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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4148 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Napoli, dott.ssa Alessandra Santulli, ha pronunciato all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16077/2024 R.G. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Ciro Zaccaro, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Napoli, alla Via Ottavio Caiazzo n.9;
- ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313);
- resistente –
NONCHE'
, partita iva n , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Vecchia Roma n.3, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Parisi, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti;
- resistente -
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.07.2024, la sig.ra ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249027591376/000, notificata in data CP_ 18.06.2024, chiedendo l'annullamento dei contributi 2015-2016-2017 relativi all'avviso di addebito n. 3712018009523409000 notificato in data 20.07.2018, con il quale è stato richiesto il pagamento dell'importo di € 3.605,67 per il mancato pagamento di contributi I.V.S.
Il ricorrente, richiamando la giurisprudenza di legittimità e di merito, ha eccepito la prescrizione di ogni diritto creditorio, dal momento che la cartella cui si fa riferimento è stata azionata sulla base di contributi IVS risalenti al periodo 2015-
2016-2017 ed essendo tali contributi sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Pertanto ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la prescrizione dei contributi portati dall'intimazione di pagamento nr 071 20249027591376/000 e relativi CP_1 all' avviso di addebito nr. 3712018009523409000, spese vinte da distrarsi.
1 Si è costituto in giudizio l' il quale ha eccepito in primo luogo il difetto di CP_1 legittimazione passiva della rilevabile d'ufficio, trattandosi di crediti, CP_3 quelli incorporati nell'avviso di addebito opposto, vantati dall' per contributi CP_1 relativi a periodi successivi al 31.12.2005, che non hanno costituito oggetto di cessione. Ha eccepito la piena ritualità della notifica dell'avviso di addebito , rilevando come fossero precluse le eccezioni per i periodi anteriori rispetto alla data di notifica delle cartelle/avvisi di addebito, per violazione dei termini perentori di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999 e la consequenziale irretrattabilità nel merito dei crediti incorporati, deducendo , infine la sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020, quanto al primo, e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, quanto al secondo previsti in ragione della pandemia COVID.
Pertanto ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile l'opposizione ed in via grada di condannare l'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti.
Vinte le spese. Si è costituita in giudizio l' , la quale ha eccepito il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva in quanto l'opposizione di controparte è diretta a dimostrare l'intervenuta prescrizione del credito e pertanto involge il merito della pretesa creditoria stante la contestazione sull'esigibilità del credito previdenziale, richiamando a tal fine una sentenza delle SS.UU.
Nel merito ha evidenziato l'infondatezza della eccezione di prescrizione in quanto successivamente alla notifica dell'avviso di addebito avvenuta in data 20.07.2018 veniva notificata all'opponente, in data 18.06.2022, l'intimazione di pagamento n
07120229013250515/000 che pertanto ha interrotto la prescrizione quinquennale. Ha negato la prescrizione anche per intervenuta sospensione covid.Ha chiesto rigettarsi il ricorso, con condanna dell'opponente alle spese di lite.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, dopo il deposito di note di trattazione, la causa è stata decisa mediante separata sentenza. L'opposizione non è fondata. L'intimazione di pagamento, notificata all'opponente in data 18.06.2024, costituisce l'atto prodromico all'esecuzione a cui il Concessionario deve fare ricorso, prima di intraprendere l'espropriazione, tutte le volte in cui è decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali. La norma applicabile è l'art. 50 del dpr 602/73 a mente del quale, dopo un anno dalla notifica della cartella, l'intimazione di pagamento costituisce un presupposto necessario per procedere all'esecuzione forzata a mezzo del successivo e tempestivo pignoramento, giacché essa “offre all'intimato debitore la possibilità dell'adempimento spontaneo dell'obbligazione nascente dal titolo, evitando così gli effetti limitativi della disponibilità dei beni correlati al minacciato pignoramento;
ancora, consentire (ed anzi provocare)
l'esperimento, in via preventiva rispetto all'espropriazione, dei rimedi oppositivi (ex art. 615 o 617 c.p.c.), al fine (anche) di ottenere provvedimenti di natura cautelare - aventi contenuto lato sensu inibitorio dell'effettuazione del pignoramento, impedendo
2 quindi, per altra strada, l'apposizione del relativo vincolo” (cfr Cass. civile sez. III,
08/02/2018 n.3021).
