricorrente si è limitata a depositare un estratto dello stesso riguardante solo i parametri retributivi senza allegare le declaratorie dei livelli di inquadramento, non si può che addivenire a nessuna altra pronuncia neppure non richiesta in via subordinata”.
Tale motivazione è censurata dall'impugnante, al pari della valutazione del materiale istruttorio, sostenendosi l'eccessivo peso dato, ai fini della ricostruzione del dedotto rapporto di lavoro, negato da parte appellata, alle mansioni di cassiera, essendo comunque emerse mansioni polivalenti, pur sempre inquadrabili parametricamente nel quarto livello.
La censura è in parte condivisa da questa Corte.
Ed invero questo collegio, alla stregua del complesso delle deposizioni testimoniali (in particolare di quelle della teste
[...]
, a conoscenza dei fatti di causa in quanto frequentava il Tes_1 supermercato in qualità di cliente, nonché amica della madre della
, e del teste , che vi ha lavorato per circa 4 Pt_1 Testimone_2 anni fino al 2020, quale addetto al bancone macelleria, quindi a diretta conoscenza dei fatti di causa) ritiene senz'altro raggiunta la prova del dedotto rapporto di lavoro dipendente, contrariamente alla generica negazione dello stesso, da parte dell' che CP_1 sostiene, in maniera del tutto inverosimile e comunque sconfessata dall'istruttoria svolta, che la presenza nel negozio dell'attuale appellante era collegata esclusivamente al rapporto di amicizia che intercorreva tra la stessa e la propria fidanzata NA
, pure sentita come teste.
[...]
D'altra parte nemmeno il giudice di prime cure ha affermato che il rapporto di lavoro non fosse emerso dall'istruttoria svolta, avendo rigettato la domanda esclusivamente perchè non erano state provate la mansioni di cassiera descritte nel ricorso, in relazione alle quali erano state rivendicate le differenze retributive parametrate al 4° livello, bensì mansioni diverse.
Tale circostanza, stante il contrasto delle deposizioni testimoniali in ordine alle mansioni (il teste ha riferito che la Tes_2 Pt_1 svolgeva mansioni di addetta alla sistemazione della merce negli scaffali mentre la teste ha riferito che si alternava alla Tes_1 cassa con la ), non era, a parere di questa Corte, Persona_1 idonea a supportare la statuizione di rigetto integrale della domanda ben potendo il giudice, senza per questo violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, determinare la retribuzione sulla base di un livello inferiore rispetto a quello rivendicato, anche avvalendosi dell'ausilio di una CTU.
Tanto, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria testimoniale svolta, che, lo si ripete, ha comunque confermato che la ha Pt_1 lavorato nel negozio alle dipendenze dell' osservando un CP_1 preciso orario di lavoro, ricevendo direttive dallo stesso e dalla sua fidanzata e venendo retribuita dall' CP_1
Per tali ragioni è stata disposta in questo grado del giudizio CTU contabile per l'accertamento delle differenze retributive ordinarie spettanti alla , avuto riguardo al 5° livello (a cui Pt_1 appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite e cioè esemplificativamente al n. 23 l'addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), inferiore a quello 4° rivendicato, e con un orario di lavoro di 36 ore settimanali (quale indicato dal teste in particolare), in mancanza di prova Tes_2 rigorosa di un orario superiore.
Orbene, sulla base dell'espletata CTU contabile, le cui conclusioni possono essere recepite da questa Corte, perché corrette e non incise da alcun rilievo dui natura contabile, all'impugnante competono per differenze retributive ordinarie euro 25.122,00 per paga mensile e 13° mensilità e l'importo di euro 2.974,00 per TFR. Non compete invece la 14° mensilità, istituto tipicamente contrattuale, che pertanto va detratta, in mancanza di prova di applicazione diretta o indiretta del CCNL di categoria.
Nulla compete, inoltre, per lavoro domenicale, straordinario, ferie e festività non godute, in mancanza di prova sul punto.
Va, inoltre, confermata appieno la statuizione di rigetto della domanda di impugnativa del dedotto licenziamento orale di cui, come già evidenziato dal Tribunale, senza che si legga alcuna specifica censura in proposito nell'atto di appello, non vi è alcuna prova, dal momento che nessuno dei testi escussi ha riferito alcunchè circa le modalità di cessazione del rapporto lavorativo. Nessun dubbio che, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr Cass n. 3822/2019, Cass. n. 13195 del 2019 e Cass. n. 16013 del 2022), la prova fosse a totale carico di parte appellante e la stessa non può certo desumersi dal messaggio whatsapp della che Persona_1 il 4 giugno 2019 si limitava a dirle di non recarsi al negozio la mattina successiva.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, la sentenza va parzialmente riformata con condanna dell'appellato al pagamento della somma indicata in dispositivo, oltre gli accessori di legge, mentre va confermata per il resto.
Sussistono giustificati motivi, considerato il parziale accoglimento del presente gravame e le ragioni della decisione, per la compensazione per due terzi delle spese di lite del doppio grado, che per l'ulteriore terzo sono a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo, oltre quelle di Ctu liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna CP_1
al pagamento in favore di di euro 25.122,00,
[...] Parte_1 di cui euro 2.974,00 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Compensa per due terzi le spese di lite del doppio grado e condanna l'appellato al pagamento dell'ulteriore terzo che liquida in euro 1.500,00 per il primo grado e euro 1.600,00 per il secondo, oltre iva, cpa e spese, con attribuzione all'avvocato distrattario Giovanni Carlo Esposito. Liquida quelle di CTU come da separato decreto.
Napoli 10/6/25
Il Cons. rel. est. Il Presidente