L'unica censura mossa dall'opponente attiene alla prescrizione quinquennale Per quanto attiene alle contestazioni sollevate relativamente all' avviso di addebito prodromico, richiamato nell'intimazione di pagamento, dalla documentazione CP_ prodotta dall' esso risulta essere stato correttamente notificato in data 13.07.2018 tramite l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento la cui ricevuta di spedizione riporta il numero di raccomandata n63030241039-7 collimante con quello stampigliato sulla prima pagina dell'avviso di addebito.
L'art. 26 DPR 602/1973 – dettato per la cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione, ma reso applicabile all'avviso di addebito emesso dall' dall'art. CP_1
30, 14° comma, D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 – prevede diverse forme di notifica della cartella esattoriale, tra le quali l'invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come verificatosi nel caso in esame;
in questa ipotesi, la prova della notificazione è data dalla produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento (v. Cass. 19270/2018). A ciò si aggiunga che la contestazione dell'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento di una raccomandata richiede la proposizione della querela di falso, dato che l'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria è un atto pubblico, redatto da un pubblico ufficiale (l'agente postale), assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c.
(giurisprudenza costante: v. Cass. 29022/2017, Cass. 4275/2018, Cass. 11708/2011,
Cass. 9962/2010, Cass. 1906/2008).
L'art. 30, 4° comma, del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 – che consente espressamente la notificazione dell'avviso di addebito mediante invio di CP_1 raccomandata con avviso di ricevimento – non prevede affatto che tale notificazione debba essere eseguita con le modalità di cui all'art. 149 c.p.c. (notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario con il servizio postale). In questo senso si è più volte pronunciata la S.C., in fattispecie riguardanti la notificazione della cartella esattoriale ex art. 26 del D.P.R. 602/1973, esprimendo un orientamento che – grazie alla disposizione di coordinamento contenuta nell'art. 30, comma 14, D.L. n. 78/2010, conv. in L. 122/2010, che dichiara applicabili all'avviso di addebito le stesse CP_1 norme vigenti in materia di riscossione dei tributi a mezzo ruolo e cartella di pagamento – è da considerarsi pienamente valido e operante anche con riferimento alla notificazione dell'avviso di addebito dell' : CP_1
"in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del
1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982" (Cass. 12083/2016: in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c.,
3 l'invio di una seconda raccomandata;
in senso conforme, v. anche Cass. 16949/2014
e Cass. 15250/2014, che conferma App. Torino n. 207/2012).
Secondo la giurisprudenza di legittimità (sentenze n. 9111 del 06/06/2012, 6395 del
19/03/2014) si applica la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento e non quella di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, riferita esclusivamente alla notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c., sicché non è necessaria alcuna annotazione specifica in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo.
La mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito rende cristallizzata la pretesa con preclusione di qualsivoglia vizio di forma ovvero afferente al merito.
Parte opponente insiste per la prescrizione quinquennale estintiva di tutti i crediti richiesti dall'ente previdenziale con gli avvisi di addebito presupposti, poiché relativi agli anni: 2015, 2016 e 2017. In riferimento all'avviso di addebito n. 3712018009523409000, l' ha poi CP_4 ulteriormente interrotto il termine di prescrizione con l'intimazione di pagamento n.
07120229013250515/000 notificata a parte opponente in data 18.06.2022 ( anche qui coincide il numero di raccomandata postale n. 69514230584-3 e quello stampigliato sulla prima pagina dell'intimazione di pagamento.
A tale atto ha fatto seguito nel quinquennio (la notifica del 18.06.2024) l'intimazione di pagamento n. 07120249027591376/000. CP_ Infatti, bisogna sottolineare che sia l' che l' hanno dedotto la sospensione CP_4 dei termini di prescrizione in forza delle disposizioni emergenziali per la pandemia da Covid 19 per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art.37 comma 2 D.L. 18/2020 conv. in L. 24/04/20 n. 27, e dal 31/12/20 al
30/06/21 (182 giorni) ex art.11 comma 9 D.L. 31/12/20 n. 183 conv. in L. 26/02/21
n.21. Conclusivamente l'opposizione va respinta e le spese seguono la soccombenza. CP_ Esse sono liquidate a carico dell'opponente, in favore sia dell' che di , CP_4 liquidate nei valori minimi, con esclusione della fase istruttoria e decisionale che sono mancate.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: a) rigetta l'opposizione e dichiara dovute le somme recate dall'intimazione di pagamento n. 07120249027591376/000 (notificata in data 18.06.2024) in relazione all'AVA per cui è causa;
d) condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore di ciascuno degli opposti in € 700,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli il 27.05.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Napoli, dott.ssa Alessandra Santulli, ha pronunciato all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16077/2024 R.G. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Ciro Zaccaro, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Napoli, alla Via Ottavio Caiazzo n.9;
- ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313);
- resistente –
NONCHE'
, partita iva n , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Vecchia Roma n.3, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Parisi, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti;
- resistente -
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.07.2024, la sig.ra ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249027591376/000, notificata in data CP_ 18.06.2024, chiedendo l'annullamento dei contributi 2015-2016-2017 relativi all'avviso di addebito n. 3712018009523409000 notificato in data 20.07.2018, con il quale è stato richiesto il pagamento dell'importo di € 3.605,67 per il mancato pagamento di contributi I.V.S.
Il ricorrente, richiamando la giurisprudenza di legittimità e di merito, ha eccepito la prescrizione di ogni diritto creditorio, dal momento che la cartella cui si fa riferimento è stata azionata sulla base di contributi IVS risalenti al periodo 2015-
2016-2017 ed essendo tali contributi sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Pertanto ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la prescrizione dei contributi portati dall'intimazione di pagamento nr 071 20249027591376/000 e relativi CP_1 all' avviso di addebito nr. 3712018009523409000, spese vinte da distrarsi.
1 Si è costituto in giudizio l' il quale ha eccepito in primo luogo il difetto di CP_1 legittimazione passiva della rilevabile d'ufficio, trattandosi di crediti, CP_3 quelli incorporati nell'avviso di addebito opposto, vantati dall' per contributi CP_1 relativi a periodi successivi al 31.12.2005, che non hanno costituito oggetto di cessione. Ha eccepito la piena ritualità della notifica dell'avviso di addebito , rilevando come fossero precluse le eccezioni per i periodi anteriori rispetto alla data di notifica delle cartelle/avvisi di addebito, per violazione dei termini perentori di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999 e la consequenziale irretrattabilità nel merito dei crediti incorporati, deducendo , infine la sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020, quanto al primo, e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, quanto al secondo previsti in ragione della pandemia COVID.
Pertanto ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile l'opposizione ed in via grada di condannare l'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti.
Vinte le spese. Si è costituita in giudizio l' , la quale ha eccepito il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva in quanto l'opposizione di controparte è diretta a dimostrare l'intervenuta prescrizione del credito e pertanto involge il merito della pretesa creditoria stante la contestazione sull'esigibilità del credito previdenziale, richiamando a tal fine una sentenza delle SS.UU.
Nel merito ha evidenziato l'infondatezza della eccezione di prescrizione in quanto successivamente alla notifica dell'avviso di addebito avvenuta in data 20.07.2018 veniva notificata all'opponente, in data 18.06.2022, l'intimazione di pagamento n
07120229013250515/000 che pertanto ha interrotto la prescrizione quinquennale. Ha negato la prescrizione anche per intervenuta sospensione covid.Ha chiesto rigettarsi il ricorso, con condanna dell'opponente alle spese di lite.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, dopo il deposito di note di trattazione, la causa è stata decisa mediante separata sentenza. L'opposizione non è fondata. L'intimazione di pagamento, notificata all'opponente in data 18.06.2024, costituisce l'atto prodromico all'esecuzione a cui il Concessionario deve fare ricorso, prima di intraprendere l'espropriazione, tutte le volte in cui è decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali. La norma applicabile è l'art. 50 del dpr 602/73 a mente del quale, dopo un anno dalla notifica della cartella, l'intimazione di pagamento costituisce un presupposto necessario per procedere all'esecuzione forzata a mezzo del successivo e tempestivo pignoramento, giacché essa “offre all'intimato debitore la possibilità dell'adempimento spontaneo dell'obbligazione nascente dal titolo, evitando così gli effetti limitativi della disponibilità dei beni correlati al minacciato pignoramento;
ancora, consentire (ed anzi provocare)
l'esperimento, in via preventiva rispetto all'espropriazione, dei rimedi oppositivi (ex art. 615 o 617 c.p.c.), al fine (anche) di ottenere provvedimenti di natura cautelare - aventi contenuto lato sensu inibitorio dell'effettuazione del pignoramento, impedendo
2 quindi, per altra strada, l'apposizione del relativo vincolo” (cfr Cass. civile sez. III,
08/02/2018 n.3021).
L'unica censura mossa dall'opponente attiene alla prescrizione quinquennale Per quanto attiene alle contestazioni sollevate relativamente all' avviso di addebito prodromico, richiamato nell'intimazione di pagamento, dalla documentazione CP_ prodotta dall' esso risulta essere stato correttamente notificato in data 13.07.2018 tramite l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento la cui ricevuta di spedizione riporta il numero di raccomandata n63030241039-7 collimante con quello stampigliato sulla prima pagina dell'avviso di addebito.
L'art. 26 DPR 602/1973 – dettato per la cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione, ma reso applicabile all'avviso di addebito emesso dall' dall'art. CP_1
30, 14° comma, D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 – prevede diverse forme di notifica della cartella esattoriale, tra le quali l'invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come verificatosi nel caso in esame;
in questa ipotesi, la prova della notificazione è data dalla produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento (v. Cass. 19270/2018). A ciò si aggiunga che la contestazione dell'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento di una raccomandata richiede la proposizione della querela di falso, dato che l'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria è un atto pubblico, redatto da un pubblico ufficiale (l'agente postale), assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c.
(giurisprudenza costante: v. Cass. 29022/2017, Cass. 4275/2018, Cass. 11708/2011,
Cass. 9962/2010, Cass. 1906/2008).
L'art. 30, 4° comma, del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 – che consente espressamente la notificazione dell'avviso di addebito mediante invio di CP_1 raccomandata con avviso di ricevimento – non prevede affatto che tale notificazione debba essere eseguita con le modalità di cui all'art. 149 c.p.c. (notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario con il servizio postale). In questo senso si è più volte pronunciata la S.C., in fattispecie riguardanti la notificazione della cartella esattoriale ex art. 26 del D.P.R. 602/1973, esprimendo un orientamento che – grazie alla disposizione di coordinamento contenuta nell'art. 30, comma 14, D.L. n. 78/2010, conv. in L. 122/2010, che dichiara applicabili all'avviso di addebito le stesse CP_1 norme vigenti in materia di riscossione dei tributi a mezzo ruolo e cartella di pagamento – è da considerarsi pienamente valido e operante anche con riferimento alla notificazione dell'avviso di addebito dell' : CP_1
"in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del
1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982" (Cass. 12083/2016: in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c.,
3 l'invio di una seconda raccomandata;
in senso conforme, v. anche Cass. 16949/2014
e Cass. 15250/2014, che conferma App. Torino n. 207/2012).
Secondo la giurisprudenza di legittimità (sentenze n. 9111 del 06/06/2012, 6395 del
19/03/2014) si applica la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento e non quella di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, riferita esclusivamente alla notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c., sicché non è necessaria alcuna annotazione specifica in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo.
La mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito rende cristallizzata la pretesa con preclusione di qualsivoglia vizio di forma ovvero afferente al merito.
Parte opponente insiste per la prescrizione quinquennale estintiva di tutti i crediti richiesti dall'ente previdenziale con gli avvisi di addebito presupposti, poiché relativi agli anni: 2015, 2016 e 2017. In riferimento all'avviso di addebito n. 3712018009523409000, l' ha poi CP_4 ulteriormente interrotto il termine di prescrizione con l'intimazione di pagamento n.
07120229013250515/000 notificata a parte opponente in data 18.06.2022 ( anche qui coincide il numero di raccomandata postale n. 69514230584-3 e quello stampigliato sulla prima pagina dell'intimazione di pagamento.
A tale atto ha fatto seguito nel quinquennio (la notifica del 18.06.2024) l'intimazione di pagamento n. 07120249027591376/000. CP_ Infatti, bisogna sottolineare che sia l' che l' hanno dedotto la sospensione CP_4 dei termini di prescrizione in forza delle disposizioni emergenziali per la pandemia da Covid 19 per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art.37 comma 2 D.L. 18/2020 conv. in L. 24/04/20 n. 27, e dal 31/12/20 al
30/06/21 (182 giorni) ex art.11 comma 9 D.L. 31/12/20 n. 183 conv. in L. 26/02/21
n.21. Conclusivamente l'opposizione va respinta e le spese seguono la soccombenza. CP_ Esse sono liquidate a carico dell'opponente, in favore sia dell' che di , CP_4 liquidate nei valori minimi, con esclusione della fase istruttoria e decisionale che sono mancate.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: a) rigetta l'opposizione e dichiara dovute le somme recate dall'intimazione di pagamento n. 07120249027591376/000 (notificata in data 18.06.2024) in relazione all'AVA per cui è causa;
d) condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore di ciascuno degli opposti in € 700,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli il 27.05.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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